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PDL 5650-A

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5650-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro della giustizia
(CASTELLI)

Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna

Presentato al Senato della Repubblica il 22 febbraio 2005 e successivamente

trasferito alla Camera dei deputati il 23 febbraio 2005

(Relatore: GHEDINI)


NOTA:  La II Commissione permanente (Giustizia), l'8 marzo 2005, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

          esaminato il disegno di legge n. 5650 e rilevato che:

          esso reca un contenuto omogeneo, che si inserisce nel codice di procedura penale per disciplinare gli argomenti, tra loro correlati, del termine di impugnazione dei provvedimenti di condanna contumaciali e del regime delle notificazioni;

          disciplina la materia del processo contumaciale anche in relazione alla procedura di consegna del destinatario di un mandato di arresto europeo da parte dell'autorità giudiziaria nazionale, contenuta nel relativo progetto di legge approvato dalla Camera e trasmesso al Senato il 23 febbraio;

          è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

          è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

          alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

          sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

          all'articolo 2, commi 1 e 2 - che introducono rispettivamente il comma 8-bis nell'articolo 157 ed il comma 4-bis nell'articolo 161 del codice di procedura penale, prevedendo in particolare all'articolo 157, comma 8-bis, che le notificazioni successive alla prima, siano eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura penale, mediante consegna ai difensori stessi ed all'articolo 161, comma 4-bis che con le medesime modalità siano effettuate le notificazioni alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato che non abbia eletto o dichiarato domicilio- dovrebbe valutarsi l'opportunità di un coordinamento che chiarisca se il difensore di fiducia, una volta nominato, divenga comunque il destinatario delle notificazioni successive alla prima (in tal senso sembrerebbe disporre il nuovo comma 8-bis dell'articolo 157) o se sia possibile per l'imputato che lo abbia nominato indicare o eleggere altro domicilio ai sensi dell'articolo 161 (come, invece, potrebbe desumersi dal nuovo comma 4-bis dell'articolo 161);

          con riferimento alle medesime disposizioni, dovrebbe inoltre, verificarsi la necessità di un coordinamento con l'articolo 171 del codice di procedura penale, che dispone in ordine alla nullità delle notificazioni, prevedendo, tra l'altro, alla lettera e), che la notificazione è nulla «se non è stato dato l'avvertimento nei casi previsti dall'articolo

 

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161 commi 1, 2 e 3 e la notificazione è stata eseguita mediante consegna al difensore»; in particolare, all'articolo 2, comma 2, andrebbe infine verificata l'opportunità di un migliore raccordo con la disposizione del comma 4 del medesimo articolo 161 (in cui si stabilisce che le notificazioni siano eseguite mediante consegna al difensore, tral'altro, «quando, nei casi previsti dai commi 1 e 3, la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee»);

          sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

          all'articolo 2, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di modificare anche la rubrica dell'articolo 157 («Prima notificazione all'imputato non detenuto»), dal momento che si introduce nel testo dell'articolo il nuovo comma 8-bis, che concerne invece le notificazioni successive alla prima».


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione permanente,

          esaminato il nuovo testo del disegno di legge A.C. 5650 del Governo, come risultante dall'approvazione di emendamenti in sede referente, di conversione in legge del decreto-legge n. 17 del 2005, recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna;

          rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», la cui disciplina è riservata, dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

          ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

    La Commissione Politiche dell'Unione europea,

          esaminato il disegno di legge C. 5650, recante conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna;

          rilevato che il contenuto del provvedimento appare compatibile con la normativa comunitaria,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE.
 

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TESTO
del disegno di legge
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TESTO
della Commissione

Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna.

Art. 1.
 

      1. È convertito in legge il decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna.

      1. Il decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.       2. Identico.

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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

      All'articolo 1,

          comma 1, lettera b), il capoverso 2 è sostituito dal seguente:

          «2. Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, se risulta che non ha avuto effettiva conoscenza del procedimento e non ha volontariamente rinunciato a comparire».

        All'articolo 2:

            la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modifica all'articolo 157 del codice di procedura penale»;

            al comma 1, capoverso 8-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «salvo che l'imputato abbia eletto o dichiarato domicilio e che il difensore, avutane conoscenza, dichiari tempestivamente di non accettare la notificazione. Per le modalità della notificazione si applicano anche le disposizioni previste dall'articolo 148, comma 2-bis»;

            il comma 2 è soppresso.

 

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DECRETO-LEGGE 21 FEBBRAIO 2005, N. 17

 

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Decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2005.
 
Testo del decreto-legge
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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione

Disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna.
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire il diritto incondizionato alla impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna da parte delle persone condannate nei casi in cui esse non sono state informate in modo effettivo dell'esistenza di un procedimento a loro carico, così come espressamente richiesto allo Stato italiano dalla sentenza del 10 novembre 2004, pronunciata sul ricorso n. 56581/00, della Corte europea dei diritti dell'uomo;

 

        Considerata, altresì, la necessità e l'urgenza di armonizzare l'ordinamento giuridico interno al nuovo sistema di consegna tra gli Stati dell'Unione europea, che consente alle autorità giudiziarie di Stati membri di rifiutare l'esecuzione del mandato di cattura europeo emesso in base ad una sentenza di condanna in contumacia ove non sia garantita, sempre che ne ricorrano i presupposti, la possibilità di un nuovo processo;

 

        Considerata la necessità di adeguare il nuovo regime dell'impugnazione tardiva dei provvedimenti contumaciali al principio di ragionevole durata dei processi e, conseguentemente, di introdurre nuove disposizioni in materia di notificazione all'imputato non detenuto e di elezione di domicilio da parte della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato che abbiano nominato un difensore di fiducia;

 

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2005;

 

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;

 

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emana
 

il seguente decreto-legge:
 

Articolo 1.
(Modifiche all'articolo 175 del codice di procedura penale).

Articolo 1.
(Modifiche all'articolo 175 del codice di procedura penale).

        1. All'articolo 175 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. Identico:

            a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore.»;

            a) identica;

            b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

            b) identico;

        «2. Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, se risulta dagli atti che non ha avuto effettiva conoscenza del procedimento e non ha volontariamente rinunciato a comparire e sempre che l'impugnazione o l'opposizione non siano state già proposte dal difensore.»;

        «2. Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, se risulta che non ha avuto effettiva conoscenza del procedimento e non ha volontariamente rinunciato a comparire»;

            c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

          c) identica;

        «2-bis. La richiesta indicata al comma 2 è presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione dall'estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato.»;

 

            d) al comma 3 il periodo: «La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore ovvero, nei casi previsti dal comma 2, da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza dell'atto.» è soppresso.

          d) identica.

Articolo 2.
(Modifiche agli articoli 157 e 161 del codice di procedura penale).

Articolo 2.
(Modifica all'articolo 157 del codice di procedura penale).

        1. All'articolo 157 del codice di procedura penale dopo il comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente:

        1. Identico:


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        «8-bis. Le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna ai difensori.».

        «8-bis. Le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna ai difensori, salvo che l'imputato abbia eletto o dichiarato domicilio e che il difensore, avutane conoscenza, dichiari tempestivamente di non accettare la notificazione. Per le modalità della notificazione si applicano anche le disposizioni previste dall'articolo 148, comma 2-bis».

        2. All'articolo 161 del codice di procedura penale dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:

        Soppresso.

        «4-bis. In caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, le notificazioni alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato, che non abbia eletto o dichiarato domicilio, sono eseguite mediante consegna ai difensori.».

 

Articolo 3.
(Entrata in vigore).
 

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

        Dato a Roma, 21 febbraio 2005.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Castelli, Ministro della giustizia.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.

 


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