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PDL 2436-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2436-4543-4551-4586-4622-4639-4705-4746-4747-4785-4971-5179-ter-5294-A



 

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RELAZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

VI (FINANZE) E X (ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO E TURISMO)

presentata alla Presidenza il 18 febbraio 2005

(Relatori: Gianfranco CONTE, per la VI Commissione;
SAGLIA, per la X Commissione)

sulle

PROPOSTE DI LEGGE

n. 2436, d'iniziativa dei deputati

ARMANI, CANELLI, LANDOLFI, LEO,
ANTONIO PEPE, GAMBA, AIRAGHI

Riforma della vigilanza sulle assicurazioni e sui fondi pensione

Presentata il 27 febbraio 2002


NOTA:   Per i testi dei progetti di legge si vedano i relativi stampati.
 

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n. 4543, d'iniziativa dei deputati

BENVENUTO, LETTIERI, GRANDI, PINZA, PISTONE

Introduzione dell'articolo 25-bis della legge 31 ottobre 2003, n. 306, in materia di disciplina del contrasto degli abusi di mercato finanziario

Presentata il 5 dicembre 2003

n. 4551, d'iniziativa dei deputati

LETTIERI, BENVENUTO

Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/87/CE,
relativa alla vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari

Presentata il 10 dicembre 2003

n. 4586, d'iniziativa dei deputati

LA MALFA, TABACCI, PATRIA, LEO

Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, in materia di obbligazioni dei soggetti con elevata concentrazione dell'esposizione debitoria verso le banche

Presentata il 23 dicembre 2003

 

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n. 4622, d'iniziativa dei deputati

DILIBERTO, ARMANDO COSSUTTA, RIZZO, BELLILLO, MAURA COSSUTTA, NESI, PISTONE, SGOBIO, VERTONE

Norme per il rafforzamento dei poteri di controllo
della Banca d'Italia

Presentata il 20 gennaio 2004

n. 4639, d'iniziativa dei deputati

FASSINO, AGOSTINI, VIOLANTE, BERSANI, VISCO, BENVENUTO, GAMBINI, BOGI, INNOCENTI, MONTECCHI, CALZOLAIO, MAGNOLFI, RUZZANTE, ADDUCE, ALBONETTI, ANGIONI, BELLINI, BIELLI, BONITO, BORRELLI, BOVA, BUFFO, BUGLIO, CAPITELLI, CARBONI, CARLI, CAZZARO, CENNAMO, CHIANALE, CHIAROMONTE, CHITI, CIALENTE, CORDONI, CRISCI, DAMERI, DE BRASI, ALBERTA DE SIMONE, DI SERIO D'ANTONA, DIANA, DUCA, FILIPPESCHI, FINOCCHIARO, FOLENA, FRANCI, GALEAZZI, GASPERONI, GIACCO, GIULIETTI, GRIGNAFFINI, GRILLINI, GUERZONI, LABATE, LUCÀ, LUCIDI, LUMIA, MANCINI, MANZINI, PAOLA MARIANI, RAFFAELLA MARIANI, MARIOTTI, MARTELLA, MAURANDI, MAZZARELLO, MELANDRI, MOTTA, NIEDDU, NIGRA, OLIVIERI, OTTONE, PANATTONI, PIGLIONICA, PREDA, QUARTIANI, RANIERI, RAVA, NICOLA ROSSI, ROSSIELLO, ROTUNDO, SANDI, SASSO, SCIACCA, SEDIOLI, SERENI, SPINI, TIDEI, TOCCI, TOLOTTI, MICHELE VENTURA, VIANELLO, VIGNI, ZANI, ZANOTTI


Disposizioni per la tutela del risparmio e in materia di vigilanza

Presentata il 27 gennaio 2004

 

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sul

DISEGNO DI LEGGE

n. 4705

presentato dal ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

di concerto con il ministro delle attività produttive
(MARZANO)

con il ministro per la funzione pubblica
(MAZZELLA)

con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
(MARONI)

con il ministro per le politiche comunitarie
(BUTTIGLIONE)

e con il ministro della giustizia
(CASTELLI)

Interventi per la tutela del risparmio

Presentato il 16 febbraio 2004

sulle

PROPOSTE DI LEGGE

n. 4746, d'iniziativa dei deputati

ANTONIO PEPE, LANDI DI CHIAVENNA, AIRAGHI, AMORUSO, CANNELLA, FOTI, GALLO, GARNERO SANTANCHÈ, ANGELA NAPOLI, PATARINO

Delega al Governo per la definizione
di strumenti a tutela dei risparmiatori

Presentata il 25 febbraio 2004

 

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n. 4747, d'iniziativa dei deputati

LETTA, PINZA, CASTAGNETTI, VERNETTI, MACCANICO, LETTIERI, SANTAGATA, STRADIOTTO, SORO, RUGGERI, MICHELI, PISTELLI, LADU

Istituzione del Sistema di tutela del risparmio

Presentata il 25 febbraio 2004

n. 4785, d'iniziativa dei deputati

LETTIERI, SANTAGATA, BENVENUTO, PISTONE, BOTTINO

Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di società di revisione dei conti

Presentata il 4 marzo 2004

n. 4971, d'iniziativa dei deputati

COSSA, MILIOTO, CENTO

Istituzione del Fondo di indennizzo a tutela dei sottoscrittori di obbligazioni non intermediari

Presentata il 5 maggio 2004

 

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sul

DISEGNO DI LEGGE

n. 5179-ter

presentato dal ministro per le politiche comunitarie
(BUTTIGLIONE)

di concerto con il ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

con il ministro della giustizia
(CASTELLI)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE

[Già articolo 9 del disegno di legge n. 5179, approvato dal Senato della Repubblica il 20 luglio 2004, nel testo approvato dalla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), in sede referente, il 27 ottobre 2004]

e sulla

PROPOSTA DI LEGGE

n. 5294, d'iniziativa dei deputati

GRANDI, BENVENUTO, TOLOTTI, CRISCI, LETTIERI,
NANNICINI, BELLINI, CENNAMO, OTTONE

Disposizioni per favorire il risarcimento dei risparmiatori

vittime di grandi crisi finanziarie

Presentata il 23 settembre 2004

 

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Onorevoli Colleghi! - A seguito del dissesto finanziario di alcuni importanti gruppi industriali italiani, la cui insolvenza ha recato grave danno non soltanto ai possessori di strumenti finanziari da questi emessi, ma anche, in generale, alla fiducia dei risparmiatori e dei mercati finanziari, all'inizio del 2004, le Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive) della Camera dei deputati, congiuntamente con le Commissioni riunite 6a (Finanze) e 10a (Industria) del Senato della Repubblica, hanno ritenuto di dover approfondire l'analisi dei problemi posti in luce da queste vicende, in vista della conseguente adozione delle necessarie misure legislative.
      L'indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati finanziari e la tutela del risparmio, conclusasi nel mese di marzo 2004, ha mirato all'individuazione degli elementi critici manifestatisi nel concreto svolgimento delle vicende Cirio e Parmalat e, parallelamente, alla ricostruzione sistematica - sul piano delle norme e delle prassi degli operatori - del complesso funzionamento dei rapporti fra i soggetti pubblici e privati che interagiscono nel sistema economico-finanziario.
      A seguito dell'approvazione del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva, le Commissioni VI e X hanno avviato l'esame dei numerosi progetti di legge recanti interventi diretti a garantire una migliore tutela dei risparmiatori e a ristabilire la piena fiducia degli operatori finanziari internazionali. Si è trattato di un lavoro lungo e intenso, non sempre semplice, ma che ha consentito - attraverso un proficuo confronto parlamentare - di pervenire alla definizione di un testo unificato, il quale traduce in norme legislative gran parte delle conclusioni cui si era pervenuti nel corso della citata indagine conoscitiva.
      Il provvedimento che le Commissioni riunite VI e X sottopongono all'esame dell'Assemblea si articola in sei titoli, i quali recano, rispettivamente, modifiche alla disciplina delle società per azioni (articoli da 1 a 6), disposizioni in materia di conflitti d'interessi e disciplina delle attività finanziarie (articoli da 7 a 17), disposizioni in materia di revisione dei conti (articolo 18), disposizioni concernenti le autorità di vigilanza (articoli da 19 a 29) e modifiche alla disciplina in materia di sanzioni penali e amministrative (articoli da 30 a 38); il titolo VI (articoli da 39 a 42) contiene le disposizioni transitorie e finali.
      Con riguardo alla disciplina delle società per azioni, già in sede di indagine conoscitiva era stato evidenziato come la sempre più sofisticata articolazione delle piramidi societarie e l'operatività internazionale dei grandi gruppi industriali e dei conglomerati finanziari polifunzionali abbiano fatto emergere i limiti di un assetto di governo societario incentrato prevalentemente sulla regolazione dei rapporti tra gli azionisti e gli amministratori, da cui deriva un sistema restìo a garantire un'autentica dialettica endosocietaria tra il socio di controllo e gli altri detentori d'interessi, azionisti di minoranza, investitori e risparmiatori. Si è pertanto ritenuta indispensabile, nel testo normativo proposto, una revisione dell'attuale assetto regolamentare, nel senso di garantire una maggiore tutela dell'investitore/risparmiatore.
      Si è infatti constatato come anche l'adesione volontaria delle imprese quotate alle migliori prassi internazionali dei codici di autodisciplina, se non è sorretta da
 

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un'adeguata trasparenza della catena informativa societaria, e dunque da puntuali obblighi giuridici di pubblicità e da conseguenti poteri sanzionatorî dell'autorità di vigilanza, possa addirittura ingigantire le asimmetrie informative del mercato (e quindi anche le dimensioni di eventuali crisi).
      L'esistenza di un articolato sistema di controlli interni, fondati sulla presenza maggioritaria di amministratori indipendenti, come previsto in esistenti codici di autodisciplina, non è apparsa infatti sufficiente a garantire la dialettica societaria indispensabile al buon andamento dell'impresa.
      Per tale ragione, il titolo I del progetto di legge in esame interviene sulla disciplina delle società per azioni, al fine di rafforzare i controlli interni sulla gestione delle imprese e la sorveglianza sulla corretta rappresentazione della loro situazione finanziaria. I controlli operati da organismi interni all'impresa rappresentano infatti il primo presidio per evitare che si verifichino comportamenti fraudolenti atti a comprometterne la stabilità.
      Per tutelare i risparmiatori ed evitare ulteriori «fallimenti del mercato» si è provveduto a potenziare l'efficacia dei meccanismi di controllo interni, favorendo la dialettica rappresentativa nella compagine sociale, attraverso un sensibile rafforzamento del ruolo di controllo degli azionisti di minoranza.
      In questa direzione, l'intervento in materia di società con azioni quotate nei mercati regolamentati ha inteso superare alcune questione irrisolte, concernenti la funzionalità dei nuovi modelli di amministrazione e controllo introdotti dalla riforma del diritto societario in relazione alla prevenzione dei possibili conflitti d'interessi, sia con riferimento agli organi di controllo interno, scelti dal medesimo socio di controllo che nomina gli amministratori, sia in relazione alla posizione dei revisori contabili, anch'essi individuati dal socio di controllo e potenzialmente interessati a rapporti di consulenza.
      Alla luce delle inefficienze riscontrate nei meccanismi di controllo endosocietari, le Commissioni hanno pertanto ritenuto opportuno introdurre ulteriori garanzie a presidio dell'indipendenza, dell'efficienza e della trasparenza dell'operato degli organi di controllo interno, delineando un intervento correttivo in materia di diritto societario diretto a:

          valorizzare l'interesse delle minoranze a verificare la correttezza e la regolarità della gestione societaria, prevedendo a tal fine una loro rappresentanza sia nel consiglio di amministrazione, sia nell'organo di controllo, ed estendendo al contempo i necessari poteri di controllo;

          attribuire all'autorità di vigilanza, anziché allo statuto, il potere di stabilire le modalità per l'elezione di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza, prevedendo altresì che il presidente del collegio sindacale o del comitato per il controllo della gestione sia nominato dall'assemblea tra i membri eletti dalla minoranza;

          rafforzare i sistemi interni di controllo, mediante l'ampliamento delle competenze e dei poteri degli organi a ciò deputati e introducendo forme di pubblicità e limiti al cumulo degli incarichi di controllo presso le società che fanno ricorso al capitale di rischio;

          prevedere una specifica responsabilità personale a carico dei dirigenti degli uffici amministrativi e finanziari per l'incompletezza o la falsità dei documenti da essi prodotti o utilizzati per predisporre il bilancio e per il caso di scorretta tenuta delle scritture.

      Nella prospettiva adottata, intesa al rafforzamento della dialettica intrasocietaria, s'innestano poi altri interventi diretti a potenziare ulteriormente il ruolo degli azionisti di minoranza. A tale riguardo è stato previsto, ad esempio, l'abbassamento del quorum richiesto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità, nonché altre misure volte ad agevolare la partecipazione della minoranza alla formazione delle decisioni dell'assemblea dei soci delle società con azioni quotate. Di particolare

 

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rilievo è inoltre la disposizione in base alla quale l'organo di controllo deve esprimere all'unanimità un parere, fornito di efficacia vincolante, per la nomina della società di revisione da parte dell'assemblea.
      Oltre alle linee di riforma prospettate, le Commissioni, conformemente alle conclusioni della indagine conoscitiva, sono intervenute anche in relazione ai princìpi di governo societario stabiliti nei codici di autodisciplina delle società quotate. In tale ambito, si è inteso garantire una maggiore pubblicità delle modalità concrete di adesione a tali princìpi, onde prevenire effetti distorsivi che possono derivare dalla mancanza di un sistema di controlli e di sanzioni circa la veridicità delle informazioni fornite al mercato.
      Una particolare attenzione è stata poi rivolta alla nuova disciplina dei cosiddetti controlli esterni, che ha inteso salvaguardare l'efficacia dell'attività di revisione contabile neutralizzando i possibili conflitti d'interessi, emersi a seguito dei recenti casi di dissesto finanziario. In proposito, le Commissioni hanno introdotto significative misure incidenti sia sulle società di revisione e sui soggetti con esse collegati, sia direttamente sulle persone fisiche in esse operanti, demandando all'autorità di vigilanza la determinazione delle caratteristiche degli incarichi e dei rapporti suscettibili di compromettere l'indipendenza della società di revisione. Vengono inoltre individuati direttamente taluni servizi che la società di revisione e le entità appartenenti alla sua rete non possono fornire nei riguardi della società sottoposta alla revisione o delle società da essa controllate, collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo.
      Sempre in tema d'incompatibilità, è stato introdotto il divieto di conferire l'incarico di revisione a soggetti che versino in situazioni di conflitto d'interessi, derivanti da rapporti professionali intercorsi nel triennio antecedente tra i gruppi cui appartengono la società sottoposta a revisione e il soggetto incaricato della revisione stessa, ovvero da circostanze di qualsiasi altro tipo atte a comprometterne l'indipendenza. È inoltre previsto un congruo periodo di tempo entro il quale a chi abbia prestato la propria opera nell'ambito della società di revisione è precluso di assumere incarichi presso la società che ha conferito il mandato.
      Coerentemente con le conclusioni cui è pervenuta l'indagine conoscitiva, le Commissioni, nel titolo II del progetto di legge che giunge ora all'esame dell'Assemblea, hanno affrontato in modo specifico il tema del conflitto d'interessi, sia nella gestione della società, sia nel rapporto tra banche e imprese.
      A tale ultimo riguardo, deve ricordarsi che nel corso dell'indagine conoscitiva è stato più volte evidenziato come possano determinarsi situazioni in cui la presenza di esponenti di imprese debitrici nei consigli di amministrazione delle società bancarie produce palesi conflitti d'interessi fra il ruolo di gestore della banca, la cui attività dovrebbe tendere a una sana e prudente gestione della stessa, e il ruolo di imprenditore, interessato a diventare beneficiario di credito per la propria azienda. L'emergere del nuovo modello di banca universale e la progressiva trasformazione della banca tradizionale nella nuova figura dell'intermediario bancario e finanziario polifunzionale hanno accentuato questa tendenza, portando ad un sempre più stretto coinvolgimento delle banche nelle vicende dei grandi gruppi industriali.
      Ciò posto, le Commissioni hanno inteso delineare un intervento di riforma diretto a imporre la trasparenza dei rapporti di partecipazione al capitale bancario e dei rapporti di finanziamento che legano reciprocamente le banche e le imprese loro azioniste, al fine di prevenire il conflitto d'interessi nel quale versa l'imprenditore che, azionista della banca, sia anche prenditore di credito da parte della stessa, precludendo a tale soggetto, quando l'esposizione debitoria ecceda una data soglia rilevante, la possibilità di esercitare qualsiasi influenza sulle decisioni riguardanti le scelte d'indirizzo e la gestione della società bancaria.
 

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      Nella medesima prospettiva della prevenzione dei conflitti d'interessi è stata inoltre introdotta un'apposita delega legislativa riguardante la disciplina di tali conflitti nella gestione dei patrimoni degli organismi d'investimento collettivo del risparmio (OICR), dei prodotti assicurativi e di previdenza complementare, nonché delle gestioni su base individuale di portafogli d'investimento per conto terzi.
      Per quanto attiene più in generale ai mercati finanziari, oltre alle norme in materia di obblighi informativi circa i prodotti finanziari emessi da banche e i prodotti assicurativi emessi da imprese di assicurazione, nonché a quelle in materia di circolazione in Italia di strumenti finanziari collocati presso investitori professionali, le Commissioni hanno delineato un intervento di riforma volto a risolvere il problema, esistente nell'ambito dei servizi d'investimento, della separazione delle strutture organizzative nel sistema della banca universale, stabilendo che i diversi servizi d'investimento siano prestati da strutture organizzative distinte tra loro (cosiddette «muraglie cinesi») e, per le banche, distinte anche dalle strutture destinate all'esercizio dell'attività bancaria, al fine di evitare la contaminazione fra l'interesse dell'intermediario e gli indirizzi adottati nella prestazione dei suddetti sevizi ai clienti.
      Per quanto attiene alla riforma delle funzioni di vigilanza, le Commissioni, riconoscendo la validità del modello del mercato regolamentato, hanno inteso rafforzare i presìdi posti a tutela degli investitori e dei risparmiatori, ampliando l'operatività di tale modello e rafforzandone le regole, le procedure e i controlli, ancora più necessari in un'ottica globalizzata e con scenari internazionali aperti.
      L'intervento sull'attuale assetto delle funzioni di vigilanza è apparso, in particolare, necessario alla luce dell'evoluzione emersa in sede europea, nella quale è in atto un processo di convergenza di tali funzioni, che ha già realizzato l'unificazione del mercato dei valori mobiliari e condurrà, entro un periodo assai breve, ad un mercato unico dei servizi finanziari; ciò ha posto, sul piano interno, il problema d'introdurre adeguati correttivi all'attuale suddivisione delle competenze in materia di vigilanza.
      Rispetto a tale esigenza, le Commissioni, conformemente con le conclusioni dell'indagine, hanno ritenuto ancora prematura una radicale trasformazione dell'attuale assetto della vigilanza e, in particolare, la previsione di un'unica autorità competente in materia di banche, intermediari mobiliari e assicurazioni.
      È stata pertanto confermata e rafforzata la scelta, per altro già parzialmente operata dall'ordinamento, di un modello di vigilanza per finalità, caratterizzato dalla presenza di più autorità, ciascuna competente per uno degli obiettivi generali della regolamentazione (stabilità - correttezza e trasparenza - concorrenza).
      In questa prospettiva si è pertanto mantenuta alla Banca d'Italia la competenza in materia di stabilità macroeconomica, ossia relativa alla prevenzione di crisi bancarie di portata sistemica, e di stabilità microeconomica, ossia relativa alla conservazione di condizioni di equilibrio economico e patrimoniale al livello dei singoli intermediari finanziari. Della CONSOB è stato invece esaltato il ruolo di protezione degli investitori, da realizzarsi garantendo sia la trasparenza delle informazioni sia la correttezza dei comportamenti degli intermediari. I poteri di tale istituzione sono stati pertanto sensibilmente rafforzati e le competenze in materia di trasparenza sono state estese nei confronti di tutti gli intermediari finanziari.
      Il rafforzamento del modello di vigilanza per finalità ha infine condotto a proporre che siano estese al settore bancario le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Il riconoscimento della competenza dell'Autorità garante anche con riferimento al settore bancario è stato attuato mediante l'introduzione di forme di coordinamento tra l'attività di quest'ultima e quella della Banca d'Italia, che, senza determinare procedure eccessivamente complesse ed esposte al rischio di esiti paralizzanti,
 

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appare in grado di assicurare una saggia ponderazione fra le esigenze della concorrenza e quelle della stabilità.
      Nell'ambito della disciplina dell'attività di vigilanza bancaria - tema sul quale le Commissioni hanno svolto un'approfondita analisi, con particolare riguardo ai principali assetti istituzionali delle banche centrali, compreso quello della Banca centrale europea - è stata introdotta una specifica disposizione volta a demandare allo statuto della Banca d'Italia l'individuazione di un limite temporale al mandato del Governatore, nel rispetto dell'autonomia istituzionalmente spettante all'organo di vigilanza.
      Per quanto attiene alla vigilanza sulle assicurazioni e sui fondi pensione, le Commissioni hanno ritenuto che i caratteri specifici dei due settori giustifichino la permanenza nell'ordinamento di due organismi, ISVAP e COVIP, dotati di competenze in materia di vigilanza rispettivamente sui settori delle assicurazioni e dei fondi pensione.
      Per quanto riguarda più in generale la disciplina delle autorità preposte alla funzione di vigilanza, sono state introdotte significative novità in tema di motivazione degli atti delle autorità, nonché elementi di razionalizzazione e coordinamento nella regolamentazione delle medesime, allo scopo di rafforzarne la coerenza e l'efficacia, secondo una logica sistematica.
      Con la nuova disciplina organizzativa delle autorità di vigilanza si è inteso perseguire in particolare l'obiettivo di un maggiore coordinamento tra le stesse, che si manifesta, innanzitutto, attraverso un più intenso scambio d'informazioni e un più ampio confronto nello svolgimento delle rispettive attività. In tale prospettiva si colloca la norma volta a costituire un apposito organismo di coordinamento che si riunisca periodicamente al fine di realizzare un più efficace raccordo tra indirizzi e attività delle autorità stesse.
      Da ultimo, il progetto di legge in esame ha operato un rafforzamento delle sanzioni amministrative e penali in materia societaria, cui si accompagna la previsione di sanzioni accessorie di tipo interdittivo, consistenti nella sospensione o decadenza dalle cariche, e di strumenti efficaci per determinare conseguenze negative di carattere reputazionale, consistenti nella piena pubblicità delle misure afflittive di fronte al mercato. Per prevenire mancanze nel funzionamento della catena di controllo sulla produzione di dati e di notizie all'interno delle società, sono state individuate nuove fattispecie sanzionatorie e nuovi profili di responsabilità, introducendo nell'ordinamento, per garantire la genuinità del dato informativo di base, una specifica responsabilità a carico dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari.

* * *

      Per chiarire le scelte normative effettuate appare opportuno, dopo l'esposizione sintetica del contenuto e delle finalità generali del provvedimento, offrire un esame puntuale delle singole disposizioni, che verranno quindi presentate partitamente, articolo per articolo, raggruppate nei sei titoli dei quali si compone il presente progetto di legge.

1.  Modificazioni alla disciplina delle società per azioni.

      Le modificazioni alla disciplina delle società per azioni, contenute nel titolo I, intervengono sull'organizzazione e sui poteri degli organi d'amministrazione e di controllo delle società per azioni (principalmente di quelle con azioni quotate in mercati regolamentati) nonché sulla disciplina dell'azione di responsabilità e di taluni istituti previsti in favore dei soggetti che detengono partecipazioni di minoranza nel capitale sociale. Viene altresì introdotta una disciplina speciale riguardante i rapporti tra le società italiane e le società estere aventi sede legale negli Stati i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione

 

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patrimoniale e della gestione finanziaria delle società.
      Per quanto specificamente riguarda l'organizzazione delle società quotate, si è inteso in primo luogo valorizzare l'interesse delle minoranze a verificare la correttezza e la regolarità della gestione societaria. A questo fine si è previsto che le minoranze stesse siano rappresentate nel consiglio d'amministrazione, oltre che nell'organo di controllo, e che possano disporre dei poteri necessari per esercitare efficacemente la funzione di controllo, pur senza pregiudizio per i diritti della maggioranza. La formulazione delle disposizioni ha inteso raggiungere il maggior grado possibile di equivalenza negli effetti delle modificazioni sui tre diversi modelli di ordinamento societario, introdotti nell'ordinamento dalla riforma operata con il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e con i successivi decreti integrativi e correttivi, per evitare i rischi di «arbitraggio normativo» che - secondo quanto segnalato anche dal Ministro dell'economia e delle finanze nella seduta del 18 novembre 2004 - potrebbe derivare da un trattamento difforme tra i modelli medesimi.
      In particolare, l'articolo 1 inserisce nel capo II del titolo III della parte IV del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, una nuova sezione IV-bis riguardante la disciplina speciale degli organi d'amministrazione delle società con azioni quotate in mercati regolamentati.
      Tale nuova disciplina prescrive l'elezione dei membri del consiglio d'amministrazione sulla base di liste, rimettendo allo statuto della società la determinazione della quota minima di partecipazione necessaria per la loro presentazione, ma stabilendo che tale quota non possa essere fissata in una misura superiore a un quarantesimo del capitale sociale.
      L'introduzione del voto di lista è volta principalmente a far sì che la minoranza possa essere rappresentata all'interno del consiglio d'amministrazione. A questo fine, è stato disposto che almeno uno dei membri di questo sia espresso dalla lista di minoranza la quale abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo con la lista di maggioranza. Resta pertanto escluso che questa seconda lista possa essere, ad esempio, una lista presentata da soggetti che abbiano stipulato patti o accordi con i sottoscrittori della lista di maggioranza.
      In aggiunta al rappresentante della minoranza, nei consigli d'amministrazione composti di più di sette membri è inoltre prescritta la presenza di un ulteriore membro fornito dei requisiti d'indipendenza determinati dalla legge (in particolare, non può essere legato agli amministratori della società da rapporti di parentela o affinità né versare in altre situazioni considerate suscettibili di comprometterne l'indipendenza) e, se lo statuto della società lo preveda, dai requisiti ulteriori indicati da codici di comportamento. La determinazione delle forme per la designazione di tali membri indipendenti è rimessa allo statuto della società, che è autorizzato a derogare in questo caso al principio del voto di lista: è parso infatti opportuno ammettere modi diversi d'integrazione del collegio nel caso in cui le liste presentate non contenessero soggetti forniti di idonei requisiti (soprattutto nell'ipotesi in cui il numero degli amministratori venga determinato dall'assemblea, a norma dell'articolo 2380-bis, quarto comma, del codice civile, e non sia quindi prevedibile il superamento della soglia oltre la quale è richiesta la nomina del membro indipendente).
      Per le società organizzate secondo il sistema monistico, è espressamente fatto salvo il disposto dell'articolo 2409-septies-decies del codice civile, il cui secondo comma prescrive che almeno un terzo dei componenti del consiglio d'amministrazione sia costituito da soggetti indipendenti. Per questo, si è ritenuto inutile imporre in questo modello societario la presenza di un ulteriore membro indipendente nel caso in cui l'organo sia composto da più di sette membri. Il funzionamento del sistema - il quale si fonda su un consiglio d'amministrazione e su un comitato di controllo costituito al suo interno
 

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- ha reso inoltre necessario prevedere che il rappresentante della minoranza possieda i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti per la partecipazione all'organo di controllo. Il rappresentante della minoranza eletto nel consiglio d'amministrazione deve infatti entrare a far parte del comitato per il controllo sulla gestione (com'è esplicitato nel successivo articolo 2) e deve pertanto possedere ab origine le qualità a tal fine richieste.
      Il descritto schema non si è ritenuto invece interamente proponibile per le società organizzate secondo il sistema dualistico, fondato su un consiglio di sorveglianza e su un consiglio di gestione nominato da quest'ultimo fra soggetti ad esso estranei. Infatti, poiché in questo modello l'organo amministrativo non è nominato dall'assemblea, risultava impossibile assicurare la partecipazione della minoranza attraverso un sistema d'elezione. D'altronde, l'incompatibilità - statuita dagli articoli 2409-novies, quarto comma, e 2409-duodecies, decimo comma, lettera b), del codice civile - tra gli incarichi di componente dell'uno e dell'altro collegio precludeva in questo caso anche l'applicazione del metodo adottato per assicurare la rappresentanza della minoranza nel sistema monistico, ossia l'identità del rappresentante in entrambi gli organi. Né è parsa opportuna, per gli elementi di arbitrio che sembrava introdurre, la terza soluzione astrattamente proponibile, quella cioè di conferire al rappresentante della minoranza nel consiglio di sorveglianza il potere di nominare individualmente un componente del consiglio di gestione, indipendentemente dalle decisioni collegiali. La presenza di un membro di minoranza (fornito degli ulteriori poteri determinati dall'articolo 2) nel consiglio di sorveglianza si è ritenuta comunque sufficiente al raggiungimento dei fini sopra illustrati, nel quadro dei rapporti che intercorrono in questo modello fra l'organo d'amministrazione e l'organo di controllo. Ci si è pertanto limitati a richiedere, in questo caso, che, qualora il consiglio di gestione sia composto di più di quattro membri, almeno uno dei suoi componenti sia fornito dei prescritti requisiti d'indipendenza.
      Il quadro delle misure adottate per quanto riguarda la disciplina degli organi d'amministrazione delle società con azioni quotate si completa attraverso la previsione che rende più rigide le condizioni soggettive per l'assunzione di incarichi di amministrazione e controllo, prescrivendo che coloro i quali svolgono tali funzioni debbano possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo (la cui determinazione, rimessa a decreto del Ministro della giustizia, è attualmente contenuta nel decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162).
      L'articolo 2 contiene le disposizioni relative agli organi di controllo, in parziale correlazione con quanto previsto nell'articolo 1 per gli organi d'amministrazione.
      In particolare, il potere di stabilire le modalità per l'elezione di un membro effettivo del collegio sindacale e del consiglio di sorveglianza da parte dei soci di minoranza, attualmente rimesso all'atto costitutivo della società, viene trasferito alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB). Nel caso del comitato per il controllo sulla gestione, attese le particolari modalità di formazione dell'organo, il rappresentante della minoranza è direttamente individuato nel membro del consiglio di sorveglianza eletto dalla minoranza stessa, secondo quanto esposto nell'illustrazione del precedente articolo 1.
      È previsto inoltre che il presidente del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione sia nominato dall'assemblea tra i membri eletti dalla minoranza (considerandosi l'eventualità che lo statuto attribuisca alle minoranze un maggior numero di rappresentanti nell'organo di controllo). La stessa prescrizione non è estesa al consiglio di sorveglianza delle società organizzate secondo il sistema dualistico, in considerazione della peculiarità delle sue attribuzioni, che, come è noto, comprendono anche taluni poteri spettanti, negli altri modelli societari, all'assemblea.
 

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      Ulteriori disposizioni riguardano le condizioni soggettive richieste per l'assunzione dell'incarico di componente degli organi di controllo. In particolare, l'incompatibilità prevista dall'articolo 148, comma 3, lettera c), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria viene estesa anche a coloro che siano legati da rapporti di natura professionale (e non più soltanto patrimoniale) alla società, alle società controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo; vengono altresì presi in considerazione - in aggiunta a quelli intercorrenti con le persone giuridiche - gli analoghi rapporti intercorrenti con gli amministratori della società, con i loro coniugi, parenti e affini entro il quarto grado, e con gli amministratori delle società controllate, controllanti e sottoposte a comune controllo, nonché i loro coniugi, parenti e affini entro il quarto grado.
      La determinazione degli ulteriori requisiti di onorabilità e professionalità è rimessa - come già attualmente previsto - a un regolamento (la cui natura viene specificata mediante il riferimento all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400) emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la CONSOB, la Banca d'Italia e l'ISVAP. Viene confermato che il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica, dichiarata dal consiglio d'amministrazione (nelle società organizzate secondo il modello ordinario o quello monistico) ovvero dall'assemblea (per le società organizzate secondo il modello dualistico). In caso d'inerzia dell'organo sociale competente, è previsto il potere sostitutivo della CONSOB, esercitabile su impulso di qualsiasi soggetto interessato, ovvero anche d'ufficio, qualora l'autorità venga comunque a conoscere l'esistenza della causa di decadenza. Non è parso possibile estendere ulteriormente l'applicazione di tale potere, in quanto la latitudine e la varietà dei rapporti che possono determinare una situazione d'incompatibilità - e quindi una causa di decadenza - è tale da rendere impraticabile il controllo sistematico da parte dell'autorità di vigilanza.
      Viene affrontato inoltre il problema del cumulo degli incarichi, limitatamente ai soggetti che esercitano incarichi di controllo presso le società con azioni quotate o diffuse fra il pubblico in misura rilevante. Mentre infatti l'idoneità professionale dei soggetti cui sono attribuiti gli incarichi d'amministrazione attiene all'interesse della società, che ragionevolmente sceglierà i propri amministratori fra persone che siano effettivamente in grado di esercitare in modo proficuo l'ufficio, per quanto riguarda i titolari degli incarichi di controllo ricorre anche un interesse pubblico affinché la scelta cada su soggetti cui l'eccesso di occupazioni non impedisca di adempiere effettivamente alle funzioni di controllo, le quali costituiscono presidio per la correttezza e la legalità della gestione societaria.
      Si è pertanto previsto che, mediante regolamento della CONSOB, siano stabiliti limiti al numero degli incarichi di controllo contemporaneamente esercitabili. Sono sottoposti a tali limiti, come detto, i componenti degli organi di controllo delle società con azioni quotate o diffuse fra il pubblico in misura rilevante, cioè delle società la cui presenza sul mercato del capitale di rischio accresce l'interesse pubblico a garantire la correttezza della loro gestione. Per il computo è preso invece in considerazione il complesso degli incarichi - sia di controllo, sia anche di amministrazione - assunti non solo presso le società che fanno ricorso al mercato, bensì presso tutte le società di capitali (indicate con il riferimento ai capi V, VI e VII del libro V del codice civile), in quanto la molteplicità degli incarichi è comunque suscettibile di incidere negativamente sul tempo e sull'impegno che viene dedicato al loro assolvimento. È tuttavia rimesso al potere normativo secondario dell'autorità di vigilanza determinare il peso di ciascun tipo d'incarico rispetto al raggiungimento del limite complessivo, considerando la dimensione della società presso la quale è rivestito, la dimensione del gruppo di cui essa eventualmente faccia parte, la complessità
 

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della sua struttura organizzativa (da intendersi riferita sia alla singola società, sia alle entità collegate che prestino ad essa servizi o siano strumentali alle attività d'impresa): in questo modo l'autorità potrà temperare e graduare l'applicazione della norma, distinguendo la differente complessità e onerosità dei diversi tipi d'incarico.
      Per consentire un'efficace vigilanza sull'applicazione della norma, sono stati introdotti obblighi di comunicazione relativi al complesso degli incarichi rivestiti.
      Il primo consiste nella previsione, inserita nell'articolo 2400 del codice civile per le società organizzate secondo il sistema ordinario (e richiamata per le società organizzate secondo il modello dualistico, nell'articolo 2409-quaterdecies), con cui viene imposto che siano resi noti all'assemblea, al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società; per le società organizzate secondo il modello monistico, non essendo l'organo di controllo nominato dall'assemblea, mediante modificazione dell'articolo 2409-septiesdecies si è previsto analogo obbligo avente ad oggetto gli incarichi rivestiti dai componenti del consiglio d'amministrazione, fra i quali sono scelti i componenti del comitato per il controllo sulla gestione. Questa disposizione tende a consentire all'assemblea di valutare l'idoneità del soggetto rispetto al cumulo degli incarichi rivestiti (e, incidentalmente, di conoscere relazioni con altri soggetti che possano configurare situazioni di conflitto). La formulazione impersonale della disposizione («sono resi noti») considera l'eventualità che il soggetto interessato non sia personalmente presente all'assemblea, e che quindi la comunicazione possa venir resa mediante la presentazione di un documento scritto o per il tramite di altra persona.
      Il secondo obbligo è invece direttamente ordinato a consentire il controllo da parte dell'autorità pubblica di vigilanza. È infatti prescritto ai componenti degli organi di controllo delle società con azioni quotate, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, di informare la CONSOB e il pubblico circa gl'incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di capitali. La violazione di tale obbligo è sanzionata - con la disposizione introdotta dal successivo articolo 32 - con sanzione amministrativa d'importo pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l'incarico relativamente al quale è stata omessa la comunicazione. L'irrogazione della sanzione comporta comunque la decadenza dall'incarico. La disposizione eccettua il caso in cui il fatto costituisca reato (ad esempio nell'ipotesi prevista dall'articolo 2638, secondo comma, del codice civile, qualora l'omissione implichi il più grave delitto di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, ossia quando essa sia dolosamente perpetrata con l'effetto di ostacolare l'esercizio di tali funzioni).
      Correlativamente all'obbligo di comunicazione - che consentirà all'autorità di vigilanza di realizzare un'anagrafe degli incarichi rilevanti per l'applicazione delle norme sopra illustrate - è attribuito alla CONSOB il compito di dichiarare la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto. Si è ritenuto infatti che l'autorità di vigilanza sia il soggetto che più agevolmente, sulla base delle comunicazioni ricevute, può disporre del quadro complessivo e aggiornato degli incarichi rivestiti e operare le conseguenti valutazioni.
      Oltre alle disposizioni sopra illustrate, ulteriori modificazioni riguardano le competenze e i poteri degli organi di controllo delle società con azioni quotate.
      Con un complesso di modificazioni all'articolo 149 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, viene compresa nel novero dei doveri spettanti agli organi di controllo la vigilanza sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria,
 

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cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi. La disposizione si connette ad altre - che verranno successivamente illustrate nell'esposizione del contenuto dell'articolo 14 - intese ad assicurare l'effettiva osservanza delle regole di autodisciplina, qualora della loro adozione sia data comunicazione al pubblico, attraverso la previsione di poteri pubblici di vigilanza e sanzione.
      Allo scopo di rafforzare l'esercizio dei poteri attribuiti ai membri degli organi di controllo - e, in particolare, a coloro che siedono in essi in rappresentanza delle minoranze - rispondono le modificazioni apportate agli articoli 151, 151-bis e 151-ter del medesimo testo unico. Con esse si estendono i poteri di richiesta d'informazioni conferiti ai sindaci e ai componenti dei corrispondenti organi di controllo negli altri modelli societari, consentendo ad essi di chiedere, anche individualmente, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari non solo - come già è previsto - agli amministratori della società, ma anche direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate. Inoltre, vengono attribuiti individualmente a ciascun membro dell'organo di controllo - invece che ad almeno due componenti di esso - i poteri di convocazione del consiglio d'amministrazione o del comitato esecutivo e i poteri di richiesta di collaborazione per l'adempimento delle funzioni di controllo. È fatta eccezione per il potere di convocare l'assemblea, il quale, nei casi in cui sia previsto (è infatti escluso nel caso del comitato per il controllo sulla gestione), rimane riservato ad almeno due membri dell'organo di controllo.
      L'articolo 152 del medesimo testo unico è modificato, allo scopo di consentire all'organo di controllo la denunzia al tribunale, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, nel caso in cui sussista fondato sospetto che gli amministratori abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione della società o di una o più società controllate, indipendentemente dal fatto che le irregolarità denunziate siano tali da poter recare danno alla società o alle sue controllate. Si è ritenuto di configurare tale potere come facoltà e non come obbligo, in quanto esso costituisce l'extrema ratio, che l'organo di controllo adotterà ove non possano essere tempestivamente messi in opera - o siano stati inutilmente esperiti - gli altri mezzi, in particolare la comunicazione delle irregolarità all'assemblea a norma dell'articolo 2406, secondo comma, del codice civile. Si è altresì mantenuta la qualificazione dei fatti come «gravi irregolarità», poiché l'adozione di una misura siffatta appare giustificata quando le violazioni, ancorché non necessariamente produttive di danno, siano comunque tali da eccedere l'ambito dei fatti meramente interni alla società stessa.
      Infine, attraverso la modificazione dell'articolo 193, comma 3, dello stesso testo unico, la sanzione già prevista per l'omissione delle comunicazioni dovute dai sindaci alla CONSOB circa le eventuali irregolarità riscontrate viene estesa a tutte le violazioni commesse dai membri degli organi di controllo nell'adempimento dei doveri loro imposti dall'articolo 149.

      L'articolo 3 modifica l'articolo 2393 del codice civile attribuendo anche al collegio sindacale il potere di promuovere, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, l'azione di responsabilità nei riguardi degli amministratori, e prevedendo che, qualora la deliberazione sia assunta all'unanimità, essa comporti la revoca degli amministratori contro cui è proposta. La previsione rispecchia quanto è già disposto dall'articolo 2409-decies del codice civile, che consente al consiglio di sorveglianza di deliberare, a maggioranza dei componenti, l'azione di responsabilità e, nel caso in cui concorra il voto almeno dei due terzi dei suoi componenti, vi annette la conseguenza della revoca dei consiglieri di gestione. Il potere così conferito si estende altresì - in forza del rinvio all'articolo 2393 già contenuto nel vigente articolo 2409-noviesdecies - al comitato per il controllo sulla gestione.
      Per quanto riguarda, invece, l'azione sociale di responsabilità, viene ridotto il

 

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quorum necessario per il suo esercizio da parte dei soci delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (ossia le società con azioni quotate o diffuse fra il pubblico in misura rilevante), che passa dall'attuale misura di un ventesimo del capitale sociale a un quarantesimo, salva comunque la possibilità che una misura inferiore sia prevista a questo fine dallo statuto della società.

      Gli articoli 4 e 5 recano misure volte ad agevolare la partecipazione delle minoranze alla formazione delle decisioni dell'assemblea dei soci delle società con azioni quotate.
      In particolare, l'articolo 4 interviene sull'articolo 139 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, il quale determina i requisiti del soggetto che può sollecitare il conferimento di deleghe di voto. È attualmente previsto a questo riguardo che il committente debba possedere almeno un centesimo del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, e debba risultare iscritto da almeno sei mesi nel libro dei soci; la CONSOB può stabilire percentuali di capitale inferiori per società ad elevata capitalizzazione e ad azionariato particolarmente diffuso. La modificazione proposta interviene su quest'ultimo aspetto, rendendo obbligatoria la determinazione di tali inferiori misure da parte dell'autorità di vigilanza. Nel corso dell'esame si è considerata anche la possibilità di eliminare il requisito temporale riferito all'iscrizione nel libro dei soci: tuttavia, si è ritenuto preferibile mantenerlo, per assicurare che il promotore della raccolta di deleghe abbia un effettivo interesse rispetto al contenuto dell'attività sociale.
      L'articolo 5 conferisce a una minoranza qualificata la facoltà di chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea, consentendo tale iniziativa ai soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale. La misura è determinata in corrispondenza con quanto previsto dall'articolo 1 circa la presentazione di liste per l'elezione del consiglio d'amministrazione nonché dall'articolo 3 relativamente al quorum per il promovimento dell'azione di responsabilità.
      In conformità a quanto previsto dall'articolo 2367, terzo comma, del codice civile per la richiesta di convocazione dell'assemblea da parte dei soci, la richiesta di integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

      L'articolo 6 introduce una disciplina speciale volta ad assicurare la trasparenza delle società estere che sono controllate da società italiane, le controllano o sono ad esse collegate. Lo scopo perseguito da queste disposizioni - che riguardano unicamente i rapporti con le società estere aventi sede in uno Stato che non garantisca la trasparenza delle società - è di prevenire la possibilità che attraverso queste entità vengano occultati l'effettivo assetto proprietario o le reali condizioni patrimoniali e finanziarie di società italiane o dei gruppi ai quali esse facciano capo, o che comunque esse siano impiegate per rendere disagevole la conoscenza di informazioni rilevanti per il pubblico, in violazione delle regole di trasparenza cui sono tenute le società nazionali.
      A questo fine, nella parte IV, titolo II, capo II, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria viene introdotta una nuova sezione VI-bis.
      Alle disposizioni proposte sono soggette le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati e le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, le quali controllino società aventi sede legale in Stati i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle società (i cosiddetti «paradisi legali»), nonché le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati o emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, le quali siano collegate alle suddette società estere o

 

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siano da queste controllate. L'individuazione di tali Stati è rimessa a decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sono stabiliti i criteri cui deve ispirarsi l'analisi degli ordinamenti stranieri: in particolare, debbono essere considerate le forme e le condizioni per la costituzione delle società (con particolare riguardo alla disciplina del capitale e all'insolvenza); la struttura della società, con riguardo all'idoneità degli organi di controllo; la disciplina dei bilanci e del loro controllo e l'idoneità delle sanzioni penali per la loro falsificazione; la trasparenza della compagine sociale; la tutela degli amministratori contro la rimozione arbitraria dall'ufficio; si richiede inoltre che la legislazione dello Stato non impedisca o scoraggi la società stessa dall'operare sul proprio territorio (ossia che la costituzione di società risponda a un'effettiva finalità economica). Poiché per altro la varietà degli ordinamenti da prendere in considerazione può comportare l'impossibilità di ricondurne le previsioni ai criteri così individuati, si è ritenuto opportuno consentire all'autorità di Governo, nell'emanazione dei previsti decreti, una certa flessibilità di valutazioni. In tali decreti potranno dunque essere esplicitati, in relazione alle forme e alle discipline societarie previste in ordinamenti stranieri, ulteriori criteri, equivalenti a quelli stabiliti dalla legge, in base ai quali possano considerarsi soddisfatti gli indicati requisiti di trasparenza e di idoneità patrimoniale e organizzativa.
      Si deve rilevare che un analogo potere di valutazione degli ordinamenti esteri al fine dell'applicazione della legislazione nazionale è conferito dal vigente articolo 167, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale può individuare con decreti gli Stati e territori aventi regimi fiscali privilegiati. Non si è ritenuto di far rinvio alla determinazione degli ordinamenti così operata, in quanto i criteri e i fini di essa sono diversi, avendo riguardo non già agli ordinamenti societari, ma a quelli tributari
      Obblighi di diversa intensità sono previsti secondo la natura del legame intercorrente fra la società italiana e quella estera. Per tutte le società - controllanti, controllate e collegate - è prescritto di allegare al proprio bilancio una relazione degli amministratori, sottoscritta anche dal direttore generale, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dall'organo di controllo, sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero.
      Per le società italiane controllanti società estere sono stabilite prescrizioni più rigide, in quanto il rapporto di controllo consente - e, nella prospettiva qui considerata, impone - l'assunzione di responsabilità maggiori a tale riguardo. Esse debbono infatti allegare al proprio bilancio di esercizio o bilancio consolidato, qualora siano tenute a predisporlo, il bilancio della società estera controllata, redatto secondo i princìpi e le regole applicabili ai bilanci delle società italiane o secondo i princìpi contabili internazionalmente riconosciuti. Il bilancio allegato dev'essere sottoscritto dagli organi d'amministrazione e di controllo, dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di quest'ultima, i quali attestano così la veridicità e la correttezza della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio. Il bilancio della società estera controllata dev'essere inoltre sottoposto a revisione da parte della società incaricata della revisione del bilancio della società italiana o - laddove questa non operi nello Stato ove ha sede la società estera controllata - da altra idonea società di revisione, del cui operato il revisore principale dovrà comunque assumere la responsabilità. È previsto altresì che, qualora la società italiana, non avendone l'obbligo, non abbia incaricato del controllo contabile
 

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una società di revisione, essa debba comunque conferire tale incarico relativamente al bilancio della società estera controllata. La disposizione è stata inserita come «norma di chiusura», ancorché l'ipotesi sembri non potersi realizzare, in quanto le società soggette alla disciplina qui esposta (ossia le società con azioni quotate o diffuse fra il pubblico in misura rilevante) sono tenute al controllo contabile a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, del codice civile, il quale prescrive che l'incarico sia affidato a una società di revisione. Il bilancio della società estera controllata e il giudizio espresso dalla società responsabile della revisione debbono essere trasmessi alla CONSOB.
      Le disposizioni relative alla sottoscrizione del bilancio della società estera costituiscono il fondamento di quanto è poi previsto nel comma 6 del nuovo articolo 165-quater introdotto nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, il quale assoggetta a responsabilità civile, penale e amministrativa secondo quanto previsto in relazione al bilancio delle società italiane coloro che sottoscrivono il bilancio della società estera e ne esercitano la revisione secondo le disposizioni sopra illustrate. Non è parso necessario esplicitare che la stessa responsabilità sussiste rispetto alla veridicità delle informazioni contenute nella relazione sui rapporti fra la società italiana e la società estera, in quanto l'adempimento, prescritto e disciplinato dalla legge italiana, ha per ovvia conseguenza l'applicabilità delle disposizioni rilevanti in materia di responsabilità e, in caso di falsità od omissioni, delle sanzioni previste dal codice civile per le false comunicazioni sociali. Una specifica sanzione amministrativa pecuniaria - applicabile salvo che il fatto costituisca reato - è comunque prevista per l'erroneità o l'incompletezza delle informazioni contenute nella relazione prevista nel caso delle società italiane controllate da società estere.
      Ispirata a minor rigore, in considerazione della minore capacità d'influenza nei riguardi dell'entità estera, è la disciplina prevista per le società italiane collegate a società estere e per quelle da esse controllate, alle quali è prescritta soltanto la relazione sui rapporti con la società estera, secondo quanto già illustrato. Lo stesso obbligo è esteso alle società che, pur non avendo strumenti finanziari quotati o diffusi fra il pubblico in misura rilevante, abbiano ottenuto rilevanti concessioni di credito. La disposizione, sulla quale potrebbe essere opportuna una riflessione ulteriore anche in ragione delle effettive possibilità di controllo da parte delle pubbliche autorità, esige comunque la determinazione delle soglie oltre le quali la concessione di credito debba considerarsi rilevante, che potrà essere definita attraverso il regolamento previsto dall'articolo 165-septies, il quale rimette alla CONSOB il potere di emanare le disposizioni d'attuazione. Lo stesso articolo specifica inoltre - pur potendosi ritenere implicito nel sistema - che sulle società italiane la CONSOB esercita i poteri di vigilanza previsti nei riguardi degli emittenti dagli articoli 114 e 115 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, con le finalità indicate dall'articolo 91 dello stesso (ossia per la tutela degli investitori, l'efficienza e la trasparenza del mercato). Per accertare l'osservanza degli obblighi di cui alla presente sezione da parte delle società italiane (ossia nei casi in cui si renda necessario verificare il contenuto delle dichiarazioni rese), è consentito all'autorità di esercitare i medesimi poteri nei riguardi delle società estere, nei limiti ammessi dall'ordinamento internazionale, ossia con il previo consenso delle competenti autorità straniere, o di chiedere l'assistenza o la collaborazione di queste ultime, anche sulla base di accordi di cooperazione con esse, consentiti dall'articolo 4, comma 3, del medesimo testo unico.
      Con disposizione transitoria, contenuta nel comma 3 del successivo articolo 40, per consentire alle società che vi sono soggette di adeguarsi alle disposizioni sopra illustrate è previsto che esse si applichino
 

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a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

2.  Disposizioni in materia di conflitti d'interessi e disciplina delle attività finanziarie.

      Il titolo II del progetto di legge riguarda la disciplina delle attività finanziarie, e affronta in questo contesto la materia dei conflitti d'interessi, sia nella gestione delle società, sia nel rapporto fra banche e imprese, sia nella gestione di patrimoni e nella prestazione di servizi d'investimento

      L'articolo 7 interviene sulla disciplina delle operazioni societarie con parti correlate.
      La materia è stata recentemente trattata nel decreto legislativo 28 dicembre 2004, n. 310, recante integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario in attuazione della delega legislativa conferita dalla legge 3 ottobre 2001, n. 366, sopravvenuto nel corso dell'esame del presente progetto di legge presso la Camera. L'articolo 12 di questo decreto legislativo ha infatti introdotto l'articolo 2391-bis del codice civile, che ha prescritto agli organi d'amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'adozione di regole - corrispondenti a princìpi generali indicati dalla CONSOB - le quali assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, disciplinandone la competenza decisionale, la motivazione e la documentazione. Tali princìpi e regole, sulla cui osservanza deve vigilare l'organo di controllo societario, si applicano alle operazioni realizzate direttamente o per mezzo di società controllate. La nozione di parte correlata non è definita, e deve pertanto ricavarsi dalla disciplina secondaria, per la quale rileva la comunicazione CONSOB n. DEM/2064231 del 30 settembre 2002.
      L'articolo qui illustrato introduce nel codice civile l'ulteriore articolo 2391-ter, il quale subordina all'espressa autorizzazione del consiglio d'amministrazione o del consiglio di gestione, deliberata senza la partecipazione del soggetto interessato e previo parere favorevole del collegio sindacale, assunto all'unanimità (ovvero dei corrispondenti organi negli altri modelli societari, in forza dei rinvii introdotti negli articoli 2409-quaterdecies e 2409-noviesdecies), le operazioni con cui le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio contraggono, direttamente o indirettamente, obbligazioni di qualsiasi natura, ovvero compiono atti di compravendita, di valore complessivo superiore a centomila euro nel corso di ciascun esercizio sociale, con chiunque detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo nel loro capitale, con chiunque eserciti su di esse un'influenza notevole, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2359, e con chi svolga presso di esse funzioni di amministrazione, direzione o controllo, ovvero con le società controllate dai predetti soggetti. Il suddetto limite di valore deve intendersi riferito al complesso delle operazioni indicate, compiute nel corso dell'esercizio, le quali abbiano come controparte diretta o indiretta il medesimo soggetto. Sono sanzionati di nullità gli atti compiuti in difformità dalla richiesta autorizzazione, ovvero quando essa manchi o sia stata deliberata senza l'osservanza di quanto è prescritto a tale riguardo.
      Per consentire il controllo da parte dei soci, e comunque la valutazione circa la congruità delle autorizzazioni rilasciate dall'organo d'amministrazione, si è parimenti previsto che delle operazioni autorizzate sia dato conto nella relazione sulla gestione della società, allegata al bilancio annuale a norma dell'articolo 2428 del codice civile.
      Poiché le disposizioni sopra descritte possono trovare completa attuazione soltanto in relazione a un esercizio sociale considerato nella sua integrità, il comma 4 del successivo articolo 40 stabilisce che esse si applichino a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

 

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      Le Commissioni hanno ritenuto che la disciplina ora illustrata non sia incompatibile con le sopravvenute disposizioni del decreto legislativo n. 310 del 2004, precedentemente ricordato. Si è infatti osservato che, mentre queste ultime attengono al profilo organizzativo interno delle società, le norme qui proposte recano una disciplina sostanziale, ponendo un limite di valore al compimento delle operazioni citate, e istituendo guarentigie procedurali per l'autorizzazione degli atti che eccedano i limiti medesimi. In questo senso, le due disposizioni sembrerebbero potersi comporre in una disciplina unitaria che, per un verso, consente di graduarne l'applicazione, subordinando a regole meno stringenti le operazioni di valore inferiore al limite complessivo indicato, e considerando la possibilità di includere nei princìpi e nelle regole previste dall'articolo 2391-bis eventuali criteri generali - ove siano individuabili - per il rilascio dell'autorizzazione richiesta nei casi in cui sia superato il limite medesimo.
      Non si può per altro escludere che una più attenta considerazione del rapporto fra le due disposizioni (principalmente per quanto riguarda la determinazione della nozione di parte correlata, rispetto alla quale sembrano emergere differenze fra i due testi normativi qui considerati) possa manifestare l'opportunità di precisare ulteriormente le scelte fin qui operate.

      L'articolo 8 modifica la disciplina prevista dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, per quanto concerne la concessione di credito da parte delle banche in favore di propri azionisti o dei soggetti che svolgono presso di esse funzioni di amministrazione, direzione e controllo, nonché le obbligazioni degli esponenti bancari.
      Un primo complesso di modificazioni interviene sull'articolo 53 del citato testo unico, il quale sottopone ai limiti fissati dalla Banca d'Italia, in conformità con le deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), la concessione di credito da parte delle banche a soggetti loro collegati o che detengono in esse una partecipazione rilevante. Con le modificazioni proposte, tale disciplina è estesa ai soggetti che detengono anche indirettamente una partecipazione rilevante e a quelli che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la medesima banca, nonché alle società controllate dai soggetti cui si applicano i limiti medesimi, o presso cui tali soggetti svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo. La disposizione tende, da un lato, a prevenire l'insorgere di conflitti d'interessi in un ambito più vasto - comprendendo anche i soggetti che (come gli amministratori e le altre figure indicate) possono incidere in maniera determinante sulle scelte della banca - , dall'altro a evitare che le limitazioni prescritte possano venire eluse mediante l'interposizione di una persona giuridica nella quale la persona fisica direttamente sottoposta ai limiti eserciti una determinante influenza.
      Una precisazione, conseguente all'estensione del novero dei soggetti interessati all'applicazione della norma, riguarda la determinazione dei predetti limiti di credito, specificandosi rispetto a ciò che il riferimento alla partecipazione è applicabile nei soli casi in cui venga in rilievo l'esistenza della partecipazione medesima (non, quindi, nei casi in cui il limite riguardi i soggetti collegati o le persone che rivestono uffici di amministrazione, direzione o controllo).
      In correlazione con quanto sopra previsto, viene estesa ai medesimi soggetti l'efficacia della disciplina dei conflitti relativi alle attività bancarie diverse dalla concessione di credito (attualmente riferita ai soli detentori di partecipazioni rilevanti), la cui definizione il testo unico attribuisce alla competenza del CICR.
      Infine, in aggiunta a quanto sopra esposto e a quanto stabilito nell'articolo 136 del medesimo testo unico (di cui si dirà subito sotto), viene introdotto nei riguardi dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso una banca, i quali detengano una partecipazione nel capitale della medesima,

 

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nonché dei soggetti che siano sottoscrittori dei patti di sindacato riguardanti una banca, un limite massimo all'esposizione debitoria verso la banca medesima, considerandosi a questo fine anche le partecipazioni detenute indirettamente, per il tramite di società controllate, fiduciarie o comunque per interposta persona. È prescritto infatti che essi non possano essere debitori nei riguardi della banca per un ammontare che superi il valore dei tre quarti delle partecipazioni detenute. In particolare, per i sottoscrittori dei suddetti patti, che siano debitori verso la banca per un ammontare superiore al limite ivi indicato, è posto il divieto di esercitare il diritto di voto inerente alle azioni quotate da loro possedute, anche indirettamente. La disposizione tende ad evitare l'insorgere di conflitti d'interessi, fra l'altro, nei casi in cui l'acquisizione di quote di partecipazione in una banca sia finanziata attraverso il credito concesso dalla banca medesima. L'applicazione di questo limite è pertanto ristretta ai casi in cui il valore della partecipazione direttamente o indirettamente detenuta nella banca sia superiore a cinquecentomila euro ovvero al maggiore importo corrispondente allo 0,75 per cento del capitale sociale con diritto di voto (queste misure sono raddoppiate per i sottoscrittori dei patti di sindacato).
      Dall'applicazione del limite alla concessione di credito sono espressamente eccettuate le banche popolari e le banche di credito cooperativo. L'eccezione discende dalla considerazione delle speciali regole che disciplinano il possesso delle quote di partecipazione e l'esercizio del voto in questa categoria di banche, nonché dal loro carattere mutualistico e - in particolare per le banche di credito cooperativo - dalla prevalente operatività nei riguardi dei soci, rispetto alla quale risulterebbe contraddittorio prevedere limitazioni derivanti dalla qualità di socio.
      Inoltre, è consentito alla Banca d'Italia di autorizzare deroghe, sulla base dei criteri da essa stessa stabiliti. L'autorità di vigilanza potrà quindi individuare in via generale ipotesi nelle quali possano ritenersi insussistenti le ragioni di cautela che sottostanno alla disciplina qui illustrata, ovvero condizioni in base alle quali possa venire ammesso il superamento del limite: su questa base, essa potrà autorizzare, con provvedimenti individuali, le deroghe contemplate dalla norma.
      Poiché l'applicazione del limite sopra indicato è suscettibile di incidere su situazioni in atto, per consentire ai soggetti interessati di valutare la propria posizione e di adeguarla alla nuova disciplina è stabilito, con disposizione transitoria contenuta nel comma 5 del successivo articolo 40, che essi adeguino a tale limite l'ammontare dei crediti precedentemente loro concessi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Qualora non vi provvedano, decadranno dalle funzioni di amministrazione, direzione o controllo da loro rivestite presso la banca creditrice, o, se sottoscrittori di patti di sindacato, non potranno esercitare il diritto di voto inerente alle azioni quotate da loro possedute, anche indirettamente, finché persista la situazione ostativa.
      La seconda serie di modificazioni proposte riguarda l'articolo 136 dello stesso testo unico, il quale regola gli atti di compravendita e le obbligazioni contratte con una banca dai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso di essa, gli stessi atti e obbligazioni contratte dai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso una banca o società facenti parte di un gruppo bancario nei riguardi della società medesima, nonché le operazioni di finanziamento poste in essere da questi con altra banca o società del gruppo.
      Con riguardo a questa disciplina viene precisato che per la sua applicazione rilevano anche le obbligazioni intercorrenti con società controllate dai soggetti indicati, o presso le quali gli stessi soggetti svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonché con le società da queste controllate o che le controllano o sono ad esse collegate. L'estensione alle società - in corrispondenza con l'intervento operato sul comma 4 dell'articolo 53
 

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- tende a prevenire l'elusione delle norme attraverso l'interposizione di persone giuridiche.

      L'articolo 9 conferisce al Governo la delega legislativa - da esercitarsi, come le altre deleghe previste dal presente progetto di legge, secondo le modalità procedurali regolate dall'articolo 42 - per l'emanazione di norme dirette a disciplinare i conflitti d'interessi nella gestione dei patrimoni degli organismi d'investimento collettivo del risparmio (OICR), dei prodotti assicurativi e di previdenza complementare, nonché delle gestioni su base individuale di portafogli d'investimento per conto terzi. È opportuno chiarire che laddove nei successivi princìpi e criteri direttivi è fatto riferimento ai «patrimoni», esso s'intende riguardare sia i patrimoni gestiti dagli OICR, sia i patrimoni sottostanti a prodotti assicurativi, sia i patrimoni raccolti dai fondi pensione per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari.
      Sono indicati i princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega.
      In via generale, per la determinazione della nozione di gruppo è richiamata la definizione di controllo contenuta nell'articolo 93 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, nel quale dovranno presumibilmente trovare collocazione anche le disposizioni legislative delegate.
      Rispetto al contenuto di queste ultime, è previsto in primo luogo che siano fissati limiti all'investimento dei patrimoni di OICR, prodotti assicurativi e di previdenza complementare, nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi, in titoli emessi o collocati da società appartenenti allo stesso gruppo cui appartengono i soggetti che gestiscono i suddetti patrimoni o portafogli. Nel caso dei prodotti di previdenza complementare, vengono presi in considerazione anche i titoli emessi dai soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, in considerazione dell'eventualità che la politica d'investimento di fondi aziendali possa essere in qualche misura sottoposta all'influenza dei soggetti partecipanti alla loro istituzione i quali siano allo stesso tempo emittenti di strumenti finanziari. Limiti - nella stessa o in diversa misura - dovranno essere altresì stabiliti per l'investimento dei medesimi patrimoni o portafogli in titoli emessi o collocati da società appartenenti a gruppi legati da significativi rapporti di finanziamento con il soggetto che gestisce tali patrimoni o portafogli o con il gruppo cui tale soggetto appartiene. Ciò mira evidentemente ad evitare che, attraverso le scelte d'investimento, il rischio di credito assunto dal soggetto gestore dei patrimoni o portafogli possa venire traslato su questi e - per conseguenza - sui sottoscrittori o i committenti della gestione.
      Una disciplina specifica dovrà regolare l'impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo da parte dei gestori dei suddetti patrimoni o portafogli per la negoziazione di strumenti finanziari nello svolgimento dei servizi di gestione. In dettaglio, è previsto che di tali intermediari il gestore possa servirsi per non più del 60 per cento del controvalore complessivo degli acquisti e delle vendite effettuati, e che debba comunque motivare, sulla base delle condizioni economiche praticate nonché dell'efficienza e della qualità dei servizi offerti, l'impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo, qualora ecceda il 30 per cento del controvalore complessivo degli acquisti e delle vendite stesse. I gestori dovranno inoltre stabilire la misura massima dell'impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo, entro il predetto limite del 60 per cento, e renderla nota agli investitori all'atto della sottoscrizione di quote di OICR, prodotti assicurativi e di previdenza complementare, ovvero al conferimento dell'incarico di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, nonché ad ogni successiva variazione e comunque annualmente. La disciplina qui illustrata - rispetto alla quale i princìpi di delega sono configurati in modo assai dettagliato - risponde invero non soltanto allo scopo di far sì che la scelta di valersi d'intermediari appartenenti al medesimo gruppo derivi da

 

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valutazioni di effettiva convenienza economica per la gestione del patrimonio conferito, ma anche all'intendimento di sviluppare la concorrenza in quest'ambito, favorendo il ricorso ai soggetti che possano fornire servizi aggiuntivi di analisi atti ad ampliare la scelta dei prodotti, ovviamente nel rispetto delle caratteristiche e degli indirizzi di ciascun tipo di gestione.
      La delega si completa con la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie per la violazione delle disposizioni introdotte, sulla base dei princìpi e criteri desumibili dal sistema e di quelli indicati - per quanto riguarda in particolare le sanzioni accessorie - nel successivo articolo 38, nel rispetto dei princìpi di adeguatezza e di proporzione, riservando le sanzioni accessorie ai casi di maggiore gravità o di reiterazione dei comportamenti vietati.
      È previsto infine che il potere di dettare disposizioni attuative della legislazione delegata sia attribuito alla CONSOB.

      Con l'articolo 10, riguardante i conflitti d'interessi nella prestazione dei servizi d'investimento, viene preso in considerazione il problema della separazione delle strutture organizzative (le cosiddette «muraglie cinesi»), in particolare nel sistema della banca universale oramai affermatosi anche nell'ordinamento italiano. A questo fine, con apposita norma introdotta nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria si stabilisce in via generale che i diversi servizi d'investimento siano prestati da strutture organizzative distinte tra loro e, per le banche, distinte anche da quella deputata all'esercizio dell'attività bancaria. In ogni caso, la gestione del portafoglio dei prodotti finanziari di proprietà della banca o dell'intermediario dev'essere comunque attribuita a un'apposita unità organizzativa, per evitare la contaminazione fra l'interesse proprio dell'intermediario e gli indirizzi seguìti nella prestazione dei servizi d'investimento ai clienti. Per prevenire l'insorgere di conflitti d'interessi nella prestazione dei servizi d'investimento, viene inoltre rimesso alla CONSOB - sentita, per le banche, la Banca d'Italia - il compito di determinare criteri organizzativi volti ad assicurare la separazione dei diversi servizi esercitati e l'effettiva autonomia decisionale dei responsabili di ciascuna struttura. Al medesimo fine, la CONSOB, ove ne ravvisi l'opportunità, può anche prescrivere che tali servizi d'investimento siano prestati da società distinte.
      Rispetto a quanto previsto dalla regolamentazione vigente, le disposizioni la cui introduzione si propone con il presente articolo assoggettano all'obbligo della separazione organizzativa non solo la prestazione dei diversi servizi d'investimento (fino alla possibilità di prescriverne l'esercizio mediante società distinte), ma anche la gestione del portafoglio dei prodotti finanziari di proprietà dell'intermediario.
      Per l'inosservanza delle norme sulla separazione organizzativa sono previste apposite sanzioni amministrative di natura pecuniaria - irrogate alla persona giuridica, con obbligo di regresso nei confronti del responsabile, secondo l'articolo 190, commi 3 e 4, come modificato dal successivo articolo 14, comma 1, lettera o) -, nonché, nei casi più gravi, la sospensione, da quindici a sessanta giorni, o la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi d'investimento. Attesa la gravità della sanzione, il potere di disporre la revoca è attribuito (a somiglianza degli analoghi poteri previsti dall'articolo 57, comma 1, e 75, comma 2, del medesimo testo unico) al Ministro dell'economia e delle finanze su proposta della CONSOB, sentita, per le banche, la Banca d'Italia.

      L'articolo 11 tratta della circolazione in Italia degli strumenti finanziari collocati presso investitori professionali.
      Anche a questo proposito, deve ricordarsi che nel corso dell'esame del progetto di legge presso le Commissioni è sopravvenuto il già citato decreto legislativo 28 dicembre 2004, n. 310, il cui articolo 15 ha toccato la materia introducendo nell'articolo 2412 del codice civile una nuova disposizione, in forza della quale la disciplina posta da esso per l'emissione di obbligazioni si applica anche alle obbligazioni

 

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emesse all'estero da società italiane o da loro controllate o controllanti, se negoziate nello Stato. I limiti relativi all'applicabilità di tale disciplina dovranno essere determinati con regolamento adottato dai Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, su proposta della CONSOB. Inoltre, per la negoziazione di tali obbligazioni ad opera di investitori professionali nei confronti di soggetti diversi, anche quando la vendita avvenga su richiesta dell'acquirente, è prescritta, sotto pena di nullità, la consegna di un prospetto informativo contenente le informazioni stabilite dalla CONSOB.
      È necessario pertanto chiarire - eventualmente anche con adeguate puntualizzazioni nel corso del successivo iter in Assemblea - il rapporto fra le disposizioni testé entrate in vigore e quelle contenute nel presente articolo.
      In questo si dispone infatti - con ulteriore integrazione del disposto dell'articolo 2412 del codice civile - che la negoziazione di obbligazioni ad opera di investitori professionali nei confronti di soggetti diversi deve avvenire, a pena di nullità e quindi di rimborso al valore di acquisto, mediante consegna di un prospetto informativo contenente le informazioni stabilite dalla CONSOB, anche quando la vendita avvenga su richiesta dell'acquirente. La norma risulterebbe applicabile a tutte le obbligazioni, quindi in un ambito più esteso di quello contemplato dal settimo comma del medesimo articolo 2412, che impone il prospetto per le sole obbligazioni emesse all'estero da società italiane e loro controllate o controllanti. È opportuno precisare che il riferimento al rimborso al valore d'acquisto - introdotto con emendamento nel corso dell'esame presso le Commissioni, ma esplicitazione di un'ovvia conseguenza della nullità del negozio - non deve interpretarsi come limitazione al diritto al risarcimento di altri eventuali danni conseguenti alla violazione degli obblighi di legge perpetrata dall'intermediario.
      In aggiunta a ciò, il comma 2 dell'articolo che qui si illustra prescrive per gli strumenti e gli altri prodotti finanziari emessi e collocati, in Italia o all'estero, presso i soli investitori professionali, che, ove questi ultimi, nell'esercizio dell'attività di intermediazione finanziaria, li trasferiscano, in Italia, a investitori non professionali, siano tenuti a garantire la solvenza dell'emittente per la durata di un anno dal trasferimento, secondo quanto disposto dal citato articolo 2412, secondo comma, secondo periodo. La disposizione - che fa decorrere il termine dalla data del trasferimento, in quanto una diversa determinazione avente a riferimento la data dell'emissione avrebbe sostanzialmente svuotato di contenuto la prevista garanzia - ha efficacia notevolmente più ampia del già illustrato settimo comma dell'articolo 2412 del codice civile. Infatti, a differenza di quest'ultimo, che sottopone a garanzia le sole obbligazioni emesse all'estero da società italiane e loro controllate o controllanti (nei limiti che saranno determinati dal regolamento ministeriale), viene qui prescritto all'intermediario investitore professionale di rispondere della solvenza dell'emittente di qualsiasi strumento e prodotto finanziario non destinato al pubblico degli investitori e perciò originariamente non sottoposto all'obbligo di prospetto, al quale tuttavia sarebbe in quest'eventualità assoggettato - sia pur nelle forme appositamente determinate per tale fattispecie dalla CONSOB - a norma del comma 3 del medesimo articolo.
      In sostanza, quindi, con le disposizioni finora illustrate si prevede che tutte le obbligazioni, gli altri strumenti e in genere i prodotti finanziari originariamente destinati agli investitori professionali, nel caso di cessione al pubblico indistinto degli investitori, debbano essere accompagnati da apposito prospetto e assistiti da garanzia per un anno dalla data del trasferimento all'investitore non professionale.
      La mancata consegna del prospetto è causa di nullità del trasferimento. A tutela dell'investitore non professionale, che potrebbe in ipotesi avere comunque interesse a mantenere la proprietà del prodotto acquistato, è stabilita soltanto una nullità relativa, che il solo cliente è legittimato a far
 

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valere, analogamente a quanto già altrove previsto, ad esempio, nell'articolo 1519-octies del codice civile, nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (articoli 23, comma 3; 24, comma 2; 30, comma 7) e nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (articolo 127, comma 2).
      La competenza a emanare le disposizioni d'attuazione della descritta normativa, con facoltà di determinare i casi in cui essa non debba applicarsi, in tutto o in parte, è attribuita alla CONSOB, che vi provvede entro il termine (ovviamente di natura ordinatoria, anche perché dipendente in fatto dall'adempimento regolamentare previsto dall'articolo 2412, settimo comma, del codice civile) di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
      Mette conto rilevare l'opportunità che il testo licenziato dalle Commissioni sia oggetto di precisazione nel corso dell'esame in Assemblea, poiché - oltre a una più ponderata valutazione dei rapporti fra le misure proposte e il contenuto del citato decreto legislativo n. 310 del 2004 - appare necessario eliminare la superfluità di talune formulazioni ripetitive contenute nei commi 1 (novella all'articolo 2412 del codice civile) e 3, le quali prescrivono lo stesso adempimento per oggetti in parte coincidenti. Potrebbe essere inoltre utilmente valutata l'opportunità di collocare le disposizioni dei commi 2 e 3 nella sedes materiae per esse più appropriata, che appare costituita dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.
      I due restanti commi 5 e 6 modificano il predetto testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, intervenendo sulla disciplina dei prodotti finanziari emessi da banche e dei prodotti assicurativi emessi da imprese di assicurazione. Viene eliminata l'esenzione dall'obbligo di prospetto e dagli altri obblighi informativi, prevista dal vigente articolo 100, comma 1, lettera f), del citato testo unico per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto i prodotti finanziari diversi dalle azioni emessi da banche e i prodotti assicurativi emessi da imprese di assicurazione. Per conseguenza, viene soppresso il riferimento all'abrogata lettera f), contenuto nell'articolo 30 del medesimo testo unico, con l'effetto di assoggettare tutti i prodotti finanziari alla disciplina dell'offerta fuori sede ivi enunziata. Inoltre, la disposta abrogazione del comma 2 dell'articolo 118 determina l'assoggettamento degli emittenti dei suddetti prodotti bancari e assicurativi agli obblighi di comunicazione al pubblico e alla CONSOB, previsti dagli articoli 114 e 115, anche nel caso in cui tali prodotti, pur non essendo quotati in mercati regolamentati, siano diffusi tra il pubblico in misura rilevante.
      È infine stabilito che le disposizioni della parte II, titolo II, capo II, dello stesso testo unico si applichino alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e imprese di assicurazione. Un emendamento approvato dalle Commissioni ha introdotto l'ulteriore previsione in base alla quale le stesse disposizioni si applicano anche alle imprese di assicurazione, in quanto compatibili. Le due disposizioni dovrebbero comporsi nel senso che le norme riguardanti la sottoscrizione e il collocamento si applicano senza eccezione ai prodotti emessi dalle imprese assicuratrici, mentre per l'applicazione delle norme relative alla struttura e all'organizzazione dell'impresa sarebbe posto il limite della compatibilità con la disciplina speciale esistente in ambito assicurativo.
      Al di là di questi primi e generici rilievi interpretativi, il rapporto fra le richiamate disposizioni appare sotto molti versi problematico, e potrebbe richiedere un complesso intervento in sede di regolamentazione secondaria. Per questo motivo i relatori riterrebbero oltremodo opportuno che, nel corso dell'esame in Assemblea, venisse individuata una formulazione idonea a determinare più precisamente le ipotesi nelle quali debba applicarsi la disciplina relativa alla sollecitazione all'investimento, tenendo in considerazione il fatto che l'assoggettamento ad essa appare certamente necessario nei casi in cui il prodotto assicurativo incorpori una componente
 

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finanziaria (come avviene nelle polizze unit-linked o index-linked) e comporti - diversamente dall'assicurazione di tipo tradizionale - una più o meno estesa traslazione del rischio a carico del contraente. Occorrerà tenere altresì presenti la speciale disciplina riguardante le riserve tecniche destinate a garanzia delle obbligazioni assunte dall'impresa assicuratrice, nonché, sul piano organizzativo, le norme concernenti i mediatori e gli agenti di assicurazione.

      L'articolo 12 integra il disposto dell'articolo 116 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, imponendo alle banche e agli intermediari finanziari di pubblicizzare il tasso effettivo globale annuo praticato per le operazioni di finanziamento, comunque denominate.
      La disposizione tende a far sì che il soggetto il quale ricorre al finanziamento possa conoscere non il mero tasso nominale applicato, ma l'effettivo costo del finanziamento, comprendente tutti gli elementi che concorrono a formarlo, anche per poter valutare con criteri omogenei le condizioni offerte dai diversi operatori del mercato.
      A questo fine si prescrive che i tassi dei finanziamenti, pubblicizzati a norma del suddetto articolo 116 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, vengano calcolati con le stesse modalità previste per il tasso annuo effettivo globale, riferito alle operazioni di credito al consumo, dall'articolo 122 del medesimo testo unico (comprendendovi cioè gli interessi e tutti gli oneri da sostenere) e specificate con deliberazione del CICR secondo quanto ivi è indicato.

      L'articolo 13 mira ad affrontare il problema, particolarmente sentito anche presso la pubblica opinione, dell'individuazione dei soggetti aventi diritti sui depositi giacenti, nel caso in cui l'assenza di movimentazione dei medesimi faccia ritenere che il titolare del deposito (per assenza o morte sopravvenuta) non sia in grado di rivendicarlo.
      L'articolata disciplina proposta tende in primo luogo ad accertare l'eventualità che il titolare del contratto sia deceduto, e, in caso affermativo, a rendere conoscibile agli eventuali eredi l'esistenza del diritto, prevedendo, in mancanza di rivendicazioni, il temporaneo deposito della somma presso la Banca d'Italia e - decorso un termine di prescrizione fissato in dieci anni (cui vanno per altro aggiunti il precedente quinquennio di mancata movimentazione e i due anni nei quali si sviluppa il procedimento di ricerca dell'avente diritto) - la definitiva devoluzione al bilancio dello Stato, con vincolo di destinazione delle somme, in parte, al fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori (previsto dal successivo articolo 29) e, per il rimanente, alla riduzione del debito pubblico mediante assegnazione all'apposito fondo.
      La disciplina proposta si limita a considerare i depositi appartenuti a defunti, implicando che il procedimento di ricerca si arresti qualora non risulti la morte (compresa la dichiarazione di morte presunta) dell'intestatario, poiché in questo caso deve presumersi che il titolare sia a conoscenza del proprio diritto e - ritualmente informato - non intenda modificare la situazione esistente. Non si è ritenuto d'altronde di prevedere l'indicazione di ulteriori soggetti beneficiari in caso d'irreperibilità dell'intestatario del deposito, sia perché a quest'esigenza può comunque soddisfarsi mediante la cointestazione, sia perché una previsione siffatta è parsa inopportuna e suscettibile di offrire un agevole strumento per operazioni contra legem volte a eludere la disciplina dei diritti riservati ai legittimari nella successione.
      In dettaglio, il procedimento si articola in tre fasi. Nella prima, a cura della banca, si svolge la ricerca dei titolari di contratti di deposito a risparmio nominativi e di conto corrente, nonché di contratti di deposito di titoli, relativamente ai quali per cinque anni non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa. Decorso questo termine, la banca deve invitare l'intestatario a impartire disposizioni, avvertendo che in mancanza

 

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prenderà avvio la ricerca con le modalità indicate dalla legge. La successiva ricerca è limitata ai depositi con saldo superiore a 250 euro, considerandosi che al di sotto di tale limite non sussista un rilevante interesse al reperimento del titolare. In questo caso, la banca deve acquisire le informazioni sull'esistenza in vita e sulla residenza del titolare. Ove ne risulti la morte, la banca deve adoperarsi per l'individuazione degli eredi e informarli dell'esistenza del deposito, invitandoli a impartire disposizioni entro il termine di novanta giorni e indicando le conseguenze della mancata risposta. Ove attraverso queste ricerche non risulti l'esistenza di eredi, o qualora essi siano irreperibili o non rispondano all'invito ricevuto, la banca provvede alla pubblicazione del deposito giacente, sia mediante esposizione di un avviso individuale nei propri locali aperti al pubblico, sia mediante pubblicazione di un avviso cumulativo annuale nella Gazzetta ufficiale e in almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale, nonché in forma elettronica attraverso la rete internet.
      La pubblicazione può anche essere eseguita collettivamente per più istituti a cura di associazioni di categoria delle banche: questa scelta sembra anzi da raccomandare, poiché agevola la consultazione degli elenchi da parte di coloro che vi siano interessati. A tutela della riservatezza delle informazioni, gli avvisi debbono comunque contenere soltanto i dati identificativi dell'intestatario, con esclusione di ogni altra notizia riguardante la somma depositata.

      Le spese della ricerca (esclusa la pubblicazione) sono addebitate al titolare del conto, in una misura massima la cui determinazione è rimessa a decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
      Per i libretti di deposito al portatore, in cui non risulti l'identità del depositante, non è prevista ovviamente la ricerca, e si passa direttamente alla fase della pubblicazione quando sia decorso il quinquennio computato dalla data di libera disponibilità delle somme depositate.
      In tutti i descritti casi, considerato che la prolungata assenza di operazioni comporta per questi contratti un minimo onere di gestione da parte della banca, la quale può comunque impiegare gli importi ad essa affidati traendone frutto, allo scopo di evitare che l'addebito di commissioni venga ad esaurire o a ridurre significativamente la somma depositata, si è altresì disposto che la banca non possa applicare commissioni per spese relative alla gestione dei medesimi contratti dal giorno successivo al compimento del quinquennio e fino alla data in cui venga compiuta una nuova operazione ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati. Si è ritenuto che una norma così formulata possa rappresentare un punto di ragionevole composizione fra il diritto alla remunerazione del servizio prestato nell'esercizio dell'iniziativa economica e dell'attività d'impresa e le esigenze della tutela del risparmio, riconducibili ai princìpi enunziati rispettivamente negli articoli 41 e 47 della Costituzione.

      La seconda fase del procedimento inizia dopo che sia decorso un anno dalla pubblicazione dell'avviso cumulativo. Qualora il deposito giacente presso la banca non sia stato rivendicato da un soggetto che vi abbia diritto, la banca deve trasferirlo alla Banca d'Italia, perché sia versato in un unico conto, comprendente tutte le somme trasferitele a questo titolo, e custodito, nella forma di deposito infruttifero, per la durata di dieci anni. La stessa Banca d'Italia deve pubblicare in forma elettronica nel proprio sito internet, l'elenco, costantemente aggiornato, dei depositi trasferiti presso di essa. Nei dieci anni durante i quali rimangono depositate presso la Banca d'Italia, le somme possono venire richieste da chiunque vi abbia diritto.
      La terza e conclusiva fase prevede che le somme non rivendicate siano devolute allo Stato. Esse sono destinate, per metà e comunque non oltre l'importo complessivo di 20 milioni di euro per anno, alla dotazione patrimoniale del fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori e, per l'importo residuo, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui
 

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all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico. La determinazione delle modalità per il trasferimento dei depositi alla Banca d'Italia, per la devoluzione delle somme non rivendicate al bilancio dello Stato e per la loro successiva riassegnazione è rimessa a decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
      Mediante apposita modificazione al regolamento recante norme sui servizi di bancoposta, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, la stessa disciplina è estesa ai depositi e conti correnti postali.
      Un procedimento analogo a quello sopra descritto è previsto per gli oggetti e i valori depositati nelle cassette di sicurezza: dopo la loro apertura, alle condizioni e secondo le modalità già previste dall'articolo 1841 del codice civile, è previsto il compimento delle medesime ricerche e pubblicazioni sopra descritte nel corso di due anni, durante i quali gli oggetti rinvenuti rimangono depositati presso la banca. Decorso tale periodo senza che sia stato reperito chi abbia diritto su di essi, il tribunale ne ordina la vendita, assegnando alla banca quanto le spetti del ricavato. Il rimanente è depositato presso la Banca d'Italia e può essere parimenti rivendicato dagli aventi diritto entro dieci anni, decorsi i quali è devoluto al bilancio dello Stato con le modalità e i fini sopra esposti. Anche le somme così devolute concorrono al computo dell'importo massimo annuo di 20 milioni di euro attribuibile al fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori.
      Stante la necessità di disciplinare la fase di avvio dell'applicazione di queste nuove disposizioni, consentendo alle banche e alla società «Poste italiane SpA» di organizzare le relative procedure, si è ritenuto necessario prevedere apposita disposizione transitoria, contenuta nel comma 6 del successivo articolo 40, che ne differisce l'entrata in vigore al termine del sesto mese successivo alla pubblicazione della legge, stabilendo che entro i dodici mesi seguenti siano adempiute le ricerche riferite ai contratti relativamente ai quali non siano state compiute operazioni nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore e agli oggetti rinvenuti nelle cassette di sicurezza prima della medesima data.
      Poiché in questa prima attuazione dovranno prendersi in considerazione depositi non movimentati per un periodo di tempo ben più lungo del quinquennio, e considerandosi che l'articolo 119, comma 4, del testo unico bancario prescrive alle banche di mantenere la documentazione inerente alle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, si è altresì previsto un termine più breve per la conservazione delle somme provenienti da contratti relativamente ai quali non siano state compiute operazioni per un periodo più lungo di cinque anni. Qualora non risultino operazioni negli ultimi dieci anni, il termine di deposito presso la Banca d'Italia è quindi ridotto a cinque anni; qualora non risultino operazioni negli ultimi sette anni e sei mesi, è invece ridotto a sette anni e sei mesi. Ciò anticipa la devoluzione al bilancio dello Stato: si è tuttavia ritenuto che la maggiore durata del periodo d'inattività dei depositi di provenienza consenta ragionevolmente di presumere l'inesistenza o la mancanza d'interesse dei titolari, e in ogni caso che l'inerzia nell'esercizio del diritto prolungantesi complessivamente per un quindicennio costituisca elemento sufficiente per giustificare una previsione legislativa che ne disponga l'estinzione senza attendere il decorso dell'intero termine stabilito in via ordinaria.

      L'articolo 14 reca numerose modificazioni al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. Relativamente alla prestazione dei servizi d'investimento, mediante novella all'articolo 21 di quel testo unico è prescritto (comma 1, lettera a) che i soggetti abilitati, sulla base di criteri generali minimi definiti dalla CONSOB con l'eventuale collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti abilitati e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, classifichino il grado di rischiosità dei prodotti finanziari e delle gestioni

 

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di portafogli d'investimento e i profili di propensione al rischio delle singole categorie di clientela, tenendo conto della situazione reddituale e patrimoniale e del grado di conoscenza dei mercati, e rispettino, nel collocamento dei prodotti e nella gestione dei portafogli, la compatibilità tra il grado di rischiosità dei prodotti e le caratteristiche del cliente, salve le diverse disposizioni da questo espressamente impartite in forma scritta o mediante strumenti telematici. Quest'ultima disposizione tiene conto, in particolare, dell'oramai diffuso impiego di sistemi telematici da parte di privati investitori, che operano direttamente le proprie scelte d'investimento incaricando l'intermediario della mera esecuzione degli ordini.
      A maggiore garanzia del cliente è stata introdotta un'ulteriore disposizione che sanziona di nullità, rilevabile solo dal cliente (come già esposto nell'illustrazione dell'articolo 11 in relazione ad altra fattispecie), i contratti nella cui stipulazione sia intervenuta violazione delle disposizioni contenute nella parte II, titolo II, capo II, del medesimo testo unico, che disciplina lo svolgimento dei servizi d'investimento. Circa questa disposizione - introdotta nel corso dell'esame sulla base di emendamento approvato dalle Commissioni - i relatori osservano che nel medesimo capo II sono già attualmente previsti casi di nullità relativa per la violazione delle regole sulla forma dei contratti concernenti la prestazione dei servizi d'investimento (articolo 23, commi 1 e 3) e per i patti contrari alle norme imperative sulla gestione dei portafogli d'investimento (articolo 24, comma 2). Sarebbe pertanto opportuno rimeditare, nel corso del successivo iter, la scelta operata a questo riguardo, che - ricomprendendo la violazione di qualsiasi regola riconducibile ai criteri generali enunziati nell'articolo 21 del testo unico - potrebbe determinare un'abnorme espansione delle ipotesi di nullità coinvolgendo anche infrazioni di regole organizzative in nessun modo incidenti sui rapporti con i singoli clienti.
      Al medesimo fine, con l'aggiunta di un comma all'articolo 94 del predetto testo unico viene attribuito alla CONSOB (comma 1, lettera f) il potere di determinare quali strumenti o prodotti finanziari, quotati in mercati regolamentati ovvero diffusi fra il pubblico in misura rilevante e individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, debbano avere un contenuto tipico determinato. La previsione tende a permettere agli investitori, i quali non dispongano di approfondite cognizioni sugli strumenti del mercato finanziario, di individuare con certezza, sulla base della denominazione tipica, prodotti aventi caratteristiche determinate e omogenee. Per la violazione degli obblighi derivanti da questa norma è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (proporzionale, ove possibile, al valore degli strumenti offerti) indicata dall'articolo 191 dello stesso testo unico in materia di sollecitazione all'investimento (comma 1, lettera p).
      Con un complesso di modificazioni all'articolo 31 del testo unico viene riformata (comma 1, lettera b) l'organizzazione dell'Albo unico nazionale dei promotori finanziari, che viene ridenominato Albo unico dei promotori finanziari, prevedendosene l'articolazione in sezioni territoriali e rimettendosene la tenuta - attualmente assegnata alla CONSOB - a un organismo costituito dalle associazioni rappresentative dei promotori e dei soggetti abilitati, avente forma associativa, dotato di personalità giuridica e di autonomia, e finanziato con contributi e altre somme da esso determinate e riscosse, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività, a carico degli iscritti e dei richiedenti l'iscrizione. L'organismo cura la tenuta dell'albo, indìce le prove valutative per l'iscrizione, verifica i requisiti dei richiedenti e provvede alle iscrizioni. Esso opera nel rispetto dei princìpi e dei criteri stabiliti con regolamento dalla CONSOB, e sotto la vigilanza della medesima. Viene specificata in dettaglio la competenza regolamentare dell'autorità di vigilanza, cui spetta anche la decisione dei reclami avverso le deliberazioni dell'organismo in materia di iscrizione, sospensione, radiazione
 

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e riammissione, restando alla medesima autorità la competenza a disciplinare e ad applicare le misure cautelari previste dall'articolo 55 e le sanzioni stabilite dall'articolo 196 del medesimo testo unico.
      A garanzia della continuità nell'esercizio delle funzioni dell'albo si stabilisce, con disposizione transitoria contenuta nel comma 2 del successivo articolo 40, che, fino alla costituzione dell'Albo unico dei promotori finanziari, continuino ad applicarsi le disposizioni in materia di Albo unico nazionale dei promotori finanziari recate dall'articolo 31 del testo unico, nel testo attualmente in vigore.
      Ulteriori disposizioni intervengono sulla disciplina dei mercati regolamentati.
      In considerazione delle specifiche caratteristiche delle società di gestione di partecipazioni (holdings) il cui attivo sia prevalentemente composto dalla partecipazione di controllo in società con azioni quotate in mercati regolamentati, affinché gli investitori possano avere chiara consapevolezza della loro natura, si consente che i regolamenti dei mercati regolamentati stabiliscano per esse la quotazione in distinti segmenti del mercato. Al medesimo riguardo, si prevede che un regolamento della CONSOB stabilisca i criteri di trasparenza e i limiti per l'ammissione alla quotazione sul mercato mobiliare italiano delle società finanziarie, il cui patrimonio sia costituito esclusivamente da partecipazioni.
      Lo stesso regolamento dovrà determinare le condizioni in presenza delle quali non possano essere quotate le azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società (secondo quanto indicato negli articoli 2497-sexies e 2497-septies del codice civile), nonché i criteri di trasparenza contabile e di adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema dei controlli interni che le società controllate, costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione europea, debbono rispettare affinché le azioni della società controllante possano essere quotate su un mercato regolamentato italiano (comma 1, lettera c).
      Ulteriori disposizioni (comma 1, lettere d ed e) contemplano l'eventualità - che, come è ben noto, costituisce da tempo oggetto di dibattito, anche in rapporto alla struttura azionaria della società «Borsa italiana SpA» - di quotazione degli strumenti finanziari emessi da una società di gestione del mercato nel medesimo mercato da essa gestito. A questo riguardo, si prevede che l'ammissione, l'esclusione e la sospensione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi da una società di gestione in un mercato da essa gestito siano disposte dalla CONSOB, la quale, in caso di quotazione, determina preliminarmente le modificazioni da apportare al regolamento del mercato per assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, nonché per regolare le ipotesi di conflitto d'interessi in cui possa trovarsi la società di gestione rispetto al trattamento dei propri strumenti. L'adeguamento del regolamento del mercato è condizione perché possa darsi corso all'ammissione dei suddetti strumenti alla quotazione. Alla CONSOB è attribuito specificamente, nel quadro della complessiva attività di vigilanza sui mercati, prevista dall'articolo 74 del testo unico, il compito di vigilare sul rispetto, da parte della società di gestione, delle disposizioni del regolamento del mercato relative agli strumenti finanziari di questa.
      Correlativamente, si propongono modificazioni al procedimento da osservarsi in via generale per l'ammissione, l'esclusione e la sospensione degli strumenti finanziari. In particolare si è previsto che le decisioni assunte a questo riguardo dalla società di gestione del mercato siano comunicate immediatamente alla CONSOB. Le decisioni di ammissione ed esclusione rimangono sospese per cinque giorni, durante i quali l'autorità di vigilanza può vietarne l'esecuzione, per ragioni attinenti alla trasparenza, all'ordinato svolgimento delle negoziazioni o alla tutela degli investitori; per le decisioni di sospensione, essendone carattere intrinseco l'immediata esecutività,
 

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è attribuito all'autorità il potere di revoca, esercitabile entro il medesimo termine. Il termine di cinque giorni - mutuato dall'analoga disciplina esistente nell'ordinamento francese (articoli 421-4 del codice monetario e finanziario e 213 del regolamento generale dell'Autorità dei mercati finanziari, approvato con decreto 12 novembre 2004) - è stato stabilito avendo presenti le esigenze di celerità del procedimento. Esso presuppone, ovviamente, un efficace coordinamento nei rapporti fra l'autorità di vigilanza e la società di gestione del mercato, la quale dovrà assicurare piena collaborazione, trasmettendo tempestivamente alla CONSOB le informazioni via via acquisite nell'istruttoria sulle decisioni di ammissione ed esclusione, che altrimenti non potrebbero essere oggetto di compiuta valutazione nel breve termine previsto. A tale esigenza potrà ovviarsi attraverso la regolamentazione secondaria, salvo che una successiva valutazione dei risultati della procedura introdotta non suggerisca adeguamenti normativi ispirati all'efficienza e all'efficacia del procedimento. Rimane comunque fermo il complesso dei poteri di vigilanza sui mercati che la CONSOB può esercitare in ogni momento a norma dell'articolo 74 del medesimo testo unico.
      I poteri dell'autorità vengono ulteriormente specificati, al medesimo fine, con l'espressa previsione della facoltà di chiedere alla società di gestione tutte le informazioni che ritenga utili per la valutazione delle decisioni stesse.
      È inoltre stabilito che, restando comunque salvo il potere sostitutivo disciplinato dallo stesso articolo 74, comma 3, del testo unico, la CONSOB possa chiedere alla società di gestione l'esclusione o la sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni.
      Altre disposizioni riguardano specificamente la vigilanza sugli emittenti.
      Mediante novelle all'articolo 114 dello stesso testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria vengono estesi gli obblighi di trasparenza nei riguardi dei soggetti che rivestano posizioni qualificate presso le società emittenti (comma 1, lettera g).
      Sulla base delle nuove disposizioni, la CONSOB potrà, anche in via generale, chiedere la pubblicazione di notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico non solo - come finora previsto - agli emittenti quotati e ai soggetti che li controllano, ma anche individualmente ai componenti dei loro organi di amministrazione e controllo, nonché ai soggetti che detengono in essi una partecipazione rilevante o partecipano a un patto di sindacato. Inoltre, si è previsto che debbano essere comunicate al pubblico le operazioni relative a prodotti finanziari dell'emittente o di soggetti ad esso collegati, compiute da esponenti aziendali o dai possessori di partecipazioni in misura superiore all'1 per cento del capitale sociale. La prescrizione, garantendo l'informazione del pubblico sulle operazioni compiute da soggetti qualificati per essere in possesso di conoscenze dirette relative alla situazione dell'emittente, ha finalità integrativa della disciplina che vieta e punisce l'abuso di informazioni privilegiate, e preventiva rispetto al possibile verificarsi di condotte rilevanti a questo proposito.
      Si prevede altresì (comma 1, lettera h) di integrare i poteri di vigilanza informativa e ispettiva disciplinati dall'articolo 115 del medesimo testo unico consentendo alla CONSOB di assumere notizie, anche mediante audizione, dai componenti degli organi sociali, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dagli altri dirigenti, dalle società di revisione, dagli emittenti quotati e dai soggetti che li controllano, eseguendo ispezioni anche presso di essi (come previsto per le società) al fine di controllare i documenti aziendali e di acquisirne copia. Gli stessi poteri, nonché quelli di richiedere notizie e documenti e di eseguire ispezioni, possono venire esercitati anche nei riguardi dei soggetti che detengono una partecipazione rilevante o sono sottoscrittori di un patto di sindacato.
 

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      Inoltre, viene conferita alla CONSOB la facoltà di chiedere all'autorità giudiziaria competente che nei confronti degli emittenti quotati e dei soggetti che li controllano siano adottati i provvedimenti indicati nel titolo III del libro III del codice di procedura penale (provvedimenti di perquisizione, sequestro e intercettazione di conversazioni o comunicazioni).
      La presente disposizione dovrà essere oggetto di verifica nel prosieguo dell'iter del progetto di legge, in ragione del fatto che misure analoghe sono previste nell'articolo 9, comma 2, lettera a), del disegno di legge comunitaria 2004, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e ora nuovamente all'esame del Senato (A. S. 2742-B), il quale prevede fra l'altro che sia inserito nel citato testo unico un nuovo articolo 187-octies, riguardante i poteri della CONSOB per l'accertamento delle violazioni alla disciplina sugli abusi di mercato, mentre, al comma 1, lettera f), rende applicabili tal poteri anche a fini di vigilanza sugli emittenti mediante rinvio introdotto nell'articolo 115.
      Per evitare che la disciplina della quotazione possa venire agevolmente elusa attraverso l'incorporazione in una società già quotata mediante fusione con la medesima, con l'inserimento di un nuovo articolo 117-bis nel predetto testo unico si prevede (comma 1, lettera i) che le fusioni in cui sussista una rilevante asimmetria fra gli attivi del soggetto quotato incorporante e di quello non quotato incorporato - precisamente quando l'entità degli attivi della società quotata formalmente incorporante, diversi dalle disponibilità liquide e dalle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, sia significativamente inferiore alle attività della società non quotata incorporata - vengano assoggettate agli stessi obblighi di prospetto previsti per la quotazione dall'articolo 113 del testo unico. Vengono conferiti alla CONSOB i poteri regolamentari necessari per specificare le nozioni rilevanti - anche sul piano quantitativo - nell'applicazione di questa disposizione.
      L'ulteriore articolo 117-ter, inserito nel corso dell'esame presso le Commissioni, prende in considerazione le attività finanziarie che, distinguendosi per un dichiarato riferimento a finalità sociali, sono state recentemente qualificate con la denominazione di «finanza etica». Allo scopo di fornire indicazioni sicure agli investitori che desiderino operare in questo settore, e di prevenire abusi nell'impiego di tale qualificazione, si è pertanto disposto che la CONSOB, previa consultazione con le associazioni di categoria e sentita la Banca d'Italia, individui le caratteristiche delle società emittenti, che consentano di qualificare come etico l'investimento nei relativi titoli quotati in mercati regolamentati. Sono indicati, in modo non tassativo, alcuni criteri da adibirsi a questo fine: l'integrale applicazione dei codici di autodisciplina redatti dalle associazioni di categoria; l'adozione di sistemi di certificazione di processo o di prodotto, ispirati a princìpi di sostenibilità ambientale e sociale e rispondenti alle acquisizioni più avanzate in materia di responsabilità sociale d'impresa. L'impiego della qualificazione etica è riservato ai soggetti che corrispondano ai criteri così definiti, prevedendosi in caso di violazione una sanzione amministrativa pecuniaria a carico degli amministratori, dei componenti degli organi di controllo e dei direttori generali delle società quotate nei mercati regolamentati e delle società di gestione collettiva del risparmio. La vigilanza a questo riguardo è attribuita alla CONSOB.
      Altre disposizioni si riconducono alle esigenze di corretta e tempestiva informazione societaria. A questo fine, viene prescritto (comma 1, lettera l) il periodico riesame - nei modi e termini stabiliti dalla CONSOB - delle informazioni che gli emittenti comunicano al pubblico in ottemperanza a disposizioni di legge, comprese le informazioni contenute nei documenti contabili. Ciò ha lo scopo di assicurare che l'informazione fornita al mercato sia sempre, nel suo complesso, regolarmente aggiornata e corrispondente all'attuale situazione della società, senza pregiudizio per gli obblighi d'informazione
 

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e di comunicazione specificamente imposti dall'articolo 114 del testo unico.
      Al medesimo scopo tendono le disposizioni - cui già precedentemente si è fatto cenno nell'illustrazione dell'articolo 2 - riguardanti le informazioni diffuse dalle società circa l'adesione a codici di comportamento. In sintesi, il sistema qui proposto si articola su tre livelli:

          1) la previsione di forme di pubblicità sui codici di comportamento (da parte dei soggetti che li promuovono) nonché sull'adozione e l'osservanza di essi (da parte delle società che vi aderiscono) (presente articolo 14, comma 1, lettera m);

          2) la verifica circa l'attuazione delle regole di governo societario previste in tali codici, a carico del collegio sindacale delle società quotate (precedente articolo 2, comma 1, lettera c);

          3) la vigilanza sulle informazioni diffuse al pubblico dalle società circa l'osservanza dei codici adottati, con l'irrogazione di sanzioni amministrative per la diffusione di false informazioni, da parte della CONSOB (presente articolo 14, comma 1, lettera m, e successivo articolo 36).

      Con il complesso di disposizioni qui illustrate non si è inteso mutare la natura dei codici di comportamento, che esplicano la loro efficacia nella sfera demandata all'autodisciplina degli operatori, né imporne l'osservanza attraverso l'introduzione di una disciplina di carattere pubblicistico, che verserebbe in radicale contraddizione con la qualità e il fine di tali strumenti. Si è inteso invece rafforzare il valore di questi atti sul piano della trasparenza e dell'informazione societaria, ponendo a presidio della veridicità delle informazioni fornite relativamente ad essi poteri di vigilanza e di sanzione che ne prevengano e ne colpiscano l'impiego distorto o, peggio, fraudolento. L'interesse del legislatore non si rivolge quindi al contenuto di questi codici, allo scopo di attrarlo nella sfera della disciplina legislativa; esso riguarda invece e soltanto le informazioni pubblicamente diffuse circa l'osservanza degli impegni pubblicamente assunti sulla base dei codici di autodisciplina, che - ove non siano conformi al vero - sono certamente idonee a formare presso gli investitori un'opinione erronea circa la struttura, l'organizzazione e la condotta della società, alterando in misura più o meno grave la determinazione delle loro scelte d'investimento. Poiché d'altronde la diffusione di informazioni erronee difficilmente potrà ricadere nell'applicazione di altre norme, ordinariamente volte a sanzionare la falsità delle comunicazioni dovute per obbligo di legge, si è ritenuto opportuno prevedere una specifica sanzione, di carattere amministrativo, che colpisca non già la mancata adesione o l'inosservanza degli obblighi assunti (stante il carattere eminentemente volontario delle regole di autodisciplina), bensì la sola diffusione di informazioni false a tale riguardo.
      Con l'introduzione di un nuovo articolo 154-bis nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria viene prevista e disciplinata (comma 1, lettera n) una nuova figura di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che, nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati, dovrà garantire l'apporto di una specifica professionalità e una determinata sfera di responsabilità - che non assorbe né esclude la responsabilità degli amministratori, dei membri dell'organo di controllo e degli altri soggetti investiti di competenze nella materia - per quanto attiene alla correttezza della rappresentazione della situazione societaria nei bilanci e negli altri documenti contabili.
      Il compito di determinare le modalità di nomina del dirigente è rimesso allo statuto della società. Si richiede comunque che su questa sia previamente espresso il parere obbligatorio dell'organo di controllo, e che al dirigente siano conferiti appropriati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuitigli.
      Tali compiti consistono, in particolare, nell'elaborazione di procedure amministrative e contabili, adeguate alle caratteristiche, all'organizzazione e alla dimensione

 

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della società ed eventualmente del gruppo, per la predisposizione del bilancio d'esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario, e nella partecipazione alla redazione dei bilanci stessi, nonché degli altri atti e comunicazioni della società previste dalla legge o diffuse al mercato, contenenti informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della stessa società. Il direttore generale e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari debbono asseverare con dichiarazione scritta la veridicità di questi atti e comunicazioni: la dichiarazione è aggiuntiva rispetto alla sottoscrizione degli atti da parte degli organi societari competenti, e non ne esclude pertanto la responsabilità. Per quanto riguarda invece i bilanci, è prescritto che gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestino con apposita relazione ad essi allegata - secondo un modello stabilito dalla CONSOB - l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure predisposte, nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.
      È stabilito in via generale che i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, in relazione ai compiti loro spettanti e salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società, siano soggetti alle disposizioni che regolano le responsabilità degli amministratori. Il successivo articolo 15 provvede in particolare a introdurre il riferimento a questa nuova figura nelle disposizioni legislative che necessitavano di tale specificazione, avendo riguardo a soggetti determinati nell'organizzazione della società.
      Un'ultima serie di disposizioni (comma 1, lettere o, q e r) contempla misure che - dal punto di vista procedurale o sostanziale - intervengono sulla disciplina sanzionatoria contenuta nel medesimo testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.
      L'articolo 190, riguardante le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB per violazioni della disciplina degli intermediari e dei mercati, viene modificato con l'aggravamento della misura della sanzione (sostanzialmente raddoppiata nel minimo e quintuplicata nel massimo, in conformità con quanto qui previsto dal successivo articolo 37, comma 3).
      Viene inoltre stabilito un diverso e - secondo le valutazioni operate - più efficiente meccanismo per l'irrogazione della sanzione amministrativa, che non è più inflitta direttamente alla persona fisica responsabile della violazione, bensì alla persona giuridica del soggetto abilitato, che ha l'obbligo di esercitare il diritto di regresso nei confronti della persona fisica cui è imputabile la violazione, comunicando l'avvenuto regresso all'autorità competente e dandone notizia nella nota integrativa al bilancio, con indicazione delle persone così individuate. Il mancato esercizio del diritto di regresso è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria d'importo pari a quello della sanzione per la quale è stato omesso il regresso.
      Non è riprodotta la disposizione che dichiara inapplicabile l'estinzione mediante pagamento in misura ridotta, prevista dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto ciò è stabilito in via generale, per le sanzioni applicate dalle autorità di vigilanza, dal successivo articolo 22, comma 4.
      In conseguenza dell'introduzione del sistema sanzionatorio sopra descritto, viene adeguata la formulazione degli articoli 193, comma 1, e 195, comma 9, dello stesso testo unico.
      Un'ultima disposizione (comma 1, lettera s), aggiunta nel corso dell'esame presso le Commissioni, prevede che la CONSOB, per gravi motivi, possa dichiarare l'impedimento ad assumere la carica di amministratore, sindaco o membro del consiglio di sorveglianza di società con azioni quotate o di loro controllanti, controllate o sottoposte con esse a comune controllo, nei riguardi di soggetti la cui condotta induca a ritenere che essi non siano idonei a ricoprire fedelmente tali cariche. Il presupposto della misura è
 

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costituito dalla condanna, subìta almeno in primo grado (quindi non necessariamente definitiva), per taluni illeciti indicati nel titolo XI del libro V del codice civile e nella parte V del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

      La disposizione - volta ad aggravare la disciplina dei requisiti di onorabilità per l'assunzione di incarichi di amministrazione presso le società quotate, introdotta dall'articolo 1 del presente progetto di legge - contempla un'atipica misura di prevenzione interdittiva, attribuendone la competenza all'autorità amministrativa di vigilanza, sulla base di una valutazione prognostica circa la condotta del soggetto, precedentemente colpito da una condanna penale o anche da una sanzione amministrativa.
      Mette conto ricordare, a questo proposito, che si tratta qui di condanna non definitiva, in quanto le condanne pronunziate con sentenza definitiva ricadranno sotto la disciplina specifica del richiamato articolo 1, come già è previsto per gli incarichi negli organi di controllo dalla disciplina contenuta nel regolamento emanato con decreto dei ministri della giustizia e del tesoro 30 marzo 2000, n. 162, in base all'articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che preclude l'assunzione della carica di sindaco delle società quotate a coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria o condannati con sentenza irrevocabile a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento, ovvero alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica, o ancora alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
      Per queste ragioni, appare opportuna una più attenta riflessione circa il contenuto della disposizione, che comunque dovrebbe essere riconsiderato anche rispetto alla determinazione dei reati che costituiscono il presupposto della misura: ad esempio, non è contemplata la condanna per il reato previsto dall'articolo 2622 del codice civile (false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori).

      L'articolo 15, come già accennato nell'illustrazione dell'articolo precedente, completa la determinazione della responsabilità del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, introducendo il riferimento alla nuova figura in varie disposizioni riguardanti organi societari nominatamente individuati.

      L'articolo 16, a fine di tutela preventiva del risparmio, introduce un'articolata disciplina legislativa individuando gli obblighi dei promotori finanziari e dei dipendenti delle banche, della società Poste italiane SpA e delle imprese di assicurazione, preposti al servizio di assistenza agli investimenti, nei riguardi degli investitori con i quali intrattengano rapporti professionali.
      Tali obblighi riguardano sia l'iniziale identificazione del promotore o consulente - che a questo fine deve consegnare all'investitore copia di una dichiarazione, redatta dal soggetto abilitato, da cui risultino gli elementi identificativi di questo, i dati anagrafici del promotore o consulente e gli estremi della sua iscrizione all'albo, ove richiesta, nonché il domicilio al quale indirizzare l'eventuale dichiarazione di recesso - sia la formazione delle scelte d'investimento, la documentazione dei contratti stipulati, l'informazione sull'andamento del portafoglio, sia, infine, la condotta del promotore o consulente, cui è vietato in particolare - se dipendente di banca - di ricevere dall'investitore alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento.

 

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      In dettaglio, è prescritta l'iniziale acquisizione di notizie circa l'esperienza dell'investitore in materia di investimenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio.
      Prima dell'acquisto di prodotti finanziari o della sottoscrizione di contratti per la fornitura di servizi d'investimento, debbono essere illustrati per iscritto, in modo chiaro ed esauriente, gli elementi essenziali dell'operazione, del servizio o del prodotto, e segnatamente i suoi costi e rischi - comprese le clausole penali o le commissioni rilevanti eventualmente previste nel caso di liquidazione anticipata - e l'adeguatezza dell'operazione in rapporto alla situazione dell'investitore. Per il collocamento di azioni od obbligazioni, l'investitore deve altresì ricevere informazione scritta sull'identità del soggetto che cura il collocamento, e, ove questo sia la banca, dev'essere segnalato il conflitto d'interesse. Ove si tratti di strumenti e prodotti di speculazione sui mercati finanziari, debbono esserne illustrate per iscritto le caratteristiche: inoltre, il promotore o consulente deve mettere in evidenza i rischi di perdita del capitale e consigliare al cliente di ridurre tali impieghi a una parte limitata del patrimonio, dopo aver provveduto ad altre esigenze primarie quali la liquidità, la copertura previdenziale e assicurativa, la protezione e l'accumulazione del capitale.
      Prima dell'acquisto di prodotti finanziari dev'essere consegnata copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi prescritti. Per singoli titoli obbligazionari o azionari dev'essere inoltre fornita copia scritta di informazioni e analisi prodotte da fonti attendibili.
      Le istruzioni impartite dal cliente debbono essere raccolte per iscritto, e dev'essergli consegnata copia dei contratti, delle disposizioni di investimento o disinvestimento e di ogni altro documento da lui sottoscritto.
      All'inizio del rapporto debbono venire altresì concordate per iscritto le soglie di perdita massima, anche di breve periodo, al raggiungimento delle quali il cliente dev'essere informato tempestivamente per iscritto e debbono essergli prospettate scelte alternative e suggeriti interventi adeguati. In ogni caso, qualora nel corso del rapporto intervengano significative variazioni delle condizioni di mercato, il cliente dev'essere informato per iscritto sull'andamento del suo portafoglio, con l'indicazione dei risultati conseguiti e dei rischi legati all'attuale allocazione delle risorse.
      Per la violazione dell'obbligo di fornire per iscritto le informazioni sopra indicate e per l'esposizione di fatti non corrispondenti al vero è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquantamila euro, la cui opportuna graduazione è rimessa all'autorità di vigilanza, cui spetta irrogarla.

      L'articolo 17 riguarda i piani di attribuzione di azioni a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori (cosiddette stock options). Si tratta di pratica - come è noto - assai diffusa anche come strumento di remunerazione aggiuntiva o come incentivo al conseguimento di risultati nella gestione o nell'impresa sociale. Essa può tuttavia determinare sviamenti rispetto al genuino interesse della società e degli azionisti, sia comportando l'alterazione dei rapporti di partecipazione esistenti in conseguenza dell'emissione di nuovi titoli, sia inducendo i destinatari del piano ad anteporre il conseguimento di obiettivi immediati, così da accrescere il prezzo dei titoli sui mercati e quindi il valore delle quote loro attribuite.
      Per questo, si è ritenuto necessario prevedere, mediante l'introduzione di un nuovo articolo 145-bis nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, specifici obblighi informativi a carico delle società con azioni quotate o diffuse fra il pubblico in misura rilevante. In particolare, sono determinate le informazioni che la società deve pubblicare su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, prima di dare esecuzione ad un piano per l'attribuzione di azioni a componenti dell'organo d'amministrazione, dipendenti o collaboratori della società stessa o di altre società appartenenti

 

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al medesimo gruppo. Debbono essere quindi rese note al pubblico le ragioni che motivano l'adozione del piano; i soggetti destinatari di esso; le modalità e le clausole di attuazione del piano, con specifico riguardo alle condizioni e ai risultati al cui conseguimento sia subordinato; l'eventuale sostegno del piano da parte del Fondo per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese; le modalità con cui saranno determinati i prezzi, ovvero i criteri per la determinazione dei prezzi, per la sottoscrizione o per l'acquisto delle azioni; i vincoli di disponibilità eventualmente gravanti sulle azioni o sui diritti di opzione attribuiti, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi. È rimesso alla CONSOB il compito di specificare con regolamento le informazioni che debbono essere fornite, prevedendo informazioni più dettagliate per i piani di particolare rilevanza.

3.  Disposizioni in materia di revisione dei conti.

      Il titolo III del progetto di legge contiene le disposizioni riguardanti la revisione dei conti. Giova ricordare a questo proposito che, dopo la riforma del diritto societario attuata con il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, in attuazione della delega legislativa conferita dalla legge 3 ottobre 2001, n. 366, il controllo contabile sulle società per azioni, a norma dell'articolo 2409-bis del codice civile, è ordinariamente esercitato da un revisore contabile iscritto nel registro istituito presso il Ministero della giustizia. Per le società con azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante è prescritta la revisione da parte di una società di revisione, soggetta alla disciplina prevista dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e sottoposta alla vigilanza della CONSOB. Per le sole società che non abbiano le suddette caratteristiche e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato è consentito che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale, il quale deve in questo caso essere interamente costituito da revisori contabili iscritti nel registro.
      Il presente progetto di legge interviene sulla disciplina della revisione dei conti delle società con azioni quotate in mercati regolamentati, contenuta nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e applicabile per relationem nei casi previsti dal citato articolo 2409-bis del codice civile. In particolare, l'articolo 18, comma 1, lettera a), stabilisce proprio a questo riguardo che, nel caso di società emittenti strumenti finanziari non quotati ma diffusi fra il pubblico in misura rilevante a norma dell'articolo 116 del citato testo unico, oltre alle disposizioni già indicate nel vigente comma 2 di tale articolo debbano applicarsi le norme in materia di incompatibilità contenute nell'articolo 160 dello stesso testo unico, con le modificazioni recate dal presente progetto di legge, secondo quanto verrà illustrato immediatamente di seguito.
      L'articolo 18 interviene quindi con una serie di modificazioni riferite alla sezione VI del capo II del titolo III del predetto testo unico, recante la disciplina della revisione contabile degli emittenti quotati. Nella formulazione si sono prese in considerazione alcune delle misure indicate nella proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati [COM (2004) 177], la cui elaborazione è attualmente in corso da parte dell'Unione europea.
      Alcune modificazioni (comma 1, lettera b) intervengono sul procedimento per il conferimento e per la revoca dell'incarico di revisione (articolo 159 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria). A questo riguardo, la richiamata proposta di direttiva ìndica nell'assemblea degli azionisti il soggetto competente per la nomina, consentendo agli Stati di prevedere che la designazione sia subordinata all'approvazione preventiva di un'autorità di vigilanza o effettuata

 

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da un tribunale o altro organismo determinato dall'ordinamento nazionale.
      Il progetto di legge qui illustrato prevede che il potere di conferire l'incarico di revisione sia conservato all'assemblea: viene tuttavia conferita efficacia vincolante al parere dell'organo di controllo, ed è richiesto che tale parere sia assunto dall'organo all'unanimità (quindi con il concorso della minoranza in esso obbligatoriamente rappresentata). Non è formalmente regolato l'esercizio del potere di proposta, che normalmente potrà essere esercitato sulla base di opportune considerazioni dagli amministratori. Qualora il conferimento non sia deliberato, vi provvede d'ufficio la CONSOB, che determina in questo caso anche il corrispettivo dovuto alla società di revisione. La previsione di questo potere sostitutivo, oltre a costituire un'indispensabile norma di chiusura volta ad assicurare in ogni caso la nomina del revisore, dovrebbe spingere i diversi soggetti che intervengono nel procedimento di nomina a trovare un accordo, sì da non rendere necessario l'intervento esterno dell'autorità.
      La competenza a revocare l'incarico viene mantenuta all'assemblea, previo parere dell'organo di controllo, sotto la condizione del ricorrere di una giusta causa. Si precisa, sulla scorta di quanto indicato nella menzionata proposta di direttiva europea, che non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni rispetto a valutazioni contabili o a procedure di revisione.
      Le deliberazioni di conferimento e di revoca debbono essere comunicate alla CONSOB, la quale, entro venti giorni, può vietarne l'esecuzione: il provvedimento può fondarsi, nel caso del conferimento dell'incarico, sull'esistenza di una causa d'incompatibilità o sull'inidoneità tecnica della società di revisione, accertata in relazione alla sua organizzazione ovvero al numero degli incarichi già assunti; nel caso della revoca, sulla constatata mancanza di una giusta causa. Le deliberazioni di conferimento e di revoca dell'incarico hanno effetto solo dopo che questo termine sia scaduto. In ogni caso, è garantita la continuità nell'esercizio della funzione di revisione, prevedendosi che la società incaricata continui ad esercitare la revisione finché non divenga efficace - secondo la procedura sopra descritta - la deliberazione che conferisce l'incarico ad altro soggetto.
      Per l'incarico è stabilita la durata minima di tre esercizi (in conformità con quanto previsto dall'articolo 2409-quater, secondo comma, del codice civile) e massima di sei esercizi. La disposizione - che si collega con quanto successivamente previsto circa la rotazione dei responsabili della revisione - tende a garantire un termine minimo, che permetta al revisore di conoscere la situazione della società, evitando per converso che un incarico troppo prolungato e ininterrotto consenta l'instaurazione di rapporti incompatibili con la necessaria indipendenza del soggetto che esegue la revisione, o - in ipotesi estrema - favorisca l'occultamento prolungato di situazioni irregolari. Qualunque sia stata la durata dell'incarico, esso non può comunque venire rinnovato se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente. La disposizione, applicabile anche nel caso di revoca prima della naturale scadenza, tende a evitare che la conferma dell'incarico possa divenire mezzo di pressione nei riguardi del revisore o limite (psicologico o reale) alla sua indipendenza.
      È comunque previsto che la CONSOB disponga la revoca dell'incarico in caso d'incompatibilità o di gravi irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione. In tal caso la società, entro trenta giorni, deve deliberare il conferimento dell'incarico ad altra società di revisione, secondo la procedura sopra descritta: in mancanza vi provvede la CONSOB entro ulteriori trenta giorni. Anche in questa circostanza, la continuità delle funzioni di controllo contabile è frattanto assicurata dalla società revocata.
      Poteri regolamentari sono conferiti alla CONSOB per l'attuazione delle disposizioni predette: in particolare, mette conto segnalare che è conferito all'autorità il compito di stabilire criteri generali per la
 

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determinazione del corrispettivo per l'incarico di revisione contabile. Si tratta di funzione avente particolare rilievo e delicatezza, sia per la situazione di sostanziale oligopolio che contraddistingue attualmente il mercato dei servizi di revisione, sia, per altro verso, a motivo del rapporto in cui essa si colloca rispetto alla disciplina delle incompatibilità posta con le successive modificazioni all'articolo 160 del testo unico. Infatti, la misura del compenso costituisce ovviamente un elemento rilevante sia sul piano della qualità del servizio prestato, sia su quello dell'indipendenza del revisore. Anche la citata proposta di direttiva europea prende in considerazione quest'aspetto, richiedendo agli Stati di prevedere regole volte ad assicurare che i compensi risultino adeguati a consentire una revisione di buona qualità, non siano soggetti a condizione né influenzati o determinati dalla prestazione di servizi aggiuntivi. A tale proposito, il presente progetto di legge stabilisce che la corresponsione del compenso non possa essere subordinata ad alcuna condizione relativa all'esito della revisione, e che la misura di esso non possa dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi aggiuntivi da parte della società di revisione.
      Sulla disciplina dell'incompatibilità intervengono le modificazioni proposte all'articolo 160 del testo unico (comma 1, lettera c). Essa viene posta in diretta correlazione con l'indipendenza della società e del responsabile della revisione, prescrivendosi a tal fine che l'incarico non possa venire conferito a società di revisione le quali versino in una delle situazioni d'incompatibilità stabilite con regolamento dalla CONSOB.
      Lo stesso regolamento deve individuare i criteri per stabilire l'appartenenza di un'entità alla rete di una società di revisione. La nozione di rete è mutuata dalla già citata proposta di direttiva europea: s'intende con questa denominazione la struttura più ampia cui eventualmente appartenga la società di revisione, avvalentesi della medesima denominazione o attraverso la quale vengano condivise risorse professionali; sono comunque comprese nella rete le società che controllano la società di revisione, le società che sono da essa controllate, ad essa collegate o sottoposte con essa a comune controllo.
      Con il suddetto regolamento la CONSOB determina le caratteristiche degli incarichi e dei rapporti che possono compromettere l'indipendenza della società di revisione; stabilisce le forme di pubblicità dei compensi che la società di revisione e le entità appartenenti alla sua rete hanno percepito, per ciascun incarico, distinguendo i compensi relativi agli incarichi di revisione da quelli riferiti alla prestazione di altri servizi. La CONSOB può inoltre stabilire prescrizioni e raccomandazioni - che potranno essere contenute anche in atti diversi dal regolamento sopra indicato - volte a prevenire la possibilità che gli azionisti delle società di revisione o delle entità appartenenti alla loro rete, nonché i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le medesime, intervengano nell'esercizio dell'attività di revisione in modo tale da compromettere l'indipendenza e l'obiettività delle persone che la effettuano. Quest'ultima previsione è volta a realizzare un'indicazione contenuta nella proposta di direttiva più volte citata.
      In ogni caso, vengono individuati espressamente alcuni servizi che la società di revisione e le entità appartenenti alla sua rete, nonché le persone fisiche aventi relazioni qualificate con essa (soci, amministratori, componenti degli organi di controllo e dipendenti della società di revisione e delle società controllate, collegate, controllanti o sottoposte a comune controllo), non possono fornire alla società che ha conferito l'incarico di revisione e alle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo. Si tratta in particolare dei servizi relativi alla contabilità e ai relativi sistemi informativi, ad attività di valutazione, stima ed emissione di pareri pro veritate (salvi ovviamente i casi in cui la legge prescriva l'espressione del parere del revisore, come nell'ipotesi disciplinata dall'articolo 2433-bis, quinto
 

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comma, del codice civile); di servizi attuariali, di controllo interno, di organizzazione aziendale, selezione, formazione e gestione del personale; di servizi bancari d'investimento, intermediazione di titoli, consulenza per l'investimento; della prestazione di assistenza legale. Con il regolamento sopra indicato, la CONSOB può interdire la prestazione di altri servizi e attività, anche di consulenza, non collegati alla revisione, da essa individuati.
      La disciplina relativa all'incompatibilità delle società di revisione è integrata da prescrizioni relative alle persone fisiche le quali la esercitano. Si prevede quindi che il responsabile della revisione non possa esercitare tale incarico per più di tre esercizi relativamente ai bilanci della stessa società, e che non possa assumere nuovamente lo stesso incarico - neppure per conto di una diversa società di revisione - se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente. Il divieto è esteso anche alla revisione dei bilanci delle società controllate, collegate, controllanti o sottoposte a comune controllo. L'estensione del divieto, volto a prevenire la formazione di rapporti preferenziali tra una società e il revisore, tende ad evitare la possibilità che esso venga eluso attraverso il passaggio del revisore alle dipendenze di un'altra società di revisione.
      Viene disposto altresì che i soci e gli esponenti della società di revisione e delle società controllate, controllanti o collegate, nonché i dipendenti della società di revisione che abbiano preso parte alla revisione del bilancio di una società, non possono assumere funzioni di amministrazione o controllo nella società sottoposta a revisione né in sue controllate, controllanti o collegate, né prestare lavoro autonomo o subordinato in favore di queste, prima che sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico o dal momento in cui sia terminato il rapporto con la società di revisione o gli altri soggetti a questa collegati. Specularmente, coloro che siano stati amministratori, componenti degli organi di controllo, direttori generali o dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari presso una società non possono esercitare la revisione contabile dei bilanci della medesima società né delle sue controllate, controllanti o collegate prima di tre anni dalla cessazione di tali incarichi o rapporti di lavoro. Queste limitazioni si fondano sull'esigenza di evitare che la promessa di successivi incarichi possa influire sull'indipendenza e sulla correttezza dell'attività di revisione.
      Infine, a garanzia dell'indipendenza dei soggetti che effettuano la revisione, si prevede che la misura della loro retribuzione non possa dipendere in alcun modo dall'esito delle revisioni né dal numero degli incarichi che la società abbia ricevuto o dall'entità dei compensi da questa percepiti.
      Per la violazione dei descritti divieti è prevista un'idonea sanzione amministrativa pecuniaria, cui possono accedere le ulteriori misure previste dall'articolo 163 dello stesso testo unico a carico delle società di revisione, ove sia coinvolta la loro responsabilità.

      L'articolo 161 del testo unico, riguardante l'iscrizione delle società di revisione nell'albo speciale tenuto dalla CONSOB, viene modificato prevedendo che la garanzia richiesta a copertura dei rischi derivanti dalla revisione contabile possa essere sostituita da una polizza d'assicurazione della responsabilità civile per negligenze o errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti. Oltre la misura di tale garanzia o copertura assicurativa, la società di revisione risponderà, anche con il patrimonio e il capitale proprio, secondo le ordinarie norme civilistiche. Come espressamente previsto dal successivo articolo 40, comma 7, la disposizione diviene efficace a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, continuando ad applicarsi fino a tale data le disposizioni attualmente vigenti in materia.
      Altre modificazioni, incidenti sugli articoli 162 e 163 del testo unico, riguardano l'esercizio delle funzioni di vigilanza.
 

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      Viene in primo luogo prevista la verifica periodica, e comunque almeno triennale, dell'indipendenza e dell'idoneità tecnica delle società e dei responsabili della revisione da parte della CONSOB. È attribuito alla stessa il potere di stabilire i princìpi e criteri di revisione contabile, precisandosi che essi possono venire determinati anche in relazione alla tipologia delle strutture societarie, amministrative e contabili delle società sottoposte a revisione. Deve segnalarsi a questo riguardo che la già citata proposta di direttiva europea contempla un'ulteriore misura, consistente nell'impiego obbligatorio dei princìpi internazionali di revisione che verranno adottati dalla Commissione europea, consentendo agli Stati di imporre procedure di revisione aggiuntive solo se derivanti da requisiti specifici relativi alla portata della revisione stessa. Il potere di assumere notizie viene esteso anche nei riguardi dei dirigenti delle società di revisione. Infine, per consentire una più puntuale vigilanza sulle situazioni soggettive delle persone che effettuano la revisione, anche in rapporto alla testé illustrata disciplina delle incompatibilità, è prescritto alle società di revisione, in relazione a ciascun incarico di revisione loro conferito, di comunicare alla CONSOB i nomi dei responsabili di ciascun incarico di revisione entro dieci giorni dalla data in cui essi sono stati designati (intendendosi soggette allo stesso obbligo anche le sostituzioni che intervengano durante l'esecuzione dell'incarico).
      Viene altresì riorganizzato il sistema dei provvedimenti sanzionatorî e interdittivi che la CONSOB può adottare quando accerti irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione, prevedendosi che, secondo la loro gravità, essa possa:

          a) applicare alla società di revisione una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro;

          b) intimare alle società di revisione di non avvalersi nell'attività di revisione contabile, per un periodo non superiore a cinque anni, del responsabile di una revisione contabile al quale sono ascrivibili le irregolarità;

          c) revocare gli incarichi di revisione contabile secondo quanto previsto dall'articolo 159, comma 6, del testo unico, modificato nel senso sopra descritto;

          d) vietare alla società di accettare nuovi incarichi di revisione contabile per un periodo non superiore a tre anni.

      Non essendo prevista l'alternatività delle misure descritte - oltre le quali deve ricordarsi la sanzione prevista per la violazione dei divieti relativi all'incompatibilità, secondo quanto esposto sopra, nell'illustrazione delle modifiche recate all'articolo 160 del testo unico - deve intendersi che la loro graduazione, secondo la natura e la gravità dell'irregolarità riscontrata, possa operarsi anche mediante l'applicazione cumulativa di due o più fra le misure stesse.
      Tra le ipotesi che comportano la cancellazione della società di revisione dall'albo speciale viene aggiunta la violazione del divieto di prestare i servizi determinati dall'articolo 160, comma 1-ter, del testo unico, introdotto dal presente provvedimento. In aggiunta a ciò è prescritto che i soci e i dipendenti materialmente responsabili della violazione siano cancellati dal registro dei revisori contabili. Si introduce così una causa ulteriore di cancellazione, in aggiunta a quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), il cui articolo 10 rimette la cancellazione dall'albo a decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi a conclusione di un procedimento che prevede anche l'audizione dell'interessato. Nel caso qui considerato, la CONSOB dovrà comunicare i nomi dei soci o dei dipendenti personalmente responsabili della violazione al Ministro della giustizia, il quale ne disporrà la cancellazione dal registro dei revisori contabili con il procedimento previsto dall'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 88 del 1992.

 

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      Un'ultima serie d'interventi - esplicantisi nella modificazione dell'articolo 165 del testo unico e nell'introduzione di un nuovo articolo 165-bis - riguarda la disciplina della revisione contabile dei gruppi e la sua estensione alle società che controllano emittenti quotati.
      In conformità con quanto si trova indicato nella proposta di direttiva europea più volte menzionata, viene attribuita alla società incaricata della revisione contabile della società capogruppo quotata l'intera responsabilità per la revisione del bilancio consolidato del gruppo. Qualora l'attività sia suddivisa tra più soggetti, il revisore principale dovrà comunque assumere la responsabilità dell'intero risultato: dovrebbe così prevenirsi il rischio che nelle discontinuità della revisione possano venire occultate eventuali irregolarità nella situazione patrimoniale e finanziaria del gruppo. Per consentire al revisore della società capogruppo di disporre dei necessari elementi di verifica, è inoltre prescritto che i revisori delle altre società appartenenti al gruppo trasmettano ad esso i documenti di revisione; gli è data facoltà di chiedere ai revisori o agli amministratori delle società appartenenti al gruppo ulteriori documenti e notizie utili alla revisione, nonché di procedere direttamente ad accertamenti, ispezioni e controlli presso le medesime società. Ove ravvisi fatti censurabili, ne informa senza indugio la CONSOB e gli organi di controllo della società capogruppo e della società interessata. Questa disposizione è meramente confermativa dell'obbligo previsto dall'articolo 155, comma 2, del testo unico, per quanto attiene all'obbligo del revisore della società capogruppo circa le irregolarità eventualmente riscontrate nel bilancio consolidato; ha fine cautelativo per quanto concerne le irregolarità che abbia a rilevare, sulla base della documentazione ad esso trasmessa o da esso acquisita, in relazione ai bilanci delle società comprese nell'area di consolidamento: tali irregolarità, infatti, dovrebbero essere state comunque segnalate, in forza della richiamata disposizione, dal revisore della società interessata; la previsione dello stesso obbligo a carico del revisore del bilancio consolidato - ovviamente nei limiti degli accertamenti che ad esso spetti di compiere - rafforza l'efficacia del controllo e consente che l'informazione sia trasmessa anche agli organi della società capogruppo, senza in alcun modo limitare o escludere la responsabilità del revisore della società interessata, che rimane comunque tenuto all'esatto adempimento degli obblighi impostigli dal menzionato articolo 155.
      Con il nuovo articolo 165-bis, che si propone d'introdurre nel testo unico, l'applicazione della disciplina prevista per la revisione dei gruppi viene estesa alle società che controllano società con azioni quotate e alle società sottoposte con queste ultime a comune controllo. La disposizione è collocata in articolo a parte, poiché in questo modo - e limitatamente a questo fine - viene ampliata la nozione di gruppo cui è fatto ordinariamente riferimento, sulla base dell'articolo 93, nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. Nella disciplina introdotta con la disposizione che qui si illustra, infatti, non vengono in considerazione le società sottoposte al controllo di una società con azioni quotate, ossia i soggetti che si trovano - per così dire - a valle di essa, bensì le società non quotate che, controllando la società quotata, nella stessa rappresentazione figurata vengono a trovarsi a monte della medesima.
      Quanto è così disposto circa l'estensione dell'obbligo di revisione contabile influisce sull'applicazione dell'articolo 41, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, secondo cui il controllo del bilancio consolidato - quando ne sia prescritta la redazione a norma dell'articolo 25 dello stesso decreto legislativo - è demandato agli organi o soggetti cui è attribuito per legge quello sul bilancio d'esercizio dell'impresa controllante. Pertanto, nel caso di bilancio consolidato predisposto da società non quotata che controlli una società quotata, il controllo dovrà venire effettuato dalla società di revisione incaricata della revisione della
 

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controllante, con l'osservanza (come espressamente previsto nel testo) degli obblighi previsti dal sopra illustrato comma 1-bis dell'articolo 165 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.
      È infine attribuito alla CONSOB il compito di dettare le disposizioni attuative, determinando in quali casi le società sottoposte a comune controllo unitamente ad una società quotata siano esenti dall'obbligo di revisione nei termini anzidetti, qualora non rivestano significativa rilevanza ai fini del consolidamento, anche sulla base dei criteri indicati dall'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 127 del 1991.

4.  Disposizioni concernenti le autorità di vigilanza.

      Il titolo IV del progetto di legge riguarda le autorità di vigilanza, considerandosi tali a questi fini la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, limitatamente a taluni aspetti, in considerazione del contenuto delle sue competenze e dei suoi poteri, che la connotano anche come autorità di garanzia con funzioni aggiudicative.
      Il titolo è suddiviso in tre capi, il primo dei quali riguardante i princìpi d'organizzazione e i rapporti fra le autorità, il secondo la disciplina generale dei loro procedimenti, il terzo modificazioni specificamente riguardanti l'organizzazione e le competenze delle autorità medesime.

      Nell'ambito dei princìpi d'organizzazione, gli articoli 19 e 20 rispondono all'esigenza di favorire la collaborazione fra le autorità e il coordinamento nello svolgimento dei rispettivi compiti, nel rispetto della reciproca indipendenza, ad esse connaturale per la posizione loro attribuita dall'ordinamento, in conformità con quanto ebbe a rilevare anche la Banca centrale europea nel parere espresso - in una prima fase dell'esame del presente progetto di legge - l'11 maggio 2004, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 98/416/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998.
      Viene quindi rimesso alle autorità suddette il compito di individuare, nel rispetto della reciproca indipendenza, forme di coordinamento per l'esercizio delle competenze loro attribuite. Al medesimo fine è istituito un comitato di coordinamento composto dal Governatore della Banca d'Italia e dai presidenti della CONSOB, dell'ISVAP, della COVIP e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e presieduto, a turno, da ognuno di essi per la durata di sei mesi ciascuno. Per consentire al Governo di fornire le informazioni che giudichi rilevanti, è consentito al Ministro dell'economia e delle finanze di chiedere la convocazione del comitato per rendere ad esso comunicazioni rilevanti per l'attività delle autorità che vi sono rappresentate. Il comitato - senza pregiudizio per le altre forme di collaborazione che possono intercorrere fra le diverse autorità - costituisce la sede formale in cui possono essere esaminate le esigenze di coordinamento e cooperazione fra le autorità. Ad esso è quindi attribuito espressamente il compito di determinare le forme di collaborazione fra le autorità e i modelli organizzativi appropriati per lo scambio e la condivisione di dati, informazioni e documenti. In quest'ambito, esso può curare la predisposizione di strumenti e archivi, anche informatici, gestiti congiuntamente da più autorità con le necessarie garanzie di riservatezza.
      Le suddette autorità collaborano tra loro, anche mediante scambio d'informazioni, per agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni, e non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. La disposizione - contenuta nell'articolo 20 del presente progetto di legge - integra quanto è previsto in materia di segreto d'ufficio, in particolare, dall'articolo 7, comma 5, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e dall'articolo

 

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4, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, comprendendo nel circuito informativo anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Tuttavia, a tutela del regime di riservatezza prescritto dalla legge per gli atti delle diverse autorità (sottoposte sotto questo riguardo a discipline in parte dissimili) e a garanzia del rispetto degli obblighi posti in tale ambito dalla normativa europea, viene espressamente disposto che tutti i dati, le informazioni e i documenti comunque comunicati da una ad altra autorità, anche attraverso l'eventuale inserimento in archivi gestiti congiuntamente, restano sottoposti al segreto d'ufficio secondo le disposizioni previste dalla legge per l'autorità che li ha prodotti o acquisiti per prima: tutte le autorità potranno quindi valersene - stante l'inopponibilità reciproca del segreto d'ufficio - ma non potranno comunicarli a soggetti diversi da quelli cui potrebbe comunicarli l'autorità che li ha resi disponibili (a questa dovendo rimettersi per la risoluzione dei casi dubbi).

      Gli articoli 21 e 22 enunziano alcuni princìpi generali - in parte già desumibili dalla legislazione vigente - per la disciplina dei procedimenti di competenza della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e della COVIP per l'adozione, rispettivamente, di atti regolamentari e generali e di provvedimenti individuali. Non è compresa in queste disposizioni l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in quanto non rientra nella sua competenza adottare atti generali di regolazione, mentre per quanto riguarda l'emanazione dei provvedimenti individuali non si è ritenuto necessario innovare quanto disposto, sulla base della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217.
      Per quanto riguarda i procedimenti aventi natura regolamentare o contenuto generale, con eccezione di quelli attinenti all'organizzazione interna, è prescritta la motivazione, limitatamente all'esplicitazione delle scelte di regolazione e di vigilanza che presiedono alla disciplina adottata. La natura della motivazione è quindi in questo caso sostanzialmente diversa da quella richiesta per i provvedimenti amministrativi - in conformità con quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il cui articolo 3, comma 2, esplicitamente eccettua gli atti normativi e quelli a contenuto generale - e si configura invece come dichiarazione dei princìpi e degli obiettivi che l'autorità di vigilanza pone a base della regolazione adottata per il settore o la materia sulla quale esercita il potere normativo, in relazione agli interessi pubblici che vengono in rilievo.
      Gli stessi atti debbono essere accompagnati da una relazione che ne illustri le conseguenze sulla regolamentazione, sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori. La relazione ha il fine di esplicitare, sulla base dell'istruttoria compiuta, gli effetti attesi dall'applicazione delle disposizioni introdotte. Tale analisi non costituisce ex se presupposto di legittimità dell'atto normativo, per il quale è tuttavia prescritto all'autorità regolatrice di tener conto del principio di proporzionalità, inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari.
      Viene infine richiesta la revisione periodica, e comunque almeno triennale, del contenuto degli atti di regolazione, in quanto si ritiene che l'evoluzione delle condizioni del mercato richiede la verifica della loro adeguatezza, anche per le esigenze di tutela degli investitori e dei risparmiatori.
      Per i procedimenti volti all'emanazione di provvedimenti individuali è prevista l'applicazione dei princìpi sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull'accesso agli atti amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto compatibili. Il limite della compatibilità - in relazione alla particolare natura degli oggetti e delle funzioni - conferma quanto è previsto a

 

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tale riguardo dall'articolo 4, comma 3, del testo unico delle legge in materia bancaria e creditizia. Relativamente ai procedimenti di controllo a carattere contenzioso e ai procedimenti sanzionatorî è inoltre richiesto il rispetto dei princìpi della facoltà di denunzia di parte, della piena conoscenza degli atti istruttorî, del contraddittorio, della verbalizzazione; viene richiesta la distinzione tra i soggetti interni deputati all'esercizio delle funzioni istruttorie e gli organi che, valutandone le risultanze, esercitano le funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione. La disposizione dev'essere per altro valutata in relazione al trasferimento delle competenze circa l'emanazione dell'atto con cui è irrogata la sanzione, che l'articolo 27 rimette all'autorità di vigilanza, laddove finora tale competenza spettava all'autorità di Governo.
      Per i provvedimenti individuali è prescritta in via generale la motivazione, che deve indicare le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto i quali hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
      In considerazione della particolarità dei settori interessati e delle connesse funzioni di regolazione e vigilanza, l'applicazione dei princìpi previsti dalle descritte disposizioni, sia in materia di atti generali sia relativamente ai provvedimenti individuali, è rimessa a regolamenti da emanarsi da parte delle competenti autorità, le quali possono indicare anche i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogare a tali princìpi.
      Viene inoltre disposto che alle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB, dall'ISVAP, dalla COVIP e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta contenute nell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (finora escluse solo per determinate ipotesi sanzionatorie).
      È infine enunziata in via generale la competenza del tribunale amministrativo regionale per il Lazio circa i ricorsi avverso gli atti adottati dalle autorità testé indicate. Per consentire la sollecita definizione dei procedimenti contenziosi, è disposta la riduzione dei termini processuali ordinari alla metà, con esclusione di quelli previsti per la presentazione del ricorso. Per evitare commistioni d'interessi, è vietato l'impiego dei dipendenti dell'autorità sul cui atto verte il ricorso, anche se cessati dal servizio, quali consulenti tecnici d'ufficio.
      In caso di appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza o le ordinanze emesse in primo grado, non vengono sospese l'esecuzione delle stesse né l'efficacia dei provvedimenti impugnati, salvo quanto l'organo giurisdizionale può disporre, su istanza del ricorrente, nei casi e alle condizioni previste dalla legge.
      Sono espressamente eccettuati dalla determinazione di competenza sopra descritta i casi in cui la vigente legislazione determina espressamente le forme d'impugnazione giurisdizionale per particolari atti. Si tratta in particolare dell'impugnazione dei provvedimenti sotto indicati:

          a) provvedimenti d'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (articolo 145, commi 4 e seguenti), per cui è prevista l'opposizione dinnanzi alla corte d'appello di Roma;

          b) provvedimenti d'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (articolo 195, commi 4 e seguenti), per cui è prevista l'opposizione dinnanzi alla corte d'appello del luogo in cui ha sede la società o l'ente;

          c) provvedimenti sanzionatorî relativi alla violazione della disciplina per il risarcimento dei danni per i sinistri con soli danni a cose nell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e di irrogazione di ogni altra sanzione pecuniaria o disciplinare relativa all'esercizio delle assicurazioni private, compreso quello dell'attività di agente, di mediatore di assicurazione e di riassicurazione

 

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e di perito assicurativo (articolo 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57), contro cui è ammesso ricorso al giudice amministrativo, che provvede a norma degli articoli 33, comma 1, e 45, comma 18, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

          d) provvedimenti che rigettano la domanda d'iscrizione o dispongono la cancellazione o la radiazione dall'albo nazionale degli agenti di assicurazione (articoli 12, ultimo comma, e 19, ultimo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 48), impugnabili dinnanzi all'autorità giudiziaria ordinaria;

          e) provvedimenti di radiazione dall'albo dei mediatori di assicurazione (articolo 10, ultimo comma, della legge 28 novembre 1984, n. 792) , impugnabili dinnanzi all'autorità giudiziaria ordinaria;

          f) provvedimenti di radiazione dal ruolo nazionale dei periti assicurativi (articolo 11, comma 5, della legge 17 febbraio 1992, n. 166), contro cui è ammesso ricorso al tribunale nella cui circoscrizione l'iscritto aveva la sua sede operativa, il quale decide in camera di consiglio sentito il pubblico ministero;

          g) sanzioni amministrative per violazione della disciplina delle forme pensionistiche complementari (articolo 18-bis, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124), per cui è fatto rinvio alla procedura disciplinata dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

      Gli interventi relativi alle competenze delle autorità di vigilanza, contenuti nel capo III del titolo IV, sono ispirati al principio della vigilanza per finalità, pur senza perseguire l'assoluto adeguamento del sistema a questo modello. Si è ritenuto infatti preferibile razionalizzare il modello misto attualmente esistente, sia per favorire un conveniente temperamento delle diverse attribuzioni allo scopo di realizzare una vigilanza coordinata e integrale, cui poco sembra confarsi una separazione rigida, pur conseguente sul piano teorico, sia per evitare l'interruzione nella continuità dell'esercizio della funzione di vigilanza, che una completa riorganizzazione delle autorità avrebbe inevitabilmente comportato, sia, infine, perché è apparso più conforme alla tradizione del sistema italiano conservare alcune oramai collaudate forme di vigilanza per soggetti (ad esempio nel settore assicurativo e previdenziale), per altro presenti anche in ordinamenti che, come quello britannico, hanno adottato l'ancor più rigido modello che contempla l'esistenza di una sola autorità di vigilanza.

      L'articolo 23 trasferisce alla CONSOB le competenze in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali praticate dalle banche, dagli intermediari finanziari, dalle imprese assicurative e dai fondi pensione.
      Per quanto riguarda le operazioni e i servizi bancari e finanziari, disciplinati dal titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, viene in primo luogo (comma 1, lettera c) attribuito alla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia ovvero con l'Ufficio italiano dei cambi (UIC) limitatamente agli intermediari iscritti nell'elenco da esso tenuto, il potere di proposta nei riguardi del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) relativamente alle deliberazioni previste dal medesimo titolo VI.
      Viene inoltre estesa alla CONSOB (comma 1, lettera a) la funzione consultiva - finora esercitata dalla sola Banca d'Italia - nei riguardi del Ministro dell'economia e delle finanze per la determinazione dei criteri relativi a commissioni, trasparenza dei rendimenti e ulteriori obblighi di pubblicità nel collocamento dei titoli di Stato. Alla CONSOB viene rimessa altresì (comma 1, lettera b) la determinazione del contenuto tipico dei contratti o titoli aventi una particolare denominazione. Correlativamente, sono trasferiti (comma 1, lettera d) alla medesima autorità i poteri di vigilanza informativa e ispettiva previsti dall'articolo 128 del testo unico: è previsto che la CONSOB possa a questo fine valersi della collaborazione della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi: la ratio della disposizione è quella di consentire

 

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utili sinergie nell'esecuzione dei controlli, anche in considerazione della più estesa articolazione territoriale della banca centrale e dell'attività ispettiva da essa ordinariamente svolta presso i soggetti vigilati. Per conseguenza, è trasferito alla CONSOB anche il potere di proporre al Ministro dell'economia e delle finanze - sentita l'autorità competente per la vigilanza sulla stabilità, in considerazione dell'incisività della misura - la sospensione dell'attività dell'intermediario in caso di ripetute violazioni delle disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicità.
      Per quanto riguarda il settore delle assicurazioni, poiché nella determinazione del contenuto delle condizioni contrattuali concorrono aspetti di trasparenza, ma anche elementi specificamente riferiti alla tecnica assicurativa, si è ritenuto preferibile non trasferire ma estendere alla CONSOB i poteri di richiesta d'informazioni già attribuiti all'ISVAP. Si tratta, in particolare, della comunicazione delle condizioni di polizza e dei documenti, formulari e stampati utilizzati dalle imprese assicuratrici nelle relazioni con i contraenti (articoli 38, comma 3, e 72 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e articoli 41, commi 1 e 2, e 83 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175). Viene invece direttamente trasferito alla CONSOB il potere - esclusivamente inerente al principio della trasparenza - di prescrivere alle imprese di fornire informazioni supplementari rispetto a quanto previsto in via generale, qualora ciò risulti necessario alla piena comprensione degli elementi essenziali del contratto da parte del contraente (articolo 109, comma 4, del decreto legislativo n. 174 del 1995).
      Occorre ricordare, a questo riguardo, che - in conformità con quanto disposto dall'articolo 34 della direttiva n. 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, e dall'articolo 29 della direttiva n. 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, rispettivamente riguardanti l'assicurazione sulla vita e l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita - la comunicazione degli elementi suddetti non può essere richiesta in via sistematica né configurarsi come approvazione delle condizioni contrattuali, e non costituisce quindi per l'impresa una condizione preliminare all'esercizio della sua attività.
      Per quanto concerne, infine, le forme di previdenza complementare, si prevede che la previa comunicazione delle condizioni di polizza dei contratti assicurativi destinati a costituire forme pensionistiche individuali sia rivolta alla CONSOB (invece che alla COVIP, come attualmente previsto dall'articolo 9-bis del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124). È parimenti trasferito alla CONSOB il potere - da esercitarsi secondo gli indirizzi generali stabiliti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali - di definire, d'intesa con la COVIP e con le autorità di vigilanza dei soggetti abilitati a gestire le risorse dei fondi pensione, schemi-tipo di contratti tra i fondi e i gestori; di autorizzare preventivamente le convenzioni per la gestione delle risorse dei fondi medesimi; di provvedere affinché i fondi assicurino la trasparenza nei rapporti con i partecipanti e nelle comunicazioni periodiche rivolte agli iscritti circa il loro andamento amministrativo e finanziario, formulando le prescrizioni necessarie, determinando i modi di pubblicità e vigilando sulla loro attuazione.
      Per l'esercizio delle competenze sopra descritte, è previsto che la CONSOB possa disporre dei poteri e applicare le sanzioni previste dalle leggi che disciplinano la vigilanza sui soggetti indicati.

      L'articolo 24 trasferisce alla CONSOB i poteri attribuiti dall'articolo 129 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, al CICR e alla Banca d'Italia. Per la regolamentazione dei profili che attengono al funzionamento del mercato, tali poteri sono esercitati dalla CONSOB d'intesa con la Banca d'Italia. La disposizione riguarda la disciplina dell'emissione di valori mobiliari. Le competenze trasferite attengono all'individuazione delle caratteristiche dei valori che possono essere liberamente emessi od offerti in Italia (attualmente spettante alla Banca d'Italia in conformità

 

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alle deliberazioni del CICR), al ricevimento della comunicazione delle emissioni e offerte non liberamente effettuabili - perché non rispondenti alle predette caratteristiche o perché d'importo superiore a cento miliardi di lire (euro 516.456, 90) - con il connesso potere di vietarne o differirne l'esecuzione «al fine di assicurare la stabilità e l'efficienza del mercato dei valori mobiliari», alla determinazione delle eccezioni all'obbligo di comunicazione e al potere di richiesta di segnalazioni consuntive sui valori emessi o collocati, nonché al potere di emanare le disposizioni d'attuazione.

      L'articolo 25 conferisce al Governo delega legislativa, da esercitarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per il recepimento della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari (il cui articolo 29 fissa per altro al 1o luglio 2005 il termine entro cui gli Stati membri debbono provvedere all'attuazione). È prevista altresì l'emanazione di disposizioni correttive e integrative, anche per tener conto delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea.
      Sono previsti appositi princìpi e criteri direttivi relativi all'adeguamento della disciplina dell'offerta al pubblico dei prodotti finanziari, diversi dagli strumenti finanziari, alla disciplina comunitaria, stabilendosi inoltre che il prospetto e i supplementi approvati nello Stato membro d'origine siano validi per l'offerta al pubblico o per l'ammissione alla negoziazione in Italia. Si prescrive di adeguare alla direttiva la disciplina esistente in materia di segreto d'ufficio e di disciplinare i rapporti con le autorità estere anche con riferimento ai poteri cautelari esercitabili. L'autorità nazionale competente è individuata nella CONSOB, che, in caso di offerta pubblica di titoli di debito bancari non destinati alla negoziazione in un mercato regolamentato, dovrà stipulare accordi di collaborazione con la Banca d'Italia per assicurare l'efficienza del procedimento di approvazione del prospetto informativo. La CONSOB dovrà altresì verificare la completezza, la coerenza e la comprensibilità delle informazioni contenute nel prospetto. Nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla direttiva, essa potrà delegare compiti a società di gestione del mercato.
      In particolare, debbono essere individuati, anche mediante rinvio alla normativa secondaria:

          1) i tipi di offerta a cui non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto nonché i tipi di strumenti finanziari alla cui offerta al pubblico ovvero alla cui ammissione alla negoziazione non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto;

          2) le condizioni alle quali il collocamento tramite intermediari ovvero la successiva rivendita di strumenti finanziari oggetto di offerte a cui non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto debbano assoggettarsi a detto obbligo.

      Debbono essere stabiliti i criteri in base ai quali la CONSOB può autorizzare determinate persone fisiche e piccole e medie imprese ad essere considerate investitori qualificati ai fini dell'esenzione delle offerte rivolte unicamente a investitori qualificati dall'obbligo di pubblicare un prospetto.
      La stessa CONSOB dovrà altresì disciplinare con regolamenti, in conformità alla direttiva e alle relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione europea:

          1) l'impiego delle lingue nel prospetto, individuando dei casi in cui la nota di sintesi debba essere redatta in lingua italiana;

          2) l'obbligo di depositare presso la CONSOB medesima un documento concernente le informazioni che gli emittenti hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nel corso di un anno;

          3) le condizioni per il trasferimento dell'approvazione di un prospetto all'autorità

 

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competente di un altro Stato membro;

          4) i casi nei quali sono richieste la pubblicazione del prospetto anche in forma elettronica e la pubblicazione di un avviso il quale precisi in che modo il prospetto è stato reso disponibile e dove può essere ottenuto dal pubblico.

      Nei casi contemplati dalla direttiva, l'investitore avrà il diritto di revocare la propria accettazione, entro un termine di durata non inferiore a due giorni lavorativi; dovrà essere prevista la responsabilità dell'intermediario che cura il collocamento in presenza di informazioni false o di omissioni idonee a influenzare le decisioni d'investimento di un investitore ragionevole, e dovrà essere inoltre disciplinata la responsabilità civile per le informazioni contenute nel prospetto.
      Fatte salve le sanzioni penali già previste per il falso in prospetto, la violazione dell'obbligo di pubblicare il prospetto e le altre violazioni della normativa interna e comunitaria saranno punite con sanzioni amministrative pecuniarie, cui non sarà applicabile l'oblazione in misura ridotta, prevista dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (come è stabilito, in via generale, dall'articolo 22, comma 4, del presente provvedimento). Le sanzioni saranno soggette a pubblicità, salvo che, a giudizio della CONSOB, la pubblicazione possa turbare gravemente i mercati o arrecare un danno sproporzionato. Dovranno essere altresì previste sanzioni accessorie di natura interdittiva (per le quali si veda altresì l'articolo 38 del presente provvedimento). Il potere sanzionatorio sarà esercitato dalla CONSOB, secondo procedure che salvaguardino il diritto di difesa; per le violazioni commesse da persone giuridiche, dovrà essere comunque prevista la responsabilità di queste ultime, con obbligo di regresso verso le persone fisiche responsabili delle violazioni (secondo quanto previsto, per altro, in via generale dagli articoli 190 e 195 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, come modificati dall'articolo 14, comma 1, lettere o) e r), del presente provvedimento).

      L'articolo 26 modifica l'attribuzione delle competenze delle autorità di vigilanza in materia di concorrenza nel settore bancario.
      L'attuale ripartizione, che riserva la competenza alla Banca d'Italia prevedendo che ad essa sia reso il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, si fonda sull'apprezzamento del rilevante effetto che operazioni di fusione o di concentrazione - soggette per questo fine all'autorizzazione dell'autorità di vigilanza a norma dell'articolo 57 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - possono esercitare sulla stabilità dei soggetti coinvolti. Tale aspetto è stato significativamente posto in rilievo anche dalla Banca centrale europea, la quale, nel già citato parere reso l'11 maggio 2004 su una precedente formulazione del presente progetto di legge, segnalava l'opportunità di tenere in debito conto «l'importanza che l'ordinamento giuridico italiano attribuisce alla stabilità degli intermediari finanziari e dell'intero sistema finanziario». Coerentemente con quest'orientamento, il testo proposto, nel trasferire la competenza decisoria in materia di concorrenza, per le fattispecie rilevanti in ambito nazionale, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, riserva una particolare attenzione agli elementi rilevanti sul piano della stabilità, prevedendo a questo fine apposite procedure e specifiche guarentigie, riconducibili in ultima istanza all'interesse pubblico e al primario valore della tutela del risparmio enunziato dall'articolo 47 della Costituzione.
      In dettaglio, la proposta modificazione all'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, trasferisce all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la competenza relativa all'applicazione, nei confronti delle banche, delle disposizioni riguardanti le intese restrittive della libertà di concorrenza, l'abuso di posizione dominante e le operazioni di concentrazione restrittive della concorrenza.

 

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      È prescritto in questi casi il parere della Banca d'Italia, la quale si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento medesimo. Per consentirne la valutazione, sono prorogati di eguale durata i termini per la conclusione dei procedimenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può comunque procedere quando tale termine sia decorso.
      Per quanto riguarda intese e abusi, si prevede che, quando l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ritenga che possano essersi verificate intese restrittive della libertà di concorrenza o abusi di posizione dominante, essa deve informare la Banca d'Italia dell'apertura dell'istruttoria. Qualora, al termine di questa, ravvisi la sussistenza dell'ipotesi vietata, l'Autorità garante informa delle proprie conclusioni la Banca d'Italia affinché possa esprimere il proprio parere nel termine suddetto. Sulla base di questo parere, l'Autorità garante può autorizzare, per un tempo limitato, deroghe al divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza, ove ricorrano esigenze di stabilità del sistema monetario, tenendo conto dei criteri enunziati dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 287 del 1990 (miglioramenti nelle condizioni di offerta sul mercato, con sostanziale beneficio per i consumatori, anche tenendo conto della necessità di assicurare alle imprese la necessaria concorrenzialità sul piano internazionale, con particolare riguardo all'aumento della produzione, al miglioramento qualitativo della produzione stessa o della distribuzione o al progresso tecnico o tecnologico, comunque nei limiti di quanto sia strettamente necessario al raggiungimento delle suddette finalità e purché non risulti eliminata la concorrenza da una parte sostanziale del mercato).
      Per le operazioni di concentrazione riguardanti banche, quando eccedano le soglie previste dall'articolo 16 della stessa legge, è prevista la contestuale comunicazione alla Banca d'Italia e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. La comunicazione alla Banca d'Italia vale in questo caso anche per la procedura autorizzatoria di competenza di quest'ultima ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
      Gli atti conseguenti sono organizzati in due procedimenti distinti, ancorché opportunamente coordinati, in conformità con le osservazioni espresse su una precedente e diversa formulazione del testo dal citato parere della Banca centrale europea, la quale rilevava che «la procedura prevista nella direttiva 2000/12/CE mira infatti ad accertare la compatibilità dell'acquisizione di partecipazioni qualificate in un ente creditizio con una gestione sana e prudente e può prevedere l'accesso a informazioni che non sono direttamente pertinenti a fini della tutela della concorrenza», concludendo su questa base - oltre che per le ragioni di natura pratica derivanti dalla diversità delle soglie previste - nel senso dell'opportunità che «i provvedimenti nazionali di attuazione di tali disposizioni comunitarie, che definiscono i criteri per lo svolgimento delle rispettive responsabilità, facciano riferimento soltanto all'autorità preposta a svolgere le funzioni di vigilanza prudenziale», pur prevedendo un grado di coordinamento volto al fine di «evitare la realizzazione di un assetto troppo complesso per le entità sottoposte a vigilanza». La presente proposta realizza questo coordinamento sia nella contestualità delle comunicazioni, sia nella previsione secondo cui, ove l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ritenga che l'operazione sia suscettibile di essere vietata perché restrittiva della concorrenza, essa deve informare la Banca d'Italia dell'apertura dell'istruttoria.
      Sono stati distintamente disciplinati i casi in cui una delle due autorità, a conclusione del procedimento di propria competenza, ravvisi elementi ostativi all'operazione.
      Qualora la Banca d'Italia non accordi l'autorizzazione e sia in corso l'istruttoria dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il provvedimento di diniego è comunicato anche a quest'ultima, che
 

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potrà valutare le conseguenze di tale decisione rispetto al procedimento di propria competenza. Deve rilevarsi a questo proposito che, nell'eventualità in cui, a seguito di ricorso o per altra ragione, il provvedimento di diniego venga meno, dovrebbero intendersi riaperti i termini per la valutazione dell'operazione sotto l'aspetto della concorrenza e per l'eventuale conseguente apertura dell'istruttoria da parte della competente Autorità. Non si è ritenuto necessario esplicitare tale conseguenza, che appare agevolmente desumibile dalla considerazione sistematica delle disposizioni proposte, in quanto i due procedimenti - pur essendo distinti sulla base del diverso interesse pubblico alla cui tutela sono ordinati - risultano coordinati nel loro svolgimento e nei loro termini.
      Qualora la Banca d'Italia autorizzi l'operazione, possono darsi due casi: l'operazione risulta indifferente sul piano della stabilità, ovvero è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta. Mentre nella prima ipotesi rimane pieno il potere di valutazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato circa gli aspetti di sua competenza, è parso d'uopo prevedere un'espressa disciplina per il caso contemplato nella seconda ipotesi.
      Pertanto, ove la Banca d'Italia rilevi che l'operazione è necessaria per assicurare la stabilità di una banca, comunica il provvedimento adottato anche all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ove questa abbia aperto un'istruttoria, motivandolo in relazione a tale circostanza. In tal caso, il termine per la conclusione dell'istruttoria dell'Autorità garante è prorogato fino al quindicesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento motivato da parte della Banca d'Italia, per consentirne la valutazione. La disposizione - conformemente con la nozione di proroga - è ovviamente destinata ad operare nel solo caso in cui il termine ordinario per l'istruttoria scada prima di quello risultante dalla proroga, e non può quindi in alcun modo intendersi riduttiva del termine stabilito dall'articolo 16, comma 8, della legge n. 287 del 1990. Qualora la Banca d'Italia abbia dichiarato la necessità dell'operazione per i fini della stabilità, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è espressamente facoltizzata ad autorizzare un'operazione di concentrazione tra banche, anche laddove determini o rafforzi una posizione dominante sul mercato nazionale. Rimane valido il limite generale prescritto dall'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, l'autorizzazione non potendo comunque consentire restrizioni della concorrenza non strettamente necessarie al raggiungimento dei predetti fini.
      Viene confermata la disciplina vigente in materia di operazioni che coinvolgono imprese assicurative, per le quali rimane ferma la competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con il previo parere dell'ISVAP.
      Corrispondenti modificazioni - volte ad esplicitare il coordinamento fra i due anzidetti procedimenti - vengono apportate all'articolo 57 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
      Si prevede inoltre che la Banca d'Italia pubblichi periodicamente i criteri di vigilanza prudenziale ai quali si attiene nella valutazione delle operazioni di concentrazione tra i soggetti sottoposti alla sua vigilanza, disciplinando con proprio regolamento il procedimento per l'istruttoria, con disposizioni che assicurino agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione. Con norma transitoria è previsto altresì che, fino all'adozione del suddetto regolamento, per la disciplina del procedimento relativo all'istruttoria sulle operazioni di concentrazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217, recante norme in materia di procedure istruttorie di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
      La previsione di criteri preliminari per la valutazione delle operazioni qui considerate è considerata con favore nel più volte richiamato parere della Banca centrale europea, che vi ravvisa un opportuno «mezzo per accrescere la trasparenza e
 

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l'oggettività nelle decisioni di autorizzazione» da parte di ciascuna autorità di vigilanza.

      L'articolo 27 trasferisce alle autorità di vigilanza taluni poteri e competenze, attualmente rimessi all'autorità di Governo. La ratio delle disposizioni risiede nella ritenuta opportunità di ricondurre all'autorità di vigilanza attribuzioni considerate omogenee a quelle già dalla stessa esercitate.
      Vengono così trasferite alla Banca d'Italia le funzioni del Ministro e del Ministero dell'economia e delle finanze previste dagli articoli 14, comma 4, 45 e 128 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, rispettivamente concernenti l'autorizzazione allo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca extracomunitaria (per cui rimane per altro la previsione d'intesa con il Ministro degli affari esteri), la vigilanza sul Fondo interbancario di garanzia e sulla Sezione di garanzia per il credito peschereccio e l'approvazione dei loro statuti, nonché l'irrogazione della sanzione della sospensione dell'attività nei confronti delle banche e degli intermediari che contravvengano reiteratamente alle disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicità delle condizioni contrattuali.
      Sono trasferite invece alla Banca d'Italia o alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, le funzioni previste dagli articoli 145 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e 195 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, concernenti il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative previste rispettivamente dai due citati testi unici, per cui si procede attualmente - con aggravio procedurale e con modesta utilità rispetto alla valutazione delle risultanze istruttorie - nella forma del decreto ministeriale. Coerentemente con questa scelta, sono parimenti trasferite alle autorità di vigilanza sul settore assicurativo e sui fondi pensione - ISVAP e COVIP - le funzioni ministeriali di irrogazione delle sanzioni amministrative attribuite, rispettivamente al Ministro delle attività produttive e Ministro del lavoro e delle politiche sociali dagli articoli 4, ultimo comma, e 6, quarto comma, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e dall'articolo 18-bis, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nonché le altre analoghe competenze ministeriali in materia sanzionatoria previste da altre leggi concernenti in particolare il settore assicurativo. Quest'ultima disposizione non incide sulle competenze degli organi giurisdizionali relativamente agli atti d'impugnazione dei predetti provvedimenti sanzionatorî, fatte salve dall'articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del presente progetto di legge.

      L'articolo 28 riguarda la durata della carica del Governatore della Banca d'Italia. La questione ha rilievo ben oltre l'ambito, pure importantissimo, dell'interna organizzazione della banca centrale italiana, poiché vi sono coinvolti aspetti relativi alla posizione della medesima nel contesto istituzionale nazionale e nei riguardi del Sistema europeo di banche centrali, alle modalità e alle guarentigie con cui essa esercita le proprie funzioni; né le scelte che possono venire adottate su quest'argomento sono prive di riflessi sulla configurazione dei poteri e delle forme in cui si esplica la funzione della vigilanza sul settore bancario e dell'intermediazione finanziaria, nonché dei modi nei quali essa può venire concretamente esercitata. Inoltre, qualsiasi decisione in questa materia ha diretta rilevanza sul piano degli obblighi internazionali risultanti dal Trattato che istituisce la Comunità europea, fatto a Roma il 25 marzo 1957, e successive modificazioni, con particolare riguardo all'articolo 8, il quale prevede l'istituzione di un Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e della Banca centrale europea, e alla parte terza, titolo VII, capi 2 e 3, che ne definiscono competenze, organizzazione e poteri (relativamente a cui si applicheranno in futuro l'articolo I-30 e la parte terza, titolo III, capo II, sezione 2, del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, fatto a Roma il 29 ottobre 2004).

 

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      A questo riguardo, deve ricordarsi che - su una precedente formulazione del testo, molto diversa dall'attuale - la Banca centrale europea (BCE) si è pronunziata nel già richiamato parere dell'11 maggio 2004, osservando, per quanto specificamente concerne la durata della carica del Governatore della Banca d'Italia, che «al fine di proteggere l'indipendenza personale dei Governatori delle banche centrali nazionali, qualunque riorganizzazione di una banca centrale che abbia effetto sul mandato del suo Governatore dovrebbe prevedere che il Governatore in carica possa continuare a espletare i propri compiti fino alla fine del proprio mandato»; tuttavia, a questo riguardo, rilevata l'eccezionalità della posizione del Governatore della Banca d'Italia, il parere considerava la possibilità di «un regime transitorio compatibile con l'articolo 14.2 dello Statuto SEBC» (Protocollo allegato al Trattato sull'Unione europea, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992), il quale prescrive che gli statuti delle Banche centrali nazionali devono prevedere in particolare che la durata del mandato del Governatore della Banca centrale nazionale non sia inferiore a cinque anni, e stabilisce che un Governatore può essere sollevato dall'incarico solo se non soddisfa più alle condizioni richieste per l'espletamento delle sue funzioni o si è reso colpevole di gravi mancanze, istituendo la competenza della Corte di giustizia a conoscere dei ricorsi, proposti a questo riguardo dal Governatore interessato o dal Consiglio direttivo della BCE, per violazione del trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa all'applicazione del medesimo.
      La soluzione proposta nel testo licenziato dalle Commissioni, nel rispetto della posizione istituzionale attribuita dall'ordinamento alla banca centrale e dell'autonomia ad essa riconosciuta, rimette allo statuto della Banca d'Italia il compito di stabilire, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, limiti temporali alla carica di Governatore della Banca. Per le conseguenti modificazioni statutarie è fatto rinvio all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43. Pertanto le modifiche dello statuto della Banca d'Italia saranno deliberate dall'assemblea straordinaria dei partecipanti e approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
      Non viene determinata la natura o la durata del limite temporale da stabilirsi, la cui individuazione è pertanto rimessa all'autonomia della Banca medesima, con l'implicita condizione del rispetto degli obblighi risultanti dagli atti internazionali e comunitari sopra richiamati.

      Infine, l'articolo 29 prevede l'istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, di un sistema d'indennizzo e di un fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori, conferendo a questo fine apposite deleghe legislative al Governo, che dovrà esercitarle entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
      Gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti per l'esercizio della prima delega legislativa determinano la sede, l'oggetto e il funzionamento delle procedure di conciliazione e di arbitrato. L'ente presso cui saranno istituiti gli organi arbitrali è individuato nella CONSOB, cui è altresì attribuito il potere di emanare disposizioni regolamentari d'attuazione, sentita la Banca d'Italia. Agli organi arbitrali potranno venire sottoposte le controversie insorte fra i risparmiatori o gli investitori, esclusi gli investitori professionali, e le banche o gli altri intermediari finanziari circa l'adempimento degli obblighi d'informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con la clientela. La disciplina procedurale dovrà prevedere la trattazione in contraddittorio, secondo criteri di efficienza, rapidità ed economicità. Nei casi in cui, mediante le descritte procedure arbitrali, la CONSOB abbia accertato l'inadempimento degli obblighi indicati, dovrà essere prevista la corresponsione di un indennizzo in favore dei risparmiatori e degli investitori, esclusi gli investitori professionali, da parte delle banche o degli intermediari finanziari responsabili.

 

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L'indennizzo sarà ovviamente commisurato al danno derivante dalla violazione accertata, rilevandosi che, in mancanza di danno, dovrà constatarsi nei riguardi dell'attore la carenza d'interesse alla decisione, valendo l'atto introduttivo quale mera segnalazione di una condotta che potrà eventualmente dar luogo a un procedimento sanzionatorio da parte dell'autorità. Anche nel caso in cui si proceda alla liquidazione dell'indennizzo a carico della banca o dell'intermediario, è previsto che resti ferma l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione accertata.
      In ogni caso, viene salvaguardata la facoltà di esercitare il diritto d'azione dinnanzi agli organi della giurisdizione ordinaria, sia per il risarcimento del danno in misura maggiore rispetto all'indennizzo riconosciuto a seguito del procedimento arbitrale, sia - a più forte ragione - nel caso in cui l'investitore o il risparmiatore non ritenga di valersi della procedura di conciliazione e di arbitrato (cui non potrebbe quindi attribuirsi carattere di obbligatorietà).
      Nel corso dell'esame presso le Commissioni è stata introdotta una disposizione che fa salvo in ogni caso il diritto dei risparmiatori e degli investitori a proporre dinnanzi agli organi della giurisdizione ordinaria le azioni di cui all'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281. Deve tuttavia osservarsi che quest'ultima disposizione riguarda la legittimazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti, nonché degli organismi pubblici indipendenti e delle organizzazioni riconosciuti in altro Stato dell'Unione europea, ad esperire alcune azioni a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti, di adottare le misure - compresa la pubblicazione del provvedimento - idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate, salvo il diritto dei consumatori danneggiati dalle medesime violazioni ad esercitare individualmente le azioni loro spettanti. Sarà quindi opportuno valutare, nel prosieguo dell'iter del progetto di legge, la congruità del richiamo rispetto al contesto normativo nel quale esso è stato inserito.
      La seconda delega legislativa concerne l'istituzione di un fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori, destinato a indennizzare, nei limiti delle disponibilità del fondo medesimo, i danni patrimoniali causati dalla violazione, accertata con sentenza definitiva, delle norme che disciplinano le attività d'intermediazione finanziaria, di cui alla parte II del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. La legislazione delegata dovrà individuare i soggetti ammessi a fruirne, escludendo comunque gli investitori professionali, e determinare la misura massima dell'indennizzo erogabile a ciascuno.
      L'indennizzo è volto ad assicurare la soddisfazione - almeno parziale - del diritto al risarcimento accertato in sede giurisdizionale: da esso deve pertanto venire detratto l'ammontare di quanto sia stato eventualmente già erogato al soggetto danneggiato a seguito delle procedure arbitrali sopra illustrate, nonché ogni altro importo da questo comunque percepito a titolo di risarcimento.
      Il fondo dovrà essere finanziato esclusivamente con il versamento della metà degli importi delle sanzioni irrogate per la violazione della disciplina dell'intermediazione finanziaria contenuta nel titolo II del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, nonché delle disposizioni in materia di trasparenza contrattuale contenute nel titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e inoltre con la quota degli importi derivanti da depositi giacenti non rivendicati devoluti allo Stato, secondo quanto esposto nell'illustrazione del precedente articolo 13. La gestione del fondo è attribuita alla CONSOB, che emanerà anche le necessarie disposizioni di attuazione. L'espressa previsione di esclusività delle fonti di finanziamento è volta ad escludere che a questo concorrano contribuzioni a carico del bilancio dello Stato, dell'autorità cui ne è attribuita la gestione ovvero degli intermediari.
 

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      Con disposizione introdotta nel corso dell'esame presso le Commissioni, il Governo è stato altresì delegato ad adottare un decreto legislativo per la redazione dello statuto del risparmiatore e dell'investitore, che individui l'insieme dei diritti loro riconosciuti e definisca i criteri idonei a garantire un'efficace diffusione dell'informazione finanziaria tra i risparmiatori, nonché per la redazione di un codice di comportamento degli operatori finanziari.
      Occorrerà valutare a questo riguardo, nel successivo iter del progetto, anche sulla base dei rilievi mossi dalla Commissione affari costituzionali, la conformità della delega legislativa ai requisiti prescritti dall'articolo 76 della Costituzione sotto il profilo della determinazione dei princìpi e criteri direttivi per il suo esercizio, nonché l'opportunità della stessa, atteso che le disposizioni che stabiliscono i diritti e le guarentigie dei risparmiatori e degli investitori sono contenute principalmente nei testi unici relativi alla disciplina bancaria e all'intermediazione finanziaria, e la loro collocazione in una diversa fonte normativa potrebbe nuocere alla chiarezza e all'organicità del sistema normativo.

5.  Sanzioni penali e amministrative.

      Il titolo V del progetto di legge riguarda le sanzioni penali e amministrative. Le disposizioni proposte contemplano, per un verso, un generale aggravamento della disciplina sanzionatoria, da ottenersi con l'elevazione della misura delle pene e delle sanzioni amministrative attualmente previste; per altro verso, l'integrazione del sistema sanzionatorio esistente mediante l'introduzione di fattispecie ulteriori - in parte connesse con le disposizioni introdotte nelle sezioni precedenti - e la previsione di sanzioni accessorie di carattere preventivo, interdittivo e reputazionale, che si ritengono particolarmente efficaci nell'ambito finanziario e societario.

      L'articolo 30 sostituisce gli articoli 2621 e 2622 del codice civile, che puniscono le false comunicazioni sociali. Il nuovo testo proposto tende ad aggravare le pene comminate per le due fattispecie previste dal codice, anche attraverso l'introduzione di sanzioni amministrative e di una nuova circostanza aggravante individuata nel grave nocumento cagionato ai risparmiatori.
      Per quanto riguarda in particolare le false comunicazioni sociali contemplate dall'articolo 2621 del codice civile, si prevede che la pena, attualmente stabilita nell'arresto fino a un anno e sei mesi, sia elevata fino alla misura di due anni. Inoltre, per i casi in cui la condotta non sia punibile perché dalle falsità o dalle omissioni non è derivata sensibile alterazione, o questa risulta comunque inferiore alle soglie previste dai commi terzo e quarto del testo vigente, viene introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria, in misura compresa fra dieci e cento quote, ed è prevista l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.
      La stessa sanzione amministrativa è prevista, con i medesimi presupposti e conseguenze, in relazione alla fattispecie di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, contemplata dall'articolo 2622 del codice civile, che viene altresì integrata includendo la società nel novero dei soggetti suscettibili di lesione (e quindi legittimati a proporre querela). Viene inoltre previsto l'aggravamento della pena, prevedendosi la reclusione da due a sei anni, qualora il fatto attenga a società con azioni quotate in mercati regolamentati e abbia cagionato un grave nocumento ai risparmiatori, tale considerandosi il danno che abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,5 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento della popolazione ovvero sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore

 

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allo 0,5 per mille del prodotto interno lordo.
      Il riferimento alle quote per la determinazione della misura della sanzione amministrativa, secondo quanto illustrato subito sopra, rinvia a quanto disposto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che agli articoli 10 e 11 definisce la nozione di quota, ne determina la misura e definisce i criteri di commisurazione della sanzione. Dovranno per altro valutarsi più attentamente, nel corso del successivo esame, anche alla luce del parere reso dalla Commissione giustizia, la congruità e la pratica applicabilità di questo strumento, concepito e disciplinato con riguardo alle persone giuridiche, al fine di sanzionare illeciti commessi da persone fisiche nella loro qualità di esponenti societari.

      L'articolo 31 introduce apposita sanzione per omessa comunicazione del conflitto d'interessi, introducendo nel codice civile un nuovo articolo 2629-bis, con cui all'amministratore di una società con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, ovvero di una banca o altro soggetto sottoposto a vigilanza a norma del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di un soggetto operante nel settore assicurativo sottoposto a vigilanza a norma della legge 12 agosto 1982, n. 576, o di un fondo pensione sottoposto a vigilanza a norma del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che vìoli gli obblighi di comunicazione e di astensione dalle deliberazioni previsti in caso di conflitto d'interessi dall'articolo 2391, primo comma, del codice civile, è comminata la pena della reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi. Viene correlativamente integrata, con l'inserimento della nuova fattispecie, la disciplina delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza.

      L'articolo 32 prevede apposita sanzione amministrativa per l'ipotesi di omessa comunicazione degli incarichi di componente di organi di amministrazione e controllo, secondo quanto già illustrato nell'esposizione dell'articolo 2, comma 1, lettera b). La sanzione è determinata in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l'incarico relativamente al quale è stata omessa la comunicazione e comporta la sanzione accessoria della decadenza dall'incarico. Viene eccettuato il caso in cui la violazione configuri un reato, applicandosi in quest'ipotesi la prevista sanzione penale.

      L'articolo 33 modifica la fattispecie di ricorso abusivo al credito, prevista dall'articolo 218 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante la disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, aggravandone la pena. In particolare, la determinazione dei soggetti attivi del reato viene integrata comprendendovi, oltre agli imprenditori esercenti un'attività commerciale, gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori che ricorrono o continuano a ricorrere al credito - anche al di fuori dei casi espressamente previsti nei precedenti articoli della legge fallimentare - dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza. La pena, attualmente fissata nella reclusione fino a due anni, viene elevata con la previsione del minimo di sei mesi e del massimo di tre anni. Essa è aumentata nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. Si confermano l'applicabilità delle pene accessorie previste dal libro I, titolo II, capo III, del codice penale, nonché la conseguenza dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni.

      L'articolo 34 modifica la pena prevista per il falso in prospetto. La disciplina viene trasferita nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria; è mantenuto il requisito del

 

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dolo specifico - limitato alla sola intenzione di ingannare i destinatari del prospetto - e sono unificate in una sola fattispecie, punita con la reclusione da uno a cinque anni, le distinte fattispecie di pericolo e di danno attualmente previste dall'articolo 2623 del codice civile, che viene conseguentemente abrogato.

      L'articolo 35 inserisce nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria apposite fattispecie di reato riguardanti la falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione e di corruzione dei revisori, volte a sanzionare le condotte riferite alla revisione delle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante.
      È comminata (articolo 174-bis) la reclusione da uno a cinque anni ai responsabili della revisione che, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con l'intenzione di ingannare i destinatari, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, dell'ente o del soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari. È previsto l'aumento della pena fino alla metà qualora il fatto sia commesso per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione. A questi ultimi e a chi abbia dato o promesso l'utilità si applica la pena così aumentata.

      La disposizione introdotta ha carattere speciale rispetto all'analoga fattispecie punita dall'articolo 2624 del codice civile, che rimane applicabile nell'ambito della revisione delle società le cui azioni non siano quotate o diffuse fra il pubblico.
      La stessa pena della reclusione da uno a cinque anni è prevista per gli amministratori, i soci, i responsabili della revisione contabile e i dipendenti di una società di revisione che - fuori dell'ipotesi ora illustrata - per denaro o altra utilità data o promessa compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio. La stessa pena si applica a chi dà o promette l'utilità.
      Anche questa disposizione si configura con carattere di specialità, nei termini ora esposti, rispetto alla fattispecie contemplata dall'articolo 2635 del codice civile.

      L'articolo 36, a completamento della disciplina posta dall'articolo 14, comma 1, lettera m), secondo quanto precedentemente illustrato a suo luogo, introduce la sanzione per le false comunicazioni circa l'applicazione delle regole previste nei codici di comportamento delle società quotate.
      La disposizione commina la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a trecentomila euro, con pubblicazione del provvedimento sanzionatorio su almeno due quotidiani, di cui uno economico, aventi diffusione nazionale, agli amministratori, ai componenti degli organi di controllo e ai direttori generali di società quotate nei mercati regolamentati i quali omettano le comunicazioni relative all'adesione a codici di comportamento ovvero, nelle stesse o in altre comunicazioni rivolte al pubblico, divulghino o lascino divulgare false informazioni relativamente all'adesione delle stesse società a codici di comportamento o alla loro applicazione.

      L'articolo 37 dispone un generale incremento delle sanzioni penali e amministrative previste per le violazioni della disciplina societaria, bancaria, finanziaria, assicurativa e della previdenza complementare.
      In particolare, sono raddoppiate le sanzioni penali previste dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, relativa alla vigilanza sulle assicurazioni, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, riguardante la previdenza complementare. Sono altresì raddoppiate le pene previste dagli articoli 2625 (impedito controllo), 2635 (infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità) e 2637 (aggiotaggio), limitatamente alle condotte poste in essere dai responsabili

 

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del controllo contabile o della revisione, nonché dall'articolo 2638 (ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza) del codice civile se si tratta di violazioni commesse in relazione a società con titoli quotati in mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante.
      Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai testi unici e dalle leggi sopra citate, quando siano determinate in una somma di denaro anche se solo nel minimo e nel massimo, sono quintuplicate, limitatamente alla misura massima. La limitazione, che lascia immutata la determinazione del minimo, è volta a consentire all'autorità di vigilanza una più ampia possibilità di valutazione circa la gravità della condotta e la qualità del soggetto che l'ha posta in essere, graduando conseguentemente l'entità della sanzione irrogata.
      Analogamente, per quanto riguarda il settore assicurativo, in considerazione dell'esistenza di molteplici disposizioni, anche sanzionatorie, per il cui riassetto l'articolo 4, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, ha conferito al Governo delega legislativa (da esercitarsi entro il 10 settembre 2005), ed essendo oramai prossima su questa base la predisposizione di un codice delle assicurazioni, si è ritenuto opportuno integrare i criteri di delega a ciò riferiti prevedendo il raddoppio della misura delle sanzioni penali e la quintuplicazione della misura massima delle sanzioni amministrative pecuniarie.
      Si è infine disposto il raddoppio delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.
      Ovviamente, l'aggravamento delle sanzioni secondo quanto disposto nell'articolo testé illustrato non dovrà applicarsi alle disposizioni normative contenenti sanzioni la cui misura sia stata direttamente determinata - o rideterminata, ove già esistenti - in altri articoli del presente progetto di legge.

      L'articolo 38 conferisce al Governo delega legislativa per l'introduzione di sanzioni accessorie alle sanzioni applicate ai sensi del titolo XI del libro V del codice civile (disposizioni penali in materia di società e di consorzi), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, della legge 12 agosto 1982, n. 576, riguardante la vigilanza sul settore assicurativo, e del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, concernente la disciplina delle forme di previdenza complementare.
      I previsti decreti legislativi dovranno disciplinare l'applicazione delle sanzioni accessorie e determinarne la durata, comunque non superiore a tre anni, in ragione della gravità della violazione, valutata secondo i criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, o della sua reiterazione. Dovranno essere previste le sanzioni accessorie della sospensione o della decadenza dalle cariche o dagli uffici direttivi ricoperti presso banche o altri soggetti operanti nel settore finanziario, ovvero dalle cariche o dagli uffici direttivi ricoperti presso società; dell'interdizione dalle cariche presso banche e altri intermediari finanziari o dalle cariche societarie; della pubblicità della sanzione, a carico dell'autore della violazione; della confisca del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo, ovvero di beni di valore equivalente.

6.  Le disposizioni transitorie e finali.

      Il titolo VI reca la disciplina transitoria per l'applicazione di alcune disposizioni contenute nelle parti precedenti, nonché alcune norme di carattere generale riguardanti l'attuazione del provvedimento e adeguamenti consequenziali alle norme in esso proposte.

      L'articolo 39 sopprime la Commissione permanente per la vigilanza sull'istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca.

 

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      La Commissione - avente composizione mista e formata da rappresentanti delle Assemblee parlamentari e di organi della pubblica amministrazione - venne istituita dall'articolo 3 del regio decreto 20 dicembre 1893, n. 670, come organo di alta vigilanza sugli istituti che con la Banca d'Italia, istituita nello stesso anno, esercitavano la prerogativa di emettere biglietti di banca pagabili al portatore e a vista. Essa ha svolto quindi una funzione rilevantissima, confermata nel testo unico del 1910, ma venutasi riducendo a seguito delle modificazioni intervenute nell'ordinamento, segnatamente con la riforma della Banca d'Italia e con la riorganizzazione della vigilanza bancaria, operate dal regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375.
      La creazione della Banca centrale europea e del Sistema europeo di banche centrali, prevista nel 1992 dal trattato di Maastricht, ha aperto una transizione compiuta nel 2001 con il passaggio alla moneta dell'euro, a seguito della quale si è aperta una nuova fase storica, in cui l'esistenza della Commissione di vigilanza appare oramai resto di un'età passata.

      L'articolo 40 disciplina i termini per gli adempimenti previsti dalla presente legge e regola alcune situazioni di diritto transitorio, così come è stato esposto precedentemente in relazione alle disposizioni cui è riferimento (articoli 6, 7, 8, 13, 14, comma 1, lettera b), e 18, comma 1, lettera d)).
      In relazione alle modificazioni introdotte alla disciplina delle società è inoltre stabilito in via generale che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, le società iscritte nel registro delle imprese provvedano a uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni.

      L'articolo 41 delega il Governo a provvedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'adeguamento del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, nonché delle altre leggi speciali, alle disposizioni della presente legge, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse. La delega legislativa conferita ha quindi carattere precipuamente ricognitivo, salva la potestà di operare le conseguenti modificazioni testuali, compresa la soppressione delle disposizioni da ritenersi abrogate perché incompatibili.

      L'articolo 42 disciplina in modo uniforme la procedura per l'esercizio delle deleghe legislative previste nel presente provvedimento, compresi i termini riferiti all'espressione del parere parlamentare che viene a tal fine prescritto.

* * *

      Le Commissioni finanze e attività produttive, a completamento dell'istruttoria legislativa che si è valsa altresì degli elementi acquisiti durante l'indagine conoscitiva svolta unitamente alle corrispondenti Commissioni del Senato, hanno valutato attentamente i contributi offerti dalle Commissioni competenti in sede consultiva e dal Comitato per la legislazione, accogliendo la massima parte delle condizioni e delle osservazioni contenute nei pareri espressi da questi organi.
      Per quanto riguarda, in particolare, il Comitato per la legislazione, non si è ritenuto di accogliere la condizione soppressiva riferita all'articolo 13, comma 2, il quale estende ai depositi e conti correnti postali la disciplina introdotta per i depositi bancari giacenti, integrando con apposita norma di rinvio il regolamento recante norme sui servizi di bancoposta, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144. Il Comitato per la legislazione ha motivato questa condizione in ragione del fatto che l'esposta modificazione interviene su una disposizione contenuta in un provvedimento di rango secondario, per modificare il quale non appare congruo l'uso della fonte normativa di rango primario. Il rilievo, quantunque in via generale condivisibile, è apparso alle Commissioni eccessivo rispetto alla sostanza e alla concreta

 

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finalità della modificazione, la quale si limita ad inserire nell'atto regolamentare un richiamo normativo necessario per rendere conforme alla disciplina introdotta per i depositi bancari quella relativa ai depositi postali. Poiché tale disciplina è contenuta unitariamente nel regolamento citato, l'alternativa sarebbe stata quella di provvedere con una disposizione legislativa collocata fuori della sua naturale sedes materiae, ovvero di formulare una disposizione, parimenti legislativa, la quale prescrivesse al Governo di provvedere in via regolamentare all'adeguamento del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 2001: procedimento gravoso e poco razionale, che contraddice l'economia dei mezzi cui anche il legislatore deve opportunamente ispirarsi.

      Le Commissioni, nel licenziare per l'Assemblea il testo qui illustrato, desiderano segnalare la complessità di un'opera legislativa che - per l'ampiezza e la varietà delle materie trattate come per la novità di talune fra le misure proposte - si presenta non già come un intervento contingente, determinato dalle crisi societarie e dai fenomeni fraudolenti che hanno posto all'attenzione del Parlamento i problemi qui affrontati, bensì come una riforma organica di settori fondamentali per la vita economica della nazione.
      Esse rimettono quindi all'esame dell'Assemblea un testo che potrà venire perfezionato sia nella migliore determinazione dei fini, sia nella scelta più appropriata dei mezzi per conseguirli, sia nella più esatta e coerente formulazione tecnica delle disposizioni proposte, su alcune delle quali anche nella presente relazione si è ritenuto di sollecitare una riflessione più ponderata e profonda.
      I relatori credono tuttavia di poter raccomandare all'attenzione di tutti gli onorevoli colleghi, senza distinzione di confini fra maggioranza e opposizione, il frutto di un lavoro prolungatosi per oltre un anno, nelle cui varie fasi - pur tra divergenze forse inevitabili su aspetti anche di grande momento - hanno concorso parti politiche diverse. In conclusione, desiderano pertanto esprimere l'auspicio che il Parlamento possa anche in quest'occasione assurgere a luogo di dibattito e di sintesi e produrre un risultato durevole e conforme agli interessi generali che hanno determinato l'intervento legislativo.

Gianfranco CONTE,
Relatore per la VI Commissione

Stefano SAGLIA,
Relatore per la X Commissione

 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il testo unificato dei progetti di legge n. 2436 e abb. - e ricordato che il Comitato nel proprio parere del 15 giugno 2004 sul testo unificato adottato come testo base dalle Commissioni riunite Finanze ed Attività produttive aveva formulato alcune osservazioni recepite dalle Commissioni nel prosieguo dell'esame in sede referente - e rilevato che:

            esso reca un organico intervento per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, anche mediante la previsione di numerose deleghe legislative al Governo;

            prevede, in particolare, a fini di coordinamento con la legislazione vigente, una disposizione generale (articolo 41) di delega al Governo per adeguare alla nuova disciplina i testi unici delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo n. 385 del 1993) e delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) «nonché delle altre leggi speciali»; tale formula potrebbe risultare insufficiente a garantire il pieno coordinamento con il complesso della legislazione vigente in materia (ad esempio, l'articolo 24 trasferisce alla Banca d'Italia, alla CONSOB, all'ISVAP ed alla COVIP una serie di competenze e poteri attualmente di competenza dei Ministeri dell'economia e delle finanze, delle attività produttive e del lavoro, senza intervenire direttamente sulle relative disposizioni legislative);

            definisce un complessivo inasprimento dell'apparato sanzionatorio, talvolta prevedendo sanzioni comprese tra un minimo ed un massimo molto distanti tra di loro (ad esempio, all'articolo 13, comma 1, le lettere n-bis e n-ter prevedono sanzioni da mille a centoventicinquemila euro e da cinquemila a cinquecentomila euro) con modalità che suscitano perplessità in quanto (come avviene, in particolare, all'articolo 35) si provvede ad aumentare una serie di sanzioni penali ed amministrative previste in diversi testi legislativi effettuandone un richiamo complessivo;

            contiene, all'articolo 13, una modifica agli articoli 114 e 115 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, oggetto a loro volta di novellazione nell'articolo 9 del disegno di legge comunitaria 2004, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e ora nuovamente all'esame del Senato;

            reca disposizioni che contengono numerazioni erronee che andrebbero pertanto modificate: in particolare, gli articoli 6, comma 1, e 9, comma 1, introducono rispettivamente l'articolo 2391-bis e l'articolo 2412, comma 7, del codice civile, mentre il recente decreto

 

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legislativo 28 dicembre 2004, n. 310, ha già introdotto norme con identica numerazione; andrebbe peraltro modificato contestualmente il richiamo contenuto nei commi 1-bis e 1-ter del medesimo articolo 6 e nel comma 2 dell'articolo 9;

            contiene richiami normativi effettuati in forma generica, per i quali sarebbe invece opportuno, ove possibile, specificare la normativa oggetto del rinvio (in particolare, l'articolo 19 richiama, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, peraltro senza fare riferimento alle recenti modifiche intervenute);

            reca, in alcune rubriche, riferimenti imprecisi: in particolare la rubrica dell'articolo 1 comprende i compiti del presidente del consiglio d'amministrazione, che erano disciplinati in un capoverso (articolo l47-ter) poi soppresso durante l'esame delle Commissioni riunite; analogamente, la rubrica dell' articolo 9 reca l'espressione «investitori istituzionali» che sarebbe opportuno uniformare con quella di «investitori professionali», adottata nel testo dell'articolo; la rubrica dell'articolo 13 - a differenza di altri articoli recanti novelle - si intitola «Modificazioni al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria», senza però precisare l'oggetto delle modificazioni al testo unico, peraltro contenute anche in altri articoli; la rubrica dell'articolo 14 fa riferimento ai soli dipendenti; mentre sarebbe opportuno richiamare anche gli altri soggetti interessati dalla disposizione in esame: componenti del consiglio di amministrazione e del consiglio di gestione e collaboratori;

            prevede all'articolo 8, comma 1, alinea, l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari sui decreti legislativi, che è già stabilito, in via generale, dall'articolo 42, che detta disposizioni in materia di procedura per l'esercizio di tutte le deleghe legislative conferite dal provvedimento;

            in numerose norme, la tecnica della novellazione non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;

            nella formulazione di numerose norme (ad esempio, all'articolo 5, comma 1, capoversi 165-quater e 165-quinquies, ed all'articolo 9, commi 1 e 3) viene usato - a sottolineare l'imperatività della norma - il verbo servile, talora coniugato al futuro, in difformità di quanto previsto dalla circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, al paragrafo 4, lettere b) e c), ove si stabilisce che la regola è costituita dall'indicativo presente e che è vietato l'uso del verbo servile;

            nel testo unificato confluisce anche il disegno di legge presentato dal Governo, che era privo sia della relazione per l'analisi tecnico-normativa, sia della relazione per l'analisi di impatto della regolamentazione;

 

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            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall' articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            si sopprima l'articolo 12, comma 2, che interviene su una disposizione contenuta in un provvedimento di rango secondario (l'articolo 2, comma 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144) in quanto l'uso dello strumento della fonte normativa di rango primario non appare congruo in relazione alla finalità di modificare contenuti di provvedimenti di rango subordinato;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 13, comma 1, lettera o-bis), capoverso articolo 196-bis, comma 1 - le cui lettere b) e e) richiamano, rispettivamente, gli articoli 181 e gli articoli 175 e 176 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, ora abrogati dall'articolo 8 del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61 - si sostituiscano tali richiami con le nuove disposizioni che disciplinano le fattispecie della falsità nelle comunicazioni delle società di revisione e dell'aggiotaggio, di cui agli articoli 2624 e 2637 del codice civile; peraltro, mentre va richiamato nella lettera a) della disposizione in esame l'articolo 2624, non sembra invece necessario un espresso richiamo all'articolo 2637, in quanto già compreso nel richiamo complessivo al capo IV del titolo XI del libro V del codice civile operato dalla medesima lettera;

            Il Comitato osserva altresì che:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 2, comma 1, lettera c), n. 2) e lettera d), n. 2) - che modificano le disposizioni concernenti i poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione che, nel testo vigente, possono essere esercitati anche da almeno due membri del collegio, prevedendo che il solo potere di richiesta di collaborazione possa essere esercitato anche individualmente - dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare le due novelle con una formulazione tesa a distinguere più chiaramente i due diversi quorum richiesti per l'attivazione di tali poteri procedurali;

            all'articolo 8-bis, comma 1, lettera a) dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione come novella all'articolo 6 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, che concerne la vigilanza regolamentare sugli intermediari, piuttosto che come novella inserita nell'articolo 21 del medesimo testo unico che riguarda una materia parzialmente diversa (ovvero i doveri degli intermediari verso gli investitori);

            all'articolo 13, comma 1, lettera n-bis), capoverso articolo 190, comma 1 - ove si definiscono le sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari e dei mercati - dovrebbe

 

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valutarsi l'opportunità di coordinare quanto ivi previsto in ordine alla sanzione connessa alla inosservanza dell'articolo 115, comma 3, del citato testo unico n. 58 del 1998, con quanto previsto dall'articolo 193 del medesimo testo unico, atteso che anche tale disposizione stabilisce sanzioni diverse in ordine alla stessa fattispecie;

            all'articolo 13-ter - che pone una serie di obblighi a carico dei promotori finanziari - dovrebbe valutarsi l'opportunità di inserire il medesimo come articolo successivo all'articolo 31 del testo unico n. 58 del 1998, che appunto definisce e regola le attività dei promotori finanziari;

            all'articolo 15, comma 1, lettera c), capoverso 1-octies - che attribuisce alla CONSOB la potestà di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione di una serie di divieti relativi all'attività di revisione - dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione in esame come lettera a-bis) del comma 1 dell'articolo 163 del testo unico n. 58 del 1998, come sostituito dall' articolo 15, comma 1, lettera f), il quale concerne appunto le facoltà attribuite alla CONSOB in caso di irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione; peraltro, l'alinea del citato articolo 163 andrebbe integrato con il richiamo alla disciplina dell'incompatibilità contenuta nell'articolo 160 del medesimo testo unico (modificato dalla lettera c) del comma in esame).

            all'articolo 15, comma 1, lettera f), n. 2) - che sanziona una determinata fattispecie di violazione con la cancellazione dal registro dei revisori contabili - dovrebbe valutarsi l'opportunità di procedere al coordinamento di tale disposizione con il decreto legislativo n. 88 del 1992, il quale disciplina l'iscrizione e la cancellazione dal registro dei revisori contabili in attuazione della direttiva n. 84/253/CEE;

            all'articolo 22 - che attribuisce alla CONSOB i poteri già attribuiti al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ed alla Banca d'Italia in materia di emissione di valori mobiliari - dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione in esame come novella all'articolo 129 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.

            all'articolo 34 - ove si dispone che il provvedimento sanzionatorio in materia di false comunicazioni circa l'applicazione delle regole previste nei codici di comportamento delle società quotate sia pubblicato a spese dei soggetti responsabili ovvero della società - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire l'imputazione delle spese di pubblicazione, atteso che l'articolo 195, comma 9, del testo unico in materia di intermediazione finanziaria stabilisce che «le società e gli enti ai quali appartengono gli autori delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal secondo periodo del comma 3 e sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso i responsabili»;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 4) - il cui capoverso 4-bis si compone di tre periodi, concernenti il primo il consiglio di

 

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sorveglianza, mentre il secondo ed il terzo periodo riguardano invece il comitato per il controllo sulla gestione - dovrebbe valutarsi l'opportunità di dedicare distinti capoversi a ciascuno dei due organi;

            all'articolo 5, comma 1, capoverso articolo 165-ter, comma 3, lettera b), dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione al fine di:

            premettere, in analogia con le lettere a) e c), un riferimento all'oggetto della disposizione, che riguarda la struttura delle società;

                sostituire il riferimento alla mancata previsione di un organo di amministrazione con il riferimento alla mancata previsione di un organo di controllo distinto dall'organo di amministrazione;

                alla lettera d) del medesimo capoverso articolo 165-ter, andrebbe inoltre valutata l'opportunità di sostituire l'espressione «previsione» con «mancanza della previsione»;

            all'articolo 8, comma 1, lettera g) - che stabilisce che l'esercizio della delega ivi prevista debba avvenire «sulla base dei principi e criteri di cui alla presente legge, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzione (..)» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di evitare un siffatto doppio riferimento ai principi da rispettare;

            all'articolo 9, comma 6, capoversi articolo 25-bis e articolo 25-ter - dedicati rispettivamente ai prodotti finanziari ed ai soggetti che li emettono - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire il rapporto tra il primo capoverso ed il secondo, atteso che il primo dispone che le disposizioni del capo II del testo unico n. 58 del 1998 «si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e imprese di assicurazione» ed il secondo prevede che le medesime disposizioni «si applicano anche alle imprese di assicurazione, in quanto compatibili»;

            all'articolo 10 - la cui rubrica fa riferimento al «tasso effettivo globale medio degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari», mentre il testo dell'articolo fa riferimento al «tasso effettivo globale annuo di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire a quale tasso si intenda fare riferimento, anche tenendo conto che l'articolo 2 della citata legge n. 108 del 1996 disciplina la rilevazione del tasso effettivo globale medio, mentre il tasso annuo effettivo globale è disciplinato dall'articolo 122 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

            all'articolo 13-bis, comma 1, lettere b) e c) - ove si modificano gli articoli 2621 e 2622 del codice civile - dovrebbe valutarsi l'opportunità di un coordinamento con l'articolo 28 del testo in esame, che sostituisce integralmente i medesimi articoli (peraltro senza tenere conto delle modifiche recate dalla disposizione in esame);

            all'art. 15, comma 1, lettera f), n. 2) - ove si adotta l'espressione «ricorre la violazione del divieto» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire se l'espressione «ricorre» debba intendersi in senso generico oppure stia ad indicare la reiterazione delle violazioni;

 

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            all'articolo 21, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di introdurre - in particolare alla lettera c), capoverso 3, ed alla lettera d), nn. 1) e 3) - un riferimento all'Ufficio italiano dei Cambi atteso che nel corso dell'esame in Commissione è stato soppresso l'articolo 26 del testo unificato, che trasferiva alla Banca d'Italia le competenze di tale Ufficio;

            sia valutata dalle Commissioni l'opportunità di collocare l'articolo 22-bis - che reca una delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari - nell'ambito del titolo II, capo II, in quanto la disposizione in esame concerne la materia della circolazione degli strumenti finanziari, trattata dal provvedimento in quell'ambito;

            all'articolo 23, comma 3, capoverso articolo 155-bis - ove si richiama l'articolo 57, comma 4-bis, con riguardo all'adozione del regolamento della Banca d'Italia per la disciplina del procedimento relativo all'istruttoria sulle operazioni di concentrazione - dovrebbe valutarsi l'opportunità di sostituire il richiamo normativo con il riferimento all'articolo 57, comma 4-ter, introdotto nel testo unico sull'intermediazione finanziaria dal comma 2 del medesimo articolo 23.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il testo unificato dei progetti di legge n. 2436 ed abb., risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»,

            rilevato che le disposizioni da esso recate sono volte a dare attuazione all'articolo 47 della Costituzione che, al primo comma, dispone che «La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme»,

            rilevato altresì che le medesime disposizioni appaiono riconducibili alle materie «moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», la cui disciplina è riservata, dalle lettere e), g) e l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

            considerato che l'articolo 27, comma 2-bis, nel delegare il Governo ad adottare un decreto legislativo per la redazione dello

 

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statuto del risparmiatore e dell'investitore, senza contestualmente esplicitare i principi e criteri direttivi in base ai quali esercitare la delega, si pone in contrasto con l'articolo 76 della Costituzione,

            considerato altresì che l'articolo 13, comma 1, lettera o-bis) prevede che nei confronti di soggetti condannati in primo grado per alcuni reati societari possa essere dichiarato l'impedimento all'assunzione di cariche sociali in società quotate o controllanti società quotate, da parte della CONSOB, organo non giurisdizionale, sulla base di criteri («gravi motivi») tali da consentire l'adozione di una decisione sulla base di una valutazione ampiamente discrezionale, in tal modo ponendosi in contrasto con il combinato disposto degli articoli 24 e 25 della Costituzione,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1. provvedano le Commissioni di merito ad integrare la disposizione dettata dall'articolo 27, comma 2-bis, indicando quali siano i principi e criteri direttivi ai fini dell'esercizio della delega ivi conferita per la redazione dello statuto del risparmiatore e dell'investitore, per conformarlo al dettato dell'articolo 76 della Costituzione;

            2. provvedano altresì le Commissioni di merito, al fine di rispettare le prescrizioni dettate dagli articoli 24 e 25 della Costituzione, a modificare l'articolo 13, comma 1, lettera o-bis), nel senso di prevedere che l'impedimento all'assunzione delle cariche sociali ivi previsto consegua di diritto alla condanna di primo grado per i reati indicati nella stessa lettera, salvo che il giudice abbia dichiarato in sentenza che il fatto sia di lieve entità.


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il testo unificato in oggetto,

        osservato che:

            all'articolo 5, capoverso «articolo 165-sexies», secondo comma, si prevede che sia punita con la sanzione amministrativa la violazione dell'obbligo di allegare al bilancio delle società italiane quotate controllate da società estere, aventi sede in Paesi che presentano uno scarso grado di trasparenza contabile, la relazione di cui al comma 1 del medesimo capoverso, per cui occorre modificare la clausola premessa alla richiamata

 

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fattispecie sanzionatoria amministrativa, chiarendo che questa non si applica nel caso che il fatto costituisca reato e non quando costituisca «reato più grave»;

            l'articolo 13, comma 1, lettera n-bis), modificando l'articolo 190 del Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria, prevede come illecito amministrativo anche la violazione dell'articolo 115, comma 3, nonostante che questa sia sanzionata anche dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 193, modificato dalla lettera n-ter) dell'articolo 13, per cui è necessario coordinare le due disposizioni;

            l'articolo 13, comma 1, lettera n-ter), nel modificare l'articolo 193 prevede, tra l'altro, una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di enti di importo fisso nel minimo e nel massimo, per cui sarebbe opportuno prevedere per questi soggetti il regime sanzionatorio sancito dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sulla responsabilità degli enti, secondo cui agli enti si applicano sanzioni pecuniarie secondo il sistema delle quote;

          l'articolo 13, al comma 1, lettera n-bis), prevede che le società e gli enti sono tenuti ad esercitare il regresso nei confronti di coloro che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione ovvero di coloro che svolgono funzioni di controllo «ai quali siano imputabili le violazioni» (nonostante che la sanzione sia prevista solamente per coloro che sono obbligati alla comunicazione omessa) e che alla lettera n-quater), nel modificare l'articolo 195, comma 9, stabilisce che le società rispondono in solido con i soggetti sanzionati, per cui andrebbe meglio raccordate le due disposizioni;

            l'articolo 13, lettera o-bis), che introduce nel Testo Unico l'articolo 196-bis, stabilisce che la Consob, per gravi motivi, può dichiarare l'impedimento ad assumere incarichi nell'ambito di società quotate o controllanti di esse nei confronti di chi sia stato condannato in primo grado per alcuni reati societari o sia stato colpito dalle sanzioni amministrative di cui al Titolo II della parte V;

            le misure interdittive di cui sopra appaiono essere eccessivamente gravi rispetto alle ipotesi di riferimento, in quanto, in primo luogo, potrebbe prestarsi a dubbi di costituzionalità l'interdizione di soggetti condannati in primo grado, poiché la presunzione di innocenza permane fino alla condanna definitiva; in secondo luogo, la fattispecie appare non sufficientemente determinata non essendo fissato un limite temporale alla durata dell'interdizione; in terzo luogo, per quanto riguarda gli illeciti previsti dalle lettere a), b), c) e d), non è corretto il riferimento agli articoli 175, 176 e 181, essendo stati abrogati dal decreto legislativo n. 61 del 2002 ed essendo le fattispecie delle falsità nelle comunicazioni delle società di revisione e dell'aggiotaggio ora disciplinate, rispettivamente, dall'articolo 2624 del c.c. (che deve quindi essere richiamato alla lettera a) e 2637 del c.c. (già compreso nel richiamo al Titolo XI del c.c.); non appare, inoltre congruo il riferimento alla fattispecie contravvenzionale di false comunicazioni sociali (articolo 2621 c.c) e non anche a quella più grave di natura delittuosa (articolo 2622 c.c.);

 

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            per le ragioni di cui sopra ed in considerazione che, secondo la normativa vigente, le pene accessorie interdittive possono già conseguire alle condanne definitive per i reati richiamati dalla lettera o-bis), appare opportuno sopprimere tale lettera;

            l'articolo 13-bis è volto ad introdurre una specifica responsabilità dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sia sul piano civilistico che penale, aggiungendo, tra l'altro, tale figura tra i soggetti responsabili per i reati di cui agli articoli 2621, 2622, 2635 e 2638 del codice civile;

            da un punto di vista formale, sarebbe opportuno inserire il riferimento ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari direttamente nella riformulazione degli articoli 2621 e 2622 di cui all'articolo 28 del testo, sopprimendo quindi le lettere a) e b) al comma 1 dell'articolo 13-bis.

            l'articolo 13-ter introduce puntuali adempimenti da parte dei promotori finanziari volti a rendere informati coloro che investono in strumenti finanziari, prevedendo una fattispecie contravvenzionale per la falsa o la omessa comunicazione per iscritto delle informazioni previste dall'articolo, punita con una multa fino a cinquantamila euro;

            riguardo alla citata disposizione:

                appare incoerente l'inciso «salvi i casi di dolo o colpa grave», in quanto sembrerebbe prevedere una ipotesi del tutto particolare di delitto caratterizzata dall'elemento soggettivo circoscritto alla colpa lieve, per quanto, anche in considerazione dell'entità della sanzione pecuniaria prevista, sembrerebbe trattarsi di un illecito amministrativo;

                sarebbe, pertanto, opportuno sostituire la parola «multa» con le parole «sanzione amministrativa pecuniaria» ed inserire nella fattispecie una clausola volta a regolare i rapporti con gli illeciti penali previsti dall'ordinamento, stabilendo che la sanzione amministrativa si applica salvo nel caso in cui il caso costituisca reato;

                sarebbe, inoltre, opportuno precisare meglio la condotta relativa alla falsa comunicazione, modificando la dizione «il reato di falsa comunicazione» con la dizione «l'esposizione di fatti non corrispondenti al vero delle comunicazioni scritte di cui al comma 1»;

                appare, inoltre, opportuno rimodulare l'entità della sanzione amministrativa riducendo il limite massimo della sanzione o prevedendo un limite minimo;

            l'articolo 15 ha per oggetto il conferimento e la revoca dell'incarico di revisione del bilancio d'esercizio e di quello consolidato ad una società di revisione. Si segnala che al comma 6 del nuovo articolo 159 del decreto legislativo n. 58 del 1998 si dispone che la CONSOB, nel disporre d'ufficio la revoca di tale incarico qualora ricorrano determinate condizioni, inviti gli organi di controllo della società a deliberare il conferimento dell'incarico ad una nuova società di revisione. Sarebbe opportuno sopprimere le parole «agli organi di controllo», in quanto non spetta a questi il compito di conferire tale incarico;

 

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            all'articolo 24, comma 5, non sembra corretto il rinvio all'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 124 per determinare le funzioni del Ministro del Lavoro trasferite alla Commissione di vigilanza sui fondi pensioni (COVIP), in quanto in tale articolo sono elencate una serie di funzioni ulteriori rispetto a quelle sanzionatorie che non si ritiene che sia intenzione delle commissioni riunite trasferire alla COVIP, per cui sarebbe, quindi, opportuno precisare che si tratta di quelle previste dal comma 5-bis dell'articolo 18-bis;

            l'articolo 27, comma 1, prevede l'istituzione di procedure di conciliazione ed arbitrato da svolgersi presso la CONSOB ed un sistema di indennizzo in favore dei risparmiatori per la risoluzione di controversie relative all'adempimento degli obblighi d'informazione e trasparenza contrattuale a carico degli intermediari, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste e la possibilità di adire la giurisdizione ordinaria per un risarcimento in misura maggiore rispetto all'indennizzo stabilito nella procedura di conciliazione e la salvaguardia del diritto di agire davanti al giudice ordinario ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 281 del 1998;

            il predetto diritto di azione di cui all'articolo 3 della legge n. 281 del 1998 non spetta ai risparmiatori e agli investitori «uti singuli» bensì alle associazioni dei consumatori e degli utenti, per cui occorrerebbe modificare il testo in tal senso;

            l'articolo 28, commi 1 e 2, nel riformulare gli articoli 2621 e 2622 del codice civile (false comunicazioni sociali) introduce una sanzione amministrativa pecuniaria «da dieci a cento quote», oltre alla sanzione dell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche da sei mesi a tre anni, per coloro che, pur fornendo false comunicazioni sociali, non sono puniti ai sensi dei commi 3 e 4 in quanto la falsificazione della realtà non supera certi limiti;

            rispetto a tale disposizione, a parte la non chiara formulazione della parte relativa all'interdizione dagli uffici direttivi, si evidenzia che il riferimento alle quote si ricollega al decreto legislativo n. 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche nel caso di commissione di determinati reati nel loro interesse da parte dei dirigenti, per cui non si ritiene opportuno estendere lo stesso sistema delle quote ad una persona fisica, bensì di prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria di valore fisso, nel minimo e nel massimo;

            l'articolo 28, comma 2, che ha per oggetto l'articolo 2622 c.c. (false comunicazioni sociali nei confronti dei soci e dei creditori), per determinare la gravità del nocumento introduce quale parametro l'entità della riduzione di valore dei titoli quotati rispetto al prodotto interno lordo, senza tuttavia specificare a quale fonte né a quale anno far riferimento per la fissazione del prodotto interno lordo;

            l'articolo 30 introduce all'articolo 193 una sanzione amministrativa da applicare, salvo che ricorra il reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni di pubbliche autorità di vigilanza (articolo 2638, comma 2 c.c.), in caso di violazione, da parte dei componenti degli organi di controllo delle società quotate, dell'obbligo di comunicazione, alla CONSOB ed al

 

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pubblico, degli incarichi di controllo o di amministrazione presso società quotate, per cui sarebbe opportuno sostituire le parole: «Fuori del caso previsto dall'articolo 2638, secondo comma, del codice civile» con le seguenti: «Salvo che il fatto costituisca reato»;

            l'articolo 33, al comma 2, nel prevedere il nuovo reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevede nel comma 2 del nuovo articolo 174-bis che la pena prevista al comma 1 è aumentata fino alla metà nel caso in cui il fatto sia commesso «per denaro o altra utilità promessa ovvero in collusione con la società assoggettata a revisione», per cui appare opportuno, da un lato, fare riferimento non tanto alla collusione con una società, quanto piuttosto all'ipotesi di concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, dall'atro, estendere la punibilità ai «corruttori», sulla falsariga di quanto previsto al comma successivo per il reato di cui al nuovo articolo 174-ter;

            l'articolo 33, al comma 2, prevede tra i soggetti attivi del delitto descritto dal nuovo articolo 174-ter, oltre che gli amministratori e i dipendenti della società di revisione anche i «soci responsabili della revisione contabile», la cui categoria appare di dubbia individuazione;

            l'articolo 34 introduce un nuovo illecito amministrativo, per cui è necessario sopprimere dall'inciso «Salvo che il fatto costituisca più grave reato» le parole «più grave»;

            al medesimo articolo si prevede la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio su almeno due quotidiani a spese delle persone fisiche responsabili o delle società, senza tuttavia chiarire i criteri e le modalità di'imputazione di tali spese, come invece è previsto dal l'articolo 195, comma 9 del Testo unico degli intermediari finanziari;

            l'articolo 35 al comma 3 prevede che le sanzioni amministrative previste dal testo unico bancario, dal testo unico della intermediazione finanziaria, dal decreto legislativo sui fondi pensione e dalla disciplina delle assicurazioni, «indicate in misura fissa, anche se solo nel minimo e nel massimo, sono quintuplicate, limitatamente alla misura massima»;

            il riferimento alle sanzioni indicate in misura fissa potrebbe suscitare dubbi interpretativi, anche se pare chiaro che per esse si intendono le sanzioni stabilite in una somma di denaro, in contrapposizione di quelle rapportate al valore di beni, per cui, per rendere più chiara la disposizione, si potrebbero comunque sostituire le parole:»indicate in misura fissa» con le seguenti: «indicate in una somma di denaro»;

            al comma 4 dell'articolo 35 si interviene sulla legge di semplificazione 2001 per introdurre un ulteriore criterio direttivo relativamente alla revisione delle sanzioni amministrative in materia di assicurazioni, disponendo che siano raddoppiate le sanzioni penali e quintuplicate nel massimo le amministrative, senza tuttavia considerare che tale disposizione si sovrappone almeno in parte con quelle dei commi precedenti, in cui si aumentano direttamente le sanzioni della legge n. 576 del 1982;

 

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            l'ultimo comma dell'articolo 35 raddoppia le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le società nel caso di reati societari commessi nel loro interesse;

            l'articolo 36 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per «l'introduzione di sanzioni accessorie» a quelle del Titolo XI del libro V del codice civile, del testo unico bancario, del testo unico della intermediazione finanziaria, del decreto legislativo sui fondi pensione e della disciplina delle assicurazioni, stabilendo che le sanzioni accessorie dovranno essere rapportate alla gravità della violazione e non superare i tre anni, senza chiarire se la sanzione accessoria si riferisca ai soli illeciti penali o anche a quelli amministrativi;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) all'articolo 5, comma 1, capoverso «articolo 165-sexies», secondo comma, siano soppresse le parole «reato più grave»;

            2) all'articolo 13, comma 1, siano coordinate le disposizioni previste dalle lettere n-bis) e n-ter), in relazione alla sanzione della violazione dell'articolo 115 del Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria;

            3) all'articolo 13, al comma 1, siano coordinate le disposizioni previste dalla lettera n-bis) con quelle previste dalla lettera n-quater);

            4) All'articolo 24, comma 5, sia specificato che il rinvio all'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 124 ivi previsto si riferisce al comma 5-bis di tale articolo;

            5) all'articolo 30 siano sostituite le parole: «Fuori del caso previsto dall'articolo 2638, secondo comma, del codice civile» con le seguenti: «Salvo che il fatto costituisca reato»;

            6) all'articolo 33, al comma 2, siano sostituite le parole «in collusione con la società assoggettata a revisione» con le seguenti «in caso di concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione» e sia estesa la punibilità ai corruttori;

            7) all'articolo 33, al comma 2, sia specificata la categoria dei «soci responsabili della revisione contabile»;

            8) all'articolo 34, comma 1, capoverso «Art. 192-bis», primo comma, siano soppresse le parole «più grave»;

            9) all'articolo 35, comma 4, siano coordinate le disposizioni ivi previste con quelle di cui alla legge n. 576 del 1982;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 13, comma 1, lettera n-ter), le Commissioni di merito, in ordine alla responsabilità amministrativa ivi prevista a carico di società ed enti, valutino l'opportunità di applicare il regime

 

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sanzionatorio sancito dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sulla responsabilità amministrativa degli enti;

            b) all'articolo 13, le Commissioni di merito valutino l'opportunità di sopprimere lettera o-bis) o comunque di modificarla secondo quanto indicato nella parte motiva del parere;

            c) all'articolo 13-bis, comma 1, le Commissioni di merito valutino l'opportunità di sopprimere le lettere a) e b), inserendo il riferimento ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari direttamente nella riformulazione degli articoli 2621 e 2622 di cui all'articolo 28 del testo;

            d) all'articolo 13-ter le Commissioni di merito valutino l'opportunità di modificare il comma 2 stabilendo che, «Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'obbligo di fornire per iscritto le informazioni di cui al comma 1 o l'esposizione di fatti non corrispondenti al vero delle comunicazioni scritte di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria», il cui importo dovrà essere determinato dalle Commissioni in maniera tale da assicurare una effettiva corrispondenza con la gravità della violazione sanzionata;

            e) all'articolo 15, comma 6, le Commissioni di merito valutino l'opportunità di sopprimere le parole «agli organi di controllo»;

            f) all'articolo 27, comma 1, le Commissioni di merito valutino l'opportunità di precisare che il diritto di azione di cui all'articolo 3 della legge n. 281 del 1998 non spetta ai risparmiatori e agli investitori «uti singuli» bensì alle associazioni dei consumatori e degli utenti;

            g) all'articolo 28, commi 1 e 2, le Commissioni di merito valutino l'opportunità di riformulare gli articoli 2621 e 2622 del codice civile (false comunicazioni sociali) nella parte in cui prevedendo, nei confronti di una persona fisica, anzichè la sanzione amministrativa pecuniaria «da dieci a cento quote», quella in misura fissa;

            h) all'articolo 28, comma 2, le Commissioni di merito valutino l'opportunità di specificare a quale fonte ed a quale anno debba essere fatto riferimento per la fissazione del prodotto interno lordo;

            i) all'articolo 34, comma 1, capoverso «Art. 192-bis», primo comma, le Commissioni di merito valutino l'opportunità di chiarire i criteri e le modalità d'imputazione delle spese di pubblicazione ivi previste;

            j) all'articolo 35, comma 3, le Commissioni di merito valutino l'opportunità di sostituire le parole:»indicate in misura fissa» con le seguenti: «indicate in una somma di denaro»;

            k) all'articolo 36 le Commissioni di merito valutino l'opportunità di chiarire se le sanzioni accessorie da introdurre nell'ordinamento si riferiscano ai soli illeciti penali o anche a quelli amministrativi.

 

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PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato il testo unificato dei progetti di legge n. 2436 ed abbinati, recante «Interventi per la tutela del risparmio»;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            all'articolo 14, primo capoverso, dopo la lettera c) sia inserita la seguente: «c-bis) l'eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui al comma 112 della legge 24 dicembre 2003, n. 350»;

            all'articolo 21 sia soppresso il comma 4, in linea con le disposizioni contenute nella legge 23 agosto 2004, n. 243 di riforma previdenziale, che prevede la concentrazione nella COVIP delle competenze in materia di vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari collettive e individuali, ivi compresi i profili relativi alla trasparenza e alle modalità di offerta al pubblico;

            all'articolo 41, sia aggiunto il seguente comma:

                «2. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti ad armonizzare le disposizioni della presente legge e la disciplina previdenziale derivante dall'adozione dei decreti legislativi di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 243, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni richiamate».


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2436 Armani e abb., recante interventi per la tutela del risparmio;

            rilevato che il provvedimento, rafforzando la tutela dei risparmiatori e la trasparenza dei mercati finanziari, consente di adeguare

 

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l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea attraverso il conseguimento in particolare degli obiettivi previsti dal Piano d'Azione per i servizi finanziari;

            tenuto conto inoltre che alcune delle disposizioni del medesimo provvedimento recate ai Capi I, II e III del Titolo I, nonché al Titolo III anticipano misure previste dal Piano d'Azione per l'ammodernamento del diritto societario;

            considerato che all'articolo 9 si prevede di assoggettare i prodotti assicurativi alla medesima disciplina dei prodotti finanziari in materia di preventiva approvazione del prospetto informativo - conseguente sia all'assimilazione delle polizze di assicurazione sulla vita agli strumenti finanziari che all'abolizione della lettera f) dell'articolo 100 del T.U.I.F. - senza tenere conto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, della direttiva 2002/83/CE del 5 novembre 2002, che riprende l'articolo 29 della direttiva 1992/96/CE, in data 10 novembre 1992, recepito nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 che vieta agli Stati membri di adottare disposizioni che esigano la preventiva approvazione o la comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazione, delle tariffe, nonché dei formulari e degli altri stampati che l'impresa di assicurazione abbia intenzione di utilizzare nelle sue relazioni con i contraenti;

            rilevato inoltre, in riferimento all'articolo 22-bis, recante i criteri di delega per il recepimento della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE, che la direttiva 2003/71/CE in argomento dispone espressamente che tale disciplina si estenda alle obbligazioni bancarie lasciando inalterato il regime vigente - regolato dalle specifiche direttive sopra richiamate - per le polizze di assicurazione;

            considerato in ogni caso che il provvedimento appare comunque compatibile con la normativa comunitaria;

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valutino le Commissioni di merito, in riferimento all'articolo 9, l'opportunità di distinguere la disciplina relativa rispetto ai servizi assicurativi;

            b) considerino altresì le medesime Commissioni, in ordine all'articolo 22-bis, quanto previsto dalla direttiva 2003/71/CE in merito alle polizze assicurative.

 

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Testo unificato delle Commissioni

Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari.

TITOLO I
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA
DELLE SOCIETÀ PER AZIONI

Capo I
Organi di amministrazione
e di controllo

Art. 1.
(Nomina e requisiti degli amministratori).

      1. Nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, alla parte IV, titolo III, capo II, dopo l'articolo 147-bis, è inserita la seguente sezione:

      «Sezione IV-bis.
      Organi di amministrazione.

      Art. 147-ter. - (Elezione e composizione del consiglio di amministrazione). - 1. Lo statuto prevede che i membri del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale.
      2. Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, almeno uno del membri del consiglio d'amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista

 

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risultata prima per numero di voti. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il membro espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4.
      3. In aggiunta a quanto disposto dal comma 2, qualora il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti d'indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Lo statuto disciplina le forme per la designazione dei membri indipendenti di cui al presente comma, anche in deroga alle disposizioni del comma 1. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile.

      Art. 147-quater. - (Composizione del consiglio di gestione). - 1. Qualora il consiglio di gestione sia composto da più di quattro membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti d'indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

      Art. 147-quinquies. - (Requisiti di onorabilità). - 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione debbono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.
      2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica».

 

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Art. 2.
(Collegio sindacale e organi corrispondenti nei modelli dualistico e monistico).

      1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 148:

              1) al comma 1, le lettere c) e d) sono abrogate;

              2) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

      «2. La CONSOB stabilisce con regolamento modalità idonee ad assicurare che un membro effettivo del collegio sindacale sia eletto dai soci di minoranza.
      2-bis. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza»;

              3) al comma 3, lettera c), dopo le parole: «comune controllo» sono inserite le seguenti: «ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b)», e, dopo le parole: «di natura patrimoniale», sono aggiunte le seguenti: «o professionale»;

              4) i commi 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater sono sostituiti dai seguenti:

      «4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la CONSOB, la Banca d'Italia e l'ISVAP, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.
      4-bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
      4-ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 3. Il rappresentante della minoranza è il membro del consiglio

 

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d'amministrazione eletto ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 2.
      4-quater. Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza è dichiarata dal consiglio d'amministrazione o dall'assemblea entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, vi provvede la CONSOB, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o qualora abbia avuto comunque notizia dell'esistenza della causa di decadenza»;

              b) dopo l'articolo 148, è inserito il seguente:

      «Art. 148-bis. - (Limiti al cumulo degli incarichi). - 1. Con regolamento della CONSOB sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La CONSOB stabilisce tali limiti avendo riguardo all'onerosità e alla complessità di ciascun tipo d'incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa.
      2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, informano la CONSOB e il pubblico, nei termini e modi prescritti dall'Autorità medesima con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. L'autorità dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo»;

 

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          c) all'articolo 149:

              1) al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

          «c-bis) sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi»;

              2) al comma 4-ter, le parole: «limitatamente alla lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente alle lettere c-bis) e d)»;

          d) all'articolo 151:

              1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero rivolgere le medesime richieste d'informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate»;

              2) al comma 2, terzo periodo, le parole: «da almeno due membri del collegio» sono sostituite dalle seguenti: «individualmente da ciascun membro del collegio, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due membri»;

          e) all'articolo 151-bis:

              1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero rivolgere le medesime richieste d'informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate»;

              2) al comma 3, secondo periodo, le parole: «da almeno due membri del consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «individualmente da ciascun membro del consiglio, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due membri»;

          f) all'articolo 151-ter:

              1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di

 

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amministrazione e di controllo delle società controllate»;

              2) al comma 3, secondo periodo, le parole: «da almeno due membri del comitato» sono sostituite dalle seguenti: «individualmente da ciascun membro del comitato»;

          g) all'articolo 152, il comma 1 è sostituito dal seguente:

              «1. Il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, se ha fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione della società o di una o più società controllate, può denunziare i fatti al tribunale ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile. In tale ipotesi le spese per l'ispezione sono a carico della società e il tribunale può revocare anche i soli amministratori»;

          h) all'articolo 193, comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

              «a) ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo della gestione che commettono irregolarità nell'adempimento dei doveri previsti dall'articolo 149, commi 1, 4-bis e 4-ter, ovvero omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 3».

      2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2400 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società»;

          b) all'articolo 2409-quaterdecies, primo comma, dopo le parole: «2400, terzo», sono inserite le seguenti: «e quarto»;

          c) all'articolo 2409-septiesdecies, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Al momento della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e

 

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prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società».

Art. 3.
(Azione di responsabilità).

      1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2393:

              1) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

      «L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione dei collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti»;

              2) il quarto comma è sostituito dal seguente:

      «La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale, ovvero con il voto unanime dei componenti del collegio sindacale. In questi casi, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori»;

          b) all'articolo 2393-bis, secondo comma, le parole: «un ventesimo» sono sostituite dalle seguenti: «un quarantesimo»;

          c) all'articolo 2409-duodecies, quinto comma, le parole: «dal quarto comma dell'articolo 2393» sono sostituite dalle seguenti: «dal quinto comma dell'articolo 2393».

      2. All'articolo 145, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le parole: «2393, quarto e quinto comma» sono sostituite dalle seguenti: «2393, quinto e sesto comma».

 

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Capo II
Altre disposizioni a tutela
delle minoranze

Art. 4.
(Delega di voto).

      1. All'articolo 139, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «La CONSOB può stabilire» sono sostituite dalle seguenti: «La CONSOB stabilisce».

Art. 5.
(Integrazione dell'ordine del giorno
dell'assemblea).

      1. Dopo l'articolo 126 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 126-bis. - (Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea). - 1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.
      2. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare a seguito delle richieste di cui al comma 1 è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
       3. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, ai sensi del comma 1, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta».

 

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Capo III
Disciplina delle società estere

Art. 6.
(Trasparenza delle società estere).

      1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alla parte IV, titolo III, capo II, dopo l'articolo 165-bis, introdotto dall'articolo 18, comma 1, lettera h), della presente legge, è aggiunta la seguente sezione:

      «Sezione VI-bis.
Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria.

      Art. 165-ter. - (Ambito di applicazione). - 1. Sono soggette alle disposizioni contenute nel presente capo le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le quali controllino società aventi sede legale in Stati i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle società, nonché le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati o emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, le quali siano collegate alle suddette società estere o siano da queste controllate.
      2. Si applicano le nozioni di controllo e di collegamento definite dall'articolo 2359 del codice civile.
       3. Gli Stati di cui al comma 1 sono individuati con decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei seguenti criteri:

          a) per quanto riguarda le forme e le condizioni per la costituzione delle società:

              1) mancanza di forme di pubblicità dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché delle successive modificazioni di esso;

 

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              2) mancanza del requisito di un capitale sociale minimo, idoneo a garantire i terzi creditori, per la costituzione delle società, nonché della previsione di scioglimento in caso di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo il caso di reintegrazione entro un termine definito;

              3) mancanza di norme che garantiscano l'effettività e l'integrità del capitale sociale sottoscritto, in particolare con la sottoposizione dei conferimenti costituiti da beni in natura o crediti alla valutazione da parte di un esperto appositamente nominato;

              4) mancanza di forme di controllo, da parte di un organo amministrativo o giudiziario, circa la conformità degli atti di cui al numero 1) alle condizioni richieste per la costituzione delle società;

          b) per quanto riguarda la struttura delle società, mancanza della previsione di un organo di controllo distinto dall'organo di amministrazione, o di un comitato di controllo interno all'organo amministrativo, dotato di adeguati poteri di ispezione, controllo e autorizzazione sulla contabilità, sul bilancio e sull'assetto organizzativo della società, e composto da soggetti forniti di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza;

          c) per quanto riguarda il bilancio d'esercizio:

              1) mancanza della previsione dell'obbligo di redigere tale bilancio, comprendente almeno il conto economico e lo stato patrimoniale, con l'osservanza del seguenti princìpi:

                  1.1) rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio;

                  1.2) illustrazione chiara dei criteri di valutazione adottati nella redazione del conto economico e dello stato patrimoniale;

              2) mancanza dell'obbligo di deposito, presso un organo amministrativo o

 

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giudiziario, del bilancio, redatto secondo i requisiti di cui al numero 1);

              3) mancanza dell'obbligo di sottoporre la contabilità e il bilancio delle società a verifica da parte dell'organo o del comitato di controllo di cui alla lettera b) ovvero di un revisore legale dei conti;

          d) mancanza della previsione di adeguate forme di trasparenza e di conoscibilità della compagine sociale;

          e) la legislazione del Paese ove la società ha sede legale non deve impedire o scoraggiare la società stessa dall'operare sul proprio territorio;

          f) mancata previsione del risarcimento dei danni arrecati agli amministratori rimossi senza una giusta causa;

          g) mancata previsione di un'adeguata disciplina che impedisca la continuazione dell'attività sociale dopo l'insolvenza, senza ricapitalizzazione o prospettive di risanamento;

          h) mancanza di adeguate sanzioni penali nei confronti degli esponenti aziendali che falsificano la contabilità e i bilanci.

      4. Con i decreti del Ministro della giustizia, di cui al comma 3, possono essere individuati, in relazione alle forme e alle discipline societarie previste in ordinamenti stranieri, ulteriori criteri equivalenti in base ai quali possano considerarsi soddisfatti i requisiti di trasparenza e di idoneità patrimoniale e organizzativa determinati nel presente articolo.

      Art. 165-quater. - (Obblighi delle società italiane controllanti). - 1. Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le quali controllano società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-ter, comma 3, allegano al proprio bilancio di esercizio o bilancio consolidato, qualora siano tenute a predisporlo, il bilancio della società estera controllata,

 

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redatto secondo i princìpi e le regole applicabili ai bilanci delle società italiane o secondo i princìpi contabili internazionalmente riconosciuti.
       2. Il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della società italiana ai sensi del comma 1, è sottoscritto dagli organi di amministrazione e di controllo, dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di quest'ultima, che attestano la veridicità e la correttezza della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.
      3. Il bilancio della società italiana controllante è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera controllata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dall'organo di controllo.
      4. Il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della società italiana ai sensi del comma 1, è sottoposto a revisione ai sensi dell'articolo 165 da parte della società incaricata della revisione del bilancio della società italiana; ove la suddetta società di revisione non operi nello Stato ove ha sede la società estera controllata, deve avvalersi di altra idonea società di revisione, assumendo la responsabilità dell'operato di quest'ultima. Ove la società italiana, non avendone l'obbligo, non abbia incaricato del controllo contabile una società di revisione, deve comunque conferire tale incarico relativamente al bilancio della società estera controllata.
      5. Il bilancio della società estera controllata, sottoscritto ai sensi del comma 2, e il giudizio espresso dalla società responsabile della revisione ai sensi del comma 4, sono trasmessi alla CONSOB.
 

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      6. Coloro che sottoscrivono il bilancio della società estera ai sensi del comma 2 e coloro che ne esercitano la revisione ai sensi del comma 4 sono soggetti a responsabilità civile, penale e amministrativa secondo quanto previsto in relazione al bilancio delle società italiane.

      Art. 165-quinquies. - (Obblighi delle società italiane collegate). - 1. Il bilancio delle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e delle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le quali siano collegate a società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-ter, comma 3, è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera collegata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dall'organo di controllo.

      Art. 165-sexies. - (Obblighi delle società italiane controllate). - 1. Il bilancio delle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e delle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, ovvero che hanno ottenuto rilevanti concessioni di credito, le quali siano controllate da società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-ter, comma 3, è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la Società estera controllante, nonché le società da essa controllate o ad essa collegate o sottoposte a comune controllo, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio

 

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si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dall'organo di controllo.
      2. Salvo che il fatto costituisca reato, qualora le informazioni contenute nella relazione prevista dal comma 1 siano erronee o incomplete, coloro che l'hanno sottoscritta sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.164 a euro 516.457.

      Art. 165-septies. - (Poteri della CONSOB e disposizioni d'attuazione). - 1. La CONSOB esercita i poteri previsti dagli articoli 114 e 115, con le finalità indicate dall'articolo 91, nel riguardi delle società italiane di cui alla presente sezione. Per accertare l'osservanza degli obblighi di cui alla presente sezione da parte delle società italiane, può esercitare i medesimi poteri nei riguardi delle società estere, previo consenso delle competenti autorità straniere, o chiedere l'assistenza o la collaborazione di queste ultime, anche sulla base di accordi di cooperazione con esse.
      2. La CONSOB emana, con proprio regolamento, le disposizioni per l'attuazione della presente sezione».

TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI D'INTERESSI E DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE

Capo I
Disposizioni in materia
di conflitti d'interessi

Art. 7.
(Operazioni con parti correlate).

      1. Dopo l'articolo 2391-bis del codice civile è inserito il seguente:

      «Art. 2391-ter. - (Limiti di valore per il compimento di operazioni con parti correlate). -

 

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Le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non possono contrarre, direttamente o indirettamente, obbligazioni di qualsiasi natura, né compiere atti di compravendita, di valore complessivo superiore a centomila euro nel corso di ciascun esercizio sociale, con chiunque detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo nel loro capitale, con chiunque eserciti su di esse un'influenza notevole, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2359, e con chi svolga presso di esse funzioni di amministrazione, direzione o controllo ovvero con le società controllate dai predetti soggetti, a meno di espressa autorizzazione del consiglio d'amministrazione o del consiglio di gestione, deliberata senza la partecipazione dei soggetto interessato e previo parere favorevole del collegio sindacale assunto all'unanimità.
      Sono nulli gli atti compiuti in difformità dall'autorizzazione di cui al primo comma, ovvero quando essa manchi o sia stata deliberata senza l'osservanza di quanto ivi prescritto».

      2. All'articolo 2409-quaterdecies, primo comma, del codice civile, dopo le parole: «articoli 2388,» è inserita la seguente: 2391-ter,».
      3. All'articolo 2409-noviesdecies, primo comma, del codice civile, dopo la parola: «2391,» è inserita la seguente: «2391-ter,».

      4. All'articolo 2428, secondo comma, del codice civile, dopo il numero 2) è inserito il seguente:

      «2-bis) le operazioni con parti correlate autorizzate nel corso dell'esercizio a norma dell'articolo 2391-ter, primo comma;».

Art. 8.
(Concessione di credito in favore di azionisti e obbligazioni degli esponenti bancari).

      1. All'articolo 53 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre

 

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1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 4, primo periodo, le parole: «una partecipazione rilevante» sono sostituite dalle seguenti: «, direttamente o indirettamente, una partecipazione rilevante o che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso di esse, nonché in favore delle società controllate dai predetti soggetti o presso le quali gli stessi svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo,»;

          b) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «al patrimonio della banca e» sono inserite le seguenti: «, ove esista,»;

          c) al comma 4, terzo periodo, le parole: «chi detiene una partecipazione rilevante, relativi» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti indicati al primo periodo, in relazione»;

          d) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

      «4-bis. Ferma restando l'applicazione del comma 4 e delle disposizioni di cui all'articolo 136, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso una banca, i quali detengano una partecipazione nel capitale della medesima, nonché i soggetti che siano sottoscrittori di patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, riguardanti una banca, non possono essere debitori nei riguardi della stessa banca per un ammontare che superi il valore dei tre quarti delle partecipazioni detenute. I sottoscrittori dei patti di cui al precedente periodo, che siano debitori nei riguardi della banca per un ammontare superiore al limite ivi indicato, non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni quotate da loro possedute, anche indirettamente. Le disposizioni del presente comma si applicano quando il valore della partecipazione direttamente o indirettamente detenuta nella banca, calcolato secondo i criteri di liquidazione previsti in caso di recesso, sia superiore a cinquecentomila euro ovvero al maggiore importo corrispondente allo 0,75 per

 

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cento del capitale sociale con diritto di voto. I predetti limiti di valore della quota azionaria sono raddoppiati nei riguardi dei sottoscrittori dei patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni. Per l'applicazione del presente comma si considerano anche le partecipazioni indirette al capitale delle banche, di cui all'articolo 22.
      4-ter. La Banca d'Italia può autorizzare deroghe alle disposizioni di cui al comma 4-bis, sulla base del criteri da essa stabiliti.
      4-quater. Il limite di cui al comma 4-bis non si applica alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo, di cui al titolo II, capo V».

      2. All'articolo 136 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

      «2-bis. Per l'applicazione dei commi 1 e 2 rilevano anche le obbligazioni intercorrenti con società controllate dai soggetti di cui ai medesimi commi o presso le quali gli stessi soggetti svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonché con le società da queste controllate o che le controllano o sono ad esse collegate»;

          b) al comma 3, le parole: «dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1, 2 e 2-bis».

Art. 9.
(Conflitti d'interessi nella gestione dei patrimoni di organismi d'investimento collettivo del risparmio e prodotti assicurativi e previdenziali nonché nella gestione di portafogli su base individuale).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare i conflitti d'interessi nella gestione dei patrimoni degli organismi d'investimento collettivo del risparmio

 

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(OICR), dei prodotti assicurativi e di previdenza complementare e delle gestioni su base individuale di portafogli d'investimento per conto terzi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) limitazione dell'investimento dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi in titoli emessi o collocati da società appartenenti allo stesso gruppo cui appartengono i soggetti che gestiscono i suddetti patrimoni o portafogli ovvero, nel caso di prodotti di previdenza complementare, emessi anche da alcuno dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive;

          b) limitazione dell'investimento dei patrimoni o portafogli di cui alla lettera a) in titoli emessi o collocati da società appartenenti a gruppi legati da significativi rapporti di finanziamento con il soggetto che gestisce tali patrimoni o portafogli o con il gruppo al quale esso appartiene;

          c) previsione del limite per l'impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo da parte dei gestori dei patrimoni o portafogli di cui alla lettera a) per la negoziazione di strumenti finanziari nello svolgimento dei servizi di gestione di cui al presente articolo, in misura non superiore al 60 per cento del controvalore complessivo degli acquisti e delle vendite degli stessi;

          d) salvo quanto disposto dalla lettera c), previsione dell'obbligo, a carico dei gestori dei patrimoni o portafogli di cui alla lettera a), di motivare, sulla base delle condizioni economiche praticate nonché dell'efficienza e della qualità dei servizi offerti, l'impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo per la negoziazione di strumenti finanziari nello svolgimento dei servizi di gestione di cui al presente articolo, qualora superi il 30 per cento del controvalore complessivo degli acquisti e delle vendite degli stessi;

          e) previsione dell'obbligo, a carico dei gestori dei patrimoni o portafogli di cui alla lettera a), di comunicare agli investitori la misura massima dell'impiego di intermediari

 

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appartenenti al medesimo gruppo, da essi stabilita entro il limite di cui alla lettera c), all'atto della sottoscrizione di quote di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare ovvero al conferimento dell'incarico di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, nonché ad ogni successiva variazione e comunque annualmente;

          f) attribuzione del potere di dettare disposizioni di attuazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB);

          g) previsione di sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, in caso di violazione delle norme introdotte ai sensi del presente articolo, sulla base dei princìpi e criteri di cui alla presente legge, nel rispetto dei princìpi di adeguatezza e proporzione e riservando le sanzioni accessorie ai casi di maggiore gravità o di reiterazione dei comportamenti vietati;

          h) attribuzione del potere d'irrogare le sanzioni previste dalla lettera g) alla CONSOB;

          i) riferimento, per la determinazione della nozione di gruppo, alla definizione di controllo contenuta nell'articolo 93 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 10.
(Conflitti d'interessi nella prestazione dei servizi d'investimento).

       1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 6, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      «2-bis. La CONSOB, sentita, per le banche, la Banca d'Italia, stabilisce disposizioni volte a prevenire l'insorgere di conflitti d'interesse nella prestazione dei servizi d'investimento. A questo fine, essa prescrive che i diversi servizi d'investimento siano prestati

 

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da strutture organizzative distinte tra loro e, per le banche, distinte anche da quella deputata all'esercizio dell'attività bancaria, determinando criteri organizzativi volti ad assicurare la separazione dei diversi servizi esercitati e l'effettiva autonomia decisionale dei responsabili di ciascuna struttura. Al medesimo fine può altresì stabilire che tali servizi d'investimento siano prestati da società distinte. La gestione del portafoglio dei prodotti finanziari di proprietà della banca o dell'intermediario deve essere comunque attribuita a un'apposita unità organizzativa»;

          b) dopo l'articolo 190, è inserito il seguente:

      «Art. 190-bis. - (Sanzioni per inosservanza delle norme sulla separazione organizzativa). - 1. I soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dall'articolo 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate in base al medesimo comma dalla CONSOB, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro nonché, nei casi più gravi, con la sospensione da quindici a sessanta giorni, o con la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi d'investimento. La revoca è disposta dal Ministro dell'economia e delle finanze su proposta della CONSOB, sentita, per le banche, la Banca d'Italia.
      2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 190, commi 3 e 4».

Capo II
Disposizioni in materia di circolazione
degli strumenti finanziari

Art. 11.
(Circolazione in Italia di strumenti finanziari collocati presso investitori professionali e obblighi informativi).

      1. All'articolo 2412 del codice civile, dopo il settimo comma, è inserito il seguente:

      «La negoziazione di obbligazioni ad opera di investitori professionali nei confronti di soggetti diversi avviene, a pena di

 

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nullità e quindi di rimborso al valore di acquisto, mediante consegna di un prospetto informativo contenente le informazioni stabilite dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) con proprio regolamento, anche quando la vendita avvenga su richiesta dell'acquirente».
      2. Salvo quanto stabilito dall'articolo 2412, ottavo comma, del codice civile, introdotto dal comma 1 del presente articolo, agli strumenti e agli altri prodotti finanziari emessi e collocati, in Italia o all'estero, presso i soli investitori professionali si applicano, nel caso di negoziazione da parte di questi e per la durata di un anno dal trasferimento, le disposizioni di cui al medesimo articolo 2412, secondo comma, secondo periodo, del codice civile ove tale trasferimento avvenga in Italia, presso investitori diversi dagli investitori professionali soggetti a vigilanza a norma delle leggi speciali, nell'esercizio delle attività disciplinate dalla parte II del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
      3. Nel caso di negoziazione degli strumenti e degli altri prodotti finanziari di cui al comma 2, gli intermediari consegnano, a pena di nullità, rilevabile solo dal cliente, e quindi di rimborso al valore di acquisto, un prospetto informativo contenente le informazioni determinate dalla CONSOB con le disposizioni di attuazione di cui al comma 4, anche qualora la vendita avvenga su specifica richiesta di investitori diversi dagli investitori professionali soggetti a vigilanza a norma delle leggi speciali.
      4. La CONSOB emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento le disposizioni di attuazione e disciplina i casi in cui non si applicano, in tutto o in parte, le previsioni di cui ai commi precedenti.

      5. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 30, comma 9, sono soppresse le parole: «e dai prodotti indicati nell'articolo 100, comma 1, lettera f)»;

 

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          b) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 100 e il comma 2 dell'articolo 118 sono abrogati.

      6. Nella parte II, titolo II, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modficazioni, dopo l'articolo 25 sono aggiunti i seguenti:

      «Art. 25-bis. - (Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione). - 1. Le disposizioni del presente capo si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e imprese di assicurazione.

      Art. 25-ter. - (Disposizioni applicabili alle imprese di assicurazione) - 1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche alle imprese di assicurazione, in quanto compatibili».

Capo III
Altre disposizioni in materia di servizi bancari, tutela degli investitori, disciplina dei promotori finanziari e dei mercati regolamentati e informazione societaria

Art. 12.
(Pubblicità del tasso effettivo globale annuo degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari).

      1. Al comma 1 dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, è pubblicizzato il tasso effettivo globale annuo computato secondo le modalità stabilite a norma dell'articolo 122».

Art. 13.
(Depositi giacenti presso le banche).

      1. Al titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993,

 

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n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 120 è inserito il seguente capo:

      «Capo I-bis.
Depositi giacenti presso le banche.

      Art. 120-bis. - (Ricerca dei titolari dei depositi giacenti presso le banche). - 1. Nel caso in cui per cinque anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa, relative ai contratti di deposito a risparmio nominativi e di conto corrente, nonché ai contratti di deposito di titoli, la banca informa l'intestatario del deposito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'ultimo indirizzo conosciuto, invitandolo a impartire disposizioni entro il termine di novanta giorni e indicando le conseguenze della mancata risposta. Nell'ipotesi indicata al periodo precedente, la banca non può applicare commissioni per spese relative alla gestione dei medesimi contratti dal giorno successivo al compimento del quinquennio e fino alla data in cui venga compiuta una nuova operazione ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati.
      2. Qualora nei successivi novanta giorni non abbia notizie dell'intestatario del deposito di cui al comma 1, la banca, limitatamente ai depositi con saldo superiore a 250 euro, chiede al sindaco del comune di residenza di comunicare quanto ad esso risulti circa l'esistenza in vita e il domicilio del medesimo, rilasciando il relativo certificato.
      3. Ove risulti la morte dell'intestatario, la banca chiede alla cancelleria del tribunale e all'ufficio del registro competenti di comunicare quanto risulti circa la successione del medesimo. Ove necessario, essa domanda altresì al sindaco del luogo di apertura della successione di rilasciare il certificato relativo allo stato di famiglia del defunto. Qualora, sulla base delle informazioni acquisite, consti l'esistenza di eredi, la banca comunica ad essi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento

 

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l'esistenza del deposito, invitandoli a impartire disposizioni entro il termine di novanta giorni e indicando le conseguenze della mancata risposta.
      4. Decorso un anno dalla scadenza del quinquennio computato ai sensi del comma 1, qualora dalle ricerche effettuate ai sensi del comma 3 non sia risultata l'esistenza di eredi dell'intestatario del deposito, o qualora essi siano irreperibili o non abbiano dato notizie entro novanta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata, la banca provvede alla pubblicazione del deposito giacente mediante avviso, esposto per trenta giorni nei locali aperti al pubblico della stessa banca, indicante soltanto il nome, la data e il luogo di nascita dell'intestatario del deposito.
      5. L'elenco dei depositi intestati a defunti, relativamente ai quali nell'anno precedente siano state inutilmente esperite le ricerche prescritte dal comma 3, è pubblicato mediante avviso cumulativo, contenente soltanto i dati indicati nel comma 4, entro il 31 marzo di ciascun anno, anche a cura di associazioni di categoria delle banche, nella Gazzetta Ufficiale nonché su due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale. Il medesimo elenco è altresì pubblicato in forma elettronica secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia.
      6. Per i libretti di deposito al portatore, in cui non risulti l'identità del depositante, decorso il termine indicato dal comma 1, la banca procede direttamente ai sensi dei commi 4 e 5. La pubblicazione e l'avviso cumulativo di cui ai medesimi commi contengono la sola indicazione dei dati identificativi del libretto nonché la data e il luogo in cui esso è stato aperto. Il disposto del comma 1, ultimo periodo, si applica anche ai libretti di deposito di cui al presente comma.
      7. Le spese relative alle attività e alle ricerche prescritte dai commi 1, 2 e 3 sono addebitate al titolare del conto, nella misura massima fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La banca può provvedere allo svolgimento delle attività e delle ricerche anche avvalendosi di società aventi quale oggetto
 

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sociale esclusivo la prestazione di questo servizio. L'attività di queste società è disciplinata con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il regolamento determina inoltre i requisiti di onorabilità che devono possedere i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione presso le medesime società, nonché i dipendenti delle medesime.
      8. Le banche comunicano annualmente alla Banca d'Italia le seguenti informazioni relative ai depositi giacenti di cui ai commi 1 e 6:

          a) elenco dei depositi relativamente ai quali nell'anno precedente si sia verificata la condizione prevista dal comma 1;

          b) elenco dei depositi relativamente ai quali nell'anno precedente, mediante le procedure di cui al presente articolo, siano stati reperiti l'intestatario o i suoi eredi;

          c) elenco dei depositi relativamente ai quali nell'anno precedente siano state inutilmente esperite le ricerche prescritte dal comma 3;

          d) valore complessivo dei depositi giacenti di cui ai commi 1 e 6 e valore complessivo dei depositi di cui alla lettera c), con distinta indicazione degli importi relativi a denaro e a titoli.

      9. La Banca d'Italia emana disposizioni per l'attuazione del presente articolo, stabilendo altresì modalità e termini delle comunicazioni prescritte nel comma 8.

      Art. 120-ter. - (Devoluzione dei depositi giacenti presso le banche). - 1. Decorso un anno dalla pubblicazione dell'avviso cumulativo di cui all'articolo 120-bis, commi 5 e 6, il deposito giacente presso la banca e non rivendicato è trasferito presso la Banca d'Italia, che ne cura la custodia in monte nella forma di deposito infruttifero.
      2. La Banca d'Italia pubblica in forma elettronica, con aggiornamento costante, l'elenco dei depositi trasferiti presso di

 

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essa ai sensi del comma 1, con l'indicazione del nome, della data e del luogo di nascita degli intestatari nonché della banca e dell'agenzia presso la quale il deposito era stato costituito.
      3. Chiunque vi abbia diritto può richiedere le somme depositate ai sensi del comma 1 presso la Banca d'Italia entro dieci anni dalla data del trasferimento.
      4. Le somme che non siano state rivendicate entro il termine di cui al comma 3 sono devolute allo Stato. Esse sono destinate, per metà e comunque non oltre l'importo complessivo di 20 milioni di euro per anno, alla dotazione patrimoniale del fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori e, per l'importo residuo, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 398.
      5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 4.

      Art. 120-quater. - (Contenuto delle cassette di sicurezza). - 1. Per gli oggetti e i valori depositati nelle cassette di sicurezza si applicano le disposizioni dell'articolo 1841 del codice civile. Dopo l'apertura della cassetta, la banca procede alle ricerche e alle pubblicazioni ai sensi di quanto previsto dall'articolo 120-bis, commi 2, 3, 4 e 5.
      2. Le somme derivanti dalla vendita degli oggetti rinvenuti sono depositate a norma dell'articolo 1841, terzo comma, del codice civile presso la Banca d'Italia, la quale provvede ai sensi dell'articolo 120-ter, comma 2. Qualora le somme non siano state rivendicate entro il termine ivi previsto, si applicano le disposizioni dell'articolo 120-ter, comma 4. Le somme di cui al presente comma concorrono al computo dell'importo ivi indicato».

      2. All'articolo 2, comma 3, del regolamento recante norme sui servizi di bancoposta, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, le parole: «a 120» sono sostituite dalle seguenti: «a 120-ter».

 

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      3. Il terzo comma dell'articolo 1841 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Il tribunale detta le disposizioni necessarie per la conservazione degli oggetti e dei valori rinvenuti, da parte della banca medesima, per un periodo di due anni. Decorso tale periodo senza che i suddetti beni siano stati rivendicati, il tribunale ne ordina la vendita, assegnando alla banca dalla somma ricavata quanto le sia dovuto per canoni e spese. La somma rimanente è depositata presso la Banca d'Italia, che ne cura la custodia in monte nella forma di deposito infruttifero. Chiunque vi abbia diritto può richiedere la somma depositata presso la Banca d'Italia entro dieci anni dalla data del deposito. Le somme che non siano state rivendicate entro tale termine sono devolute allo Stato».

Art. 14.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

      1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 21:

              1) al comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti abilitati classificano, sulla base di criteri generali minimi definiti con regolamento dalla CONSOB, che a tale fine può avvalersi della collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti abilitati e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, il grado di rischiosità dei prodotti finanziari e delle gestioni di portafogli di investimento e i profili di propensione al rischio delle singole categorie di clientela, in rapporto alle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali, all'esperienza della clientela e alla frequenza delle operazioni, rispettando nel collocamento dei prodotti e nella gestione dei portafogli d'investimento la compatibilità tra il grado di rischiosità di questi e la propensione del cliente al rischio, salve

 

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le diverse disposizioni espressamente impartite dal cliente medesimo in forma scritta o mediante strumenti telematici;»;

              2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

          «2-bis. La violazione delle disposizioni contenute nel presente capo ovvero delle disposizioni di attuazione approvate con regolamenti dalla CONSOB comporta la nullità dei contratti. La nullità può essere rilevata solo dal cliente»;

          b) all'articolo 31:

              1) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. È istituito l'albo unico dei promotori finanziari, articolato in sezioni territoriali. Alla tenuta dell'albo provvede un organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei promotori e dei soggetti abilitati. L'organismo ha personalità giuridica ed è ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di articolazione territoriale delle proprie strutture e attività. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria l'organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività. Esso provvede all'iscrizione all'albo, previa verifica dei necessari requisiti, e svolge ogni altra attività necessaria per la tenuta dell'albo. L'organismo opera nel rispetto dei princìpi e dei criteri stabiliti con regolamento dalla CONSOB, e sotto la vigilanza della medesima»;

              2) al comma 5, secondo periodo, le parole: «indette dalla CONSOB» sono soppresse;

              3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

      «6. La CONSOB determina, con regolamento, i princìpi e i criteri relativi:

          a) alla formazione dell'albo previsto dal comma 4 e alle relative forme di pubblicità;

 

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          b) ai requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati;

          c) all'iscrizione all'albo previsto dal comma 4 e alle cause di sospensione, di radiazione e di riammissione;

          d) alle cause d'incompatibilità;

          e) alle sanzioni e ai provvedimenti cautelari disciplinati dagli articoli 55 e 196;

          f) all'esame, da parte della stessa CONSOB, dei reclami contro le delibere dell'organismo di cui al comma 4, relative ai provvedimenti indicati alla lettera c);

          g) alle regole di presentazione e di comportamento che i promotori finanziari devono osservare nei rapporti con la clientela;

          h) alle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta;

          i) all'attività dell'organismo di cui al comma 4 e alle modalità d'esercizio della vigilanza da parte della stessa CONSOB;

          l) alle modalità di aggiornamento professionale dei promotori finanziari»;

          c) all'articolo 62:

              1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      «2-bis. Il regolamento può stabilire che le azioni di società controllanti, il cui attivo sia prevalentemente composto dalla partecipazione, diretta o indiretta, in una o più società con azioni quotate in mercati regolamentati, vengano quotate in segmento distinto del mercato»;

              2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

      «3-bis. La CONSOB determina con proprio regolamento:

          a) i criteri di trasparenza contabile e di adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema dei controlli interni che le società controllate, costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione europea, devono rispettare affinché

 

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le azioni della società controllante possano essere quotate su un mercato regolamentato italiano. Si applica la nozione di controllo di cui all'articolo 93;

          b) le condizioni in presenza delle quali non possono essere quotate le azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società;

          c) i criteri di trasparenza e i limiti per l'ammissione alla quotazione sul mercato mobiliare italiano delle società finanziarie, il cui patrimonio è costituito esclusivamente da partecipazioni»;

          d) all'articolo 64:

              1) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunica immediatamente le proprie decisioni alla CONSOB; l'esecuzione delle decisioni di ammissione e di esclusione è sospesa finché non sia decorso il termine indicato al comma 1-bis, lettera a)»;

              2) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

      «1-bis. La CONSOB:

          a) può vietare l'esecuzione delle decisioni di ammissione e di esclusione ovvero ordinare la revoca di una decisione di sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, lettera c), se, sulla base degli elementi informativi in suo possesso, ritiene la decisione contraria alle finalità di cui all'articolo 74, comma 1;

          b) può chiedere alla società di gestione tutte le informazioni che ritenga utili per i fini di cui alla lettera a);

          c) può chiedere alla società di gestione l'esclusione o la sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni.

      1-ter. L'ammissione, l'esclusione e la sospensione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi da una società di gestione in un mercato da essa gestito sono disposte dalla CONSOB. In tali casi,

 

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la CONSOB determina le modificazioni da apportare al regolamento del mercato per assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, nonché per regolare le ipotesi di conflitto d'interessi. L'ammissione dei suddetti strumenti è subordinata all'adeguamento del regolamento del relativo mercato»;

          e) all'articolo 74, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

      «1-bis. La CONSOB vigila sul rispetto delle disposizioni del regolamento del mercato, relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 64, comma 1-ter, da parte della società di gestione»;

          f) all'articolo 94 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «5-bis. La CONSOB determina quali strumenti o prodotti finanziari, quotati in mercati regolamentati ovvero diffusi fra il pubblico ai sensi dell'articolo 116 e individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, devono avere un contenuto tipico determinato»;

          g) all'articolo 114:

              1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. La CONSOB può, anche in via generale, richiedere ai soggetti indicati nel comma 1, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo di questi ultimi e ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122 che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico. In caso d'inottemperanza, la CONSOB provvede direttamente a spese del soggetto inadempiente»;

              2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

      «5-bis. Le operazioni relative a prodotti finanziari dell'emittente o a prodotti

 

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finanziari di soggetti ad esso collegati, compiute da esponenti aziendali o dai possessori di partecipazioni in misura superiore all'1 per cento del capitale sociale, sono comunicate al pubblico. La CONSOB detta le disposizioni di attuazione del presente comma, secondo princìpi di trasparenza e tempestività dall'informazione»;

          h) all'articolo 115:

              1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

          «b) assumere notizie, anche mediante la loro audizione, dai componenti degli organi sociali, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dagli altri dirigenti, dalle società di revisione, dalle società e dai soggetti indicati nella lettera a)»;

              2) al comma 1, lettera c), le parole: «nella lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «nelle lettere a) e b), al fine di controllare i documenti aziendali e di acquisirne copia»;

              3) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «c-bis) richiedere all'autorità giudiziaria competente l'adozione dei provvedimenti di cui al titolo III del libro III del codice di procedura penale nei confronti dei soggetti di cui alla lettera a)»;

              4) al comma 2, le parole: «dalle lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «dalle lettere a), b) e c)»;

          i) dopo l'articolo 117, sono inseriti i seguenti:

      «Art. 117-bis. - (Fusioni fra società con azioni quotate e società con azioni non quotate). - 1. Sono assoggettate alle disposizioni dell'articolo 113 le operazioni di fusione nelle quali una società con azioni non quotate viene incorporata in una società con azioni quotate, quando l'entità degli attivi di quest'ultima, diversi dalle disponibilità liquide e dalle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni,

 

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sia significativamente inferiore alle attività della società incorporata.
      2. Fermi restando i poteri previsti dall'articolo 113, comma 2, la CONSOB, con proprio regolamento, stabilisce disposizioni specifiche relative alle operazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

      Art. 117-ter. - (Disposizioni in materia di finanza etica). - 1. La CONSOB, previa consultazione con le associazioni di categoria e sentita la Banca d'Italia, determina, con proprio regolamento, le caratteristiche delle società emittenti che consentano di qualificare come etico l'investimento nei relativi titoli quotati in mercati regolamentati.
      2. Per i fini di cui al comma 1, la CONSOB tiene prioritariamente in considerazione, oltre che l'integrale applicazione, da parte delle società emittenti, dei codici di autodisciplina redatti dalle associazioni di categoria, l'adozione, da parte delle medesime società, di sistemi di certificazione di processo o di prodotto ispirati a criteri di sostenibilità ambientale e sociale e fondati sulla più avanzata regolamentazione elaborata, dall'Unione europea o da organizzazioni internazionali, in materia di responsabilità sociale d'impresa.
      3. La CONSOB, negli ambiti di propria competenza, vigila affinché la qualificazione etica riferita agli investimenti effettuati in società quotate nei mercati regolamentati sia utilizzata nelle comunicazioni rivolte al pubblico solo qualora le società emittenti abbiano i requisiti definiti dal regolamento di cui al comma 1.
      4. In caso di utilizzo, in qualsiasi tipo di comunicazione rivolta al pubblico, della qualificazione etica riferita agli investimenti nelle società al di fuori dei criteri e dei requisiti definiti dal regolamento di cui al comma 1, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i direttori generali delle società quotate nei mercati regolamentati e delle società di gestione collettiva del risparmio, di cui al titolo III del testo unico bancario, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a trecentomila euro e con la pubblicazione, a spese degli stessi ovvero

 

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della società, del provvedimento sanzionatorio adottato dalla CONSOB su almeno due quotidiani, di cui uno economico, aventi diffusione nazionale»;

          l) nella parte IV, titolo III, capo I, dopo l'articolo 118, è aggiunto il seguente:

      «Art. 118-bis. - (Riesame delle informazioni fornite al pubblico). - 1. La CONSOB stabilisce con regolamento le modalità e i termini per il riesame periodico delle informazioni comunicate al pubblico ai sensi di legge, comprese le informazioni contenute nei documenti contabili, dagli emittenti quotati»;

          m) nella parte IV, titolo III, capo II, dopo l'articolo 124, è inserita la seguente sezione:

      «Sezione I-bis.
Informazioni sull'adesione a codici
di comportamento.

      Art. 124-bis. - (Obblighi d'informazione e codici di comportamento). - 1. Le società di cui al presente capo diffondono annualmente, nei termini e con le modalità stabiliti dalla CONSOB, informazioni sull'adesione a codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori e sull'osservanza degli impegni a ciò conseguenti, motivando le ragioni dell'eventuale inadempimento.

      Art. 124-ter. - (Vigilanza sull'applicazione di regole di governo societario previste da codici di comportamento). - 1. La CONSOB, negli ambiti di propria competenza, stabilisce le forme di pubblicità cui sono sottoposti i codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori, vigila sulla veridicità delle informazioni riguardanti l'adempimento degli impegni assunti, diffuse dai soggetti che vi abbiano aderito, e irroga le corrispondenti sanzioni in caso di violazione»;

 

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          n) nella parte IV, titolo III, capo II, dopo l'articolo 154, è inserita la seguente sezione:

      «Sezione V-bis.
Redazione dei documenti contabili societari.

      Art. 154-bis. - (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari). - 1. Lo statuto prevede le modalità di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo.
      2. Gli atti e le comunicazioni della società previste dalla legge o diffuse al mercato, contenenti informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della stessa società, sono accompagnati da una dichiarazione scritta del direttore generale e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che ne attestano la corrispondenza al vero.
      3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la predisposizione del bilancio d'esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.
      4. Al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari devono essere conferiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi del presente articolo.
      5. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio d'esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 3 nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. L'attestazione è resa secondo il modello stabilito con regolamento dalla CONSOB.
      6. Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano

 

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anche ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, in relazione ai compiti loro spettanti, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società»;

          o) l'articolo 190 è sostituito dal seguente:

      «Art. 190. - (Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari e dei mercati). - 1. I soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dagli articoli 6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21, commi 1 e 2; 22; 24, comma 1; 25; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 36, commi 2, 3, 4, 6 e 7; 37; 38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40, comma 1; 41, commi 2 e 3; 42, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8; 43, commi 7 e 8; 50, comma 1; 65, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB in base ai medesimi articoli, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centoventicinquemila euro.
      2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica:

          a) alle società di gestione del mercato, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo I del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;

          b) alle società di gestione accentrata, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e di quelle emanate in base ad esse;

          c) agli organizzatori, agli emittenti e agli operatori, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 78 e 79;

          d) ai soggetti che gestiscono sistemi indicati negli articoli 68, 69, comma 2, e 70 e alla società indicata nell'articolo 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70 e 77, comma 1, e di quelle applicative delle medesime.

 

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      3. Le società e gli enti sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso:

          a) nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e dei loro dipendenti ai quali sono imputabili le violazioni;

          b) nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle società e negli enti, ai quali siano imputabili le violazioni ovvero che non abbiano vigilato, in conformità ai doveri inerenti al loro ufficio, affinché le disposizioni indicate ai commi 1 e 2 non fossero da altri violate.

      4. Il mancato esercizio del diritto di regresso è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a quello della sanzione per la quale è stato omesso il regresso. Le società e gli enti comunicano all'autorità che ha applicato la sanzione l'avvenuto esercizio del diritto di regresso e ne danno notizia nella nota integrativa al bilancio, indicando i soggetti nei confronti dei quali esso è stato esercitato.
      5. I soggetti che violano le disposizioni previste dall'articolo 8, commi da 2 a 6, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centoventicinquemila euro»;

          p) all'articolo 191, al comma 1, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 5-bis»;

          q) all'articolo 193, il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 113, 114 e 115 è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative. Si applica il disposto dell'articolo 190, comma 3. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima»;

          r) all'articolo 195 il comma 9 è sostituito dal seguente:

 

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      «9. Le società e gli enti ai quali appartengono i soggetti sanzionati rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal secondo periodo del comma 3, e sono tenuti a esercitare il diritto di regresso verso i responsabili. Si applica il disposto dell'articolo 190, comma 4»;

          s) nella parte V, titolo II, dopo l'articolo 196, è aggiunto il seguente:

      «Art. 196-bis. - (Dichiarazione di impedimento ad assumere cariche sociali). - 1. La CONSOB, per gravi motivi, può dichiarare l'impedimento ad assumere la carica di amministratore, sindaco o membro del consiglio di sorveglianza di società quotate o di società controllanti società quotate, controllate da società quotate o sottoposte a comune controllo, se la condotta induce a ritenere che il soggetto non sia idoneo a ricoprire fedelmente la carica sociale, nei confronti di chiunque:

          a) sia stato condannato in primo grado per i reati di cui agli articoli 2621, 2623 e 2625 del codice civile e di cui ai capi II, III e IV del medesimo titolo XI del libro V del citato codice;

          b) sia stato condannato in primo grado per i reati di cui agli articoli 172, 173, 180 e 181;

          c) sia stato condannato in primo grado per i reati di cui agli articoli 175, 176, 177 e 178;

          d) sia stato condannato alle sanzioni amministrative di cui al titolo II della parte V».

Art. 15.
(Responsabilità del dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari).

      1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2434, dopo le parole: «dei direttori generali» sono inserite le seguenti: «, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari»;

          b) all'articolo 2635, primo comma, dopo le parole: «i direttori generali,»,

 

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sono inserite le seguenti: «i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,»;

          c) all'articolo 2638, commi primo e secondo, dopo le parole: «i direttori generali,» sono inserite le seguenti: «i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,».

      2. All'articolo 50-bis, primo comma, numero 5), del codice di procedura civile, dopo le parole: «i direttori generali», sono inserite le seguenti: «, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari».
      3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 32-bis, primo comma, le parole: «e direttore generale» sono sostituite dalle seguenti: «, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari»;

          b) all'articolo 35-bis, primo comma, le parole: «e direttore generale» sono sostituite dalle seguenti; «, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari»;

          c) all'articolo 622, secondo comma, dopo le parole: «direttori generali,» sono inserite le seguenti: «dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,».

Art. 16.
(Tutela preventiva del risparmio).

      1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, dopo l'articolo 24, è inserito il seguente:

      «Art. 24-bis. - (Obblighi dei promotori finanziari e dei soggetti preposti ai servizi di assistenza agli investimenti). - 1. Al fine della tutela preventiva del risparmio, il promotore finanziario o i dipendenti di banche, delle poste o di società di assicurazione preposti al servizio di assistenza agli investimenti:

          a) consegnano all'investitore, al momento del primo contatto e in ogni caso di

 

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variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del promotore stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

          b) chiedono all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio;

          c) illustrano all'investitore per iscritto in modo chiaro ed esauriente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari o dei documenti contrattuali per la fornitura di servizi di investimento, gli elementi essenziali dell'operazione, del servizio o del prodotto, con particolare riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali e all'adeguatezza dell'operazione in rapporto alla sua situazione;

          d) per gli investimenti che prevedano penali o commissioni rilevanti nel caso di liquidazione anticipata, informano per iscritto l'investitore del costo da sostenere nel caso fosse necessario disporre del capitale in anticipo rispetto alla scadenza;

          e) per il collocamento di azioni o obbligazioni, informano per iscritto il cliente sull'identità del soggetto che cura il collocamento; qualora sia la banca, illustrano per iscritto la natura dei rischi dell'investimento, valutandone l'adeguatezza in considerazione delle caratteristiche soggettive del cliente, segnalando il conflitto di interesse;

          f) raccolgono per iscritto le istruzioni impartite dal cliente;

          g) per singoli titoli obbligazionari o azionari, forniscono copia scritta di informazioni e analisi prodotte da fonti attendibili;

 

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          h) per strumenti e prodotti di speculazione sui mercati finanziari, illustrano per iscritto le caratteristiche di questi strumenti e prodotti e, mettendo in evidenza i rischi di perdita del capitale, consigliano al cliente di limitare l'attività di speculazione ad una parte limitata del patrimonio, dopo aver analizzato e coperto altre esigenze primarie d'investimento quali la liquidità, la previdenza e la copertura assicurativa, la protezione del capitale e l'accumulazione;

          i) consegnano all'investitore, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;

          l) consegnano all'investitore copia dei contratti, delle disposizioni di investimento o disinvestimento e di ogni altro documento da questo sottoscritto;

          m) se dipendenti di banca, non possono ricevere dall'investitore alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento;

          n) a seguito di significative variazioni delle condizioni di mercato, informano per iscritto il cliente sull'andamento del suo portafoglio, evidenziando i risultati conseguiti e i rischi legati all'attuale allocazione delle risorse, concordando con il cliente, per iscritto, le soglie di perdita massima, anche di breve periodo, al raggiungimento delle quali informano tempestivamente, per iscritto, il cliente, prospettando scelte alternative e suggerendo interventi adeguati.

      2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'obbligo di fornire per iscritto le informazioni di cui al comma 1 o l'esposizione di fatti non corrispondenti al vero nelle comunicazioni scritte di cui al medesimo comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquantamila euro a carico dei promotori finanziari o dei dipendenti e dei responsabili del servizio di cui al comma 1».

 

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Art. 17.
(Informazione al mercato in materia di attribuzione di azioni a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori).

      1. Dopo l'articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 145-bis. - (Informazione al mercato in materia di attribuzione di azioni a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori). - 1. Qualora una società approvi un piano di attribuzione di azioni a componenti del consiglio d'amministrazione ovvero del consiglio di gestione, a dipendenti o a collaboratori non legati alla stessa da rapporti di lavoro subordinato, ovvero a componenti del consiglio d'amministrazione ovvero del consiglio di gestione, a dipendenti o a collaboratori di altre società appartenenti al medesimo gruppo, prima dell'esecuzione dell'operazione sono pubblicate, per cura del consiglio d'amministrazione, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, le informazioni concernenti:

          a) le ragioni che motivano l'adozione del piano;

          b) i soggetti destinatari del piano;

          c) le modalità e le clausole di attuazione del piano, specificando se la sua attuazione è subordinata al verificarsi di condizioni e, in particolare, al conseguimento di risultati determinati;

          d) l'eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

          e) le modalità per la determinazione dei prezzi o dei criteri per la determinazione del prezzi per la sottoscrizione o per l'acquisto delle azioni;

          f) i vincoli di disponibilità gravanti sulle azioni ovvero sui diritti di opzione

 

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attribuiti, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi.

      2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante al sensi dell'articolo 116.
      3. La CONSOB definisce con proprio regolamento le informazioni, relative agli elementi indicati nel comma 1, che devono essere fornite in relazione alle varie modalità di attribuzione delle azioni, prevedendo informazioni più dettagliate per piani di attribuzione di azioni di particolare rilevanza».

TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI REVISIONE DEI CONTI

Art. 18.
(Modifiche alla disciplina relativa
alla revisione dei conti).

      1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 116, comma 2, dopo la parola: «156,», è inserita la seguente: «160»;

          b) l'articolo 159 è sostituito dal seguente:

      «Art. 159. - (Conferimento e revoca dell'incarico). - 1. L'assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio o della convocazione annuale prevista dall'articolo 2364-bis, secondo comma, del codice civile, previo parere vincolante assunto all'unanimità dall'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato a una società dì revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 determinandone il compenso. La CONSOB provvede

 

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d'ufficio al conferimento dell'incarico, quando esso non sia deliberato, determinandone anche il corrispettivo.
      2. L'assemblea revoca l'incarico, previo parere dell'organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad altra società di revisione secondo le modalità di cui al comma 1. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni rispetto a valutazioni contabili o a procedure di revisione. Le funzioni di controllo contabile continuano ad essere esercitate dalla società revocata fino a quando la deliberazione di conferimento dell'incarico non sia divenuta efficace ovvero fino al conferimento d'ufficio da parte della CONSOB.
      3. Alle deliberazioni previste dai commi 1 e 2 adottate dall'assemblea delle società in accomandita per azioni con azioni quotate in mercati regolamentati si applica l'articolo 2459 del codice civile.
      4. L'incarico ha durata non inferiore a tre né superiore a sei esercizi e non può essere rinnovato se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente.
      5. Le deliberazioni previste dai commi 1 e 2 sono trasmesse alla CONSOB entro il termine fissato ai sensi del comma 7, lettera b). La CONSOB, entro venti giorni dalla data di ricevimento della deliberazione di conferimento dell'incarico, può vietarne l'esecuzione qualora accerti l'esistenza di una causa di incompatibilità, ovvero qualora rilevi che la società cui è affidato l'incarico non è tecnicamente idonea ad esercitarlo, in relazione alla sua organizzazione ovvero al numero degli incarichi già assunti. Entro venti giorni dalla data di ricevimento della deliberazione di revoca, la CONSOB può vietarne l'esecuzione qualora rilevi la mancanza di una giusta causa. Le deliberazioni di conferimento e di revoca dell'incarico hanno effetto dalla scadenza dei termini di cui, rispettivamente, al secondo e al terzo periodo, qualora la CONSOB non ne abbia vietata l'esecuzione.
      6. La CONSOB dispone d'ufficio la revoca dell'incarico di revisione contabile
 

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qualora rilevi una causa di incompatibilità ovvero qualora siano state accertate gravi irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione, anche in relazione ai princìpi e criteri di revisione stabiliti ai sensi dell'articolo 162, comma 2, lettera a). Il provvedimento di revoca è notificato alla società di revisione e comunicato immediatamente alla società interessata, con l'invito alla società medesima a deliberare il conferimento dell'incarico ad altra società di revisione, secondo le disposizioni del comma 1, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Qualora la deliberazione non sia adottata entro tale termine, la CONSOB provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico entro trenta giorni. Le funzioni di controllo contabile continuano ad essere esercitate dalla società revocata fino a quando la deliberazione di conferimento dell'incarico non sia divenuta efficace ovvero fino al provvedimento della CONSOB.
      7. La CONSOB stabilisce con regolamento:

          a) i criteri generali per la determinazione del corrispettivo per l'incarico di revisione contabile. La corresponsione del compenso non può comunque essere subordinata ad alcuna condizione relativa all'esito della revisione, né la misura di esso può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi aggiuntivi da parte della società di revisione;

          b) la documentazione da inviare unitamente alle deliberazioni previste dai commi 1 e 2, le modalità e i termini di trasmissione;

          c) le modalità e i termini per l'adozione e la comunicazione agli interessati dei provvedimenti da essa assunti;

          d) i termini entro i quali gli amministratori o i membri del consiglio di gestione depositano presso il registro delle imprese le deliberazioni e i provvedimenti indicati ai commi 1, 2, 5 e 6.

      8. Non si applica l'articolo 2409-quater del codice civile»;

 

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          c) all'articolo 160, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

      «1. Al fine di assicurare l'indipendenza della società e del responsabile della revisione, l'incarico non può essere conferito a società di revisione che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità stabilite con regolamento dalla CONSOB.
      1-bis. Con il regolamento adottato ai sensi del comma 1, la CONSOB individua altresì i criteri per stabilire l'appartenenza di un'entità alla rete di una società di revisione, costituita dalla struttura più ampia cui appartiene la società stessa e che si avvale della medesima denominazione o attraverso la quale vengono condivise risorse professionali, e comprendente comunque le società che controllano la società di revisione, le società che sono da essa controllate, ad essa collegate o sottoposte con essa a comune controllo; determina le caratteristiche degli incarichi e dei rapporti che possono compromettere l'indipendenza della società di revisione; stabilisce le forme di pubblicità dei compensi che la società di revisione e le entità appartenenti alla sua rete hanno percepito, per ciascun incarico, distinguendo i compensi relativi agli incarichi di revisione da quelli riferiti alla prestazione di altri servizi. Può stabilire altresì prescrizioni e raccomandazioni, rivolte alle società di revisione, per prevenire la possibilità che gli azionisti di queste o delle entità appartenenti alla loro rete nonché i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le medesime intervengano nell'esercizio dell'attività di revisione in modo tale da compromettere l'indipendenza e l'obiettività delle persone che la effettuano.
      1-ter. La società di revisione e le entità appartenenti alla rete della medesima, i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della società di revisione stessa e delle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo non possono fornire alcuno dei seguenti servizi alla società che ha conferito l'incarico di revisione e alle società da essa controllate, ad essa collegate o che la

 

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controllano o sono sottoposte a comune controllo:

          a) tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio;

          b) progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili;

          c) servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri pro veritate;

          d) servizi attuariali;

          e) gestione esterna dei servizi di controllo interno;

          f) consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale e di selezione, formazione e gestione del personale;

          g) intermediazione di titoli, consulenza per l'investimento o servizi bancari d'investimento;

          h) prestazione di assistenza legale;

          i) altri servizi e attività, anche di consulenza, non collegati alla revisione, individuati dalla CONSOB con il regolamento adottato ai sensi del comma 1.

      1-quater. L'incarico di responsabile della revisione dei bilanci di una stessa società non può essere esercitato dalla medesima persona per un periodo eccedente tre esercizi sociali, né questa persona può assumere nuovamente tale incarico, relativamente alla revisione dei bilanci della medesima società o di società da essa controllate, ad essa collegate, che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, neppure per conto di una diversa società di revisione, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente.
      1-quinquies. Coloro che hanno preso parte alla revisione del bilancio di una società, i soci, gli amministratori e i componenti degli organi di controllo della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico di revisione e delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano non possono esercitare funzioni di amministrazione o controllo nella società che ha conferito

 

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l'incarico di revisione e nelle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano, né possono prestare lavoro autonomo o subordinato in favore delle medesime società, se non sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori, componenti degli organi di controllo o dipendenti della società di revisione e delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano. Si applica la nozione di controllo di cui all'articolo 93.
      1-sexies. Coloro che siano stati amministratori, componenti degli organi di controllo, direttori generali o dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari presso una società non possono esercitare la revisione contabile dei bilanci della medesima società né delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano, se non sia decorso almeno un triennio dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro.
      1-septies. La misura della retribuzione del dipendenti delle società di revisione che partecipano allo svolgimento delle attività di revisione non può essere in alcun modo determinata, neppure parzialmente, dall'esito delle revisioni da essi compiute né dal numero degli incarichi di revisione ricevuti o dall'entità dei compensi per essi percepiti dalla società.
      1-octies. La violazione dei divieti previsti dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro irrogata dalla CONSOB»;

          d) all'articolo 161, comma 4, le parole: «a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «o avere stipulato una polizza d'assicurazione della responsabilità civile per negligenze o errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di revisione contabile. L'ammontare della garanzia o della copertura assicurativa è stabilito annualmente dalla CONSOB per

 

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classi di volume d'affari e in base agli ulteriori parametri da essa eventualmente individuati con regolamento»;

          e) all'articolo 162:

              1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nello svolgimento di tale attività, la CONSOB provvede a verificare periodicamente e, comunque, almeno ogni tre anni l'indipendenza e l'idoneità tecnica sia della società, sia dei responsabili della revisione»;

              2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Nell'esercizio della vigilanza, la CONSOB:

          a) stabilisce, sentito il parere del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e del Consiglio nazionale dei ragionieri, i princìpi e i criteri da adottare per la revisione contabile, anche in relazione alla tipologia delle strutture societarie, amministrative e contabili delle società sottoposte a revisione;

          b) può richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini;

          c) può eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti dai soci, dagli amministratori, dai membri degli organi di controllo e dai dirigenti della società di revisione»;

              3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

      «3-bis. Le società di revisione, in relazione a ciascun incarico di revisione loro conferito, comunicano alla CONSOB i nomi dei responsabili della revisione entro dieci giorni dalla data in cui essi sono stati designati»;

          f) all'articolo 163:

              1) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

      «1. La CONSOB, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell'attività di

 

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revisione, tenendo conto della loro gravità, può:

          a) applicare alla società di revisione una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro;

          b) intimare alle società di revisione di non avvalersi nell'attività di revisione contabile, per un periodo non superiore a cinque anni, del responsabile di una revisione contabile al quale sono ascrivibili le irregolarità;

          c) revocare gli incarichi di revisione contabile ai sensi dell'articolo 159, comma 6;

          d) vietare alla società di accettare nuovi incarichi di revisione contabile per un periodo non superiore a tre anni.

      1-bis. Quando l'irregolarità consista nella violazione delle disposizioni dell'articolo 160, l'irrogazione della sanzione prevista dal comma 1-octies del medesimo articolo non pregiudica l'applicabilità dei provvedimenti indicati nel comma 1 del presente articolo nei riguardi della società di revisione»;

      2) al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «c-bis) la violazione attiene al divieto previsto dall'articolo 160, comma 1-ter. In questo caso, la CONSOB comunica i nomi dei soci o dei dipendenti personalmente responsabili della violazione al Ministro della giustizia, il quale ne dispone la cancellazione dal registro dei revisori contabili con il procedimento previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88»;

          g) all'articolo 165, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

      «1-bis. La società incaricata della revisione contabile della società capogruppo quotata è interamente responsabile per la revisione del bilancio consolidato del gruppo. A questo fine, essa riceve i documenti di revisione dalle società incaricate della revisione contabile delle altre società appartenenti al gruppo; può chiedere alle

 

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suddette società di revisione o agli amministratori delle società appartenenti al gruppo ulteriori documenti e notizie utili alla revisione, nonché procedere direttamente ad accertamenti, ispezioni e controlli presso le medesime società. Ove ravvisi fatti censurabili, ne informa senza indugio la CONSOB e gli organi di controllo della società capogruppo e della società interessata»;

          h) nella parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, dopo l'articolo 165, è aggiunto il seguente:

      «Art. 165-bis. - (Società che controllano società con azioni quotate). - 1. Le disposizioni della presente sezione, ad eccezione dell'articolo 157, si applicano altresì alle società che controllano società con azioni quotate e alle società sottoposte con queste ultime a comune controllo.
      2. Alla società incaricata della revisione contabile della società capogruppo si applicano le disposizioni dell'articolo 165, comma 1-bis.
      3. La CONSOB detta con regolamento disposizioni attuative del presente articolo, stabilendo, in particolare, criteri di esenzione per le società sottoposte a comune controllo, di cui al comma 1, che non rivestono significativa rilevanza ai fini del consolidamento, tenuto conto anche dei criteri indicati dall'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127».

TITOLO IV
DISPOSIZIONI CONCERNENTI
LE AUTORITÀ DI VIGILANZA

Capo I
Princìpi di organizzazione
e rapporti fra le autorità

Art. 19.
(Coordinamento dell'attività delle Autorità).

      1. La Banca d'Italia, la CONSOB, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

 

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private e di interesse collettivo (ISVAP), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel rispetto della reciproca indipendenza, individuano forme di coordinamento per l'esercizio delle competenze ad essi attribuite.

      2. Il Governatore della Banca d'Italia e i presidenti della CONSOB, dell'ISVAP, della COVIP e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si riuniscono in un comitato di coordinamento, presieduto, a turno, da ognuno di essi per la durata di sei mesi ciascuno. Il Ministro dell'economia e delle finanze può chiedere la convocazione del comitato per comunicazioni rilevanti per l'attività delle Autorità.
      3. Il comitato, per il fine di cui al comma 1, determina le forme di collaborazione fra le Autorità, definisce modelli organizzativi appropriati per lo scambio e la condivisione di dati, informazioni e documenti, e può curare la predisposizione di strumenti e archivi, anche informatici, gestiti congiuntamente da più Autorità con le necessarie garanzie di riservatezza.

Art. 20.
(Collaborazione fra le Autorità).

      1. La Banca d'Italia, la CONSOB, l'ISVAP, la COVIP e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato collaborano tra loro, anche mediante scambio d'informazioni, per agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Le Autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. Tutti i dati, le informazioni e i documenti comunque comunicati da una ad altra Autorità, anche attraverso l'inserimento in archivi gestiti congiuntamente, restano sottoposti al segreto d'ufficio secondo le disposizioni previste dalla legge per l'Autorità che li ha prodotti o acquisiti per prima.

 

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Capo II
Disposizioni generali sui procedimenti
di competenza delle autorità

Art. 21.
(Procedimenti per l'adozione
di atti regolamentari e generali).

      1. I provvedimenti della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e della COVIP aventi natura regolamentare o di contenuto generale, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna, devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore ovvero della materia su cui vertono.
      2. Gli atti di cui al comma 1 sono accompagnati da una relazione che ne illustra le conseguenze sulla regolamentazione, sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori. Nella definizione del contenuto degli atti di regolazione generale, le Autorità di cui al comma 1 tengono conto in ogni caso del principio di proporzionalità, inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari.
      3. Le Autorità di cui al comma 1 sottopongono a revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione da esse adottati, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori e dei risparmiatori.
      4. Le Autorità di cui al comma 1 disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei princìpi di cui al presente articolo, indicando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi.

Art. 22.
(Procedimenti per l'adozione
di provvedimenti individuali).

      1. Ai procedimenti della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e della COVIP

 

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volti all'emanazione di provvedimenti individuali si applicano, in quanto compatibili, i princìpi sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull'accesso agli atti amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. I procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i procedimenti sanzionatorî sono inoltre svolti nel rispetto dei princìpi della facoltà di denunzia di parte, della piena conoscenza degli atti istruttorî, del contraddittorio, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione.
      2. Gli atti delle Autorità di cui al comma 1 devono essere motivati. La motivazione deve indicare le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
      3. Le Autorità di cui al comma 1 disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei princìpi di cui al presente articolo, indicando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso di derogarvi.
      4. Alle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB, dall'ISVAP, dalla COVIP e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta contenute nell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
      5. Avverso gli atti adottati dalle Autorità di cui al comma 4 può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio. I termini processuali sono ridotti della metà, con esclusione di quelli previsti per la presentazione del ricorso. Non possono essere nominati consulenti tecnici d'ufficio i dipendenti dell'Autorità sul cui atto verte il ricorso, anche se cessati dal servizio. Restano ferme le disposizioni previste per l'impugnazione dei provvedimenti sanzionatorî dall'articolo 145, commi 4 e seguenti, del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dall'articolo
 

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195, commi 4 e seguenti, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dall'articolo 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57, dagli articoli 12, quinto comma, e 19, settimo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 48, dall'articolo 10, sesto comma, della legge 28 novembre 1984, n. 792, dall'articolo 11, comma 5, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, e dall'articolo 18-bis, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
      6. L'appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza o le ordinanze emesse in primo grado non sospende l'esecuzione delle stesse né l'efficacia dei provvedimenti impugnati.

Capo III
Disposizioni relative all'organizzazione
e alle competenze delle autorità

Art. 23.
(Competenze in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle banche, degli intermediari finanziari, delle assicurazioni e dei fondi pensione).

      1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 116, comma 2, alinea, le parole: «sentita la Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «sentite la CONSOB e la Banca d'Italia»;

          b) all'articolo 117, comma 8, primo periodo, le parole: «La Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «La CONSOB»; al terzo periodo, le parole: «della Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «della CONSOB»;

 

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          c) all'articolo 127, il comma 3 è sostituito dal seguente:

              «3. Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel presente titolo sono assunte su proposta della CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, ovvero con l'UIC per i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti solo nell'elenco generale previsto dall'articolo 106»;

          d) all'articolo 128:

              1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la CONSOB può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 o anche nei solo elenco generale previsto dall'articolo 106, nonché presso i soggetti indicati nell'articolo 155, comma 5. A questo fine la CONSOB può avvalersi della collaborazione della Banca d'Italia ovvero dell'UIC, secondo le rispettive competenze»;

              2) il comma 2 è abrogato;

              3) al comma 5, le parole: «della Banca d'Italia o dell'UIC» sono sostituite dalle seguenti: «della CONSOB, sentita la Banca d'Italia o l'UIC,».

      2. Al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 38, comma 3, le parole: «a richiesta dell'ISVAP» sono sostituite dalle seguenti: «a richiesta dell'ISVAP o della CONSOB»;

          b) all'articolo 72, comma 1, le parole: «all'ISVAP, a richiesta di questo» sono sostituite dalle seguenti: «all'ISVAP e alla CONSOB, su loro richiesta»;

          c) all'articolo 109, comma 4, le parole: «L'ISVAP» sono sostituite dalle seguenti: «La CONSOB».

 

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      3. Al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 41, commi 1 e 2, le parole: «a richiesta dell'ISVAP» sono sostituite dalle seguenti: «a richiesta dell'ISVAP o della CONSOB»;

          b) all'articolo 83, comma 1, le parole: «all'ISVAP, a richiesta di questo» sono sostituite dalle seguenti: «all'ISVAP e alla CONSOB, su loro richiesta».

       4. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 9-ter, comma 3, le parole: «alla commissione di cui all'articolo 16» sono sostituite dalle seguenti: «alla CONSOB»;

          b) all'articolo 17:

              1) al comma 2, sono abrogate le lettere e), f) e h);

              2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

          «2-bis. In conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la CONSOB:

              a) definisce, d'intesa con la Commissione di cui all'articolo 16 e con le autorità di vigilanza dei soggetti abilitati a gestire le risorse dei fondi, schemi-tipo di contratti tra i fondi e i gestori;

              b) autorizza preventivamente le convenzioni sulla base della corrispondenza ai criteri di cui all'articolo 6 nonché alla lettera «a) del presente comma;

              c) provvede affinché i fondi assicurino la trasparenza nei rapporti con i partecipanti e nelle comunicazioni periodiche rivolte agli iscritti circa l'andamento amministrativo e finanziario dei fondi medesimi, formulando le prescrizioni necessarie, determinando i modi di pubblicità e vigilando sulla loro attuazione».

      5. Nell'esercizio delle competenze ad essa conferite ai sensi dei commi 2, 3 e

 

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4, la CONSOB dispone dei poteri e applica le sanzioni previste dalle leggi che disciplinano la vigilanza sui soggetti in essi indicati.

Art. 24.
(Competenze in materia di emissione
di valori mobiliari).

      1. I poteri attribuiti dall'articolo 129 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) e alla Banca d'Italia sono attribuiti alla CONSOB che, per la regolamentazione dei profili che attengono al funzionamento del mercato, li esercita d'intesa con la Banca d'Italia.

Art. 25.
(Attuazione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme per il recepimento della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE, di seguito denominata «direttiva».
      2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dal comma 3, e con la procedura stabilita per il decreto legislativo di cui al comma 1, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo,

 

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anche per tenere conto delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva.
      3. Con i decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono apportate al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva e delle relative misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale, mantenendo, ove possibile, ferme le deleghe a norme regolamentari ivi previste; i decreti tengono inoltre conto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) adeguare alla normativa comunitaria la disciplina dell'offerta al pubblico dei prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera u), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

          b) individuare nella CONSOB l'Autorità nazionale competente in materia;

          c) prevedere che la CONSOB, al fine di assicurare l'efficienza del procedimento di approvazione del prospetto informativo da pubblicare in caso di offerta pubblica di titoli di debito bancari non destinati alla negoziazione in un mercato regolamentato, stipuli accordi di collaborazione con la Banca d'Italia;

          d) assicurare la conformità della disciplina esistente in materia di segreto d'ufficio alla direttiva;

          e) disciplinare i rapporti con le Autorità estere anche con riferimento ai poteri cautelari esercitabili;

          f) individuare, anche mediante l'attribuzione alla CONSOB di compiti regolamentari, da esercitare in conformità alla direttiva e alle relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione europea:

              1) i tipi di offerta a cui non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto nonché i tipi di strumenti finanziari alla cui offerta al pubblico ovvero alla cui ammissione alla negoziazione non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto;

 

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              2) le condizioni alle quali il collocamento tramite intermediari ovvero la successiva rivendita di strumenti finanziari oggetto di offerte a cui non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto siano da assoggettare a detto obbligo;

          g) prevedere che il prospetto e i supplementi approvati nello Stato membro d'origine siano validi per l'offerta al pubblico o per l'ammissione alla negoziazione in Italia;

          h) prevedere, nei casi contemplati dalla direttiva, il diritto dell'investitore di revocare la propria accettazione, comunque essa sia denominata, stabilendo per detta revoca un termine non inferiore a due giorni lavorativi, prevedendo inoltre la responsabilità dell'intermediario responsabile del collocamento in presenza di informazioni false o di omissioni idonee a influenzare le decisioni d'investimento di un investitore ragionevole;

          i) prevedere i criteri in base ai quali la CONSOB può autorizzare determinate persone fisiche e piccole e medie imprese ad essere considerate investitori qualificati ai fini dell'esenzione delle offerte rivolte unicamente a investitori qualificati dall'obbligo di pubblicare un prospetto;

          l) prevedere una disciplina concernente la responsabilità civile per le informazioni contenute nel prospetto;

          m) prevedere che la CONSOB, con riferimento all'approvazione del prospetto, verifichi la completezza delle informazioni nello stesso contenute, nonché la coerenza e la comprensibilità delle informazioni fornite;

          n) conferire alla CONSOB il potere di disciplinare con regolamenti, in conformità alla direttiva e alle relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione europea, anche le seguenti materie:

              1) impiego delle lingue nel prospetto con individuazione dei casi in cui la nota di sintesi deve essere redatta in lingua italiana;

 

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              2) obbligo di depositare presso la CONSOB un documento concernente le informazioni che gli emittenti hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nel corso di un anno;

              3) condizioni per il trasferimento dell'approvazione di un prospetto all'Autorità competente di un altro Stato membro;

              4) casi nei quali sono richieste la pubblicazione del prospetto anche in forma elettronica e la pubblicazione di un avviso il quale precisi in che modo il prospetto è stato reso disponibile e dove può essere ottenuto dal pubblico;

          o) avvalersi della facoltà di autorizzare la CONSOB a delegare compiti a società di gestione del mercato, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla direttiva;

          p) fatte salve le sanzioni penali già previste per il falso in prospetto, prevedere, per la violazione dell'obbligo di pubblicare il prospetto, sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore a un quarto del controvalore offerto e fino ad un massimo di due volte il controvalore stesso e, ove quest'ultimo non sia determinabile, di importo minimo di centomila euro e massimo di due milioni di euro; prevedere, per le altre violazioni della normativa interna e comunitaria, sanzioni amministrative pecuniarie da cinquemila euro a cinquecentomila euro; escludere l'applicabilità dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni; prevedere la pubblicità delle sanzioni salvo che, a giudizio della CONSOB, la pubblicazione possa turbare gravemente i mercati o arrecare un danno sproporzionato; prevedere sanzioni accessorie di natura interdittiva;

          q) attribuire alla CONSOB il relativo potere sanzionatorio, da esercitare secondo procedure che salvaguardino il diritto di difesa, e prevedere, ove le violazioni siano commesse da persone giuridiche, la responsabilità di queste ultime, con obbligo di regresso verso le persone fisiche responsabili delle violazioni.

 

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Art. 26.
(Competenze in materia di concorrenza).

       1. All'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla rubrica, le parole: «Aziende ed istituti di credito» sono sostituite dalla seguente: «Banche»;

          b) i commi da 2 a 8 sono sostituiti dai seguenti:

      «2. L'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 nei confronti delle banche spetta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Essa adotta i provvedimenti di propria competenza sentito il parere della Banca d'Italia, la quale si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento medesimo. In tali casi sono prorogati di eguale durata i termini per la conclusione dei procedimenti dell'Autorità. Decorso il termine di cui al secondo periodo, l'Autorità può adottare comunque i provvedimenti di propria competenza.
      3. Se l'Autorità ritiene che si sia verificata un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza o un'ipotesi di abuso di posizione dominante vietate ai sensi degli articoli 2 e 3, procede ai sensi dell'articolo 14 informandone la Banca d'Italia. Se a seguito dell'istruttoria di cui al precedente periodo ravvisi infrazioni agli articoli 2 o 3, ne informa la Banca d'Italia per l'espressione del parere di cui al comma 2.
      4. L'Autorità può autorizzare, per un tempo limitato, intese in deroga al divieto dell'articolo 2 per esigenze di stabilità del sistema monetario, sulla base del parere della Banca d'Italia di cui al comma 2, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1.
      5. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 riguardanti banche sono comunicate alla Banca d'Italia e all'Autorità.
      6. Se l'Autorità ritiene che l'operazione di concentrazione di cui al comma 5 sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell'articolo

 

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6, procede ai sensi dell'articolo 16 informandone la Banca d'Italia.
      7. La Banca d'Italia, ricevuta la comunicazione prevista dal comma 5, procede ai sensi dell'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
      8. Qualora la Banca d'Italia non accordi l'autorizzazione prevista dall'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, comunica il provvedimento adottato anche all'Autorità, ove questa abbia aperto un'istruttoria ai sensi del comma 6. Qualora la Banca d'Italia, nell'autorizzare l'operazione, rilevi che essa è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta, comunica il provvedimento adottato anche all'Autorità, ove questa abbia aperto un'istruttoria ai sensi del comma 6, motivandolo in relazione a tale circostanza. Il termine per la conclusione dell'istruttoria dell'Autorità è prorogato in questo caso fino al quindicesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento motivato da parte della Banca d'Italia.
      8-bis. L'Autorità può autorizzare un'operazione di concentrazione tra i soggetti di cui al comma 5 che determini o rafforzi una posizione dominante sul mercato nazionale, qualora la Banca d'Italia, nel provvedimento motivato ai sensi del comma 8, secondo periodo, dichiari che l'operazione è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta. L'autorizzazione non può comunque consentire restrizioni della concorrenza non strettamente necessarie al raggiungimento della finalità di cui al presente comma.
      8-ter. Nel caso di operazioni che coinvolgono imprese assicurative, i provvedimenti dell'Autorità sono adottati sentito il parere dell'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo (ISVAP), che si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, l'Autorità può adottare il provvedimento di sua competenza»;
 

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          c) al comma 9 sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto disposto dal presente articolo,».

      2. All'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «4-bis. Per le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le quali riguardino banche, si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della medesima legge e successive modificazioni.
      4-ter. La Banca d'Italia pubblica periodicamente i criteri di vigilanza prudenziale ai quali si attiene nella valutazione delle operazioni di concentrazione tra i soggetti sottoposti alla sua vigilanza e disciplina con proprio regolamento il procedimento per l'istruttoria, con disposizioni che assicurino agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttorî, il contraddittorio e la verbalizzazione».

      3. Dopo l'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

      «Art. 155-bis. - (Disciplina transitoria per i procedimenti relativi alle operazioni di concentrazione). - 1. Fino all'adozione del regolamento della Banca d'Italia, previsto dall'articolo 57, comma 4-ter, per la disciplina del procedimento relativo all'istruttoria sulle operazioni di concentrazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217».

Art. 27.
(Trasferimento di funzioni ministeriali e poteri sanzionatorî).

      1. Sono trasferite alla Banca d'Italia le funzioni del Ministro e del Ministero dell'economia e delle finanze previste dagli articoli 14, comma 4, e 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

 

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      2. Sono trasferite alla Banca d'Italia le funzioni del Ministro e del Ministero dell'economia e delle finanze previste dall'articolo 128 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
      3. Sono trasferite alla Banca d'Italia o alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, le funzioni previste dagli articoli 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e 195 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
      4. Sono trasferite all'ISVAP le funzioni del Ministro delle attività produttive previste dagli articoli 4, sesto comma, e 6, quarto comma, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, nonché le altre analoghe competenze ministeriali in materia sanzionatoria previste da altre leggi.
      5. Sono trasferite alla COVIP le funzioni del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali previste dall'articolo 18-bis, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni.

Art. 28.
(Durata della carica del Governatore della Banca d'Italia).

      1. Lo statuto della Banca d'Italia stabilisce, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, limiti temporali alla carica di Governatore della Banca. Si applica la procedura prevista dall'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43.

Art. 29.
(Procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema d'indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in

 

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vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato e di un sistema d'indennizzo in favore degli investitori e dei risparmiatori, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) previsione di procedure di conciliazione e di arbitrato da svolgersi in contraddittorio, secondo criteri di efficienza, rapidità ed economicità, dinnanzi alla CONSOB per la decisione di controversie insorte fra i risparmiatori o gli investitori, esclusi gli investitori professionali, e le banche o gli altri intermediari finanziari circa l'adempimento degli obblighi d'informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con la clientela;

          b) previsione dell'indennizzo in favore dei risparmiatori e degli investitori, esclusi gli investitori professionali, da parte delle banche o degli intermediari finanziari responsabili, nei casi in cui, mediante le procedure di cui alla lettera a), la CONSOB abbia accertato l'inadempimento degli obblighi ivi indicati, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione dei medesimi obblighi;

           c) salvaguardia dell'esercizio del diritto d'azione dinnanzi agli organi della giurisdizione ordinaria, anche per il risarcimento del danno in misura maggiore rispetto all'indennizzo riconosciuto ai sensi della lettera b);

          d) salvaguardia in ogni caso del diritto dei risparmiatori e degli investitori ad agire avanti agli organi della giurisdizione ordinaria per le azioni di cui all'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni;

          e) attribuzione alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, del potere di emanare disposizioni regolamentari per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

      2. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più

 

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decreti legislativi per l'istituzione di un fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) destinazione del fondo all'indennizzo, nei limiti delle disponibilità del fondo medesimo, dei danni patrimoniali, causati dalla violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, detratti l'ammontare dell'indennizzo di cui al comma 1 eventualmente erogato al soggetto danneggiato e gli importi dallo stesso comunque percepiti a titolo di risarcimento;

          b) finanziamento del fondo esclusivamente con il versamento della metà degli importi delle sanzioni irrogate per la violazione delle norme di cui alla lettera a) e per la violazione delle disposizioni di cui al titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonché con le somme di cui al comma 4 dell'articolo 120-ter del medesimo testo unico;

          c) attribuzione della gestione del fondo alla CONSOB;

          d) individuazione dei soggetti che possono fruire dell'indennizzo da parte del fondo, escludendo comunque gli investitori professionali, e determinazione della sua misura massima;

          e) attribuzione del potere di emanare disposizioni di attuazione alla CONSOB.

      3. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la redazione dello statuto dei risparmiatori e degli investitori, che individua l'insieme dei diritti loro riconosciuti e definisce i criteri idonei a garantire un'efficace diffusione dell'informazione finanziaria tra i risparmiatori e per la redazione del codice di comportamento degli operatori finanziari.

 

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TITOLO V
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE

Art. 30.
(False comunicazioni sociali).

      1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dai seguente:

          «Art. 2621. - (False comunicazioni sociali). - Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.
      La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
      La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.
      In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che,

 

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singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.
      Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa».
      2. L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 2622. - (False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori). - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
      Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
      Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni,

 

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la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.
      La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.
      Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,5 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,5 per mille del prodotto interno lordo.
      La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
      La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.
      In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.
      Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.
 

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Art. 31.
(Omessa comunicazione del conflitto
d'interessi).

      1. Nel libro V, titolo XI, capo III, del codice civile, prima dell'articolo 2630 è inserito il seguente:

      «Art. 2629-bis. - (Omessa comunicazione del conflitto d'interessi). - L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che vìola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi».

      2. All'articolo 25-ter, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: «codice civile» sono inserite le seguenti: «e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del medesimo codice civile».

Art. 32.
(Omessa comunicazione degli incarichi di componente di organi di amministrazione e controllo).

      1. All'articolo 193 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

      «3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i componenti degli organi di controllo, i quali omettano di eseguire nei termini

 

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prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 148-bis, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l'incarico relativamente al quale è stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento sanzionatorio è dichiarata altresì la decadenza dall'incarico».

Art. 33.
(Ricorso abusivo al credito).

      1. L'articolo 218 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

      «Art. 218. - (Ricorso abusivo al credito). - 1. Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un'attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli precedenti, dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.
      2. La pena è aumentata nel caso di società soggette alle disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
      3. Salve le altre pene accessorie di cui al libro I, titolo II, capo III, del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni».

Art. 34.
(Falso in prospetto).

      1. Dopo l'articolo 173 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

      «Art. 173-bis. - (Falso in prospetto). - 1. Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento

 

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o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni».

      2. L'articolo 2623 del codice civile è abrogato.

Art. 35.
(Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione).

      1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, alla parte V, titolo I, capo III, all'articolo 175, sono premessi i seguenti:

      «Art. 174-bis. - (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione). - 1. I responsabili della revisione delle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con l'intenzione di ingannare i destinatari, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, dell'ente o del soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.
      2. Nel caso in cui il fatto previsto dal comma 1 sia commesso per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci delle società assoggettata a revisione, la pena è aumentata fino alla metà.
      3. La stessa pena prevista dai commi 1 e 2 si applica a chi dà o promette l'utilità nonché agli amministratori, ai direttori

 

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generali e ai sindaci della società assoggettata a revisione, che abbiano concorso a commettere il fatto.

      «Art. 174-ter. - (Corruzione dei revisori). - 1. Gli amministratori, i soci, i responsabili della revisione contabile e i dipendenti della società di revisione, i quali, nell'esercizio della revisione contabile delle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, fuori dei casi previsti dall'articolo 174-bis, per denaro o altra utilità data o promessa, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.
      2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chi dà o promette l'utilità».

Art. 36.
(False comunicazioni circa l'applicazione delle regole previste nei codici di comportamento delle società quotate).

      1. Dopo l'articolo 192 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

      «Art. 192-bis. - (False comunicazioni circa l'applicazione delle regole previste nei codici di comportamento delle società quotate). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i direttori generali di società quotate nei mercati regolamentati i quali omettono le comunicazioni prescritte dall'articolo 124-bis ovvero, nelle stesse o in altre comunicazioni rivolte al pubblico, divulgano o lasciano divulgare false informazioni relativamente all'adesione delle stesse società a codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori, ovvero all'applicazione dei medesimi, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a trecentomila curo. Il provvedimento sanzionatorio è pubblicato,

 

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a spese degli stessi su almeno due quotidiani, di cui uno economico, aventi diffusione nazionale».

Art. 37.
(Aumento delle sanzioni penali
e amministrative).

      1. Le pene previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono raddoppiate.
      2. Le pene previste dagli articoli 2625, 2635 e 2637, limitatamente alle condotte poste in essere dai responsabili del controllo contabile o della revisione, e dall'articolo 2638 del codice civile sono raddoppiate se si tratta di violazioni commesse in relazione a società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dall'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
      3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, determinate in una somma di denaro, anche se solo nel minimo e nel massimo, sono quintuplicate, limitatamente alla misura massima.
      4. All'articolo 4, comma 1, lettera h), della legge 29 luglio 2003, n. 229, dopo il numero 1), è inserito il seguente:

          «1-bis) raddoppiando la misura delle sanzioni penali e quintuplicando la misura massima delle sanzioni amministrative pecuniarie;».

      5. Le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono raddoppiate.

 

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Art. 38.
(Sanzioni accessorie).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di sanzioni accessorie alle sanzioni applicate ai sensi del titolo XI del libro V del codice civile, del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, del testo unico di cui ai decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) applicazione delle sanzioni accessorie e determinazione della loro durata, comunque non superiore a tre anni, in ragione della gravità della violazione, valutata secondo i criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, o della sua reiterazione;

          b) previsione della sanzione accessoria della sospensione o della decadenza dalle cariche o dagli uffici direttivi ricoperti presso banche o altri soggetti operanti nel settore finanziario, ovvero dalle cariche o dagli uffici direttivi ricoperti presso società;

          c) previsione della sanzione accessoria dell'interdizione dalle cariche presso banche e altri intermediari finanziari o dalle cariche societarie;

          d) previsione della sanzione accessoria della pubblicità della sanzione pecuniaria e accessoria, a carico dell'autore della violazione, su quotidiani e altri mezzi di comunicazione a larga diffusione e nei locali aperti al pubblico delle banche e degli altri intermediari finanziari presso i quali l'autore della violazione ricopra cariche societarie o dei quali lo stesso sia dipendente;

 

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          e) previsione della sanzione accessoria della confisca del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo, ovvero di beni di valore equivalente.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 39.
(Soppressione della Commissione permanente per la vigilanza sull'istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca).

      1. La Commissione permanente per la vigilanza sull'istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, di cui all'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, è soppressa.
      2. Sono abrogati gli articoli 110 e 112 del testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni. All'articolo 47, secondo periodo, del medesimo testo unico, sono soppresse le parole: «, col parere della Commissione permanente di vigilanza sugli istituti di emissione,».

Art. 40.
(Termine per gli adempimenti previsti
dalla presente legge).

      1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore della medesima legge provvedono ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni da questa introdotte.
      2. Fino alla costituzione dell'albo unico dei promotori finanziari ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera b), della presente legge,

 

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continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di albo unico nazionale dei promotori finanziari recate dal citato articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Le disposizioni contenute negli articoli 165-ter, 165-quater e 165-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotti dall'articolo 6, comma 1, della presente legge, si applicano alle società che vi sono soggette, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
      4. Le disposizioni contenute nell'articolo 2391-ter e nell'articolo 2428, secondo comma, numero 2-bis), del codice civile, introdotti dall'articolo 7, commi 1 e 4, della presente legge, si applicano a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
      5. I soggetti indicati nel comma 4-bis dell'articolo 53 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, introdotto dall'articolo 8, comma 1, lettera d), della presente legge, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della medesima legge adeguano al limite ivi previsto l'ammontare dei crediti loro concessi precedentemente a tale data. Qualora non vi provvedano, decadono dalle funzioni di amministrazione, direzione o controllo da loro rivestite presso la banca che li ha concessi, o, se sottoscrittori dei patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, non possono esercitare il diritto di voto inerente alte azioni quotate da loro possedute, anche indirettamente.
      6. Le disposizioni degli articoli 120-bis, 120-ter e 120-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, introdotti dall'articolo 13, comma 1, della presente legge, entrano in vigore dopo sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Alla medesima data entra
 

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in vigore il terzo comma dell'articolo 1841 del codice civile, come sostituito dall'articolo 13, comma 3, della presente legge. Entro lo stesso termine è emanato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal comma 7 dell'articolo 120-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. Entro i successivi dodici mesi, le banche e la società per azioni «Poste italiane Spa» provvedono agli adempimenti di cui al citato articolo 120-bis, commi 1, 2 e 3, per i contratti relativamente ai quali non siano state compiute operazioni nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore delle suddette disposizioni e per gli oggetti rinvenuti nelle cassette di sicurezza prima della medesima data. Per i contratti relativamente al quali non siano state compiute operazioni nei dieci anni antecedenti la data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, il termine indicato all'articolo 120-ter, comma 3, del citato testo unico è ridotto a cinque anni; per i contratti relativamente ai quali non siano state compiute operazioni nei sette anni e sei mesi antecedenti la data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, lo stesso termine è ridotto a sette anni e sei mesi. Entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione della presente legge sono emanati il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal comma 5 del citato articolo 120-ter e le disposizioni della Banca d'Italia previste dal comma 9 dell'articolo 120-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.
      7. La disposizione di cui all'articolo 161, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera d), della presente legge, si applica a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge. Fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo articolo 161, comma 4, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
 

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Art. 41.
(Delega al Governo per il coordinamento legislativo).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, nonché delle altre leggi speciali, alle disposizioni della presente legge, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse.

Art. 42.
(Procedura per l'esercizio
delle deleghe legislative).

      1. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dalla presente legge sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.


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