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PDL 5652

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5652



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NESPOLI

Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533

Presentata il 23 febbraio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - L'evoluzione del sistema politico italiano si avvia, velocemente, verso un bipolarismo che, si auspica, possa determinare il decollo di una democrazia dell'alternanza nella quale le contrapposte coalizioni si riconoscano nei rispettivi ruoli.
      Se da una parte questo è un auspicio condiviso e perseguibile, bisogna tenere presente la specificità tutta italiana, fatta di formazioni politiche con grande radicamento territoriale, tratti culturali e radici d'impegno civile e sociale che ne contraddistinguono le varie diversità. C'è, in pratica, una forte «appartenenza» e una marcata identità nelle diverse forze politiche che rende difficile il perseguimento della strada del bipartitismo.
      Se non ci può essere bipartitismo, c'è, invece, la necessità di consolidare il bipolarismo, anche attraverso i meccanismi elettorali.
      Per questo, la proposta di legge in esame, attraverso alcuni marginali interventi sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, intende contrapporre alla persecuzione dei simboli unici, molto spesso frutto unicamente di marketing elettorale, la strada delle coalizioni tra forze politiche. Coalizioni che nel simbolismo esasperato degli ultimi tempi, non debbano, per forza, perdere le proprie connotazioni, la propria specificità, la propria identità.
      In forza di queste considerazioni si propone, quindi, di modificare la scheda per l'elezione del Senato della Repubblica, introducendo la possibilità di collegare i candidati anche a diversi contrassegni. Di conseguenza, infine, viene modificata, anche, la modalità di espressione di voto.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 1 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

      «1. La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidature non inferiore ai due terzi dei collegi della regione».

Art. 2.

      1. Il comma 3 dell'articolo 9 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

      «3. Per ogni candidato deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, il collegio per il quale viene presentato e il contrassegno o i contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo. I contrassegni che contraddistinguono il candidato non possono essere superiori a dieci».

Art. 3.

      1. Al comma 9 dell'articolo 9 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono aggiunte le seguenti parole: «o da un delegato allo scopo incaricato dai rispettivi rappresentanti».

 

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Art. 4.

      1. L'articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

      «Art. 14. - 1. Il voto si esprime tracciando, con la matita, uno o più segni, comunque apposti, nel rettangolo contenenti il contrassegno o i contrassegni e il cognome e nome del candidato prescelto».

Art. 5.

      1. La tabella A allegata al citato testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

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