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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5661 |
1. Il contrassegno disabili permanente è rilasciato ai cittadini che a causa di una o più patologie hanno difficoltà a muoversi o a utilizzare i mezzi di trasporto pubblico; tale contrassegno ha validità quinquennale ed è rinnovabile con le modalità di cui all'articolo 7. In caso di patologie stabilizzate permanenti la validità è di dieci anni.
2. Il contrassegno disabili temporaneo è rilasciato ai cittadini che a causa di una o più patologie hanno difficoltà temporanea a muoversi o ad utilizzare i mezzi di trasporto pubblico; il contrassegno ha validità non superiore a diciotto mesi.
1. Il contrassegno disabili deve essere posto in maniera visibile sul parabrezza anteriore del veicolo, solamente quando tale veicolo è al servizio della persona disabile titolare del contrassegno stesso, cioè quando l'intestatario è a bordo del veicolo ovvero nelle immediate vicinanze o nel parcheggio a lui più comodo da raggiungere.
2. Il documento di cui al comma 1 non deve essere né fotocopiato né riprodotto.
3. Al fine di agevolare il controllo delle Forze dell'ordine, è consentita l'esposizione, nella parte posteriore del veicolo, di un pittogramma, amovibile, su cui è stilizzata la simbologia internazionale della persona disabile. Tale pittogramma, comunque, non dà diritto al godimento dei benefìci previsti dallo speciale contrassegno,
1. Il contrassegno disabili temporaneo rispetta la forma sancita dalla raccomandazione 98/376/CE del Consiglio, del 4 giugno 1998.
2. Sulla parte anteriore e posteriore del contrassegno disabili temporaneo devono essere ben visibili la lettera «T» e la data di scadenza del citato contrassegno.
1. Nel rispetto del comma 3 dell'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, ai fini del rilascio del contrassegno disabili, il richiedente presenta domanda al sindaco del comune di residenza, allegando certificazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale (ASL) di appartenenza, dalla quale risulti che il richiedente è affetto da una o più delle patologie previste dall'articolo 5.
1. Il contrassegno disabili è rilasciato:
a) alle persone in carrozzina o con disabilità motoria grave agli arti inferiori che usano con continuità tutori o altre ortesi o protesi, oppure a persone che, a causa di notevoli difficoltà di deambulazione, non possono usare mezzi di trasporto pubblico;
b) alle persone prive di entrambe le mani o braccia o della loro funzionalità, e comunque alle persone affette da un deficit
c) alle persone affette da cecità totale, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e della legge 3 aprile 2001, n. 138;
d) ai minori, solamente dal momento in cui lo sviluppo fisico evidenzi una grave difficoltà motoria e di deambulazione;
e) alle persone affette da cardiopatie gravi, superiori al III grado NMIA, o in attesa di trapianto cardiaco;
f) alle persone in ossigenoterapia costante ovvero affette da dispnea a riposo.
1. Qualora il competente ufficio della ASL accerti che il richiedente è affetto temporaneamente da una o più delle patologie di cui all'articolo 5, rilascia certificazione dalla quale risulta la patologia da cui il richiedente è affetto, nonché il tempo previsto per la guarigione o per un miglioramento della mobilità.
1. Sessanta giorni prima della scadenza del contrassegno disabili permanente il richiedente può richiederne il rinnovo all'autorità competente al rilascio.
2. Decorsi trenta giorni dalla scadenza del contrassegno la domanda deve essere corredata da nuova certificazione medica rilasciata con le modalità di cui agli articoli 4 e 5.
3. Nelle more del rinnovo del contrassegno, qualora la richiesta di rinnovo sia stata presentata in data anteriore alla sua scadenza, il richiedente può usufruire del
1. Entro trenta giorni dal ricevimento della certificazione di cui agli articoli 5 e 6, l'interessato può presentare ricorso ad apposita commissione regionale, la cui composizione, definita con provvedimento della regione, deve prevedere un rappresentante della polizia municipale designato dal comandante del Corpo del comune capoluogo della regione medesima.
2. L'interessato può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione di disabili alla quale aderisce.
1. Ai sensi della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, coloro ai quali viene rilasciato il contrassegno disabili permanente, sono esenti dall'imposta di bollo sia sulla domanda di rilascio e di rinnovo che sul contrassegno medesimo, da eventuali tasse comunali, nonché dalle spese di segreteria.
2. Le persone affette da una invalidità totale e permanente sono esenti da ogni spesa relativa al rilascio della certificazione medica o al rinnovo.
3. Le spese relative a verifiche a campione o ad accertamenti mirati sono a carico dell'ente richiedente.
4. Qualora il candidato rifiuti o non si sottoponga alla verifica o all'accertamento di cui al comma 3, il rilascio del
1. Al fine di garantire la massima omogeneità delle valutazioni le regioni organizzano corsi di formazione per il personale delle ASL preposto all'accertamento della disabilità.
2. La partecipazione di corsi di cui al comma 1 dà luogo all'accreditamento di volta in volta di punteggi di educazione medica continua (EMC) assegnati dal Ministero competente.
3. Il Ministero della salute, con cadenza annuale, organizza una riunione dei rappresentanti delle commissioni regionali per la valutazione dei ricorsi nonché dei rappresentanti delle associazioni di disabili di rilevanza nazionale, al fine di valutare le problematiche del settore.
1. Chiunque faccia uso di contrassegno senza averne titolo o chiunque faccia uso di contrassegno scaduto è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro; inoltre il contrassegno è sospeso per un periodo minimo di dieci giorni e massimo di trenta giorni.
1. A chiunque utilizzi in modo improprio le strutture riservate a favorire la
1. Al fine di unificare i criteri di concessione dei parcheggi per disabili generici e personalizzati, ogni comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti istituisce una apposita commissione composta da:
a) il sindaco o un dirigente comunale competente suo delegato;
b) un componente della polizia municipale del comune;
c) un rappresentante della ASL territorialmente competente;
d) un rappresentante dei servizi sociali comunali;
e) un rappresentante indicato dalle associazioni di disabili.
2. La commissione di cui al comma 1 esprime parere sia sulla realizzazione dei parcheggi generici che sui parcheggi personalizzati.
1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, i parcheggi generici devono essere istituiti in una percentuale
1. Le aree di parcheggio aperte al pubblico e le aree private di interesse pubblico devono essere prive di barriere architettoniche, garantendo l'accessibilità e la fruibilità della struttura alle persone disabili.
2. Nelle aree di parcheggio di cui al comma 1 sono riservati parcheggi auto gratuiti ai veicoli muniti di contrassegno disabili con la percentuale di uno ogni cinquanta, o frazione di cinquanta posti auto.
3. I parcheggi riservati di cui al comma 2 non sono soggetti ad alcuna restrizione oraria, ad eccezione dell'orario di chiusura della struttura medesima.
4. L'accertamento della violazione delle disposizioni di cui al presente articolo da parte dei gestori comporta la sospensione della licenza per un massimo di novanta giorni; in caso di mancato adeguamento, la licenza è revocata.
1. I parcheggi personalizzati possono essere esclusivamente concessi alle persone invalide detentrici del contrassegno permanente stabile le quali dichiarino che nessun componente del nucleo familiare possieda box, garage o posti auto ovvero che gli stessi siano situati nei luoghi con barriere architettoniche o a una distanza tale da costituire una barriera.
1. I comuni autorizzano l'installazione di dissuasori che permettano ai disabili di accedere dalla strada all'ingresso dell'abitazione.
1. L'accesso nei centri storici o nelle zone a traffico limitato deve essere consentito ai veicoli muniti di contrassegno disabili.
2. Gli accessi controllati da sistemi elettronici devono essere dotati di sensori in grado di rilevare il segnale trasmesso dai contrassegni dotati di apposito dispositivo elettronico.
1. Le regioni dettano disposizioni affinché sia attivato in ogni comune un numero telefonico dedicato e gratuito per consentire ai disabili di segnalare tempestivamente la presenza di vetture che impediscono il passaggio o occupano impropriamente il parcheggio riservato ai disabili.
1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituiscono un elenco dei contrassegni rilasciati dai comuni del territorio di loro competenza, nel quale vengono annotati i provvedimenti di sospensione e di revoca dei contrassegni stessi comunicati tempestivamente dai soggetti competenti alla loro adozione.
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