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PDL 5140

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5140



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FIORI, AMICI, BETTINI, BURANI PROCACCINI, GIACHETTI, LEONI, LUCIDI, MASINI, MEROI, MILANA, PASETTO, PERLINI, PISTONE, ROCCHI, RONCHI, SANTORI, SAVO, TOCCI

Modifiche al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, in materia di affidamento e gestione di opere strategiche di interesse nazionale

Presentata il 13 luglio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intendono sottoporre al Parlamento alcune integrazioni in ordine alla realizzazione delle opere strategiche di cui alla cosiddetta «legge obiettivo», legge 21 dicembre 2001, n. 443.
      La proposta di legge in esame è costituita da un articolato che reca modificazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, volte a conseguire un maggiore coinvolgimento delle piccole e medie imprese nella realizzazione delle opere strategiche, destinate per volumi e per cifre quasi esclusivamente al mercato delle grandi imprese.
      Lo scenario è ben noto. Il fabbisogno infrastrutturale del nostro Paese ha evidenziato la necessità di avviare la realizzazione di grandi interventi; tuttavia le piccole e medie imprese, che costituiscono l'ossatura del nostro sistema imprenditoriale, rischiano di essere tagliate fuori da queste iniziative non potendo vantare adeguata qualificazione.
      Del resto ricorrere all'appalto per importi estremamente elevati e inconsueti per il mercato nazionale, cui corrisponde per pari importo la definizione dei requisiti economico-finanziari dei contraenti, riduce la possibilità per la maggioranza delle imprese italiane di partecipare alle gare.
      Ciò comporterà la costituzione di posizioni monopolistiche e l'eccessiva apertura del mercato nazionale a grandi oligopoli esteri, anche in settori merceologici
 

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normalmente propri dei mercati locali, con la conseguente depressione del tessuto delle piccole e medie imprese locali e l'abbattimento dei relativi livelli occupazionali.
      Proprio in funzione di ciò, e allo scopo di evitare che tali imprese siano per il futuro relegate ad un ruolo di mere subappaltatrici, occorre, innanzi tutto, agire con gradualità e non perdere di vista il giusto equilibrio tra grandi opere strategiche e opere che, sebbene di minori dimensioni, non sono di minore importanza.
      In secondo luogo, occorre consentire che le piccole e medie imprese divengano protagoniste anche nella realizzazione delle grandi opere strategiche, ritagliando loro uno spazio aderente alle loro capacità che sono soprattutto realizzative.
      Per fare ciò la presente proposta di legge pone innanzi tutto il divieto di accorpamento artificioso degli appalti, così da evitare che opere pur divisibili e singolarmente funzionali escano dal mercato della concorrenza della piccola e media imprenditoria.
      Inoltre si propone di affidare obbligatoriamente una quota dei lavori rientranti nella «legge obiettivo» alle piccole e medie imprese ed infine di obbligare il contraente generale ad applicare a tali imprese gli stessi prezzi, patti e condizioni che riceve dalla stazione appaltante, così da garantire la qualità dell'opera che dovrà essere eseguita dalle stesse imprese.
      Deve essere chiaro che con la presente proposta di legge non si intende frenare la realizzazione di grandi opere, bensì armonizzare i rapporti tra le componenti imprenditoriali consentendo alle piccole e medie imprese di essere anch'esse protagoniste del rilancio del settore dei lavori pubblici.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, è inserito il seguente:

      «Art. 2-bis - (Divieto di accorpamento artificioso degli appalti) - 1. È fatto divieto al soggetto aggiudicatore di accorpare artificiosamente opere e interventi che, per la loro autonoma funzionalità, possono essere oggetto di singola gara di appalto nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici.
      2. Ai fini dell'accorpamento di lavori in un'unico lotto si deve tenere conto dei contesti territoriali sui quali il soggetto aggiudicatario dell'appalto dei lavori deve operare nonché della compatibilità delle tipologie dei diversi lavori oggetto dell'appalto. In particolare, l'unitarietà strategica degli interventi deve essere giustificata dalla convenienza di accorparli in un unico appalto a fronte di altre soluzioni industriali possibili e parimenti coerenti con la natura strategica degli interventi stessi, e deve essere dimostrato che l'attuazione dei lavori appaltandi, anche se eterogenei e relativi a contesti geografici, urbanistici e architettonici variegati ed irriducibili, risulta più vantaggiosa se posta a carico di un'unica procedura».

Art. 2.

      1. Il comma 7 dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, è sostituito dal seguente:

      «7. Il contraente generale può eseguire i lavori affidati direttamente nei limiti della qualificazione posseduta a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ovvero mediante affidamento a terzi

 

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soggetti. Il contraente generale che intende eseguire i lavori direttamente è obbligato ad affidare a imprese terze associate, anche prive della qualificazione necessaria per la partecipazione alla gara, una percentuale minima del 20 per cento dei lavori oggetto della concessione. Il contraente generale è altresì obbligato ad affidare i lavori alle sole imprese terze associate indicate in sede di candidatura, con la specificazione anche delle rispettive quote di lavori da eseguire. L'elenco delle imprese terze associate deve essere allegato all'offerta a pena di inammissibilità della stessa. Ai fini del presente comma non sono considerate imprese associate terze le imprese controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile».

Art. 3.

      1. Dopo il comma 7 dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sono inseriti i seguenti:

      «7-bis. I rapporti tra il contraente generale e le imprese associate sono rapporti di diritto privato ai quali sono applicabili la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e i relativi regolamenti di attuazione.
      7-ter. Il contraente generale deve praticare per i lavori gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione.
      7-quater. L'ente aggiudicatore provvede a corrispondere direttamente alle imprese associate terze l'importo dei lavori eseguiti. A tale fine, il contraente generale comunica all'ente aggiudicatore la parte dei lavori eseguiti dalle imprese associate con la specificazione del relativo importo e con la proposta motivata di pagamento».

Art. 4.

      1. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, è inserito il seguente:

      «Art. 12-bis - (Controversie tra contraente generale e imprese esecutrici) - 1.

 

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Tutte le controversie relative all'esecuzione dei contratti che insorgono tra contraente generale ed esecutori sono demandate ad un arbitrato rituale di diritto. Al procedimento arbitrale si applicano le disposizioni del codice di procedura civile vigenti in materia».


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