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PDL 5640-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5640-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
(MATTEOLI)

di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUNARDI)

con il ministro dell'interno
(PISANU)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, recante interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica

Presentato il 21 febbraio 2005

(Relatore: ZORZATO)


NOTA:  Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), IV (Difesa), VI (Finanze), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato) e XIV (Politiche dell'Unione europea) sul disegno di legge n. 5640.
La V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione), il 10 marzo 2005, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo presentato dal Governo. In data 11 marzo 2005, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato A.C. 5640.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 5640 e rilevato che:

                esso reca un contenuto eterogeneo che, nell'ambito di un unico articolo, incide su diversi settori, il cui elemento unificante è costituito principalmente dalla finalità di destinare ad essi specifiche risorse, determinando altresì la copertura dei relativi oneri;

                contiene al comma 1, una previsione che appare priva del requisito della «immediata applicabilità», statuito dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988 come limite di contenuto dei decreti-legge, in quanto l'istituzione di un fondo per le esigenze di tutela ambientale è prevista a decorrere dal 2006;

                interviene al comma 8 ad abrogare una disposizione entrata in vigore in tempi recentissimi (contenuta nella legge finanziaria per il 2005), circostanza che costituisce una modalità di produzione normativa non pienamente conforme alle esigenze di semplificazione e di riordino della normativa vigente;

                assegna, al comma 4, risorse all'ANAS S.p.A. «nelle more della stipulazione del contratto di programma 2003-2005», non ancora sottoscritto;

                reca espressioni dal significato generico ovvero impreciso (ad esempio, al comma 2, autorizza la spesa di 260 milioni di euro «al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007; al comma 5, si prevede un finanziamento destinato ad «assicurare il rispetto degli obblighi finanziari connessi alla gestione di altri servizi pubblici gestiti in regime convenzionale»);

                non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

                non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

        alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

        sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:

            al comma 1 - che prevede l'istituzione di un fondo per le esigenze di tutela ambientale a decorrere dal 2006 - dovrebbe valutarsi l'effettiva coerenza di tale disposizione con quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, che stabilisce che i decreti-legge devono contenere misure di immediata applicazione;

 

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        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            al comma 2 - ove si prevede che quota parte degli oneri del rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale avvenga con riduzione dei trasferimenti erariali attribuiti dal Ministero dell'economia e delle finanze «a qualsiasi titolo assegnati a ciascun ente territoriale sulla base del riparto stabilito con il decreto di cui al comma 3» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di specificare meglio la clausola di copertura che concerne la riduzione dei trasferimenti erariali, indicati genericamente sia dal punto di vista oggettivo («a qualsiasi titolo assegnati») sia dal punto di vista dei destinatari («ciascun ente territoriale»), anche con riguardo al rispetto dell'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978, il quale - nel definire in modo tassativo e in via generale le modalità di copertura finanziaria delle leggi - prevede che essa possa avvenire «mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa» da individuare specificamente;

            al comma 6, primo periodo - che reca un'autorizzazione di spesa relativa, tra gli altri, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, finalizzata alle «specifiche esigenze connesse al mantenimento di elevati standard di ordine pubblico, sicurezza e tutela dell'incolumità pubblica, nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, comma 548, della legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311 del 2004) - dovrebbe valutarsi l'opportunità di richiamare anche il comma 547 del citato articolo 1, al fine di integrare, anche con riguardo ai compiti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, le finalità dello stanziamento indicate dalla norma in esame (il citato comma 547, infatti, fa riferimento alle attività di soccorso tecnico urgente svolte dal Corpo nel campo dei rischi nucleare, batteriologico, chimico e radiologico (NBCR), eventualmente derivanti da atti criminosi);

            al comma 11 - ove si dispone che «agli oneri derivanti dal presente articolo, ad eccezione dei commi 2 e 4 (....) si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dal comma 9» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di coordinare tale disposizione con la previsione del comma 2, che statuisce a sua volta la copertura degli oneri con «quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 9».


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il disegno di legge A.C. 5640, di conversione in legge del decreto-legge n. 16 del 2005, recante interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica,

 

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            rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato», «tutela dell'ambiente», «difesa e forze armate», «ordine pubblico e sicurezza» che l'articolo 117, secondo comma, lettere d), e), h) e s) della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

            rilevato che l'articolo 1, comma 2, al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, reca una apposita autorizzazione di spesa e che il medesimo comma prevede che agli oneri derivanti dall'assegnazione di tali risorse siano coperti, in parte, mediante riduzione dei trasferimenti erariali assegnati a ciascun ente territoriale sulla base del riparto stabilito con il decreto ministeriale di cui al comma 3 del medesimo articolo 1,

            rilevato che il citato comma 3 prevede che le risorse di cui al comma precedente siano assegnate, con decreto ministeriale, da adottarsi di intesa con la Conferenza unificata, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, e che le regioni debbono provvedere alla ripartizione di tali risorse tra gli enti locali sulla base della consistenza del personale del trasporto pubblico locale in servizio alla data del 30 novembre 2004,

            rilevato che nella materia «trasporto pubblico locale», oggetto delle citate disposizioni, le regioni, ai sensi del decreto legislativo n. 422 del 1997, adottato prima dell'entrata in vigore della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, sono titolari di compiti di programmazione e che le stesse debbono conferire agli enti locali i compiti che non richiedono l'esercizio unitario in ambito regionale,

            ritenuto che il riparto delle competenze amministrative in tale materia effettuato dal decreto legislativo n. 422 del 1997 sia da considerare coerente con la nuova articolazione delle competenze legislative e amministrative definita dalle legge costituzionale n. 3 del 2001,

            rilevato che le disposizioni recate dai commi 2 e 3 dell'articolo 1, pur confermando il ruolo programmatorio spettante in materia di trasporto pubblico locale alle regioni e la titolarità delle relative funzioni amministrative in capo agli enti locali, configurano un intervento finanziario dello Stato, con destinazione vincolata in una materia non riconducibile all'ambito della potestà legislativa esclusiva di cui al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione e che, per una parte, la copertura di tale intervento è operata imponendo una specifica destinazione a risorse già attribuite agli enti territoriali in via ordinaria,

            considerato che la Corte costituzionale - in particolare con le sentenze n. 16 e n. 49 del 2004 - ha rilevato, sulla base degli articoli 117 e 119 della Costituzione, che, a seguito della riforma del Titolo V, l'intervento finanziario dello Stato in favore degli enti locali possa avere luogo - relativamente a finanziamenti con destinazione vincolata concernenti attività ordinarie degli enti locali - soltanto nel caso in cui i suddetti finanziamenti si collochino nell'ambito dell'attuazione

 

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di discipline dettate dalla legge statale nelle materie di propria competenza esclusiva e che devono, pertanto, considerarsi inammissibili finanziamenti dello Stato a destinazione vincolata nell'ambito di materie e funzioni la cui disciplina spetti alla legge regionale, sia pure nel rispetto (nel caso di competenza concorrente) dei principi fondamentali della legge dello Stato,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            a) all'articolo 1, valuti la Commissione l'opportunità di riformulare i commi 2 e 3 in modo che lo stanziamento ivi previsto non configuri un vincolo di destinazione limitativo dell'autonomia di spesa costituzionalmente spettante agli enti territoriali.


PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

        La IV Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge C. 5640, di conversione del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, recante interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno C. 5640, di conversione del decreto-legge n. 16 del 2005, recante interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica,

 

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            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            con riferimento all'articolo 1, comma 9, ultimo periodo, il quale prevede che l'Agenzia delle dogane stabilisce la formula e le modalità secondo le quali il gasolio usato come combustibile per il riscaldamento deve essere denaturato, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare espressamente lo strumento giuridico con il quale debbano essere stabilite dall'Agenzia la formula e le modalità per tale denaturalizzazione.


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 5640, di conversione del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, recante interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica;

            valutati, in particolare, gli argomenti di più diretta competenza della VIII Commissione, con particolare riferimento all'articolo 1, commi 1, 4, 5, 9 e 11;

            rilevato come il comma 1 rechi una previsione piuttosto generica in ordine alla possibilità di utilizzare le risorse di un fondo «per esigenze di tutela ambientale», con l'evidente apertura ad un ambito estremamente ampio e differenziato di potenziali iniziative e di soggetti destinatari;

            sottolineato peraltro che, essendo il citato fondo destinato ad essere operativo dal 2006, si pone la questione dell'effettiva necessità ed urgenza della disposizione di cui al medesimo comma 1;

            preso atto con qualche preoccupazione della situazione relativa ad ANAS SpA, che, alla luce del dispositivo di cui al comma 4 e della stessa relazione di accompagnamento al decreto-legge, sembrerebbe operare in una fase di assoluta precarietà quanto alla disponibilità di fondi ordinari;

            osservato, infine, che il comma 5 desta talune perplessità, in quanto formulato in modo eccessivamente generico, atteso che i servizi pubblici gestiti in regime convenzionale possono riguardare una pluralità di settori e di soggetti gestori, e, per quanto riguarda le materie di competenza della VIII Commissione, spaziare dal versante della gestione dei servizi di tutela ambientale a quello della gestione della rete stradale;

 

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        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            a) sia definito l'ambito di applicazione della disposizione di cui al comma 1, attraverso l'indicazione di una gamma più specifica e ristretta di interventi di tutela ambientale finanziabili con il fondo ivi previsto, chiarendo che tali interventi rientrano nell'ambito della strategia finalizzata al miglioramento della qualità ambientale dell'aria, nonché alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani;

            b) al medesimo comma 1, sia riformulata la dizione «unità previsionali di base delle amministrazioni interessate», in quanto, se le risorse del fondo devono essere utilizzate per il perseguimento di «esigenze di tutela ambientale», risulterebbe poco comprensibile un riferimento espresso al plurale, essendo il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio l'unica amministrazione potenzialmente chiamata in causa nell'erogazione delle risorse in questione ai comuni eventualmente interessati;

            c) al citato comma 1, anche per fronteggiare la reale emergenza creatasi nel settore dell'inquinamento ambientale, sia garantita l'immediata utilizzazione del fondo ivi previsto, al fine di prevederne l'anticipo all'anno in corso, e sia valutata l'ipotesi di un incremento delle relative dotazioni finanziarie;

            d) sia, infine, garantita una più precisa formulazione del comma 5, che specifichi l'esatto riferimento ai servizi pubblici gestiti in regime convenzionale, nonché i settori e i destinatari interessati dalle misure finanziarie previste, eventualmente indicando se essi rientrino nel settore delle convenzioni stradali o autostradali, anche alla luce dell'emergenza che, in base alla relazione di accompagnamento al decreto-legge, sembrerebbe caratterizzare ANAS SpA, in quanto società concessionaria della rete stradale dello Stato.


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 5640 di conversione del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, recante interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica;

            sottolineato che il provvedimento riguarda numerose disposizioni che attengono alle materie del trasporto pubblico locale, della

 

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circolazione stradale e dell'autotrasporto, su cui la IX Commissione ha da tempo posto una prioritaria attenzione, in particolare nell'ambito dell'esame delle abbinate proposte di legge recanti «Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale (C. 3053 e abb.)», del disegno di legge C. 5197 recante «Delega al Governo in materia di autotrasporto», approvato dai due rami del Parlamento e in sede di discussione di numerosi atti di indirizzo quale, da ultimo, la risoluzione n. 7-00574 riguardante i provvedimenti di restrizione del traffico a targhe alterne e la razionalizzazione della circolazione stradale;

            preso quindi atto favorevolmente che con il decreto-legge in esame sono previsti - ai commi 1, 2, 3, 8 e 10 dell'articolo 1 - specifici stanziamenti ed agevolazioni fiscali in favore dei predetti settori;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) appare opportuno precisare maggiormente le finalità cui vengono destinate le risorse previste al comma 1 ed individuare più puntualmente le disposizioni finanziarie recate dal provvedimento, con particolare riferimento ai commi 2 e 3 in modo da poter individuare con chiarezza le risorse destinate alle finalità previste dal decreto;

            b) al comma 2, appare necessario affrontare e risolvere anche la questione del pagamento dei tre giorni di malattia per gli autoferrotranvieri;

        e con le seguenti condizioni:

            1) al comma 1 è necessario che il Fondo - la cui dotazione deve decorrere dal 2005 - sia destinato alle più specifiche finalità di tutela della qualità dell'aria e delle aree urbane e che nella procedura di definizione del decreto sia previsto il coinvolgimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della Conferenza Stato-regioni;

            2) al comma 2 non sembra opportuno prevedere, quanto ai 60 milioni di euro annui, la riduzione dei trasferimenti erariali già attribuiti agli enti territoriali;

            3) al comma 3, appare necessario fare in modo - con riferimento al secondo periodo - che siano ricomprese tutte le categorie facendo riferimento alla consistenza del personale «diretto e indiretto» in servizio alla data del 30 novembre 2004;

            4) al comma 8 è necessario - invece che disporre l'abrogazione dell'intero comma 235 - prevedere che la riduzione dei pedaggi sia stabilita in favore di tutte le imprese che svolgono il servizio di autotrasporto con la Sardegna e le isole minori e non solo quelle che hanno sede legale in tali luoghi;

            5) al comma 9, è necessario sopprimere il secondo periodo.

 

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PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 16 del 2005 recante interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica (C. 5640 Governo);

            rilevata l'opportunità di aumentare le risorse a disposizione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, e di anticiparne l'attuazione;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            nel quadro delle disposizioni recate dal decreto-legge in esame, volte a prevedere specifiche misure di tutela ambientale, si valuti l'opportunità di promuovere interventi finalizzati all'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, anche prevedendo agevolazioni per l'installazione dei relativi impianti di alimentazione, per una distribuzione del credito di imposta sulle filiere, nonché al fine di incentivare la creazione di punti di vendita di metano nei centri urbani intervenendo sui criteri di vettoriamento;

            si valuti altresì l'opportunità di definire forme di modulazione del prelievo fiscale sul carburante, con finalità anticicliche e di stabilizzazione dei prezzi.


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge C. 5640, di conversione del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, recante interventi urgenti per la tutela dell'ambiente, per la viabilità e la sicurezza pubblica,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge C. 5640, di conversione del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, recante interventi urgenti per la tutela dell'ambiente, per la viabilità e la sicurezza pubblica,

            rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

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