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PDL 5650

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5650



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro della giustizia
(CASTELLI)

Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna

Presentato al Senato della Repubblica il 22 febbraio 2005 e successivamente
trasferito alla Camera dei deputati il 23 febbraio 2005


      

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Onorevoli Deputati! - Da tempo, i rapporti giurisdizionali con le autorità straniere rivelano crescenti difficoltà nel giustificare la disciplina e l'estensione che assume, nel nostro ordinamento, la figura della contumacia, che risulta spesso incomprensibile per gli altri Stati.
      Sul piano delle relazioni bilaterali, tale circostanza è all'origine delle difficoltà che le autorità italiane incontrano con altri Paesi nel procedimento di estradizione attiva quando la consegna del ricercato viene richiesta sulla base di una sentenza pronunciata in contumacia.
      Sul piano della conformità del nostro procedimento in contumacia alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), la Corte europea di Strasburgo, in due recenti successive pronunce, ha ritenuto che alcune disposizioni del codice di procedura penale italiano in materia di contumacia violano l'articolo 6 della CEDU.
      Nel caso «Somogyi contro Italia», sentenza del 18 maggio 2004 (ricorso n. 67972/01), la Corte ha condannato lo Stato italiano, rilevando che «si verifica una negazione di giustizia nel caso in cui un individuo condannato in absentia non
 

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possa ottenere che una giurisdizione deliberi di nuovo, dopo che egli sia venuto a conoscenza del fondamento dell'accusa, in fatto e in diritto».
      Nel recentissimo caso «Sejdovic contro Italia», sentenza del 10 novembre 2004 (ricorso n. 56581/00), la Corte, nel condannare nuovamente l'Italia, ha osservato che l'articolo 175 del codice di procedura penale italiano viola l'articolo 6 della CEDU, in quanto non conferisce all'imputato, che non sia stato informato in modo effettivo del procedimento a suo carico, il diritto incondizionato di ottenere la restituzione nel termine per proporre l'impugnazione. In questo caso la Corte non si è limitata a condannare l'Italia al risarcimento, ma ha perentoriamente ingiunto allo Stato italiano di abrogare questa disposizione di legge, affermando che essa costituisce una défaillance che, se non rimossa, darà luogo in futuro a numerose e fondate richieste di condanna dell'Italia. Con quest'ultima sentenza la Corte, per la prima volta, ha chiesto espressamente al nostro Paese di introdurre un meccanismo «effettivo» per garantire il diritto delle persone condannate in contumacia ad ottenere un nuovo processo, in tutti i casi nei quali l'imputato non era stato effettivamente informato del procedimento a suo carico e non abbia rinunciato in maniera certa e consapevole a comparire. Questa sentenza, per la portata generale del suo dispositivo, impone quindi di rimuovere le disposizioni che attualmente escludono la automaticità della rimessione in termini per l'impugnazione del provvedimento contumaciale da parte dell'imputato che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento a suo carico.
      Emerge anche la necessità, ormai non più differibile, di rendere compatibile il nostro processo contumaciale con la nuova procedura di consegna basata sul mandato di arresto europeo.
      La decisione quadro n. 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, prevede infatti che se il mandato di arresto è stato emesso per la esecuzione di una pena pronunciata in absentia e l'imputato non è stato citato personalmente, né altrimenti informato della data e del luogo dell'udienza che ha portato alla condanna, la sua consegna può essere subordinata alla condizione che l'autorità giudiziaria emittente fornisca assicurazioni considerate sufficienti a garantire alla persona la possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato membro emittente e di essere presente al giudizio.
      Le legislazioni di attuazione adottate da numerosi Stati membri (da ultimo, quella della Repubblica federale di Germania, entrata in vigore il 21 luglio 2004) espressamente prevedono il rifiuto della esecuzione del mandato di arresto europeo emesso in un altro Stato membro quando, nel caso di processo contumaciale, la legislazione dello Stato richiedente non garantisce il diritto a un nuovo processo.
      Allo stato, queste assicurazioni non possono essere rese dallo Stato italiano per le ragioni evidenziate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nelle pronunce sopra menzionate.
      Anche il progetto di legge ora all'esame della Camera dei deputati (n. 4246-B), recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento italiano alla decisione quadro sul mandato di cattura europeo, prevede che l'autorità giudiziaria italiana rifiuta la esecuzione del mandato di cattura europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, pronunciate in absentia, nei casi in cui il condannato non sia stato citato personalmente, né altrimenti informato della data e del luogo dell'udienza, se l'autorità giudiziaria emittente non fornisce assicurazioni sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato d'arresto europeo la possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato membro di emissione e di essere presenti al giudizio.
      La modifica normativa consente all'Italia di mantenere l'istituto del processo contumaciale e, al tempo stesso, di offrire maggiori garanzie alla comunità internazionale, con evidenti positivi riflessi sul piano delle procedure di estradizione dall'estero e su
 

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quello della piena conformità del nostro ordinamento processuale alla CEDU.
      Presupposto dell'intervento normativo è che il diritto alla restituzione nel termine per impugnare il provvedimento contumaciale debba essere riconosciuto all'imputato ogniqualvolta risulti dagli atti che questi non abbia avuto conoscenza del procedimento a suo carico e non abbia, quindi, scelto volontariamente di non comparire. Ne deriva la soppressione, in conformità alla giurisprudenza sui diritti dell'uomo, dell'onere di provare la conoscenza effettiva del provvedimento e l'assenza di colpa che, attualmente, gravano sul richiedente. Vengono meno, così, le limitazioni previste nell'articolo 175, comma 2, del codice di procedura penale, che la Corte europea ha individuato come «ostacolo giuridico» incompatibile con l'articolo 6 della CEDU.
      Infine, vengono aggiunte due nuove disposizioni agli articoli 157 e 161 del codice di procedura penale, allo scopo di rendere più celeri e sicure le notificazioni all'imputato non detenuto che abbia nominato un difensore di fiducia, senza provvedere a dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell'articolo 161. In questi casi, è previsto che le notificazioni siano eseguite presso i difensori.

      Non è stata redatta la relativa relazione tecnica in quanto il provvedimento in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
 

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi

A)    Necessità dell'intervento normativo.

        L'intervento si rende necessario per eliminare dal sistema processuale penale una situazione censurata dalla Corte europea di Strasburgo in relazione all'articolo 6 della CEDU e che risulta incompatibile anche con il progetto di legge recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento italiano alla decisione quadro sul mandato di cattura europeo (atto Camera n. 4246-B).

B)    Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        L'intervento propone la modifica di alcune norme del codice di procedura penale attraverso la tecnica della novella.

C)    Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        L'intervento proposto è compatibile con l'ordinamento comunitario.

D)    Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

        Il settore di intervento è di competenza esclusiva statale, a norma della lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

E)    Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

        Non vi sono profili di sovrapposizione.

F)    Verifica dell'assenza di rilegificazione e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

        La normativa deve essere di rango primario, incidendo sul codice di procedura penale.

 

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2. Elementi di drafting e linguaggio normativo

A)    Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Le definizioni utilizzate sono compatibili con il linguaggio giuridico del codice di procedura penale nel quale si inseriscono.

B)    Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

        I settori di intervento sono stati aggiornati con le modificazioni intercorse ed i riferimenti normativi interni ed esterni appaiono corretti.

C)    Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni alle disposizioni vigenti.

        Si è fatto ricorso alla novellazione del codice di procedura penale, con inserimento di ciascuna modificazione nel rispetto della partizione interna dell'atto normativo.

D)    Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Nulla da rilevare.

 

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A)    Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

        L'intervento normativo modifica l'articolo 175 del codice di procedura penale, ridefinendo le ipotesi di restituzione in termini in favore dell'imputato per la proposizione dell'appello avverso la sentenza di condanna (ovvero opposizione a decreto di condanna) per tutte le ipotesi in cui il soggetto non abbia avuto effettiva conoscenza del processo a suo carico.
        L'amministrazione direttamente coinvolta è soltanto il Ministero della giustizia, trattandosi di modificazione della legislazione processual-penalistica.
        L'intervento ha come destinatari la generalità dei cittadini.

B)    Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.

        L'intervento normativo incide sull'articolo 175 del codice di procedura penale ed intende risolvere il problema delle sentenze di condanna pronunciate in contumacia dell'imputato che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento a suo carico (cui è equiparata l'ipotesi del decreto penale di condanna) ed al quale si riconosce ora una incondizionata restituzione in termini per proporre appello (ovvero opposizione a decreto di condanna).

C)    Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.

        Lo scopo del provvedimento è di rendere conforme l'ordinamento interno ad alcune recenti decisioni della Corte europea di Strasburgo che ha ritenuto in contrasto con l'articolo 6 della CEDU il sistema italiano delle condanne contumaciali; inoltre, è necessario conformare l'ordinamento al progetto di legge recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento italiano alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sul mandato di cattura europeo (atto Camera n. 4246-B); in esso, infatti, si prevede che l'Italia rifiuterà la consegna di un soggetto ad uno Stato in cui non sia garantita la rinnovazione del giudizio nel caso di sentenza contumaciale. Occorre quindi assicurare nel nostro sistema processuale la medesima condizione. L'obiettivo di medio/lungo periodo è migliorare l'efficacia delle richieste di estradizione attiva in base a sentenze pronunciate in contumacia.

 

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D)    Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale.

        Nulla da osservare.

E)    Aree di criticità.

        Non si individuano aree di criticità.

F)    Opzioni alternative alla regolazione ed opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili.

        L'intervento sul codice di procedura penale può essere attuato solo con norma primaria.

G)    Strumento tecnico-normativo eventualmente più appropriato.

        Lo strumento prescelto (decreto-legge) è reso necessario dalla urgenza di eliminare dal sistema processuale penale una situazione che è stata censurata dalla Corte europea di Strasburgo in relazione all'articolo 6 della CEDU e che risulta incompatibile anche con il progetto di legge recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento italiano alla decisione quadro sul mandato di cattura europeo (atto Camera 4246-B).

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ALLEGATO
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

Testo integrale delle norme espressamente modificate o abrogate del decreto-legge

Codice di procedura penale.

        Art. 175. (Restituzione nel termine) - 1. Il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore.
        2. Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, può essere chiesta la restituzione nel termine per proporre impugnazione od opposizione anche dall'imputato che provi di non aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento, sempre che l'impugnazione non sia stata già proposta dal difensore e il fatto non sia dovuto a sua colpa ovvero, quando la sentenza contumaciale è stata notificata mediante consegna al difensore nei casi previsti dagli articoli 159, 161 comma 4, e 169, l'imputato non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento.
        3. La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore ovvero, nei casi previsti dal comma 2, da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza dell'atto. La restituzione non può essere concessa più di una volta per ciascuna parte in ciascun grado del procedimento.
        4. Sulla richiesta decide con ordinanza il giudice che procede al tempo della presentazione della stessa. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari. Se sono stati pronunciati sentenza o decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sulla impugnazione o sulla opposizione.
        5. L'ordinanza che concede la restituzione nel termine per la proposizione della impugnazione o della opposizione può essere impugnata solo con la sentenza che decide sulla impugnazione o sulla opposizione.
        6. Contro l'ordinanza che respinge la richiesta di restituzione nel termine può essere proposto ricorso per cassazione.
        7. Quando accoglie la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione, il giudice, se occorre, ordina la scarcerazione dell'imputato detenuto e adotta tutti i provvedimenti necessari per far cessare gli effetti determinati dalla scadenza del termine.
        8. Se la restituzione nel termine è concessa a norma del comma 2, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione.

 

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        Art. 157. (Prima notificazione all'imputato non detenuto). - 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 161 e 162, la prima notificazione all'imputato non detenuto è eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività' lavorativa, mediante consegna a una persona che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.
        2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione è eseguita nel luogo dove l'imputato ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone.
        3. Il portiere o chi ne fa le veci sottoscrive l'originale dell'atto notificato e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.
        4. La copia non può essere consegnata a persona minore degli anni quattordici o in stato di manifesta incapacità di intendere o di volere.
        5. L'autorità giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia è stata consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto notificato.
        6. La consegna alla persona convivente, al portiere o a chi ne fa le veci è effettuata in plico chiuso e la relazione di notificazione è effettuata nei modi previsti dall'articolo 148, comma 3.
        7. Se le persone indicate nel comma 1 mancano o non sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia, si procede nuovamente alla ricerca dell'imputato, tornando nei luoghi indicati nei commi 1 e 2.
        8. Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l'atto è depositato nella casa del comune dove l'imputato ha l'abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa. Avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa. L'ufficiale giudiziario dà inoltre comunicazione all'imputato dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.

        Art. 161. (Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni). - 1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuto né internato, lo invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157 comma 1 ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni, avvertendolo che, nella sua qualità di persona sottoposta alle indagini o di imputato, ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore. Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, è fatta menzione nel verbale.

 

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        2. Fuori del caso previsto dal comma 1, l'invito a dichiarare o eleggere domicilio è formulato con l'informazione di garanzia o con il primo atto notificato per disposizione dell'autorità giudiziaria. L'imputato è avvertito che deve comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l'atto è stato notificato.
        3. L'imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo e l'imputato che deve essere dimesso da un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza, all'atto della scarcerazione o della dimissione ha l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con atto ricevuto a verbale dal direttore dell'istituto. Questi lo avverte a norma del comma 1, iscrive la dichiarazione o elezione nell'apposito registro e trasmette immediatamente il verbale all'autorità che ha disposto la scarcerazione o la dimissione.
        4. Se la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 diviene impossibile, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore, Nello stesso modo si procede quando, nei casi previsti dai commi i e 3, la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee. Tuttavia, quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, l'imputato non è stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, si applicano le disposizioni degli articoli 157 e 159.
 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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Decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2005.

Disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire il diritto incondizionato alla impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna da parte delle persone condannate nei casi in cui esse non sono state informate in modo effettivo dell'esistenza di un procedimento a loro carico, così come espressamente richiesto allo Stato italiano dalla sentenza del 10 novembre 2004, pronunciata sul ricorso n. 56581/00, della Corte europea dei diritti dell'uomo;

        Considerata, altresì, la necessità e l'urgenza di armonizzare l'ordinamento giuridico interno al nuovo sistema di consegna tra gli Stati dell'Unione europea, che consente alle autorità giudiziarie di Stati membri di rifiutare l'esecuzione del mandato di cattura europeo emesso in base ad una sentenza di condanna in contumacia ove non sia garantita, sempre che ne ricorrano i presupposti, la possibilità di un nuovo processo;

        Considerata la necessità di adeguare il nuovo regime dell'impugnazione tardiva dei provvedimenti contumaciali al principio di ragionevole durata dei processi e, conseguentemente, di introdurre nuove disposizioni in materia di notificazione all'imputato non detenuto e di elezione di domicilio da parte della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato che abbiano nominato un difensore di fiducia;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2005;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Modifiche all'articolo 175 del codice di procedura penale).

        1. All'articolo 175 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di

 

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decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore.»;

            b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        «2. Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, se risulta dagli atti che non ha avuto effettiva conoscenza del procedimento e non ha volontariamente rinunciato a comparire e sempre che l'impugnazione o l'opposizione non siano state già proposte dal difensore.»;

            c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        «2-bis. La richiesta indicata al comma 2 è presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione dall'estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato.»;

            d) al comma 3 il periodo: «La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore ovvero, nei casi previsti dal comma 2, da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza dell'atto.» è soppresso.

Articolo 2.
(Modifiche agli articoli 157 e 161 del codice di procedura penale).

        1. All'articolo 157 del codice di procedura penale dopo il comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente:

        «8-bis. Le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna ai difensori.».

        2. All'articolo 161 del codice di procedura penale dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:

        «4-bis. In caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, le notificazioni alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato, che non abbia eletto o dichiarato domicilio, sono eseguite mediante consegna ai difensori.».

Articolo 3.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

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        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, 21 febbraio 2005.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Castelli, Ministro della giustizia.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.


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