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PDL 66-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 66-453-643-1268-1558-2233-2344-2576-4027-4068-A



 

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PROPOSTE DI LEGGE

n. 66, d'iniziativa dei deputati

TARDITI, AMATO, ARNOLDI, BAIAMONTE, EMERENZIO BARBIERI, BLASI, CAMMARATA, COSENTINO, DEODATO, DI TEODORO, FALLICA, FILIPPO MANCUSO, FRAGALÀ, FRATTA PASINI, LAVAGNINI, LIOTTA, MARINELLO, MARRAS, NICOTRA, PEZZELLA, PITTELLI, RODEGHIERO, SANTORI, SANZA, SPINA DIANA, STRADELLA, STRANO, DELFINO, TRANTINO, VALDUCCI, VITALI, VOLONTÈ, ZACCHERA, CARLUCCI, TARANTINO, CIRO ALFANO, CESARO, FRANCESCA MARTINI, SCHMIDT

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi
e affidamento condiviso dei figli

Presentata il 30 maggio 2001

n. 453, d'iniziativa del deputato CENTO

Modifiche al codice civile in materia di separazione dei coniugi e di affidamento dei figli

Presentata il 4 giugno 2001

n. 643, d'iniziativa dei deputati

LUCCHESE, EMERENZIO BARBIERI, DORINA BIANCHI, D'ALIA, GIUSEPPE DRAGO, LIOTTA, TUCCI, GIUSEPPE GIANNI

Modifiche al codice civile in materia di separazione dei coniugi e di affidamento dei figli

Presentata il 7 giugno 2001


NOTA:  La II Commissione permanente (Giustizia), l'8 febbraio 2005, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 66, 453, 643, 1268, 1558, 2233, 2344, 2576, 4027 e 4068. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.
 

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n. 1268, d'iniziativa del deputato TRANTINO

Modifica all'articolo 708 del codice di procedura civile in materia di nomina di un curatore speciale per la tutela dei minori nei procedimenti di separazione giudiziale dei coniugi

Presentata il 10 luglio 2001

n. 1558, d'iniziativa dei deputati

VITALI, MARRAS

Modifiche al codice civile in materia di separazione personale dei coniugi e di affidamento dei figli

Presentata il 12 settembre 2001

n. 2233, d'iniziativa dei deputati

LUCIDI, FINOCCHIARO, ABBONDANZIERI, AMICI, ROBERTO BARBIERI, BATTAGLIA, BENVENUTO, BIELLI, BONITO, BOVA, CAPITELLI, CARBONI, CARLI, CHIAROMONTE, CRUCIANELLI, DI SERIO D'ANTONA, DIANA, GIACCO, GIULIETTI, GRILLINI, INNOCENTI, LABATE, LUCÀ, LUMIA, MAGNOLFI, MARAN, PAOLA MARIANI, RAFFAELLA MARIANI, MARIOTTI, MAURANDI, MONTECCHI, MOTTA, NIGRA, OTTONE, PENNACCHI, PINOTTI, PISA, PREDA, QUARTIANI, RUGGHIA, SANDI, SINISCALCHI, TOLOTTI, TRUPIA

Modifiche al codice civile in materia di separazione
dei coniugi con riguardo ai figli

Presentata il 29 gennaio 2002
 

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n. 2344, d'iniziativa dei deputati

MUSSOLINI, COLA, PERLINI, PORCU, FRAGALÀ, LISI

Disposizioni in materia di separazione, di scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio con riferimento all'affidamento dei figli

Presentata il 14 febbraio 2002

n. 2576, d'iniziativa dei deputati

MANTINI, BENVENUTO, CIALENTE, CIANI, CRISCI, FANFANI, FISTAROL, SANTINO ADAMO LODDO, MACCANICO, MEDURI, MOLINARI, NIGRA, OLIVIERI, PISICCHIO, REDUZZI, RUGGERI

Modifiche al codice civile concernenti l'affidamento dei minori

Presentata il 26 marzo 2002

n. 4027, d'iniziativa del deputato DI TEODORO

Modifica dell'articolo 155 del codice civile,
in materia di affidamento condiviso dei figli

Presentata il 3 giugno 2003

n. 4068, d'iniziativa del deputato MAZZUCA

Nuove norme sull'affidamento condiviso dei figli di genitori separati

Presentata il 16 giugno 2003

(Relatore: PANIZ)
 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

        La I Commissione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge A.C. 66 e abbinate, recante nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli, così come risultante dall'approvazione di emendamenti nel corso dell'esame in sede referente, richiamato il disposto degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione;

            rilevato che le disposizioni recate dal provvedimento in esame incidono sulla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale» che l'articolo 117, secondo comma, lettera i) riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

            preso atto che il comma 2 dell'articolo 1, nell'introdurre nel codice civile l'articolo 155-ter, menziona espressamente il principio sancito dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 454 del 1989, in materia di trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario della prole;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

          a) all'articolo 1, comma 1, che è volto ad introdurre una novella all'articolo 155 del codice civile, valuti la Commissione di merito, per finalità di coerenza con la legislazione generale dello Stato, l'opportunità di espungere il richiamo all'istituto del «divorzio», atteso che la disciplina dello scioglimento del matrimonio non è contenuta nel codice civile, ma è invece dettata da una legge ad esso complementare, la legge 1o dicembre 1970, n. 898 e tenuto altresì conto che l'applicabilità delle disposizioni recate dal provvedimento in esame alla fattispecie dello scioglimento del matrimonio è comunque già disposta, in via generale, dall'articolo 4;

          b) all'articolo 4, valuti inoltre la Commissione di merito, per finalità di coerenza con la legislazione generale dello Stato, l'opportunità di precisare l'ambito di operatività del provvedimento in esame con riferimento alla fattispecie dell'annullamento del matrimonio, atteso che tale istituto, richiamato nel comma 1 dello stesso articolo 4 con riferimento ai casi in ciii la sentenza di annullamento sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della legge, non è invece menzionato nell'ambito del comma 2, con il risultato che, stando al dato letterale, la disciplina recata dal provvedimento in esame sembrerebbe applicarsi alle sole fattispecie pregresse;

          c) valuti infine la Commissione, sempre con riguardo ai profili di coerenza con la legislazione generale dello Stato, di chiarire la

 

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portata del disposto di cui al comma 2 dell'articolo 4, ai sensi del quale le disposizioni recate dal provvedimento in esame si applicano anche «ai figli di genitori non coniugati», atteso che, da un lato, la gran parte di esse appaiono inapplicabili a tale fattispecie, e che, d'altro lato, tale materia è compiutamente disciplinata in una diversa sede, l'articolo 317-bis del codice civile che, tra l'altro, fa riferimento alla potestà genitoriale e non all'affidamento dei figli.


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui dalle attività di mediazione previste dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

            considerato che appare, comunque, opportuno inserire una clausola di invarianza finanziaria;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            Dopo l'articolo 4 sia aggiunto il seguente:

        «Art. 5 - 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

             preso in esame il testo unificato C. 66 e abb. «Disposizioni in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli»;

 

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            apprezzate, siccome condivisibili e corrispondenti all'evoluzione della dinamica sociale e alle esperienze pratiche maturate, le finalità ispiratrici del testo e delle proposte di legge in esso confluite, nonché la parte essenziale delle innovazioni normative, più logicamente e funzionalmente conseguente alle finalità medesime;

            ritenuto che, nella specifica materia, solo una significativa fase di attuazione potrà verificare se l'articolazione procedurale prevista sia in grado di incidere positivamente, sul piano culturale e negli effetti concreti, sui rapporti tra i coniugi e genitori, sulla condizione e i diritti dei figli, sul loro rapporto con i genitori e i loro ambiti parentali, assicurando sotto ogni possibile aspetto la valorizzazione delle risorse morali e materiali della famiglia;

            manifestando, invece, ferma contrarietà alla configurazione della «mediazione familiare», istituzionalizzata e addirittura obbligatoria, sia perché ogni aspetto controverso dovrebbe comunque essere versato all'esame e alla decisione del giudice, sia perché questa ulteriore istanza comporterebbe la creazione di nuove strutture - dall'accreditamento, controllo e costo difficilmente garantibili - mentre i compiti propri della mediazione già rientrano professionalmente nelle competenze della magistratura e dell'avvocatura, a prescindere dall'opera già liberamente svolta da soggetti del volontariato e solidarismo sociale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che venga integralmente soppresso, nell'articolo 2, l'ipotizzato articolo 709-bis del codice di procedura civile (mediazione familiare).


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

              saminato, per le parti di competenza, il testo unificato della proposta di legge C. 66 ed abbinate «Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli»;

            considerato che:

                appare apprezzabile la coerenza con la quale è stato presentato e difeso il principio di assicurare al figlio un riferimento nei due genitori costante e di pari potenziali opportunità, in modo da rendere flessibili nel tempo le modalità di frequentazione, adattandole alle sue esigenze senza necessità di nuovi processi e nuove sentenze;

 

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                appaiono altresì apprezzabili le numerose scelte operate per ridurre la conflittualità e favorire il raggiungimento di accordi, sia favorendo la mediazione familiare - preventiva rispetto al procedimento legale e obbligatoria come passaggio nel momento dell'informazione, pur lasciando totale libertà ai genitori rispetto all'effettuazione del percorso della mediazione stessa - sia chiedendo ai genitori uno sforzo collaborativo e di riflessione al momento di elaborare quel progetto educativo che impone di guardare avanti, prospettandosi le scelte e le svolte che il nuovo assetto familiare renderà indispensabili nell'interesse dei figli ed evitando quindi di giungervi impreparati;

            si ritiene condivisibile un coinvolgimento, anche economico, diretto di entrambi i genitori per il mantenimento dei figli il che fornisce concretezza e realtà applicativa al principio della partecipazione di entrambi i genitori alla cura e all'educazione della prole, evitando che la bigenitorialità resti una mera enunciazione, nel rispetto del principio della proporzionalità dell'onere alle risorse di ciascun genitore;

            si reputa particolarmente apprezzabile la norma che prevede la valutazione economica del lavoro di cura, mostrando sensibilità alla tutela della donna, che nella assoluta maggioranza dei casi è la più impegnata nei compiti domestici e di accudimento dei figli;

            si valuta positivamente l'obbligo, e non più la sola facoltà, per il giudice di disporre indagini sui redditi e sui beni quando lo status economico dichiarato da uno dei genitori sia oggetto di contestazioni e non sia adeguatamente documentato a discapito del contributo al benessere dei figli;

            si valuta altresì positivamente l'attenzione per i figli portatori di handicap, ai quali sono estesi gli obblighi di cura da parte di entrambi i genitori anche oltre la maggiore età;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            a) al terzo comma del nuovo articolo 155 del codice civile non si reputa opportuno prevedere che le decisioni principali siano assunte congiuntamente solo «ove possibile», stabilendo piuttosto che in caso di disaccordo la decisione sia rimessa al giudice, evitando ogni possibile abuso;

            b) al quarto comma del medesimo articolo 155, dopo le parole «in forma diretta al mantenimento dei figli», si aggiungano le seguenti: «e per capitoli di spesa», al fine di evitare che si possa anche solo ipotizzare l'incapacità di suddividere le spese tra i genitori, ovvero che la determinazione del genitore soggetto all'onere avvenga di volta in volta;

            c) sempre al quarto comma dell'articolo 155, dopo le parole «di un assegno perequativo periodico» si aggiungano le seguenti: «se necessario», affinché non si ritenga che un assegno debba comunque essere stabilito;

 

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            d) al quarto comma dell'articolo 155 del codice civile si sostituisca la lettera c) con la seguente: "c) i tempi e le modalità con cui ciascun genitore deve prendersi cura di loro»;

            e) all'articolo 155-ter del codice civile, introdotto dai testo in esame, sia specificato l'interesse del minore alla stabilità della residenza come criterio per l'assegnazione della casa familiare;

            f) all'articolo 155-sexies del codice civile, dopo le parole «salvo che particolari ragioni lo sconsiglino» si aggiunga la seguente «disporre», al fine di evidenziare la distinzione tra l'audizione dei figli minori e l'assunzione di mezzi di prova;

            g) all'articolo 709-bis del codice di procedura civile si preveda che il ricorso al percorso di mediazione familiare sia facoltativo, fermo restando l'obbligo per il giudice di informare le parti sulla opportunità di tale percorso;

            h) al primo comma dell'articolo 709-bis del codice di procedura civile si specifichi che i centri privati accreditati per lo svolgimento del percorso di mediazione familiare debbono possedere standard qualitativi omogenei sul territorio nazionale;

            i) al secondo comma, secondo periodo, dell'articolo 709-ter del codice di procedura civile, si premettano le parole «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 388 dei codice penale,»;

            l) sia soppresso l'articolo 3 concernente disposizioni penali, perché vincolando alla mancata corresponsione di tre mensilità l'azione penale ai senzi dell'articolo 570 del codice penale nei fatti limita ulteriormente l'esperibilità di detta azione.

 

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Testo unificato della Commissione

Disposizioni in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli.

Art. 1.
(Modifiche al codice civile).

      1. L'articolo 155 del codice civile sostituito dal seguente:
      «Art. 155 - (Provvedimenti riguardo ai figli). Dopo la separazione personale o il divorzio dei genitori il minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
      Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi dispone, salvo quanto previsto dall'articolo 155-bis, che i figli restino affidati a entrambi i genitori tenendo conto delle modalità concordate dai coniugi e motivatamente espresse nel progetto di affidamento condiviso obbligatoriamente allegato alla domanda di separazione. In particolare il giudice prende atto, se non palesemente contrari agli interessi dei figli, degli accordi intercorsi tra i genitori e stabilisce, in caso di disaccordo dei genitori, tenendo conto delle rispettive proposte, e nell'interesse dei figli, i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura ed il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli.
      La potestà è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione e alla salute sono assunte, ove possibile, congiuntamente.

 

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      Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce la corresponsione di un assegno perequativo periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

          1) le attuali esigenze del figlio;

          2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;

          3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;

          4) le risorse economiche di entrambi i genitori;

          5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

      Ove le informazioni di carattere economico fornite da uno dei genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi».
      2. Dopo l'articolo 155 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:
      «Art. 155-bis. - (Esclusione e opposizione all'affidamento condiviso). Il giudice può disporre l'esclusione di un genitore dall'affidamento qualora ritenga, anche in assenza di un precedente provvedimento emesso ai sensi degli articoli 330 e 333, che ricorrano i presupposti per l'applicazione di tali norme o che comunque da quel genitore, se affidatario, possa derivare pregiudizio al minore.
      Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, opporsi motivatamente alla partecipazione dell'altro genitore all'affidamento e chiederne l'esclusione quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvo, per quanto possibile,

 

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il diritto del minore riconosciuto ai sensi del primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice considera il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli. Si applica l'articolo 96 del codice di procedura civile.

      Art. 155-ter. - (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione deve essere adeguatamente tenuto conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il provvedimento di assegnazione è trascrivibile e opponibile a terzi ai sensi dell'articolo 2643. La stessa assegnazione decade nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare.
      In ogni caso, ove avvenga un cambiamento di residenza o di domicilio da parte di uno dei genitori che interferisca gravemente con le modalità di esercizio della potestà, è data facoltà all'altro di chiedere la ridefinizione delle regole dell'organizzazione familiare, compresi gli aspetti economici. Se tra i genitori non è raggiunto un accordo, la relativa decisione è rimessa al giudice.

      Art. 155-quater. - (Violazione degli obblighi di mantenimento). In caso di inadempienza rispetto ad obblighi di mantenimento diretto, il giudice dispone, relativamente al genitore inadempiente, la loro sostituzione tramite corrispondente assegno da versare all'altro genitore.
      In caso di inadempienza rispetto ad obblighi di mantenimento indiretto si applica quanto previsto dall'articolo 8 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.

      Art. 155-quinquies. - (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni). Ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente si applicano le disposizioni previste dall'articolo 155, quarto comma. Ove

 

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debba essere disposto il pagamento di un assegno periodico, esso deve essere versato direttamente al figlio, salvo che il giudice, valutate le circostanze, disponga diversamente.
      Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.

      Art. 155-sexies. - (Poteri istruttori del giudice). Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova, nonché, salvo che particolari ragioni lo sconsiglino, disporre l'audizione dei figli minori.
      Qualora ne ravvisi la necessità, il giudice, sentite le parti ed ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli».

Art. 2.
(Modifiche al codice di procedura civile).

      1. Dopo l'articolo 709 del codice di procedura civile, è inserito il seguente:
      «Art. 709-bis. - (Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni). La competenza per la soluzione dei conflitti insorti tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale spetta, qualora vi sia procedimento in corso, anche ai sensi dell'articolo 710, al giudice dello stesso. In caso contrario essa spetta al tribunale del luogo di residenza del minore.
      A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento

 

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condiviso, egli può modificare i provvedimenti in vigore, sia in ordine al modello, sia in ordine alle modalità di affidamento o può, in alternativa, applicare le seguenti sanzioni:

          1) ammonire il genitore inadempiente;

          2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;

          3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro;

          4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una pena pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5000 euro a favore della Cassa delle ammende.

      I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari».

Art. 3.
(Disposizioni penali).

      1. La mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento dei figli per oltre tre mensilità è punibile ai sensi dell'articolo 570 del codice penale.

Art. 4.
(Disposizioni finali).

      1. Nei casi in cui la sentenza di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere, nei modi previsti dall'articolo 710 del codice di procedura civile o dall'articolo 9 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, l'applicazione delle disposizioni della presente legge.
      2. L'articolo 155 del codice civile, come sostituito dalla presente legge, gli articoli 155-bis, 155-ter, 155-quater, 155-quinquies

 

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e 155-sexies del codice civile e l'articolo 709-bis del codice di procedura civile, introdotti dalla presente legge, si applicano anche alle fattispecie di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili di esso di cui alla legge 1o dicembre 1970, n. 898, nonché ai figli di genitori non coniugati.

Art. 5.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


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