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PDL 5084-A

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5084-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

e con il ministro della giustizia
(CASTELLI)

Incremento del contributo obbligatorio dello Stato italiano
alla Corte penale internazionale, con sede a L'Aja

Presentato il 24 giugno 2004

(Relatore: PACINI)


NOTA:  La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 16 febbraio 2005, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato il disegno di legge A.C. 5084 Governo di incremento del contributo obbligatorio dello Stato italiano alla Corte penale internazionale, con sede all'Aja;

            rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» e «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale» che l'articolo 117, secondo comma, lettere a) e l), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

        sul testo del provvedimento

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione:

        all'articolo 2, il comma 1 sia sostituito dal seguente:

        «1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 3.240.995 euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede,

 

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per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; a decorrere dall'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».
 

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TESTO
del disegno di legge
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TESTO
della Commissione
Art. 1.
Art. 1.
      1. È autorizzata l'integrazione del contributo per il finanziamento della partecipazione italiana, in relazione all'incremento del bilancio per le spese amministrative e le attività operative della Corte penale internazionale, con sede a L'Aja.       Identico.
Art. 2.
Art. 2.
      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 3.240.995 euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.       1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 3.240.995 euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede, per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; a decorrere dall'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite       2. Identico.

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relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.  
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.       3. Identico.


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