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PDL 5597

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5597



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(FINI)

di concerto con il ministro per la funzione pubblica
(BACCINI)

con il ministro per gli affari regionali
(LA LOGGIA)

con il ministro dell'interno
(PISANU)

con il ministro della giustizia
(CASTELLI)

con il ministro della difesa
(MARTINO)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

e con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUNARDI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la manutenzione, misura e materializzazione del confine di Stato comune, con Protocollo finale ed Allegati, fatto a Vienna il 17 gennaio 1994 ed il relativo Scambio di lettere integrativo firmato a Roma il 31 ottobre 2000

Presentato il 7 febbraio 2005


      

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Onorevoli Deputati! - Con la legge di autorizzazione alla ratifica del presente Accordo si intende sostituire la Convenzione per la manutenzione dei cippi del confine lungo la frontiera italo - austriaca, firmata il 22 febbraio 1929 tra i due Paesi.
      Nel corso dei lavori di manutenzione del confine eseguiti in varie epoche successive fu rilevata l'insufficienza della demarcazione.
      Il riconoscimento di tale circostanza ha indotto, pertanto, i due Stati, nel 1971 a disporre una nuova misurazione generale
 

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dell'intero confine di Stato. Ognuna delle Parti ha formato una Delegazione per l'esecuzione dei lavori che sono iniziati nel 1971 e terminati nel 1981. Il risultato delle operazioni di rilevamento è stato documentato secondo le disposizioni della Commissione mista, con la redazione della seguente documentazione che forma nel suo insieme parte integrante del nuovo Accordo:

          a) descrizione del confine;

          b) elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine;

          c) elenco delle coordinate dei punti poligonali;

          d) carta del confine alla scala 1:2.000 o 1:10.000.

      Il nuovo Accordo ha le seguenti finalità:

          fissare in modo esauriente, rispetto alla Convenzione del 1929, il tracciato del confine di Stato fra i due Paesi tramite la nuova documentazione prodotta dal 1971 al 1981 (articolo 1);

          regolamentare in modo più esplicito i lavori di manutenzione e visibilità dei termini e del tracciato del confine secondo le rispettive competenze (articoli da 2 a 6 e articoli 10, 12, 13 e 15);

          individuare la responsabilità in caso di danneggiamenti dei termini del confine per qualunque causa e individuare i provvedimenti per evitare che ciò accada (articoli 7, 8 e 14);

          garantire agli incaricati dei lavori l'accesso alla linea di confine e gli eventuali indennizzi a terzi che ne potrebbero derivare (articoli 11 e 16);

          definire le limitazioni di eventuali costruzioni in prossimità del confine (articoli 17 e 18);

          costituire una Commissione mista permanente, con lo scopo di dirigere e regolamentare tutti i lavori (articoli da 19 a 25);

          regolamentare l'attraversamento del confine da parte degli incaricati dei lavori e le autorizzazioni per il sorvolo ed eventuale atterraggio da parte di aeromobili (articoli 26, 27 e 29);

          prevedere i provvedimenti necessari per la salvaguardia del tracciato del confine in caso di ricerca ed estrazione di materie prime in prossimità del confine stesso (articolo 30);

          disciplinare le eventuali controversie (articolo 31);

          prevedere come risolvere eventuali discordanze del tracciato del confine con la nuova documentazione di cui all'articolo 1 (articolo 32);

          definire la durata dell'Accordo e la sua eventuale denunciabilità (articolo 33);

          abrogare la precedente Convenzione del 1929 (articolo 34).

      Dopo che l'Austria, nel 1995, è divenuta parte dell'Unione europea si è reso necessario stipulare uno Scambio di lettere, avvenuto tra i Ministri degli affari esteri a Roma il 31 ottobre 2000. Detto Scambio di lettere ha abrogato l'articolo 28 e ha modificato l'articolo 27, rendendo compatibile il dettato dell'Accordo con la normativa comunitaria.

 

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni).

        L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e l'Austria in materia di manutenzione, misura e materializzazione del confine di Stato comune, comporta i seguenti oneri, in relazione ai sottoindicati articoli.

        Articoli 5-6-8-10-12-13-22-30. Al fine di realizzare le attività di manutenzione, misura e materializzazione del confine di Stato, viene chiesto l'utilizzo di n. 2 esperti per un periodo di 15 giorni, nonché l'acquisto dei necessari materiali. La relativa spesa è così quantificabile:

            utilizzo di 2 esperti: (euro 238 al giorno x 2 persone x 15 giorni) euro 7.140;

            acquisto di cippi e materiali occorrenti per le delimitazioni: euro 1.756.

            Totale onere (articoli 5-6-8-10-12-13-22-30) euro 8.896.

        Articolo 19. Per l'esame dei programmi operativi viene istituita una Commissione mista, che si riunirà alternativamente in Austria e in Italia. Nell'ipotesi dell'invio in missione a Vienna di sei funzionari, per un periodo di sei giorni, la relativa spesa viene così quantificata:

            spese di missione: pernottamento (euro 139 al giorno x 6 persone x 6 giorni) = euro 5.004; diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 211, cui si aggiungono euro 63, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 211 viene ridotto di euro 70, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 204 + euro 80) quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed IRPEF, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (euro 284 x 6 persone x 6 giorni) = euro 10.224;

            spese di viaggio: biglietto aereo A/R Roma-Vienna (euro 981 x 6 persone = euro 5.886 + euro 294, quale maggiorazione del 5 per cento) = euro 6.180.

            Totale onere (articolo 19) euro 21.408.

        Pertanto, l'onere a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2005 e per ciascuno degli anni successivi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa, è il seguente:

            articoli 5-6-8-10-12-13-22-30 anno 2005 euro 8.896, anno 2006 euro 8.896, anno 2007 euro 8.896;

 

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            articolo 19 anno 2005 euro 21.408, anno 2006 euro 0, anno 2007 euro 21.408.

            Totale anno 2005 euro 30.304, anno 2006 euro 8.896, anno 2007 euro 30.304.

            In cifra tonda anno 2005 euro 30.305, anno 2006 euro 8.900, anno 2007 euro 30.305.

        Si fa presente, inoltre, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente all'utilizzo degli esperti, al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili, ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.
        In particolare, tenuto conto dell'esperienza verificatasi in analoghi Accordi già in vigore, si precisa che:

            le eventuali spese connesse alla riparazione dei cippi di confine che subiscono danni (articoli 7, 8 e 14) e, salva la possibilità della rivalsa in caso di individuazione dell'autore del danno doloso, rientrano nelle ordinarie attività del Ministero della difesa;

            non sono previsti oneri aggiuntivi per la limitazione di diritti e per gli indennizzi (articoli 11 e 15, comma 3) in quanto i proprietari di terreni localizzati sul confine, sono tenuti a concedere il libero accesso per l'esecuzione dei lavori di manutenzione;

            l'allestimento di eventuali documenti per integrazioni, modifiche, oppure rettifiche del confine (articolo 25) viene svolto dai tecnici in servizio presso il Ministero della difesa, incaricati della manutenzione del confine di Stato. Dette attività sono, quindi, svolte nei limite delle risorse disponibili previste dalla normativa nazionale e non necessitano di spese aggiuntive.

 

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

        L'Accordo è stato reputato necessario al fine di fissare in modo esauriente, rispetto alla Convenzione del 1929, il tracciato del confine di Stato fra i due Paesi, nonché di regolamentare in modo più esplicito i lavori di manutenzione e di visibilità dei termini e del tracciato del confine e quant'altro collegato alle suddette finalità.
        Lo Scambio di lettere si è reso necessario per poter procedere alla soppressione per intero dell'articolo 28 e alla modifica dell'articolo 27 del suddetto Accordo, al fine di renderlo compatibile con l'appartenenza di entrambi i Paesi all'Unione europea.

B) Analisi del quadro normativo.

        Il quadro normativo previsto dall'Accordo non prevede alcun elemento innovativo a confronto di analoghi accordi sottoscritti dall'Italia.

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        L'esecuzione dell'Accordo non richiede norme di adeguamento della legislazione vigente.

D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        L'atto appare coerente con l'ordinamento comunitario.

E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

        Non si pongono questioni di compatibilità con le competenze definite dal decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige, e con le disposizioni contenute dalla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia.

 

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F) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

        La materia disciplinata rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

G) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

        La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta «delegificazione».

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.

        Non esistono espliciti richiami a fonti normative.

C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

        Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Non sono state introdotte nel testo abrogazioni di norme preesistenti, ad eccezione della vigente Convenzione per la manutenzione dei cippi, firmata il 22 febbraio 1929 tra i due Paesi.

3. Ulteriori elementi.

A) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

        Non sono attualmente all'esame del Parlamento progetti di legge riguardanti la medesima materia.

 

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Motivazioni che hanno condotto alla stipula dell'Accordo.

        Nel corso dei lavori di manutenzione del confine è stata rilevata l'insufficienza della demarcazione dei confini. Si è proceduto pertanto alla costituzione di una Commissione mista tra i due Paesi. I lavori della Commissione mista hanno determinato la rilevazione del nuovo confine oggetto del presente disegno di legge di ratifica.

B) Soggetti diretti dell'Accordo.

        Sono principalmente i due Stati.

C) Categorie particolari di soggetti diretti.

        Non sono previste.

D) Soggetti indiretti dell'Accordo.

        Non sono previsti.

E) Modalità di attuazione.

        Viene a fissarsi in modo esauriente rispetto alla Convenzione del 1929 il tracciato del confine tra i due Paesi. Si regolamentano in maniera esplicita i lavori di manutenzione e la visibilità del tracciato. Si costituisce una Commissione mista che in maniera permanente ha lo scopo di dirigere e regolare tutti i lavori di manutenzione del confine.

F) Obiettivo dell'Accordo e risultati attesi.

        L'obiettivo dell'Accordo è di individuare in maniera certa i confini dei due Stati.

G) Valutazioni dell'impatto sulla pubblica amministrazione.

        Non si ravvedono valutazioni di impatto sulla pubblica amministrazione.

H) Valutazioni dell'impatto sui destinatari passivi.

        I soggetti interessati sono coloro che possiedono immobili o costruzioni in prossimità del confine.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la manutenzione, misura e materializzazione del confine di Stato comune, con Protocollo finale ed Allegati, fatto a Vienna il 17 gennaio 1994 ed il relativo Scambio di lettere integrativo firmato a Roma il 31 ottobre 2000.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 35 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 30.305 per l'anno 2005, di euro 8.900 per l'anno 2006 e di euro 30.305 annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con

 

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propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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ACCORDO

TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA PER LA MANUTENZIONE, MISURA E MATERIALIZZAZIONE DEL CONFINE DI STATO COMUNE

        La Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, animate dal desiderio di mantenere visibile il confine tra i due Stati, e allo scopo di regolamentare le questioni ad esso connesse, hanno concordato di stipulare il presente Accordo.

SEZIONE I

ANDAMENTO DEL CONFINE DI STATO

Articolo 1.

        (1) Il confine di Stato tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria segue il tracciato definito, demarcato e documentato dalla «Commissione internazionale per la delimitazione» dei confini, negli anni 1920-1924, in conformità al trattato di S. Germain en Laye del 10 settembre 1919.
        (2) L'andamento della linea di confine e la posizione dei termini di confine risultano dai seguenti documenti redatti dalla Commissione sopra citata:

            a) verbali di incippamento dei termini di confine con schizzi allegati;

            b) cartografia del confine alla scala 1 : 25.000 con indicazione della linea di confine;

            c) elenco delle coordinate dei cippi.

        (3) A seguito di una nuova misurazione e demarcazione integrativa del confine di Stato, effettuata di comune accordo dagli Stati contraenti dal 1971 al 1981, essi, al fine di completare i documenti menzionati al comma 2, concordano che il tracciato di confine di Stato è fissato per mezzo dei seguenti documenti:

            a) descrizione del confine (allegato 1):

            b) elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine (allegato 2);

            c) elenco delle coordinate dei punti poligonali (allegato 3);

            d) carta del confine alla scala 1 : 2.000 o 1 : 10.000 (allegato 4).

        (4) I documenti di cui ai precedenti commi 2 e 3 costituiscono, nel loro complesso, la documentazione del confine. I documenti di cui al comma 3 fanno parte integrante del presente Accordo. La descrizione

 

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del confine, gli elenchi delle coordinate e la carta del confine sono ordinati per sezione (articolo 2).
        (5) L'elenco delle coordinate nel sistema comune di confine, approntato dagli organi competenti degli Stati contraenti, relativo ai punti trigonometrici usati per la misurazione dei termini di confine (inclusi quelli triconfinali), dei punti di confine e dei punti poligonali, nonché le monografie ad essi relative, verranno conservati presso gli uffici competenti dei due Stati contraenti. Tale documentazione costituirà elemento di base per i lavori di manutenzione, misura e materializzazione del confine.

Articolo 2.

        Il confine di Stato resta suddiviso nel settore A, comprendente le sezioni a, b e c, nel settore B, comprendente le sezioni d, e, f, g, h e k nonché nel settore C comprendente le sezioni m, n e p.
        I settori delle singole sezioni possono essere desunti dalla descrizione del confine (allegato 1).

Articolo 3.

        (1) Il confine di Stato, definito all'articolo 1, è stabile anche ove corra sulle acque.
        (2) Là dove il confine di Stato in base ai documenti di cui all'articolo 1 comma 3 è definito espressamente dalla linea displuviale o dalla linea di cresta, segue i graduali cambiamenti naturali cui sono soggette queste linee. Alterazioni naturali repentine ovvero alterazioni artificiali della linea displuviale o della linea di cresta non comportano invece alcun cambiamento del tracciato di confine, tuttavia in tali casi gli Stati contraenti procederanno alla verifica del tracciato di confine basandosi sulla sua riconoscibilità inequivocabile.
        (3) Ai sensi del presente Accordo, per «linea displuviale» si intende la linea sulla quale si separano sul terreno le acque di deflusso. A tale proposito non vengono considerate le infiltrazioni d'acqua negli strati inferiori del terreno. Per quanto riguarda il concetto di «terreno» di cui al presente comma, nel caso di ghiacciai o di nevai perenni, si intende la loro superficie.
        (4) Ai sensi del comma 2, per graduali cambiamenti naturali della linea displuviale o della linea di cresta si intendono in particolare:

            a) lo spostamento della linea di cresta in conseguenza dell'erosione, nonché

            b) lo spostamento della linea displuviale a seguito di alterazioni di ghiacciai o di nevai perenni; in caso di contrazione di un ghiacciaio o di un nevaio perenne, la linea di confine coinciderà con la linea displuviale sull'emergente terreno roccioso.

 

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Articolo 4.

        Il confine di Stato delimita il territorio nazionale degli Stati contraenti in superficie e verticalmente nello spazio aereo sovrastante e nel sottosuolo. Ciò vale in particolare per il tracciato del confine in ogni tipo di costruzione in superficie o sotterranea.

SEZIONE II

MANUTENZIONE, MISURA E MATERIALIZZAZIONE

Articolo 5.

        (1) Gli Stati contraenti si impegnano attraverso lavori di manutenzione, misura e materializzazione a mantenere l'andamento del confine di Stato definito sempre in modo inequivocabile e sempre chiaramente individuabile sul terreno.
        (2) Gli Stati contraenti hanno, in particolare, l'obbligo di:

            a) controllare la posizione dei termini, provvedendo, ove necessario, alla loro sistemazione in posizione esatta;

            b) fissare, raddrizzare, sollevare i termini di confine malfermi, inclinati o sprofondati;

            c) assicurare la leggibilità della scritta di ciascun termine;

            d) riparare o sostituire termini danneggiati;

            e) mettere in sito termini dove mancano;

            f) materializzare l'andamento del confine con termini sussidiari, qualora esso non risultasse sufficientemente chiaro;

            g) trasformare la materializzazione diretta del confine in indiretta, e viceversa, ove ritenuto indispensabile e opportuno;

            h) spostare in posizione sicura i termini pericolanti;

            i) materializzare l'andamento del confine sui ponti, nelle gallerie, nei tratti in cui il confine interseca strade o ponti ferroviari nonché, se necessario, nelle miniere ed altri impianti;

            l) determinare, ove necessario, le coordinate di punti di confine non materializzati, nei tratti in cui il confine di Stato viene definito nella documentazione di confine da una linea di cresta o di displuvio.

Articolo 6.

        (1) Ciascuno Stato contraente metterà a disposizione, a proprie spese ed in qualsiasi settore, gli esperti tecnici delle misurazioni necessari per i lavori di cui all'articolo 5.
        (2) Salvo quanto disposto al successivo comma (3) del presente articolo ed agli articoli 7 e 8, materiali, mano d'opera, automezzi ed apparecchiature (macchine, attrezzi, strumenti di misurazione, ecc.)

 

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saranno forniti a cura ed a spese degli Stati contraenti nei modi seguenti:

            a) Repubblica Italiana: nei settori A e, B;

            b) Repubblica d'Austria: nel settore C.

        (3) Si potrà, di comune accordo, derogare alla norma di cui al precedente comma (2), quando ciò fosse suggerito da criteri di economia o di opportunità. In tale eventualità sarà cura degli Stati contraenti di giungere, per quanto possibile, ad una perequazione corrispettiva dei lavori, prestazioni e materiali.

Articolo 7.

        In caso di danneggiamento o distruzione di un termine ad opera di un cittadino di uno degli Stati contraenti, tutte le spese di riparazione o di ripristino sono a carico di tale Stato a prescindere dall'eventuale responsabilità civile di chi ha causato il danno o di terzi. Tuttavia se sussiste responsabilità civile dell'autore del danno o di terzi lo Stato che ha sostenuto le spese di riparazione o di ripristino ha diritto di rivalersi nei loro confronti.

Articolo 8.

        (1) Qualora sul confine vengano eseguiti lavori che rendano necessarie attività di manutenzione, misura e materializzazione, le spese conseguenti saranno sostenute dal committente dei suddetti lavori.
        (2) In tal caso il diritto al rimborso spese spetta, in modo indivisibile, ad entrambi gli Stati contraenti Questi, di comune accordo, e tenendo conto della residenza (sede) del committente o di altre circostanze essenziali per l'affermazione del loro diritto, decideranno quale di essi dovrà chiedere il rimborso ed eventualmente adire, a tale scopo, il Tribunale competente. Le somme versate saranno ripartite tra gli Stati contraenti in proporzione alle spese sostenute.

Articolo 9.

        Le persone indicate ai comma (1) e (2) dell'articolo 6, non possono, nell'esercizio delle attività previste dal presente accordo, portare armi sul territorio nazionale dell'altro Stato. Esse, tuttavia, se appartenenti ad organismi militari e ad altri organismi statali ove è previsto l'uso dell'uniforme, potranno indossare, attività durante, la loro uniforme.

 

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Articolo 10.

        (1) I lavori di manutenzione, misura e materializzazione sul confine, verranno effettuati secondo necessità dai due Stati contraenti di comune accordo.
        (2) Gli Stati contraenti verificheranno periodicamente, in un arco di 15 anni - a partire dall'entrata in vigore del presente Accordo - lo stato di efficienza di tutti i termini di confine.

Articolo 11.

        (1) Gli Stati contraenti sono tenuti ad assicurare che tutte le persone, fisiche o giuridiche, che vantano diritti su terreni, costruzioni od impianti, in superficie o sotterranei, siti su o in prossimità del confine di Stato, consentano l'esecuzione dei lavori e provvedimenti necessari per la manutenzione, misura e materializzazione ed, in particolare, la messa in opera ed installazione dei termini e delle marche di misurazione compreso il relativo trasporto.
        (2) Nell'esecuzione di lavori di manutenzione, misura e materializzazione del confine di Stato dovrà porsi particolare riguardo ad evitare, per quanto possibile, che siano lesi interessi pubblici e privati.

Articolo 12.

        (1) Gli Stati contraenti si impegnano a mantenere la stabilizzazione dei punti trigonometrici di cui all'articolo 1, comma (5), necessari per la misurazione dei termini e dei punti di confine.
        (2) Gli organi competenti degli Stati contraenti dovranno notificarsi qualsiasi modifica relativa ai punti trigonometrici di cui al precedente comma (1).
        (3) Nell'espletamento dei loro compiti gli esperti tecnici delle misurazioni di uno Stato contraente [articolo 6, comma (1)], possono anche utilizzare, senza limitazione, i punti poligonali e trigonometrici situati sulla linea di confine e sul territorio soggetto alla sovranità dell'altro Stato contraente.
        (4) Lo Stato contraente, sul cui territorio nazionale si trovano i punti trigonometrici, deve effettuare a sue spese le operazioni necessarie ai sensi del precedente comma (1); per i punti situati sulla linea di confine valgono per le suddette operazioni le disposizioni di cui all'articolo 6.

Articolo 13.

        Quando si ravvisi la necessità di ripristinare un termine triconfinale gli Stati contraenti si accorderanno in proposito con il terzo Stato interessato.

 

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SEZIONE III

SALVAGUARDIA E MANTENIMENTO
DELLA VISIBILITÀ DEI TERMINI

Articolo 14.

        A salvaguardia dei termini, segnali di misurazione ed altri mezzi di demarcazione del confine di Stato, gli Stati contraenti adotteranno opportuni provvedimenti atti ad evitarne la rimozione, la distruzione, il danneggiamento e l'uso abusivo.

Articolo 15.

        (1) Ciascuno Stato contraente è tenuto ad assicurare sul proprio territorio lo sgombero, da alberi e cespugli, di una striscia minima di un metro di larghezza lungo la linea di confine e di uno spazio circolare di un metro di raggio attorno a ciascun termine posto in prossimità di detta linea (materializzazione indiretta). La disposizione vale anche per tutte le altre piante che ostacolano la visibilità dei termini del confine.
        (2) In presenza di boschi posti a protezione di slavine o valanghe, gli Stati contraenti potranno decidere, di volta in volta e di comune accordo, deroghe all'applicazione della disposizione di cui al precedente comma (1).
        (3) I proprietari e gli usufruttuari dei terreni adiacenti al confine di Stato e le altre persone menzionate nell'articolo 11 comma (1) sono tenuti ad assicurare sempre la libera accessibilità delle superfici indicate nel precedente comma (1).

Articolo 16.

        (1) L'eventuale indennizzo, per le limitazioni ai diritti di terzi derivanti dall'attuazione dei provvedimenti e dei lavori di cui agli articoli 11, comma 1, e 15, comma 1 e 3, è regolato dalla legge dello Stato contraente sul cui territorio nazionale si trovano i terreni, le costruzioni e gli impianti interessati. Qualora il diritto all'indennizzo sia ammesso, esso può essere fatto valere soltanto nei confronti di tale Stato contraente.
        (2) Degli eventuali danni, causati a terzi da fatto illecito, doloso o colposo delle persone di cui agli articoli 6 e 19 per i lavori di cui all'articolo 5, risponde quello Stato contraente sul cui territorio nazionale è avvenuto il danno, secondo le norme che regolano la responsabilità di tale Stato per fatti illeciti dei propri funzionari e dipendenti. A tal fine, pertanto, le persone di cui sopra, di ambedue gli Stati contraenti, ricevono lo stesso trattamento. Lo Stato contraente, le cui persone, ai sensi del presente articolo, hanno causato il danno, rimborsa all'altro Stato contraente ciò che questi ha pagato per adempiere l'obbligazione di cui sopra.

 

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Articolo 17.

        (1) Gli Stati contraenti si impegnano a non permettere le costruzioni di impianti di qualsiasi genere su una striscia larga cinque metri da ciascun lato della linea di confine. La disposizione non si applica:

            a) alle opere adibite al transito pubblico, alle operazioni di frontiera ed alla sorveglianza del confine;

            b) alle opere di regolazione e sistemazione delle acque;

            c) alle condutture (in particolare elettrodotti, cavi telefonici, acquedotti, metanodotti, oleodotti) nei tratti in cui esse attraversano in linea retta la striscia di un metro di cui all'articolo 15 comma (1), formando con il confine di Stato un angolo compreso tra 45o e 135o.

        (2) In casi particolari gli Stati contraenti possono concordare eccezioni alla norma del precedente comma (1), prima frase, se ciò non pregiudica la visibilità dei termini e l'individuabilità dell'andamento del confine.

Articolo 18.

        (1) Sulla linea di confine non possono essere posti contrassegni indicanti limiti fondiari. I limiti dei terreni, coincidenti con il confine, possono essere materializzati solo con cippi di direzione, collocati ad almeno tre metri di distanza dalla linea di confine.

SEZIONE IV

COMMISSIONE MISTA PERMANENTE

Articolo 19.

        (1) Ai fini dell'attuazione dei compiti indicati agli articoli 5, 10 e 13 si istituisce una «Commissione Mista Permanente». Essa dovrà anche prendere le decisioni di cui all'art. 6, comma 3, art. 8, comma 2, art. 15, comma 2 nonché art. 17 comma 2.
        (2) La Commissione si compone di una delegazione italiana e di una delegazione austriaca, ciascuna comprendente sei membri. Ognuno degli Stati contraenti nomina i membri ed i membri supplenti della propria delegazione. Ove necessario, ogni Stato contraente può impiegare esperti ed assistenti.
        (3) Ogni Stato contraente designa uno dei membri da lui nominati quale capo della propria delegazione ed un ulteriore membro o membro supplente quale Vice Capo Delegazione. I Capi Delegazione ed i loro Vice sono autorizzati a mettersi direttamente in contatto tra loro.

 

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        (4) Ogni Stato contraente sostiene le spese per i membri ed i membri supplenti da lui nominati, comprese le spese per gli esperti e gli assistenti da esso impiegati.

Articolo 20.

        (1) La Commissione si riunirà in sessione o per effettuare dei sopralluoghi al confine, quando lo deciderà essa stessa o su richiesta di una delle due delegazioni.
        (2) Laddove non si stabilisca altrimenti la Commissione si riunirà in sessione alternativamente sul territorio nazionale di uno dei due Stati contraenti.
        (3) Ciascuna sessione verrà presieduta dal Capo Delegazione dello Stato contraente sul cui territorio nazionale essa ha luogo. I sopralluoghi al confine verranno presieduti congiuntamente dai Capi delle due delegazioni.
        (4) Le lingue di lavoro della Commissione saranno l'italiano e il tedesco.
        (5) Per ogni sessione ed ogni sopralluogo al confine dovrà essere redatto un verbale in due originali, sia in lingua italiana che in lingua tedesca, che dovranno essere firmati dai Capi delle due Delegazioni.

Articolo 21.

        (1) Per le decisioni della Commissione è necessario l'accordo delle due Delegazioni; esse sono tuttavia subordinate, per divenire giuridicamente vincolanti, all'approvazione richiesta dalle disposizioni interne di ciascuno Stato contraente. I Capi Delegazione si informeranno reciprocamente dell'esito delle procedure di approvazione interna.
        (2) Qualora le Delegazioni non si dovessero accordare, ciascuna dovrà riferire al proprio Governo, illustrando la situazione e le diverse opinioni. Gli Stati contraenti tenteranno di pervenire ad una regolamentazione concorde delle questioni controverse.
        (3) La Commissione stabilirà il proprio regolamento interno. Questo dovrà contenere soprattutto disposizioni più dettagliate in merito allo stabilimento dei collegamenti tra i Capi delle due Delegazioni, alla formazione di gruppi tecnici, allo svolgimento di sessioni e sopralluoghi al confine, nonché ai verbali ed alle decisioni della Commissione.

Articolo 22.

        (1) La Commissione, nel fissare le direttive per la manutenzione, misura e materializzazione del confine di Stato, dovrà tener conto dei più recenti progressi della scienza e della tecnica e delle esigenze di opportunità e convenienza.
        (2) La Commissione ha facoltà di disporre, laddove sia necessario o opportuno, in deroga ai dati della documentazione di confine,

 

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modifiche al tipo, dimensioni, materiali, forma e sigla dei termini di confine.

Articolo 23.

        Nel programmare, coordinare e dirigere i lavori di manutenzione misura e materializzazione del Confine di Stato la Commissione informerà il suo operato a criteri di convenienza e di opportunità; essa dovrà inoltre esercitare un efficace controllo dei lavori.

Articolo 24.

        (1) La Commissione non ha facoltà di modificare l'andamento del confine di Stato. In caso di necessità essa può, tuttavia, presentare agli organi competenti di ciascuno Stato contraente proposte di modifiche del confine.
        (2) Eventuali inesattezze riscontrate dalla Commissione nella documentazione di confine (allegati 1-4) dovranno essere rettificate dopo attento esame di tutti i documenti usati per l'approntamento dei dati di misurazione. Se sulla scorta dei suddetti documenti non sarà possibile giungere ad un chiarimento dovrà essere tenuto conto di accertamenti sul terreno.

Articolo 25.

        (1) Gli esperti tecnici delle misurazioni degli Stati contraenti devono provvedere alla stesura di due originali, in lingua italiana ed in lingua tedesca, di note tecniche sulle integrazioni e modifiche della materializzazione del confine, sulla rettifica di dati di misurazione errati, nonché sulle annotazioni errate nella documentazione del confine e produrre, ove necessario, schizzi di campagna.
        (2) Note tecniche e schizzi di campagna devono essere approvati dalla Commissione, che all'occorrenza ne stabilirà anche la veste formale.
        (3) La Commissione dovrà procedere all'aggiornamento, nei modi che riterrà più opportuni, delle integrazioni, modifiche e rettifiche di cui al precedente comma (1) e dei provvedimenti di cui al precedente art. 5 comma (2) lettera «l».
        (4) Per la compilazione e la riproduzione degli schizzi di campagna, nonché per l'aggiornamento della documentazione di confine (allegati 1-4) si applicano per analogia le disposizioni di cui all'art. 6, comma (2) e (3).

SEZIONE V

ATTRAVERSAMENTO DEL CONFINE

Articolo 26.

        Le persone di cui agli artt. 6 e 19, previa comunicazione, completa di tutti i dati disponibili, alle Autorità doganali e di polizia territorialmente

 

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competenti, hanno facoltà di attraversare il confine di Stato con materiali, automezzi e apparecchiature (articolo 6, comma 2), anche al di fuori dei valichi di frontiera e di trattenersi sul territorio nazionale dell'altro Stato contraente finché l'esecuzione dei compiti e dei lavori previsti dal presente Accordo lo richiedano. Su richiesta di un organo di frontiera o di un esperto tecnico delle misurazioni dell'altro Stato contraente, esse debbono qualificarsi tramite un documento idoneo per l'attraversamento del confine. Nell'eventualità che appartenenti all'Amministrazione dei rispettivi Stati contraenti non siano in possesso di tale documento, sarà sufficiente la tessera di servizio, munita di fotografia. In caso d'urgenza, un documento di identificazione sarà considerato sufficiente.

Articolo 27.

        (1) Sono esenti dai diritti doganali i materiali che vengono introdotti dal territorio doganale di uno Stato contraente nel territorio doganale dell'altro Stato contraente e vengono utilizzati per lavori che rientrino nell'ambito del presente Accordo. Il materiale non utilizzato dovrà essere riesportato nel territorio doganale dello Stato contraente dal quale é stato importato. I materiali non riesportati saranno soggetti al pagamento dei diritti doganali gravanti.
        (2) A condizione che vengano riesportati, sono esenti dai diritti doganali, nonché dall'obbligo di prestazione della cauzione: gli automezzi, gli utensili, gli attrezzi, gli strumenti, gli apparecchi, le macchine e i relativi pezzi di ricambio che vengono portati nel territorio doganale dell'altro Stato contraente per lavori che rientrino nell'ambito del presente Accordo. Tali oggetti dovranno essere riesportati nel territorio doganale dello Stato contraente da cui sono stati introdotti al più tardi entro un mese dal termine dei lavori, salvo che siano totalmente deteriorati. In tal caso potrà essere richiesta all'Autorità doganale la riduzione in rottami, sotto la propria vigilanza, dei suddetti oggetti, qualora non riesportati, ed essi dovranno essere assoggettati al trattamento proprio dei rottami provenienti dall'estero.
        (3) Si intendono per diritti doganali, ai sensi del presente Accordo, i dazi d'importazione e di esportazione nonché ogni altra imposizione percepita all'importazione o all'esportazione, esclusion fatta dei corrispettivi per prestazioni di servizio. Qualsiasi altro onere percepito all'importazione e all'esportazione, verrà considerato allo stesso modo dei su indicati diritti doganali.
        (4) Le merci menzionate ai precedenti comma 1 e 2, che vengono utilizzate nell'ambito del presente Accordo, sono esenti da divieti e limitazioni di importazione ed esportazione di carattere economico.
        (5) Gli Stati contraenti si assicurano reciprocamente tutte le semplificazioni delle formalità doganali consentite dalle loro normative rispettivamente vigenti all'interno di ciascun Paese, onde accelerare

 

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l'importazione o la esportazione delle merci necessarie per i lavori che rientrino nell'ambito del presente Accordo. Al riguardo, non sarà necessaria l'emissione delle relative bollette doganali.

Articolo 28.

        (1) Gli autoveicoli, compresi i rimorchi, registrati in uno degli Stati contraenti ed introdotti temporaneamente nell'altro Stato contraente per l'esecuzione dei lavori previsti dal presente Accordo, non sono soggetti alla tassa di circolazione di tale altro Stato, né agli ulteriori tributi gravanti sugli autoveicoli stessi.
        (2) I servizi di trasporto, effettuati da questi autoveicoli, compresi i rimorchi, nell'altro Stato contraente per l'esecuzione dei lavori di cui al presente Accordo, non sono considerati imponibili.
        (3) Al momento dell'attraversamento del confine, gli autisti degli autoveicoli, compresi i rimorchi, impiegati in base al presente accordo dovranno essere muniti di una patente di guida valida, e, per l'automezzo, di un libretto di circolazione, nonché di una polizza di assicurazione internazionale per il traffico automobilistico, accettata dalla Sottocommissione per i trasporti stradali interni della Commissione Economica per l'Europa (Sous-Comitè des Transports Routiers du Comitè des Transports intèrieurs de la Commission Economique pour l'Europe), che risponda alla raccomandazione datata 5 giugno 1952 e sia valida nell'altro Stato contraente.

Articolo 29.

        I due Stati Contraenti si impegnano a rilasciare ai velivoli impiegati per i lavori di manutenzione, misura e materializzazione del confine di Stato nell'ambito del presente Accordo, le autorizzazioni necessarie per il sorvolo del confine di Stato e, ove necessario, per l'atterraggio sul proprio territorio nazionale.

Articolo 30.

        Qualora ai fini della ricerca e della estrazione di materie prime minerali sia necessario eseguire lavori entro una striscia di 50 metri ciascuna su entrambi i lati del confine di Stato, ovvero debbano essere perforati o messi in produzione pozzi di petrolio o di gas i cui giacimenti si avvicinino per meno di 2 km. al confine di Stato o che si estendano al di là del confine di Stato, gli Stati contraenti - indipendentemente dai necessari contatti in merito all'eventuale conclusione di un accordo sulla ricerca o lo sfruttamento dei predetti giacimenti - prenderanno insieme i provvedimenti necessari alla salvaguardia del tracciato del confine nel corso della ulteriore ricerca o estrazione.

 

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Articolo 31.

        (1) Le divergenze di opinione in merito alla interpretazione ed alla applicazione del presente Accordo dovranno essere composte dai Governi degli Stati Contraenti.
        (2) Qualora una divergenza di opinione non possa essere composta in tal modo, su richiesta di uno degli Stati Contraenti essa dovrà essere sottoposta ad un Collegio arbitrale.
        (3) Il Collegio arbitrale verrà formato di volta in volta con la nomina di un membro da parte di ciascuno degli Stati Contraenti, entrambi i membri si accorderanno sulla scelta di un cittadino di un terzo Stato, che dovrà essere nominato Presidente dai Governi degli Stati Contraenti. I membri dovranno essere nominati entro due mesi, il Presidente entro tre mesi dopo che uno Stato Contraente avrà comunicato all'altro che intende sottoporre ad un Collegio arbitrale la divergenza di opinione.
        (4) Qualora non vengano rispettate le scadenze menzionate al Comma 3, in mancanza di ogni altro accordo, ogni Stato Contraente puo chiedere al Presidente della Corte Europea del Diritti dell'Uomo di provvedere alle nomine necessarie. Qualora il Presidente sia cittadino di uno dei due Stati Contraenti o sia impedito per altri motivi, sarà il Vice Presidente a provvedere alla nomina. Qualora anche il Vice Presidente sia cittadino di uno dei due Stati Contraenti o sia anche egli impedito, sarà il membro della Corte di rango immediatamente successivo, che non possieda la cittadinanza di uno dei due Stati Contraenti, a provvedere alla nomina.
        (5) Il Collegio arbitrale decide a maggioranza di voti. Le sue decisioni sono vincolanti. Ogni Stato Contraente sosterrà le spese per il giudice che ha nominato, nonché per il proprio patrocinio davanti al Collegio arbitrale. Le spese per il Presidente nonché le altre spese verranno sostenute in parti uguali dagli Stati Contraenti. Per il resto il Collegio arbitrale regola da sé la propria procedura.
        (6) Su sua richiesta i Tribunali dei due Stati Contraenti presteranno assistenza giudiziaria al Collegio arbitrale in relazione alla citazione ed interrogazione dei testi e dei periti, applicando corrispondentemente gli accordi rispettivamente vigenti tra i due Stati Contraenti in materia di assistenza giudiziaria nelle cause civili e commerciali.

Articolo 32.

        Laddove nella documentazione del confine (allegati 1-4) si rilevino delle discordanze relative al confine di Stato vigente al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, e tali discordanze non possano essere chiarite secondo l'articolo 24, comma 2, gli Stati contraenti avvieranno dei negoziati allo scopo di provvedere ad una corrispondente modifica della documentazione del confine.

 

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Articolo 33.

        (1) Il presente Accordo viene concluso a tempo indeterminato. La Sezione I e gli Articoli 31 e 32 non potranno essere denunciati. Ogni Stato Contraente potrà denunciare per iscritto attraverso i canali diplomatici le rimanenti disposizioni 10 anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo. La denuncia entrerà in vigore due anni dopo l'arrivo della relativa notifica all'altro Stato Contraente.
        (2) In caso di denuncia, gli Stati Contraenti avvieranno immediatamente i negoziati per ridefinire l'oggetto dell'Accordo.

Articolo 34.

        Con l'entrata in vigore del presente Accordo, la Convenzione per la manutenzione dei cippi del confine italo-austriaco, firmata a Vienna il 22 febbraio 1929, cessa di avere validità.

Articolo 35.

        (1) Il presente Accordo è soggetto a ratifica in conformità alle norme costituzionali delle due parti contraenti. Gli strumenti di ratifica verranno scambiati a Roma.
        (2) L'Accordo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui siano stati scambiati gli strumenti di ratifica.

        In fede di che i Plenipotenziari di entrambi gli Stati Contraenti, dopo essersi scambiati i pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno firmato ed apposto i sigilli al presente Accordo.

        Fatto a Vienna il 17 gennaio 1994 in due originali in lingua italiana e tedesca, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica Italiana:
Beniamino Andreatta
Per la Repubblica d'Austria:
Dr. Alois Mock

 

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PROTOCOLLO FINALE

        In occasione della firma dell'Accordo stipulato in data odierna tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria per la manutenzione, misura e materializzazione del confine di Stato comune, vi è intesa sul fatto che i documenti (documentazione del confine) citati nell'art. 1, commi 2 e 3, servono esclusivamente a stabilire il tracciato di confine e che le norme di questo Accordo e le indicazioni contenute nella documentazione del confine non pregiudicano in alcun modo la forma ufficiale della toponomastica e delle denominazioni topografiche.
        Questo protocollo finale costituisce parte integrante del presente Accordo.

      In fede di che i Plenipotenziari hanno firmato il presente protocollo finale.

        Fatto a Vienna, il 17 gennaio 1994 in due originali, in lingua italiana e tedesca, entrambi testi facente ugualmente fede.

Per la Repubblica Italiana:
Beniamino Andreatta
Per la Repubblica d'Austria:
Dr. Alois Mock

 

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Die Bundesministerin für auswärtige
Angelegenheiten
Dr. Benita Ferrero-Waldner

S. E.
Herrn Lamberto Dini
Minister für auswärtige
Angelegenheiten
der Italienischen Republik
Rom
Rom, am 31. Oktober 2000
Zl. 89.02.03/0004e-IV.2/2000

Exzellenz,

In Anbetracht dessen, dass durch den Beitritt der Republik Österreich zur Europäischen Union Anpassungen an das Gemeinschaftsrecht notwendig geworden sind, beehre ich mich vorzuschlagen, Artikel 27 des Vertrages zwischen der Republik Österreich und der Italienischen Republik über die Instandhaltung der Grenzzeichen sowie die Vermessung und Vermarkung der gemeinsamen Staatsgrenze zu ändern wie folgt:
        «Die auf Gegenstände und entsprechende Beförderungsleistungen, die bei einem solchen Grenzübertritt auf das Gebiet des anderen Vertragsstaates gelangen, anzuwendenden Vorschriften der beiden Vertragsstaaten und der Europäischen Union über die Umsatzsteuern bleiben unberührt.»
        Ich beehre mich ferner vorzuschlagen, Artikel 28 des gegenständlichen Vertrages zur Gänze entfallen zu lassen.
        Falls die Italienische Republik mit diesem Vorschlag einverstanden ist, beehre ich mich vorzuschlagen, dass diese Note und die das Einverständnis der Italienischen Republik zum Ausdruck bringende Antwortnote Eurer Exzellenz einen integrierenden Bestandteil des Vertrages zwischen der Republik Österreich und der Italienischen Republik über die Instandhaltung der Grenzzeichen sowie die Vermessung und Vermarkung der gemeinsamen Staatsgrenze bilden.
        Genehmigen Sie, Exzellenz, den Ausdruck meiner ausgezeichneten Hochachtung.

Benita Ferrero-Waldner

 

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Traduzione non ufficiale

Repubblica d'Austria

Il Ministro Federale
degli Affari Esteri
Dr. Benita Ferrero-Waldner
Zl. 89.02.03/0004e-IV.2/2000

S.E. Sig. Lamberto Dini
Ministro degli Affari Esteri della
Repubblica italiana
Roma
      Roma, 31 ottobre 2000
        Eccellenza,

            tenuto conto che con l'adesione della Repubblica Austriaca nell'Unione Europea si sono resi necessari degli adeguamenti al diritto comunitario, ho l'onore di proporre una modifica dell'articolo 27 dell'Accordo italo-austriaco sulla manutenzione, misura e materializzazione del confine di Stato comune come segue:

            «Restano salve le disposizioni in materia di IVA applicate dai due Stati contraenti e dall'Unione Europea sui beni e relative prestazioni di trasporto che in occasione di un tale passaggio di confine entrano nel territorio dell'altro Stato contraente».

        Ho inoltre l'onore di proporre la soppressione per intero dell'Articolo 28 del suddetto Accordo.
        Qualora la Repubblica Italiana condivida tale suggerimento ho l'onore di proporre che tale Nota, insieme alla Nota di risposta di Vostra Eccellenza con la quale si comunica il consenso della Repubblica Italiana, vengano a costituire parte integrante dell'Accordo tra la Repubblica Austriaca e la Repubblica Italiana sulla manutenzione, misura e materializzazione del confine di Stato comune.
        La prego di accogliere, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Benita Ferrero-Waldner

 

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Il Ministro degli Affari Esteri

Roma, 31 ottobre 2000

      Eccellenza,

            ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera odierna contenente il seguente testo:

        «Eccellenza,

            tenuto conto che con l'adesione della Repubblica Austriaca nell'Unione Europea si sono resi necessari degli adeguamenti al diritto comunitario, ho l'onore di proporre una modifica dell'articolo 27 dell'Accordo italo-austriaco sulla manutenzione, misura e materializzazione del confine di Stato comune come segue:

            «Restano salve le disposizioni in materia di IVA applicate dai due Stati contraenti e dall'Unione Europea sui beni e relative prestazioni di trasporto che in occasione di un tale passaggio di confine entrano nel territorio dell'altro Stato contraente».

        Ho inoltre l'onore di proporre la soppressione per intero dell'Articolo 28 del suddetto Accordo.
        Qualora la Repubblica Italiana condivida tale suggerimento ho l'onore di proporre che tale Nota, insieme alla Nota di risposta di Vostra Eccellenza con la quale si comunica il consenso della Repubblica Italiana, vengano a costituire parte integrante dell'Accordo tra la Repubblica Austriaca e la Repubblica Italiana sulla manutenzione, misura e materializzazione del confine di Stato comune.
        La prego di accogliere, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione».
        Ho l'onore di confermare che la Repubblica Italiana condivide pienamente il contenuto della Sua lettera cosicché quest'ultima e la presente lettera di risposta costituiscano parte integrante dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Austriaca sulla manutenzione, misura e materializzazione del confine di Stato.
        La prego di accogliere, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Lamberto Dini        

S. E.
Dott.ssa Benita Ferrero-Waldner
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica d'Austria
Vienna

 

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