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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5671 |
All'articolo 1, comma 1, viene affidata al commissario ex Agensud la possibilità di operare, anche attraverso specifiche convenzioni con l'AGEA, interventi a sostegno dei comparti agricoli colpiti da crisi di mercato, da inserire all'interno del progetto speciale di cui all'articolo 5, comma 7, della legge 27 marzo 2001, n. 122. La norma non reca nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto si limita a consentire l'eventuale rimodulazione del progetto speciale di cui alla citata legge n. 122 del 2001, con finalità di sostegno alle crisi di mercato. La norma non comporta la reiscrizione a bilancio di risorse altrimenti destinate a costituire economie, in deroga al principio di annualità.
All'articolo 1, comma 2, viene prevista l'assegnazione di 10 milioni di euro all'UNIRE per assicurare il completamento ed il potenziamento infrastrutturale dei servizi istituzionali dell'Ente. La somma è a carico del Ministero delle politiche agricole e forestali - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura, foreste e pesca per l'anno 2005. Si fa presente come la natura degli interventi che si prevede di realizzare sia compatibile con le risorse da utilizzare a copertura e come le risorse del Fondo unico investimenti del Ministero delle politiche agricole e forestali siano sufficienti a far fronte sia agli impegni a legislazione vigente, sia a quelli disposti dalla disposizione in esame.
All'articolo 1, comma 3, inoltre, la disposizione ivi prevista, che consente alle regioni l'utilizzo di limiti di impegno quali contributi pluriennali destinati agli aiuti alle imprese nelle aree agricole colpite da calamità naturali e da avversità atmosferiche dichiarate eccezionali ai sensi dell'allora vigente articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, non comporta maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
I limiti di impegno in questione, di seguito elencati, sono stati già ripartiti e assegnati alle regioni, alle quali è stata erogata anche la prima annualità con prelevamento dal Fondo di solidarietà nazionale:
1) euro 18 milioni - limite di impegno 15 anni (decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178);
2) euro 11 milioni - limite di impegno 15 anni (decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2002, n. 256);
3) euro 14 milioni - limite di impegno 15 anni (decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003, n. 268).
I commi 4, 5 e 6 relativi ai controlli di qualità aventi rilevanza a livello nazionale sui prodotti ortofrutticoli ai sensi del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, non comportano maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
ALLEGATO
(previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)
Art. 5. (Società di forestazione controllate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Trasferimento di risorse finanziarie alla regione Calabria).
1. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, relativo al trasferimento alle regioni dei contratti in essere delle società di forestazione già controllate dalla società Finanziaria agricola meridionale (FINAM) spa in liquidazione, è fissato in tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Qualora le regioni territorialmente competenti non subentrino nei rapporti contrattuali di cui al comma 1 entro il termine perentorio indicato al medesimo comma 1, i liquidatori delle società di forestazione, nominati ai sensi dell'articolo 6 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, procedono agli atti necessari per l'estinzione di tutti i rapporti giuridici facenti capo alle società, anche mediante cessione a terzi dei rapporti contrattuali.
3. Per gli oneri conseguenti agli interventi da attuare con l'accordo di programma-quadro per la riqualificazione ambientale nei settori della manutenzione del territorio, della forestazione e difesa del suolo sottoscritto nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma tra Governo e regione Calabria, stipulata il 19 ottobre 1999, previa approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) nella riunione del 29 settembre 1999, è autorizzata, in aggiunta alle risorse già disponibili, a carico del bilancio della regione Calabria, e alle risorse trasferite a carico del bilancio dello Stato, la spesa di 66.000 milioni di lire per l'anno 2001.
4. All'onere di cui al comma 3 si provvede per l'anno 2001 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rifinanziata dalla Tabella D della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
5. L'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura di Casale Monferrato e connesse unità di ricerca forestale di Roma-Casalotti e aziende sperimentali di Mezzi, Cesurni e Ovile, nonchè l'azienda di San Giovanni Arcimusa, già concessi in comodato nell'ambito della
Art. 18. (Armonizzazione e razionalizzazione in materia di controlli e di frodi alimentari).
1. L'AGEA quale autorità competente ai sensi del Titolo II, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782 del 2003, esercita nei confronti dell'Agecontrol S.p.a. il controllo ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del regolamento (CEE) n. 27 del 1985 del 4 gennaio 1985 della Commissione. A tale scopo sono trasferite all'AGEA le relative partecipazioni azionarie del Ministero delle politiche agricole e forestali e dell'istituto nazionale di economia agraria (INEA).
2. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 14 maggio 2001, n. 223, è sostituito dal seguente:
«7. Le Regioni e l'Agecontrol S.p.a., nei casi previsti dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 provvedono, anche ai sensi del decreto ministeriale 21 giugno 2000, n. 217 del Ministro delle politiche agricole e forestali,
3. Per lo svolgimento delle attività di controllo di propria competenza, l'AGEA può avvalersi dell'Ispettorato centrale repressioni frodi di cui al decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 486, sulla base di apposita convenzione approvata dal Ministro delle politiche agricole e forestali.
4. All'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:
«4-bis. Nelle materie di propria competenza, spetta all'Ispettorato centrale repressioni frodi l'irrogazione delle sanzioni amministrative».
5. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 305, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 357 del codice penale», sono aggiunte le seguenti: «, nonché, nei limiti del servizio cui sono destinati e per le attribuzioni di cui al presente decreto, la qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale».
6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferiti all'AGEA gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali relativi alle funzioni dell'Agecontrol S.p.a. trasferite in attuazione del presente articolo.
Art. 5. (Accertamento delle violazioni).
1. Le regioni e le province autonome provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, all'accertamento delle violazioni amministrative previste nel presente decreto e all'applicazione delle relative sanzioni.
3. I funzionari regionali deputati al controllo rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'articolo 357 del codice penale.
Art. 5. (Adempimenti degli acquirenti).
5. Il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di cui al presente articolo da parte degli acquirenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al prelievo supplementare eventualmente
Art. 6. (Dichiarazione di fine periodo degli acquirenti).
4. In caso di mancata corrispondenza tra i quantitativi di cui al comma 2, si applica una sanzione amministrativa pari all'importo del prelievo supplementare calcolato sulla differenza, in valore assoluto, tra detti quantitativi. Tale sanzione non potrà essere di importo inferiore a 1.000 euro. In caso di mancato rispetto del termine del 31 maggio per l'invio della dichiarazione si applica una sanzione amministrativa pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo.
Art. 9. (Restituzione del prelievo pagato in eccesso).
1. Al termine di ciascun periodo, l'AGEA:
a) contabilizza le consegne di latte effettuate e il prelievo complessivamente versato dagli acquirenti a seguito degli adempimenti di cui all'articolo 5;
b) esegue il calcolo del prelievo nazionale complessivamente dovuto all'Unione europea per esubero produttivo nelle consegne;
c) calcola l'ammontare del prelievo versato in eccesso.
2. Il 5 per cento di un importo pari a quello del prelievo nazionale viene detratto dall'importo di cui alla lettera c) del comma 1 ed è accantonato per eventuali restituzioni successive a quelle di cui al presente articolo, derivanti dalla soluzione di casi di contenzioso amministrativo e giurisdizionale e, in seconda istanza, per essere destinato alle misure di cui all'articolo 8, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3950/92, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano la percentuale di cui al presente comma potrà essere rideterminata ogni due periodi.
Art. 10. (Adempimenti dei trasportatori. Vendite dirette. Vendite e affitti di quota. Mutamenti nella conduzione delle aziende. Misure per la ristrutturazione della produzione lattiera. Altre disposizioni per i primi due periodi di applicazione. Periodi pregressi. Responsabilità finanziaria delle regioni e delle province autonome. Vigilanza e potere sostitutivo. Disposizioni attuative e abrogazioni).
3. Il trasportatore che sia trovato sprovvisto della documentazione di accompagnamento di cui al comma 1 o con la stessa priva di elementi essenziali indicati nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7, è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge.
Art. 4-bis. (Concordato).
6. Nei successivi sessanta giorni il giudice delegato, con la collaborazione del commissario straordinario, forma gli elenchi dei creditori ammessi o ammessi con riserva e di quelli esclusi, con indicazione dei relativi importi e delle cause di prelazione; nel caso di ammissione di strumenti finanziari che non consentano l'individuazione nominativa dei soggetti legittimati, saranno ammessi nell'elenco i crediti relativi all'importo complessivo di ogni singola categoria di strumenti finanziari. Gli elenchi dei creditori ammessi o ammessi con riserva e di quelli esclusi sono quindi depositati presso la cancelleria del tribunale e dichiarati esecutivi con decreto del giudice delegato. Il commissario straordinario comunica senza ritardo ai creditori, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite pubblicazione, a spese della procedura, in due o più quotidiani a diffusione nazionale o internazionale, ovvero altra modalità, anche telematica, determinata dal giudice delegato, e comunque attraverso pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto deposito in cancelleria degli elenchi suddetti, invitando i creditori e l'imprenditore insolvente a prenderne visione. Comunica, inoltre, con le stesse modalità, il provvedimento di cui al comma 7. I creditori esclusi, in tutto o in parte, e quelli ammessi con riserva possono fare opposizione presentando ricorso al giudice delegato secondo la disciplina di cui agli articoli 98 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. I creditori ammessi possono impugnare le ammissioni di altri creditori ai sensi dell'articolo 100 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. I termini per proporre l'opposizione e l'impugnazione sono determinati in quindici giorni per i
1. È convertito in legge il decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 1o marzo 2005 (*)
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare particolari interventi a sostegno di comparti agricoli colpiti da crisi di mercato e da calamità naturali, nonchè di completare il riassetto istituzionale dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) e di integrare la normativa sui prelievi nel settore lattiero e sulla ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni dell'11 febbraio e del 18 febbraio 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le politiche comunitarie;
1. All'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, il commissario ad acta per le attività di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, può operare, anche attraverso specifiche convenzioni con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), interventi a sostegno di produzioni agricole colpite da crisi di mercato, da inserire all'interno del progetto speciale di cui al comma 7».
2. Al fine di consentire il completamento ed il potenziamento infrastrutturale dei servizi istituzionali dell'Unione nazionale per
(*) V. anche il successivo AVVISO DI RETTIFICA pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2005.
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3. Per il finanziamento degli interventi di soccorso nelle aree agricole colpite da calamità naturali e da avversità atmosferiche, già dichiarate eccezionali ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, allora vigente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono di contributi pluriennali. La copertura finanziaria di detti contributi è a carico delle quote dei limiti di impegno assegnati a ciascuna regione con la ripartizione degli stanziamenti recati dall'articolo 13, comma 4-octies, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, e dall'articolo 1 del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003, n. 268.
4. All'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'Agecontrol S.p.a. effettua i controlli di qualita' aventi rilevanza a livello nazionale sui prodotti ortofrutticoli, ai sensi della normativa vigente».
5. All'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferiti all'Agecontrol S.p.a. gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali relativi alle funzioni dell'Agecontrol S.p.a., trasferite in attuazione del presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive, sono altresì trasferite all'Agecontrol S.p.A le risorse umane e finanziarie relative allo svolgimento dei controlli di cui al comma 1-bis, precedentemente svolti dall'Istituto nazionale per il commercio estero ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della legge 25 marzo 1997, n. 68».
6. All'articolo 5 del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'inizio del comma 1 sono anteposte le seguenti parole: «L'Agecontrol S.p.a. e»;
b) al comma 3, dopo le parole: «I funzionari» sono inserite le seguenti: «dell'Agecontrol S.p.a. e quelli».
1. Il comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è sostituito dal seguente:
«5. Il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di cui al presente articolo da parte degli acquirenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa commisurata al prelievo supplementare eventualmente dovuto, comunque non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 100.000 euro, fermo restando l'obbligo del versamento del prelievo supplementare. Nel caso di ripetute violazioni da parte dell'acquirente le regioni e le province autonome dispongono la revoca del riconoscimento».
2. Il comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è sostituito dal seguente:
«4. In caso di mancata corrispondenza tra i quantitativi di cui al comma 2, si applica una sanzione amministrativa commisurata all'importo del prelievo supplementare calcolato sulla differenza, in valore assoluto, tra detti quantitativi, comunque non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 100.000 euro. In caso di mancato rispetto del termine del 31 maggio per l'invio della dichiarazione si applica una sanzione amministrativa pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo».
3. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) verifica se la somma a livello nazionale delle consegne rettificate a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento CE n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, è inferiore alle consegne effettive e, a norma dello stesso articolo 10, paragrafo 2, calcola il prelievo nazionale dovuto all'Unione europea per esubero produttivo;»;
b) alla lettera c), le parole: «versato in eccesso» sono sostituite dalle seguenti: «imputato in eccesso».
4. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, le parole: «all'articolo 8, lettera a), del regolamento n. 3950/92/CEE, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento CE n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003».
«2-bis. Se la somma a livello nazionale delle consegne rettificate è risultata inferiore alle consegne effettive, l'AGEA verifica se l'ammontare del prelievo imputato in eccesso, decurtato dell'importo accantonato ai sensi del comma 2, assume un valore negativo; in tale caso l'AGEA riduce proporzionalmente le rettifiche verso il basso in modo da fare coincidere la somma delle consegne rettificate con le consegne effettive e conseguentemente ridetermina gli esuberi individuali e il prelievo dovuto dai singoli produttori interessati».
6. Al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il produttore che non ottemperi agli obblighi di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro».
1. Al comma 6 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Non si applica la disposizione del terzo comma dell'articolo 100 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ma il giudice può, ove riscontri fondati elementi e tenuto anche conto del rapporto tra l'ammontare del credito vantato dall'impugnante e quello del credito contestato, adottare gli opportuni provvedimenti, se del caso, ordinando l'accantonamento delle somme ovvero anche l'intrasferibilità delle azioni eventualmente spettanti ai titolari di crediti contestati, disponendo le opportune annotazioni. Ove sia disposto tale vincolo, i titolari delle azioni possono esercitare i diritti di opzione e partecipare alle assemblee societarie, ma non effettuare atti di disposizione sui titoli. Con il provvedimento che decide sull'opposizione il giudice dispone in merito alle azioni già attribuite al soggetto il credito del quale sia stato ritenuto insussistente, ovvero dispone l'attribuzione delle somme accantonate».
1. Il presente decreto, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Dato a Roma, addì 28 febbraio 2005.
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali.
Marzano, Ministro delle attività produttive.
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze.
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie.
Visto, il Guardasigilli: Castelli.
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