PDL 5651
XIV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5651
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato NESPOLI
Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
Presentata il 23 febbraio 2005
Onorevoli Colleghi! - Il rafforzamento del bipolarismo, che è cosa ben diversa del maggioritario, passa inevitabilmente attraverso una nuova legge elettorale.
In proposito basta considerare che l'attuale legge per l'elezione dei due rami del Parlamento è nata dalla spinta referendaria del 1993 che, di fatto, impose anche l'introduzione dell'elezione diretta dei sindaci e dei presidenti delle province e, successivamente, attraverso il «
Tatarellum» e le intervenute modifiche costituzionali, l'elezione diretta dei «governatori» delle regioni.
In effetti, sono mancate le modifiche necessarie per sostenere una modifica elettorale di così vasta portata: cioè quelle riforme costituzionali necessarie per sorreggere e completare le rotture prodotte da una simile legge elettorale «pseudo-maggioritaria». Per questo, oggi, viviamo una contrapposizione tra il «sistema dei poteri territoriali» - comuni, province, regioni - e il Governo del Paese. I primi hanno un meccanismo elettorale che concede agli elettori di scegliere direttamente chi governa, completato da una serie di interventi di riforma costituzionale che hanno trasferito competenze e risorse verso i territori e riscritto l'impalcatura normativa di tutto il sistema delle autonomie.
In proposito basti pensare ai «decreti Bassanini», alle modifiche del titolo V della parte seconda della Costituzione e alla diffusa autonomia statutaria e regolamentare che possiedono gli enti locali, per convenire che, in questo caso, la
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modifica della norma elettorale si è accompagnata a un necessario adeguamento dell'impalcatura normativa e legislativa che regolamentava il sistema stesso.
Diversamente, la legge elettorale per il Parlamento non introduce garanzie e regole né per il Governo né per l'opposizione. Non per il Governo che è soggetto - una volta che il risultato elettorale non può garantire l'indicazione di chi governa e assicurare a questi una necessaria maggioranza parlamentare, come avviene nel sistema delle autonomie - a cambi di maggioranza, di schieramento, a un trasformismo parlamentare molto forte. Tanto che si sono registrati nel '94 e nel '98 «maggioranze parlamentari governanti» diverse da quelle che gli elettori avevano indicato («ribaltone, ribaltino»).
Di fatto, non sono state introdotte le garanzie necessarie affinché il risultato elettorale fosse comunque rispettato: non abbiamo, ad esempio, concesso al Presidente del Consiglio dei ministri, il potere di revoca e di nomina dei Ministri, né quello di scioglimento delle Camere. Procedure, queste, che potrebbero rappresentare un potere forte e un collante di coalizione.
Oggi ci troviamo di fronte a un meccanismo elettorale che non garantisce il risultato di dare al Paese una maggioranza parlamentare capace di essere autonoma. Siamo in un sistema maggioritario che non garantisce la «scelta» di dare un Governo al Paese. Per questo è indispensabile procedere per l'uniformità dei livelli elettorali e istituzionali. Ossia c'è la necessità di estendere il bipolarismo, che garantisce l'alternanza e la stabilità di governo, dal sistema delle autonomie locali al governo del Paese.
Questa necessità vede impegnato il Parlamento nella modifica della Costituzione con l'introduzione del
Premier eletto in modo diretto. Il cittadino deve poter scegliere con il suo voto chi governa la Nazione. Con la definizione di un bicameralismo funzionale. Una Camera, quella dei deputati, con esercizio dei poteri legislativi primari e collegata all'elezione del
Premier. Il Senato delle autonomie con competenza specifica nella legislazione locale con meccanismo elettorale diverso. Trasferimento del potere di nomina e di revoca dei Ministri e dello scioglimento delle Camere in capo al
Premier, come già in essere per il sistema delle autonomie.
In attesa che questa grande riforma costituzionale si realizzi, anche attraverso un secondo livello di intervento che interesserà la legge elettorale, riteniamo indispensabile rafforzare il bipolarismo, in modo che si possa determinare il decollo di una democrazia dell'alternanza nella quale le contrapposte coalizioni si riconoscano nei rispettivi ruoli.
Se da una parte questo è un auspicio condiviso e perseguibile, bisogna tenere presente la specificità tutta italiana, fatta di formazioni politiche con grande radicamento territoriale, tratti culturali e radici di impegno civile e sociale che ne contraddistinguono le varie diversità. C'è, in pratica una forte «appartenenza» e una marcata identità nelle diverse forze politiche che rende difficile il perseguimento della strada del bipartitismo.
Se non ci può essere bipartitismo, c'è, invece, la necessità di consolidare il bipolarismo, anche attraverso i meccanismi elettorali.
Per questo, la proposta di legge in esame, attraverso alcuni marginali interventi sulla legge per la elezione della Camera dei deputati, intende contrapporre alla persecuzione dei simboli unici, molto spesso frutto unicamente di
marketing elettorale, la strada delle coalizioni tra forze politiche. Coalizioni che, nel simbolismo esasperato degli ultimi tempi, non debbano, per forza, perdere le proprie connotazioni, la propria specificità, la propria identità.
In forza di queste considerazioni si propone, quindi, di uniformare il meccanismo elettorale vigente per la elezione della Camera dei deputati al modello della scheda unica oggi presente per la elezione del Senato della Repubblica, introducendo il voto di coalizione. Di fatto, il candidato nel collegio uninominale è collegato, sulla stessa scheda, alle liste e,
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quindi, ai contrassegni della coalizione di appartenenza che sono in competizione per l'attribuzione dei seggi della quota proporzionale.
In effetti, si rende visibile l'obbligo del collegamento tra candidato all'uninominale e liste della coalizione di appartenenza presenti al proporzionale.
La modifica proposta semplifica le procedure elettorali e, come per il Senato della Repubblica, mette in condizione l'elettore, attraverso l'espressione del voto, di scegliere, contestualmente, la coalizione prescelta, il proprio partito e il candidato di coalizione sul collegio uninominale.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 2 dell'articolo 4 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, contestualmente valido per l'elezione del candidato nel collegio uninominale collegato alla lista prescelta, da esprimere su una scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento alla unità superiore, ai quali segue il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale collegato».
Art. 2.
1. Il comma 2 dell'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:
«2. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato, nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, e all'articolo 77, comma 1».
Art. 3.
1. Il comma 4 dell'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
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della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni è abrogato.
Art. 4.
1. Gli ultimi due periodi del comma 1 dell'articolo 18-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono soppressi.
Art. 5.
1. L'ultimo periodo del quinto comma dell'articolo 20 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è soppresso.
Art. 6.
1. Il sesto comma dell'articolo 20 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista dei candidati».
Art. 7.
1. Il numero 8) dell'articolo 30 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:
«8) una urna del tipo descritto nell'articolo 32;».
Art. 8.
1. Il numero 9) dell'articolo 30 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:
«9) una cassetta o scatola per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;».
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Art. 9.
1. L'articolo 31 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:
«Art. 31-1. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B e C, allegate al presente testo unico.
2. Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali debitamente piegate».
Art. 10.
1. I commi primo e secondo dell'articolo 58 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
«Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla rispettiva cassetta o scatola una scheda per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e per l'elezione del candidato nel collegio uninominale e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa.
L'elettore deve recarsi ad una delle apposite cabine elettorali e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando, con la matita, sulla scheda per la scelta della lista un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno e il cognome e nome del candidato o dei candidati corrispondenti alla lista prescelta e il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale collegato alla lista prescelta. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione».
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Art. 11.
1. L'ultimo comma dell'articolo 58 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è abrogato.
Art. 12.
1. L'articolo 59 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 59-1. Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista e un voto individuale per l'elezione del candidato nel collegio uninominale».
Art. 13.
1. L'articolo 68 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 68-1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto e il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale collegato alla lista al quale è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e di ciascun candidato nel collegio uninominale.
2. Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione
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di voto, sul retro della stessa viene subito impresso il timbro della sezione.
3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.
4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.
5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale con il numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.
6. Tutte le operazioni di cui al comma 5 devono essere compiute nell'ordine ivi indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale».
Art. 14.
1. Il secondo comma dell'articolo 72 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è abrogato.
Art. 15.
1. Il numero 2) dell'articolo 77 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;».
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Art. 16.
1. Le tabelle B e C allegate al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono sostituite dalle tabelle B e C di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.
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