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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5640 |
Il provvedimento in esame comporta i seguenti oneri complessivi:
euro 410.000.000 per l'anno 2005;
euro 508.070.000 a decorrere dal 2006.
In particolare, tali oneri derivano dalle seguenti disposizioni:
comma 1: viene prevista l'istituzione di un fondo con una dotazione di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, da ripartire per le esigenze di tutela ambientale;
comma 2: è prevista un'autorizzazione di spesa di 260 milioni di euro annui a decorrere dal 2005 per assicurare il rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007 del settore del trasporto pubblico locale;
comma 4: la normativa in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio statale, atteso che le somme da anticipare già risultano iscritte in bilancio nel conto dei residui per le medesime finaltà. Inoltre, rispetto a quanto già considerato nelle previsioni di finanza pubblica, la disposizione non determina alcun peggioramento del fabbisogno del settore statale e dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione;
comma 5: autorizza la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dal 2005 per assicurare il rispetto degli obblighi finanziari connessi alla gestione di altri servizi pubblici gestiti in regime convenzionale;
comma 6: per le specifiche esigenze connesse al mantenimento di elevati livelli di ordine pubblico e sicurezza per l'anno 2005 viene prevista un'autorizzazione di spesa per complessivi 100 milioni di euro per l'Amministrazione della pubblica sicurezza, compresa l'Arma dei carabinieri e le altre forze messe a disposizione dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza, e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Viene inoltre autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005 per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione penitenziaria;
comma 7: tale disposizione istituisce un fondo di 20 milioni di euro per il 2005 per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi del Corpo della guardia di finanza;
comma 10: la disposizione prevede un'autorizzazione di spesa di 88.070.000 euro annui dal 2006, quale rimborso a favore degli autotrasportatori dell'aumento dell'accisa sul gasolio previsto dal
Costo esclusione autotrasporto | ||
Consumo autotrasporto > 3,5 tonn.
(in migliaia di litri) stima | 7.500.000 | |
Differenza di aliquota (euro per 1000 litri) | 9,78609 | |
Maggior gettito accisa (milioni di euro) | 73,40 | 73,40 |
Maggior gettito IVA (milioni di euro) | 14,67 | 14,67 |
Maggior gettito totale (milioni di euro) | 88,07 | 88,07 |
Tenuto conto delle modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, per il rimborso anche mediante compensazione dell'incremento dell'accisa sul gasolio per autotrazione, il predetto onere di 88.070.000 euro decorrerà dal 2006.
Gli oneri recati dall'articolo nel suo complesso, come sopra illustrati, trovano copertura con la riduzione dei trasferimenti per 60 milioni di euro annui dal 2005 di cui al comma 2, e con le maggiori entrate, dimostrate nel seguente prospetto, conseguenti dall'aumento delle accise su benzine e gasolio di cui al comma 9.
Effetti dell'aumento delle aliquote |
| Consumo uso carburante autotrazione (in migliaia di litri) stima
| 20.966.554
| 26.808.622
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| Aliquota vigente (euro per 1.000 litri)
| 558,64
| 403,21
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| Nuova aliquota (euro per 1000 litri)
| 564,00
| 413,00
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| Differenza di aliquota (euro per 1000 litri)
| 5,36
| 9,78609
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| Maggior gettito accisa (milioni di euro)
| 112,38
| 262,35
| 374,73
| Maggior gettito IVA (milioni di euro)
| 22,48
| 52,47
| 74,95
| Maggior gettito totale (milioni di euro)
| 134,86
| 314,82
| 449,68
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Per l'anno 2005, tenuto conto della data di entrata in vigore del provvedimento, il maggior gettito è quantificato in 375 milioni di euro. A decorrere dal 2006, il maggior gettito è quantificato in 449,68 milioni di euro.
ALLEGATO
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)
Legge 30 dicembre 2004, n. 311.
235. All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, in materia di riduzione compensata di pedaggi autostradali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, limitatamente alle imprese di autotrasporto con sede legale e stabilimento operativo nelle aree interessate dalla continuità territoriale, modifica le direttive ivi previste tenendo conto dei costi marittimi gravanti sulle imprese di autotrasporto, nonché delle distanze chilometriche percorse in mare e per raggiungere i punti d'imbarco. Nelle medesime direttive il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede ad introdurre il rimborso parziale dei costi marittimi, secondo criteri che garantiscano la parità di condizioni di esercizio tra tutte le imprese del settore».
1. È convertito in legge il decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, recante interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare interventi connessi all'ambiente e alla viabilità, nonchè alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e dell'economia e delle finanze;
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire per le esigenze di tutela ambientale con una dotazione di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2006. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, si provvede alla ripartizione tra le unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate.
2. Al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, è autorizzata la spesa di 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005; al conseguente onere si provvede, quanto a 200 milioni di euro annui, con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 9 e, quanto a 60 milioni di euro annui, con riduzione dei trasferimenti erariali attribuiti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a
qualsiasi titolo assegnati a ciascun ente territoriale sulla base del riparto stabilito con il decreto di cui al comma 3.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza del personale in servizio alla data del 30 novembre 2004 presso le aziende di trasporto pubblico locale. Le spese sostenute dagli enti territoriali per la corresponsione alle aziende degli importi assegnati sono escluse dal patto di stabilità interno.
4. Nelle more della stipulazione del contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene gli aspetti finanziari, e ANAS S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla ANAS S.p.A., in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore stradale previsti dalla convenzione di concessione, una anticipazione a valere sulle somme iscritte nel conto dei residui dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, per complessivi 650 milioni di euro, di cui, rispettivamente, per l'ammontare di 450 milioni di euro nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.2.45 e per l'ammontare di 200 milioni di euro nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.2.3.48.
5. Per assicurare il rispetto degli obblighi finanziari connessi alla gestione di altri servizi pubblici gestiti in regime convenzionale, a decorrere dal 2005 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla attuazione del presente comma.
6. Per le specifiche esigenze connesse al mantenimento di elevati standard di ordine pubblico, sicurezza e tutela dell'incolumità pubblica, nell'ambito delle finalità di cui al comma 548 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per l'anno 2005 è autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro per l'Amministrazione della pubblica sicurezza, compresa l'Arma dei carabinieri e le altre forze messe a disposizione dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza, e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Alle somme di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 549, della citata legge n. 311 del 2004. Per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione penitenziaria è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005.
7. Per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi del Corpo della guardia di finanza, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire, con una dotazione, per l'anno 2005, di 20 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare, anche con evidenze informatiche, all'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 febbraio 2005.
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Pisanu, Ministro dell'interno.
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze.
Visto, il Guardasigilli: Castelli.
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