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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5084-A |
La I Commissione,
esaminato il disegno di legge A.C. 5084 Governo di incremento del contributo obbligatorio dello Stato italiano alla Corte penale internazionale, con sede all'Aja;
rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» e «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale» che l'articolo 117, secondo comma, lettere a) e l), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;
esprime
La V Commissione,
sul testo del provvedimento
esprime
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione:
all'articolo 2, il comma 1 sia sostituito dal seguente:
«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 3.240.995 euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede,
TESTO 1. È autorizzata l'integrazione del contributo per il finanziamento della partecipazione italiana, in relazione all'incremento del bilancio per le spese amministrative e le attività operative della Corte penale internazionale, con sede a L'Aja.
| Identico.
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| 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 3.240.995 euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
| 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 3.240.995 euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede, per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; a decorrere dall'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
| 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite
| 2. Identico.
| Pag. 5 relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.
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| 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
| 3. Identico.
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