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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5637-A |
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 5637 e rilevato che:
esso reca un contenuto omogeneo - che era originariamente volto a differire la partecipazione di personale italiano alle varie missioni internazionali e che, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, ha ad oggetto la sola missione in Iraq e prevede altresì (all'articolo 4-bis) stanziamenti destinati ad incentivare la produttività del personale dei Ministeri della difesa e degli affari esteri, in considerazione dell'accresciuto carico di lavoro connesso al supporto alle missioni internazionali;
nel disciplinare la materia delle missioni internazionali, il provvedimento in esame reca numerosi rinvii - nonché parziali modifiche e ripetizioni di norme - a disposizioni recate da precedenti decreti legge relativi alla stessa materia, secondo un procedimento consueto nei decreti che regolano la partecipazione italiana alle missioni internazionali, in conseguenza della carenza - rilevata più volte dal Comitato in occasione dell'esame dei precedenti decreti-legge sulla materia - di una normativa unitaria che regolamenti i profili giuridico-economici delle missioni stesse;
reca disposizioni che contengono richiami normativi effettuati in forma generica, per le quali sarebbe invece opportuno, ove possibile nell'ambito di situazioni di emergenza per loro natura imprevedibili, specificare la normativa oggetto del rinvio (ad esempio, all'articolo 1, comma 3 ed all'articolo 4, comma 2, ove si autorizzano rispettivamente il Ministero degli affari esteri ed il comandante del contingente militare in Iraq a ricorrere, nei casi di necessità ed urgenza, «ad acquisti e lavori da eseguire in economia anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato»; l'articolo 3, comma 1, dispone che alla missione internazionale in Iraq si applicano, «per quanto non diversamente previsto», una serie di disposizioni del decreto-legge n. 165 del 2003);
reca, agli articoli 11, commi 1 e 2, e 12, comma 1, riferimenti erronei ad una pluralità di missioni internazionali che andrebbero adeguati in relazione al più limitato contenuto del provvedimento, come modificato dal Senato;
è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);
è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 1, comma 2 - ove si definiscono gli obiettivi e le finalità della missione, richiamando ed integrando l'articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 165 del 2003 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 219 del 2003) - dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare se sia necessario un coordinamento di tale disposizione con quanto statuito dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 160 del 2004 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 207 del 2004) che, a sua volta, integrava gli obiettivi della medesima missione con formulazioni non pienamente coincidenti;
all'articolo 3, comma 2 - ove si prevede che per l'affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 165 del 2003, si applicano anche le disposizioni di cui alla legge n. 49 del 1987 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di rinviare in maniera più puntuale all'articolo 15 della citata legge n. 49, ed in particolare al comma 5, che attribuisce alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo la facoltà di stipulare convenzioni e contratti con soggetti esterni alla pubblica amministrazione per l'esecuzione del complesso di interventi previsto dalla legge.
La I Commissione,
esaminato il disegno di legge A.C. 5637 del Governo, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 3 del 2005, già approvato dal Senato, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali,
rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», «difesa e forze armate» e «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», la cui disciplina è riservata, dall'articolo 117, secondo comma, lettere a), d) e l), della Costituzione, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
La V Commissione,
rilevato che il comma 3 dell'articolo 4-bis prevede il parziale utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri per finalità che non appaiono riconducibili all'adempimento di obblighi internazionali, in deroga alla vigente disciplina contabile;
esprime
nel presupposto che nel medesimo accantonamento sussistano le risorse necessarie per far fronte agli oneri connessi all'adempimento di obblighi internazionali.
La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 5637, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali»;
valutato il provvedimento limitatamente alle parti di più diretta competenza della VIII Commissione, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 3, all'articolo 3 e all'articolo 14;
osservato che tali disposizioni riguardano, in linea generale, norme derogatorie in materia contabile ovvero in tema di affidamento
rilevato che le citate disposizioni non presentano, per quanto di competenza, profili di problematicità, trattandosi, in sostanza, di norme già contenute in precedenti decreti-legge di analogo tenore e più volte prorogate;
esprime
La XI Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 5637, approvato dal Senato,
esprime
osservando che sarebbe auspicabile la predisposizione da parte del Governo di uno strumento legislativo che consenta di fornire un quadro normativo più certo alle missioni internazionali, sia sotto il profilo ordinamentale che sotto quello finanziario, evitando la discussione di decreti-legge di proroga con cadenza semestrale.
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