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PDL 5640

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5640



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
(MATTEOLI)

di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUNARDI)

con il ministro dell'interno
(PISANU)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, recante interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica

Presentato il 21 febbraio 2005


      

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Onorevoli Deputati! - L'attuale situazione di emergenza collegata ai livelli eccessivi di sostanze inquinanti nell'atmosfera delle città rende urgente l'adozione di interventi. Vi si provvede, nell'immediato, con l'istituzione di un apposito fondo, al fine di consentire che il Dicastero titolare delle specifiche competenze in materia possa provvedere agli indifferibili interventi da adottare. A tale scopo, pertanto, con il comma 1 dell'articolo 1 dell'unito decreto-legge si opera in tal senso, operando un'allocazione di risorse per un ammontare pari a 140 milioni di euro.
      Con le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si provvede ad autorizzare la spesa relativa alle risorse per il rinnovo del
 

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contratto collettivo del settore del trasporto pubblico locale, provvedendo alla copertura del relativo onere con quota parte delle entrate derivanti dal ritocco dell'accisa su benzina e gasolio per autotrazione, di cui al successivo comma 9.
      Quanto al comma 4, si osserva che il contratto di programma 2003-2005 tra ANAS S.p.A.e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari (che disciplinano fornitura di servizi nel settore stradale, ai sensi della convenzione di concessione) è al momento in fase di conclusione. La mancata formalizzazione del suddetto contratto di programma 2003-2005 non ha consentito all'ANAS S.p.A. di incassare, tra l'altro, la somma stanziata dalla legge 24 dicembre 2003, n. 351, sul capitolo di spesa 1870 (u.p.b. 3.1.2.45) - ANAS S.p.A - del Ministero dell'economia e delle finanze, pari a 450 milioni di euro, dovuta alla società a titolo di rimborso per oneri sostenuti.
      Con il comma 4 viene pertanto autorizzata la corresponsione alla società ANAS S.p.A, in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore stradale previsti dalla convenzione di concessione, di una anticipazione che tenga conto delle somme stanziate nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2004, pari a 450 milioni di euro.
      Per quanto riguarda l'ulteriore importo di 200 milioni di euro a valere sull'anno 2005, si fa presente che tale anticipo è necessario per non generare un blocco immediato di almeno il 40 per cento dei cantieri aperti con normali procedure di gara nel 2003 e 2004. A tale esigenza si aggiunge anche il fatto che da almeno sei mesi l'ANAS S.p.A. non è in grado di onorare gli stati di avanzamento lavori già contabilizzati in quanto non adeguatamente dotata di disponibilità di bilancio. Tale carenza, oltre a generare iscrizioni di riserve, è destinata indirettamente a configurarsi come danno per l'Erario. Questa serie di considerazioni, quindi, non solo attesta l'urgenza, ma dimostra che qualora si dovesse attendere l'approvazione del predetto contratto di programma, con il rispetto delle relative cadenze temporali ordinarie, si allungherebbero ulteriormente, di almeno un quadrimestre, i tempi per la messa a disposizione delle esigenze di cassa avanzate dall'ANAS S.p.A. fin dal mese di ottobre 2004.
      Il comma 5 autorizza la spesa di 20 milioni di euro a carico del bilancio dello Stato al fine di consentire il rispetto degli obblighi finanziari connessi alla gestione di altri servizi pubblici gestiti in regime convenzionale. L'adozione delle necessarie disposizioni attuative è affidata ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che, in ragione dell'urgenza del provvedimento, deve essere adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.
      Le disposizioni di cui al comma 6 dispongono l'assegnazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza, compresa l'Arma dei carabinieri e le altre forze messe a disposizione dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza, di maggiori risorse rispetto a quelle già previste dall'articolo 1, comma 548, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), autorizzando la spesa per l'anno 2005 di 100 milioni di euro, per consentire di realizzare le finalità di prevenzione e contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata, in modo da mantenere elevati standard di ordine pubblico, sicurezza e tutela dell'incolumità pubblica. Le somme possono essere ripartite nel corso della gestione, secondo le procedure previste dall'articolo 1, comma 549, della citata legge n. 311 del 2004, tra le unità previsionali di base interessate con decreto del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti. Inoltre, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005 in ordine alle urgenti esigenze di copertura delle spese correnti relative al funzionamento dei servizi.
 

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      Il comma 7 provvede all'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione, per l'anno 2005, pari a 20 milioni di euro. Le finalità del fondo sono quelle di garantire l'assolvimento delle urgenti esigenze correnti della Guardia di finanza, in modo da consentire al Corpo di mantenere un adeguato livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei propri compiti istituzionali. Per la ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative al Corpo della guardia di finanza, si provvede con decreti del Ministro, da comunicare, anche con evidenze informatiche, all'Ufficio centrale del bilancio, alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
      Il comma 8 abroga una disposizione, contenuta nella citata legge n. 311 del 2004, in cui è previsto che si debba tenere conto di particolari standard nella commisurazione dei pedaggi autostradali a carico delle imprese di autotrasporto.
      Con i commi da 9 a 11 si dispone in ordine alla copertura degli oneri connessi alle misure sopra descritte.
      L'articolo 2 stabilisce l'entrata in vigore del decreto-legge.
 

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

      Il provvedimento in esame comporta i seguenti oneri complessivi:

          euro 410.000.000 per l'anno 2005;

          euro 508.070.000 a decorrere dal 2006.

      In particolare, tali oneri derivano dalle seguenti disposizioni:

          comma 1: viene prevista l'istituzione di un fondo con una dotazione di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, da ripartire per le esigenze di tutela ambientale;

          comma 2: è prevista un'autorizzazione di spesa di 260 milioni di euro annui a decorrere dal 2005 per assicurare il rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007 del settore del trasporto pubblico locale;

          comma 4: la normativa in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio statale, atteso che le somme da anticipare già risultano iscritte in bilancio nel conto dei residui per le medesime finaltà. Inoltre, rispetto a quanto già considerato nelle previsioni di finanza pubblica, la disposizione non determina alcun peggioramento del fabbisogno del settore statale e dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione;

          comma 5: autorizza la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dal 2005 per assicurare il rispetto degli obblighi finanziari connessi alla gestione di altri servizi pubblici gestiti in regime convenzionale;

          comma 6: per le specifiche esigenze connesse al mantenimento di elevati livelli di ordine pubblico e sicurezza per l'anno 2005 viene prevista un'autorizzazione di spesa per complessivi 100 milioni di euro per l'Amministrazione della pubblica sicurezza, compresa l'Arma dei carabinieri e le altre forze messe a disposizione dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza, e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Viene inoltre autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005 per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione penitenziaria;

          comma 7: tale disposizione istituisce un fondo di 20 milioni di euro per il 2005 per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi del Corpo della guardia di finanza;

          comma 10: la disposizione prevede un'autorizzazione di spesa di 88.070.000 euro annui dal 2006, quale rimborso a favore degli autotrasportatori dell'aumento dell'accisa sul gasolio previsto dal

 

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presente provvedimento per un importo determinato come di seguito specificato:

Costo esclusione autotrasporto
Gasolio
 
Consumo autotrasporto > 3,5 tonn.
(in migliaia di litri) stima
7.500.000  
Differenza di aliquota (euro per 1000 litri) 9,78609  
   
Totali
Maggior gettito accisa (milioni di euro) 73,40 73,40
Maggior gettito IVA (milioni di euro) 14,67 14,67
Maggior gettito totale (milioni di euro) 88,07 88,07

        Tenuto conto delle modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, per il rimborso anche mediante compensazione dell'incremento dell'accisa sul gasolio per autotrazione, il predetto onere di 88.070.000 euro decorrerà dal 2006.

* * *

        Gli oneri recati dall'articolo nel suo complesso, come sopra illustrati, trovano copertura con la riduzione dei trasferimenti per 60 milioni di euro annui dal 2005 di cui al comma 2, e con le maggiori entrate, dimostrate nel seguente prospetto, conseguenti dall'aumento delle accise su benzine e gasolio di cui al comma 9.

Effetti dell'aumento delle aliquote
Benzina
Gasolio
 
Consumo uso carburante autotrazione (in migliaia di litri) stima 20.966.554 26.808.622  
Aliquota vigente (euro per 1.000 litri) 558,64 403,21  
Nuova aliquota (euro per 1000 litri) 564,00 413,00  
Differenza di aliquota (euro per 1000 litri) 5,36 9,78609
 
     
Totali
Maggior gettito accisa (milioni di euro) 112,38 262,35 374,73
Maggior gettito IVA (milioni di euro) 22,48 52,47 74,95
Maggior gettito totale (milioni di euro) 134,86 314,82 449,68

      Per l'anno 2005, tenuto conto della data di entrata in vigore del provvedimento, il maggior gettito è quantificato in 375 milioni di euro. A decorrere dal 2006, il maggior gettito è quantificato in 449,68 milioni di euro.

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ALLEGATO (Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

Testo integrale delle norme espressamente modificate o abrogate del decreto-legge

        Legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Art. 1.
(omissis).

        235. All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

        «5-bis. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, in materia di riduzione compensata di pedaggi autostradali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, limitatamente alle imprese di autotrasporto con sede legale e stabilimento operativo nelle aree interessate dalla continuità territoriale, modifica le direttive ivi previste tenendo conto dei costi marittimi gravanti sulle imprese di autotrasporto, nonché delle distanze chilometriche percorse in mare e per raggiungere i punti d'imbarco. Nelle medesime direttive il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede ad introdurre il rimborso parziale dei costi marittimi, secondo criteri che garantiscano la parità di condizioni di esercizio tra tutte le imprese del settore».

(omissis).
 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, recante interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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Decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21 febbraio 2005 (*).

Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare interventi connessi all'ambiente e alla viabilità, nonchè alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2005;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1

        1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire per le esigenze di tutela ambientale con una dotazione di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2006. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, si provvede alla ripartizione tra le unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate.
        2. Al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, è autorizzata la spesa di 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005; al conseguente onere si provvede, quanto a 200 milioni di euro annui, con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 9 e, quanto a 60 milioni di euro annui, con riduzione dei trasferimenti erariali attribuiti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a


        (*) V. anche il successivo AVVISO DI RETTIFICA pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2005.
 

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qualsiasi titolo assegnati a ciascun ente territoriale sulla base del riparto stabilito con il decreto di cui al comma 3.
        3. Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza del personale in servizio alla data del 30 novembre 2004 presso le aziende di trasporto pubblico locale. Le spese sostenute dagli enti territoriali per la corresponsione alle aziende degli importi assegnati sono escluse dal patto di stabilità interno.
        4. Nelle more della stipulazione del contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene gli aspetti finanziari, e ANAS S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla ANAS S.p.A., in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore stradale previsti dalla convenzione di concessione, una anticipazione a valere sulle somme iscritte nel conto dei residui dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, per complessivi 650 milioni di euro, di cui, rispettivamente, per l'ammontare di 450 milioni di euro nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.2.45 e per l'ammontare di 200 milioni di euro nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.2.3.48.
        5. Per assicurare il rispetto degli obblighi finanziari connessi alla gestione di altri servizi pubblici gestiti in regime convenzionale, a decorrere dal 2005 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla attuazione del presente comma.
        6. Per le specifiche esigenze connesse al mantenimento di elevati standard di ordine pubblico, sicurezza e tutela dell'incolumità pubblica, nell'ambito delle finalità di cui al comma 548 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per l'anno 2005 è autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro per l'Amministrazione della pubblica sicurezza, compresa l'Arma dei carabinieri e le altre forze messe a disposizione dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza, e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Alle somme di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 549, della citata legge n. 311 del 2004. Per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione penitenziaria è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005.
        7. Per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi del Corpo della guardia di finanza, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire, con una dotazione, per l'anno 2005, di 20 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare, anche con evidenze informatiche, all'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si

 

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provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base del medesimo stato di previsione relative al Corpo della guardia di finanza.
        8. Il comma 235 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.
        9. L'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate, rispettivamente, a euro 564 ed a euro 413 per mille litri Le maggiori entrate rivenienti dall'aumento dell'aliquota di accisa riscossa nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono riservate allo Stato per il finanziamento del concorso statale al rinnovo del contratto di cui al comma 2. Non trova applicazione l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, il gasolio usato come combustibile per il riscaldamento, indipendentemente dal tenore di zolfo, deve essere denaturato secondo la formula e le modalità stabilite dalla Agenzia delle dogane.
        10. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente alle disposizioni di cui al comma 9, relative all'incremento dell'accisa sul gasolio usato come carburante, è rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A tale fine, è autorizzata la spesa di euro 88.070.000 annui, a decorrere dall'anno 2006.
        11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ad eccezione dei commi 2 e 4, pari a euro 150.000.000 per l'anno 2005 ed a euro 248.070.000 annui a decorrere dal 2006, si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dal comma 9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

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        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 21 febbraio 2005.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Pisanu, Ministro dell'interno.
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.


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