Frontespizio Pareri Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 4735-743-772-778-980-1144-1280-1337-1363-1751-1979-2018-2087-2469-2612-2647-3022-3246-3277-3625-3626-3747-3762-3815-3899-4260-4545-4762-4901-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4735-743-772-778-980-1144-1280-1337-1363-1751
1979-2018-2087-2469-2612-2647-3022-3246-3277-3625
3626-3747-3762-3815-3899-4260-4545-4762-4901
-A



 

Pag. 1

DISEGNO DI LEGGE

n. 4735

presentato dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(MORATTI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

e con il ministro per la funzione pubblica
(MAZZELLA)

Delega al Governo per il riordino dello stato giuridico
dei professori universitari

Presentato il 23 febbraio 2004

e

PROPOSTE DI LEGGE

n. 743, d'iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI

Disposizioni sullo stato giuridico dei docenti universitari

Presentata il 12 giugno 2001


NOTA: La VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione), il 17 febbraio 2005, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 4735. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
Per il testo delle proposte di legge n. 743, 772, 778, 980, 1144, 1280, 1337, 1363, 1751, 1979, 2018, 2087, 2469, 2612, 2647, 3022, 3246, 3277, 3625, 3626, 3747, 3762, 3815, 3899, 4260, 4545, 4762 e 4901 si vedano i relativi stampati.
 

Pag. 2

n. 772, d'iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI

Norme per il passaggio dei tecnici laureati
nel ruolo ad esaurimento degli assistenti universitari

Presentata il 12 giugno 2001

n. 778, d'iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI

Disposizioni per l'inquadramento degli assistenti ordinari nel ruolo dei professori universitari, fascia degli associati

Presentata il 12 giugno 2001

n. 980, d'iniziativa del deputato GAZZARA

Norme per il mantenimento in servizio
dei professori universitari incaricati stabilizzati

Presentata il 21 giugno 2001

n. 1144, d'iniziativa del deputato MIGLIORI

Modifica all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1999, n. 4,
in materia di concorsi per ricercatori universitari

Presentata il 3 luglio 2001

 

Pag. 3

n. 1280, d'iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI

Norme in materia di giudizi di idoneità per l'inquadramento dei tecnici laureati nel ruolo ad esaurimento degli assistenti universitari ordinari

Presentata il 10 luglio 2001

n. 1337, d'iniziativa del deputato CAMINITI

Norme in materia di docenza universitaria

Presentata il 17 luglio 2001

n. 1363, d'iniziativa dei deputati

ANGELA NAPOLI, FRAGALÀ

Norme relative alla composizione e all'elezione degli organi di governo degli atenei

Presentata il 17 luglio 2001

n. 1751, d'iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI

Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari e altre disposizioni in materia di ordinamento delle università

Presentata il 12 ottobre 2001

 

Pag. 4

n. 1979, d'iniziativa dei deputati

MARIO PEPE, BALDI, BERTOLINI, BERTUCCI, BONDI, BORRIELLO, BRUSCO, CRIMI, GARAGNANI, GAZZARA, GERMANÀ, LORUSSO, MAIONE, MASINI, MASSIDDA, MILANESE, MINOLI ROTA, MOLINARI, OSVALDO NAPOLI, PANIZ, PATRIA, PERLINI, ANTONIO RUSSO, SANTORI, SAPONARA, STAGNO D'ALCONTRES, STERPA

Disposizioni in materia di autonomia e competizione
regolata tra le università

Presentata il 15 novembre 2001

n. 2018, d'iniziativa dei deputati

RANIELI, VOLONTÈ, DEGENNARO, FILIPPO DRAGO,

MANINETTI, MEREU

Disposizioni in materia di docenza universitaria

Presentata il 22 novembre 2001

n. 2087, d'iniziativa dei deputati

MARIO PEPE, BLASI, LEZZA, MONDELLO, PERROTTA, SANTORI

Modifica all'articolo 8 della legge 19 ottobre 1999, n. 370,
in materia di personale universitario

Presentata il 12 dicembre 2001

 

Pag. 5

n. 2469, d'iniziativa dei deputati

TITTI DE SIMONE, RUSSO SPENA

Disposizioni per l'istituzione della terza fascia
dei docenti universitari

Presentata il 5 marzo 2002

n. 2612, d'iniziativa del deputato SANTULLI

Disposizioni per il reclutamento dei docenti
dei corsi di laurea in scienze motorie

Presentata il 9 aprile 2002

n. 2647, d'iniziativa dei deputati

DORINA BIANCHI, BRUSCO, DE LAURENTIIS, FILIPPO DRAGO, GIUSEPPE GIANNI, ANNA MARIA LEONE, LUCCHESE, MAZZONI, ORSINI, RANIELI, ROMANO, SPINA DIANA, TUCCI, CIRO ALFANO, DEGENNARO, SGARBI

Norme per il passaggio dei tecnici laureati nel ruolo ad esaurimento dei ricercatori universitari

Presentata il 15 aprile 2002

 

Pag. 6

n. 3022, d'iniziativa dei deputati

GRIGNAFFINI, MARTELLA, TOCCI

Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari e altre disposizioni in materia di ordinamento delle università

Presentata il 15 luglio 2002

n. 3246, d'iniziativa dei deputati

MARIO PEPE, ALFREDO VITO, FRATTA PASINI,

PITTELLI, PERROTTA, SANTORI

Disposizioni per l'inquadramento nel ruolo di professori universitari degli assistenti e dei ricercatori

Presentata il 9 ottobre 2002

n. 3277, d'iniziativa del deputato CARRARA

Istituzione della terza fascia della docenza universitaria

Presentata il 15 ottobre 2002

n. 3625, d'iniziativa del deputato GAZZARA

Modifica all'articolo 8 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, in materia di riconoscimento dell'idoneità nel ruolo dei professori associati conseguita dagli ammessi con riserva ai relativi giudizi

Presentata il 4 febbraio 2003

 

Pag. 7

n. 3626, d'iniziativa dei deputati

GAZZARA, de GHISLANZONI CARDOLI, GASTALDI

Istituzione del ruolo ad esaurimento
dei professori universitari incaricati

Presentata il 4 febbraio 2003

n. 3747, d'iniziativa dei deputati

LUCCHESE, DORINA BIANCHI, RANIELI

Disposizioni per l'inquadramento dei ricercatori universitari nel ruolo dei professori associati di seconda fascia

Presentata il 5 marzo 2003

n. 3762, d'iniziativa del deputato CAPITELLI

Istituzione del ruolo ad esaurimento
dei professori universitari incaricati

Presentata il 10 marzo 2003

n. 3815, d'iniziativa del deputato LOSURDO

Disposizioni in favore dei professori universitari incaricati

Presentata il 20 marzo 2003

 

Pag. 8

n. 3899, d'iniziativa dei deputati

MARTELLA, GRIGNAFFINI, VIOLANTE, ABBONDANZIERI, ACQUARONE, ADDUCE, BENVENUTO, GIOVANNI BIANCHI, BIELLI, BOVA, CALZOLAIO, CAPITELLI, CARBONI, CARLI, CAZZARO, CENNAMO, CHIAROMONTE, CIALENTE, CIMA, COLUCCINI, CORDONI, CRISCI, ALBERTA DE SIMONE, DI SERIO D'ANTONA, DIANA, FILIPPESCHI, FIORONI, FRANCI, GALEAZZI, GASPERONI, GIACCO, GRANDI, GRILLINI, KESSLER, LABATE, LION, SANTINO ADAMO LODDO, LUCIDI, LUSETTI, MACCANICO, MAGNOLFI, MANCINI, MANZINI, MARAN, RAFFAELLA MARIANI, MARIOTTI, MARONE, MAZZARELLO, MELANDRI, MOTTA, NIGRA, OLIVERIO, OTTONE, PANATTONI, PAPPATERRA, PENNACCHI, LUIGI PEPE, PISA, PISTONE, QUARTIANI, ROCCHI, ROSSIELLO, ROTUNDO, RUGGHIA, RUZZANTE, SASSO, SERENI, SINISCALCHI, SPINI, STRAMACCIONI, TOCCI, TOLOTTI, TRUPIA, VERNETTI, ZANOTTI, MAURA COSSUTTA, SQUEGLIA, ZANELLA

Istituzione dei contratti di ricerca e di
insegnamento universitario

Presentata il 15 aprile 2003

n. 4260, d'iniziativa del deputato ERCOLE

Istituzione del ruolo ad esaurimento dei professori universitari incaricati

Presentata il 1o agosto 2003

n. 4545, d'iniziativa del deputato SANTULLI

Disposizioni per l'inquadramento del personale laureato medico ed odontoiatra nel ruolo di ricercatore confermato

Presentata il 9 dicembre 2003

 

Pag. 9

n. 4762, d'iniziativa del deputato SANTULLI

Disposizioni per l'inquadramento nel ruolo di ricercatore universitario confermato dei funzionari e collaboratori tecnici dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria

Presentata il 27 febbraio 2004

n. 4901, d'iniziativa dei deputati

GALLO, ARRIGHI, CARDIELLO, CIRIELLI, FRAGALÀ, LA GRUA, LO PRESTI, PAOLONE, PATARINO, PEZZELLA, RAMPONI, VILLANI MIGLIETTA

Norme in materia di idoneità e di inquadramento
nella fascia di professore associato

Presentata il 20 aprile 2004

(Relatore: MARIO PEPE)

 

Pag. 10


torna su
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il testo del disegno di legge n. 4735, come modificato dagli emendamenti approvati dalla VII Commissione, e rilevato che:

            esso reca una delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi per la riforma della docenza universitaria, con riguardo al reclutamento ed allo stato giuridico, affidando, peraltro, ai medesimi decreti legislativi attuativi della delega l'individuazione e l'abrogazione delle norme vigenti incompatibili con le disposizioni contenute nei decreti stessi;

            contiene espressioni equivalenti ma non identiche in relazione al medesimo oggetto, per il quale sarebbe opportuno adottare un linguaggio uniforme all'interno del testo: ad esempio, all'articolo 1, comma 1, si utilizza alla lettera a) l'espressione: «professori ordinari e professori associati» ed alla lettera c) l'omologa espressione: «professori di prima e seconda fascia»;

            reca, all'articolo 2, comma 1, lettera n), un riferimento al concetto di didattica frontale, espressione molto diffusa tra gli addetti ai lavori ma sconosciuta all'ordinamento e di cui occorrerebbe almeno fornire una definizione;

            è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

            è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

            alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento osserva quanto segue:

            sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 2, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare che gli incarichi di insegnamento di cui alla lettera c) - in relazione ai quali la Commissione ha soppresso il limite di «durata temporanea non superiore a tre anni» - debbano essere comunque a tempo determinato, tenendo conto che la lettera d) del medesimo comma contiene il riferimento agli «incarichi a tempo determinato, di cui alla lettera c);

            all'articolo 2, comma 1, lettera n), ove la Commissione ha definito il meccanismo di assoggettamento della retribuzione variabile a valutazione delle attività di ricerca e didattiche andrebbe valutata l'opportunità di posporre i periodi introdotti dalla Commissione al

 

Pag. 11

periodo che definisce le modalità di attribuzione della retribuzione variabile stessa.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)


        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo dei progetti di legge C. 4735 e abb., recante delega al Governo per il riordino dello stato giuridico dei professori universitari;

            rilevato che le disposizioni oggetto del provvedimento incidono sulla materia dell'istruzione universitaria, che, sebbene non espressamente contemplata dal nuovo articolo 117 della Costituzione, appare riconducibile alla materia «istruzione» che, ai sensi del secondo e del terzo comma del medesimo articolo, è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato per quanto concerne le «norme generali sull'istruzione» e alla potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni per gli altri aspetti, considerato inoltre che l'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione, nel riconoscere alle università il diritto di darsi ordinamenti autonomi, dispone altresì che spetta alle leggi dello Stato individuare i limiti entro i quali può svolgersi l'autonomia ditali ordinamenti;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

NULLA OSTA
 

Pag. 12


PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

NULLA OSTA


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

NULLA OSTA


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            ritenuto che l'atto meriti complessivamente una valutazione positiva in quanto affronta in maniera sistematica ed avvia a soluzione, se non tutti, i principali problemi ed alcune gravi contraddizioni e discrasie stratificatesi negli anni passati sullo stato giuridico della docenza universitaria;

            ritenuto, altresì, che questa Commissione, nella sua specifica e sottolineata competenza per materia, debba farsi carico di alcune indicazioni volte all'auspicato potenziamento delle linee di intervento della legge stessa, nonché alla tutela e, valorizzazione e armonizzazione dei vari profili di alta professionalità coinvolti;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

            1) all'articolo 2, comma 1, lettera a), punto 2), sia soppressa la parola: «prevalentemente»;

 

Pag. 13

            2) al medesimo articolo 2, comma 1, lettera a), punto 2), sia condizionata la partecipazione di docenti designati da atenei di altre paesi membri dell'Unione europea nelle commissioni giudicatrici alla totale reciprocità, quanto ai Paesi nei quali vigano analoghe commissioni, e a procedure predeterminate di comparazione quanto agli altri;

            3) all'articolo 2, comma 1, lettera b), sia previsto che la ridefinizione dei settori scientifico-disciplinari, riduzioni e accorpamenti non operino per le discipline specialistiche o più marcatamente specialistiche;

            4) all'articolo 2, comma 1, lettera f), sia espressamente chiarito che i docenti ingaggiati con la procedura ivi contemplata sono «professori a contratto» e non «professori ordinari o associati temporanei»;

            5) all'articolo 2, comma 1, lettera f), sia nettamente ridotto il limite percentuale dei contratti di diritto privato a tempo determinato consentiti alle Università statali rispetto al numero dei loro docenti di ruolo, contenendolo a non oltre il 15-20 per cento;

            6) all'articolo 2, comma 1, lettera g), sia chiarito che ai soggetti non possessori dell'idoneità nazionale è preclusa anche la possibilità di essere eletti o nominati membri di commissioni per idoneità o per concorsi;

            7) all'articolo 2, comma 1, lettera i), sia specificato che costituiscono titolo preferenziale il dottorato di ricerca e il diploma di specializzazione, mentre il «master» costituisce titolo ulteriormente preferenziale eventuale rispetto alla parità degli altri titoli;

            8) all'articolo 2, comma 1, lettera p), venga eliminata l'espressione «nominati secondo le disposizioni del presente articolo», potendosi creare altrimenti un problema di coordinamento sul trattamento riservato ai docenti nominati prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni;

            9) all'articolo 2, comma 1, lettera q), la dizione «professore aggiunto» venga sostituita dalla dizione «professore aggregato».


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 4735 Governo ed abbinate, recante «Delega al Governo per il riordino dello stato giuridico dei professori universitari»;

 

Pag. 14


        esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere all'articolo 2, comma 1, lettera m), che le funzioni assistenziali esercitate dai professori di materie cliniche sono non solo inscindibili da quelle di insegnamento e di ricerca, ma anche complementari con queste ultime.


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 4735 Governo e abb., in materia di stato giuridico dei docenti universitari;

            rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

Pag. 15


TESTO
del disegno di legge n. 4735
torna su
TESTO
della Commissione
 

Art. 1.
(Princìpi).
 

      1. L'università, sede della formazione e della trasmissione critica del sapere, coniuga in modo organico ricerca e didattica, garantendone la completa libertà. La gestione delle università si ispira ai principi di autonomia e di responsabilità nel quadro degli indirizzi fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'attività didattica e di ricerca è soggetta a valutazione nell'ambito di un apposito sistema nazionale, tenendo conto delle valutazioni che le singole università effettuano nei confronti dei propri professori con particolare riferimento:

 

          a) alla qualità, continuità e diffusione della produzione scientifica;

 

          b) alla qualità e alla intensità delle attività di insegnamento, di orientamento e di tutoraggio;

 

          c) alla partecipazione qualificata agli organi collegiali e alla direzione delle strutture universitarie.

 

      2. Al finanziamento dell'università concorrono fondi pubblici e privati, allocati secondo criteri di qualità, competenza, merito, attrattività, utilità sociale e competitività, sulla base delle valutazioni di cui al comma 1.

        3. Per lo sviluppo e il miglioramento della qualità del sistema universitario e le sue interazioni con il territorio, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un piano programmatico di investimenti da

Pag. 16
  sottop orre al Consiglio dei ministri, finalizzati a:
 

          a) garantire l'accesso e il mantenimento agli studi ai soggetti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi;

 

          b) aumentare il numero di laureati e di dottori di ricerca, nonché in generale il numero di giovani con titolo universitario e di formazione professionale superiore, in maniera congruente con i migliori risultati a livello europeo ed internazionale, nonché con le necessità dello sviluppo socio-economico del Paese;

 

          c) razionalizzare l'offerta formativa e l'orientamento agli sbocchi professionali;

 

          d) ampliare e migliorare i servizi destinati agli studenti;

 

          e) favorire l'accesso dei giovani alla docenza universitaria in modo da garantire un qualificato ricambio generazionale e assicurare la continuità dell'offerta didattica;

 

          f) potenziare la ricerca di base e l'alta formazione, il relativo collegamento in rete, a livello nazionale, europeo e internazionale, nonché la convergenza su tematiche di rilevante valore socio-economico;

 

          g) sostenere il processo di internazionalizzazione degli atenei;

 

          h) sostenere il processo di convergenza dei sistemi di alta formazione dell'Unione europea, anche assicurando un adeguato rapporto tra docenti e studenti.

 

      4. All'attuazione del piano programmatico di cui al comma 3 si provvede mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

Art. 1.
(Norme di delega per il riordino dello stato giuridico dei professori universitari).
Art. 2.
(Norme di delega per il riordino dello stato giuridico dei professori universitari).
      1. Allo scopo di procedere alla riforma dello stato giuridico dei professori universitari       1. Identico:

Pag. 17
garantendo una selezione adeguata alla qualità delle funzioni da svolgere unitamente a forme di flessibilità del rapporto di lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie, uno o più decreti legislativi attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:  

          a) il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce, con proprio decreto, per settori scientifico-disciplinari, procedure finalizzate al conseguimento della idoneità scientifica nazionale, annualmente e distintamente per le fasce dei professori ordinari e dei professori associati, stabilendo in particolare:

          a) identica:

              1) le modalità per definire il numero massimo di soggetti che possono conseguire l'idoneità scientifica per ciascuna fascia e per settori disciplinari, pari al fabbisogno, indicato dalle università, per cui è garantita la relativa copertura finanziaria, incrementato di una quota ulteriore non superiore al 20 per cento, nonché le procedure e i termini per l'indizione, lo svolgimento e la conclusione dei giudizi idoneativi;

              1) identico;

              2) le modalità e le procedure per la formazione delle commissioni giudicatrici, che assicurino obiettività e imparzialità, ivi compresa la partecipazione di docenti designati da atenei dell'Unione europea, nonché le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei componenti le commissioni;

              2) le modalità prevalentemente elettive e le procedure per la formazione delle commissioni giudicatrici, che assicurino obiettività e imparzialità, ivi compresa la partecipazione di docenti designati da atenei dell'Unione europea, nonché le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei componenti le commissioni;

              3) la durata dell'idoneità scientifica, non superiore a cinque anni, e il limite di ammissibilità ai giudizi per coloro che, avendovi partecipato, non conseguono l'idoneità;

              3) identico;

          b) i settori scientifico-disciplinari di cui alla lettera a) sono suscettibili di ridefinizione per riduzione e accorpamento;

          b) identica;


Pag. 18
          c) le università procedono alla copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia e al conferimento dei relativi incarichi a conclusione di procedure, disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, riservate ai possessori della idoneità di cui alla lettera a); il primo incarico è di durata temporanea non superiore a tre anni. La delibera di chiamata definisce le fondamentali condizioni del rapporto, tenuto conto dei criteri enunciati alla lettera n), prevedendo, per la parte di retribuzione fissa, il trattamento economico iniziale attribuito ai professori di ruolo a tempo pieno della corrispondente fascia;           c) le università procedono alla copertura dei posti di professore ordinario e associato e al conferimento dei relativi incarichi a conclusione di procedure, disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, riservate ai possessori della idoneità di cui alla lettera a). La delibera di chiamata definisce le fondamentali condizioni del rapporto, tenuto conto dei criteri enunciati alla lettera n), prevedendo, per la parte di retribuzione fissa, il trattamento economico iniziale attribuito ai professori di ruolo a tempo pieno della corrispondente fascia;

          d) gli incarichi a tempo determinato, di cui alla lettera c), possono essere rinnovati. La loro durata complessiva non può comunque eccedere i sei anni. Entro tale periodo le università, sulla base di una valutazione di merito secondo modalità e criteri definiti dall'università stessa, possono nominare in ruolo il medesimo docente, ovvero docenti titolari di incarico presso altro ateneo, nei limiti delle disponibilità di bilancio;

          d) identica;

          e) le università inoltre possono procedere alla copertura di una percentuale non superiore al 6 per cento dei posti di prima e seconda fascia mediante nomina in ruolo di studiosi stranieri o italiani impegnati all'estero, di chiara fama. A tale fine le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che, previo parere del Consiglio universitario nazionale, concede o rifiuta il nulla osta alla nomina;

          e) le università inoltre possono procedere alla copertura di una percentuale non superiore al 6 per cento dei posti di professore ordinario e associato mediante nomina in ruolo di studiosi stranieri o italiani impegnati all'estero, di chiara fama. A tale fine le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che, previo parere del Consiglio universitario nazionale, concede o rifiuta il nulla osta alla nomina;

          f) sulla base delle proprie esigenze didattiche e scientifiche e nell'ambito delle disponibilità di bilancio le università, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, possono stipulare, nel rispetto della normativa comunitaria in materia, contratti di diritto privato a tempo determinato, rinnovabili per non

          f) identica;


Pag. 19
più di tre anni continuativi, per l'insegnamento nei corsi di studio con soggetti in possesso di qualificazione scientifica adeguata alle funzioni da svolgere; ovvero possono stipulare contratti a tempo determinato di durata non superiore a tre anni con studiosi stranieri o italiani impegnati all'estero in attività didattiche e di ricerca da almeno un triennio con rapporto di lavoro continuativo, che abbiano acquisito una elevata qualificazione scientifica e professionale riconosciuta in ambito internazionale; nelle università statali i contratti di diritto privato a tempo determinato di cui alla presente lettera possono essere stipulati entro il limite del 50 per cento del numero di docenti di ruolo della stessa università nel rispetto dei requisiti minimi necessari per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; il trattamento economico dei predetti contratti è determinato da ciascuna università nei limiti delle compatibilità di bilancio e tenuto conto dei criteri generali definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica;  

          g) le università possono realizzare specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, che prevedano anche l'istituzione temporanea, con oneri finanziari a carico dei medesimi, di posti di professore di prima fascia da coprire mediante conferimento di incarichi della durata massima di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova convenzione, a coloro che hanno conseguito l'idoneità per la fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale; ai titolari degli incarichi è riconosciuto, per il periodo di durata del rapporto, il trattamento giuridico ed economico dei professori di prima fascia con eventuali integrazioni economiche, ove previste dalla convenzione; le convenzioni

          g) le università possono realizzare specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, che prevedano anche l'istituzione temporanea, con oneri finanziari a carico dei medesimi, di posti di professore ordinario da coprire mediante conferimento di incarichi della durata massima di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova convenzione, a coloro che hanno conseguito l'idoneità per la fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale; ai titolari degli incarichi è riconosciuto, per il periodo di durata del rapporto, il trattamento giuridico ed economico dei professori ordinari con eventuali integrazioni economiche, ove previste dalla convenzione; ai soggetti non


Pag. 20
definiscono il programma di ricerca, le relative risorse e la destinazione degli eventuali utili netti anche a titolo di compenso dei soggetti che hanno partecipato al programma; possessori dell'idoneità nazionale è peraltro precluso l'elettorato attivo e passivo per la costituzione delle commissioni di cui alla lettera a), numero 2), e per l'accesso alle cariche di preside di facoltà e di rettore; le convenzioni definiscono il programma di ricerca, le relative risorse e la destinazione degli eventuali utili netti anche a titolo di compenso dei soggetti che hanno partecipato al programma;

          h) le università possono stipulare convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, con oneri finanziari posti a carico dei medesimi, per realizzare programmi di ricerca affidati a professori universitari, con definizione del loro compenso aggiuntivo a valere sulle medesime risorse finanziarie e senza pregiudizio per il loro status giuridico ed economico, nel rispetto degli impegni di istituto;

          h) identica;

          i) per svolgere attività di ricerca e di didattica integrativa le università, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con possessori di laurea specialistica, ovvero con studiosi in possesso di qualificazione scientifica adeguata alle funzioni da svolgere. I contratti hanno durata massima quinquennale e possono essere rinnovati fino ad un massimo complessivo di dieci anni; il trattamento economico di tali contratti è determinato da ciascuna università nei limiti delle compatibilità di bilancio e tenuto conto dei criteri generali definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione o del master universitario di secondo livello costituisce titolo preferenziale;

          i) per svolgere attività di ricerca e di didattica integrativa le università, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, possono stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato con possessori di laurea specialistica, ovvero con studiosi in possesso di qualificazione scientifica adeguata alle funzioni da svolgere. I contratti hanno durata massima quadriennale e possono essere rinnovati fino ad un massimo complessivo di otto anni, ivi compreso il dottorato di ricerca; il trattamento economico di tali contratti è determinato da ciascuna università nei limiti delle compatibilità di bilancio e tenuto conto dei criteri generali definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione o del master universitario di secondo livello costituisce titolo preferenziale;


Pag. 21
          l) il conseguimento dell'idoneità scientifica di cui alla lettera a) costituisce titolo legittimante la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica secondo i criteri e le modalità, stabiliti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ed è titolo valutabile nei concorsi pubblici che prevedano la valutazione dei titoli. L'attività svolta dai soggetti di cui alla lettera i) costituisce titolo valutabile nei concorsi pubblici che prevedano la valutazione dei titoli;           l) identica;

          m) ferme restando le incompatibilità di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, il rapporto di lavoro dei professori è compatibile con lo svolgimento di attività professionali e di consulenza esterna, con l'esercizio di incarichi retribuiti e di direzione di strutture di ricerca anche private, da comunicare all'università che ne accerta, entro trenta giorni dalla comunicazione, la compatibilità con il rispetto dell'obbligo di non concorrenza, nonché l'assenza di ulteriori profili di nocumento per l'università medesima. Per il personale medico universitario restano fermi gli obblighi derivanti dallo svolgimento di attività assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale (SSN);

          m) ferme restando le incompatibilità di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, e fatto salvo lo svolgimento di attività professionali, di consulenze e di incarichi retribuiti all'interno dell'ateneo, il rapporto di lavoro è compatibile con lo svolgimento esterno delle medesime attività e con la direzione di strutture di ricerca anche private. Coloro che intendono espletare le attività esterne ne danno comunicazione entro tempi predeterminati all'università che ne accerta, entro trenta giorni dalla comunicazione, la compatibilità con il rispetto dell'obbligo di non concorrenza e degli obblighi derivanti dagli impegni scientifici e didattici nonché la compatibilità con il perseguimento dei fini istituzionali dell'università e l'assenza di ulteriori profili di nocumento economico o al prestigio dell'università medesima. Per il personale medico universitario restano fermi gli obblighi derivanti dallo svolgimento di attività assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale (SSN) secondo il regime prescelto. I professori di materie cliniche esercitano altresì funzioni assistenziali inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca e ad esse complementari. I professori universitari esercitano liberamente attività di diffusione culturale mediante conferenze, seminari, attività pubblicistiche ed editoriali, nel rispetto dei propri obblighi istituzionali;

          n) il trattamento economico dei professori universitari è costituito da una

          n) il trattamento economico dei professori universitari è costituito da una


Pag. 22
parte fissa e da una eventuale parte variabile. La parte di retribuzione fissa corrisponde al trattamento economico del professore a tempo pieno, ferma restando l'attuale struttura retributiva, ed è correlata all'espletamento delle attività scientifiche e all'impegno per le altre attività, fissato in 350 ore annue, di cui 120 di didattica frontale. La parte di retribuzione variabile è attribuita, nei limiti delle disponibilità di bilancio, in relazione agli impegni ulteriori di attività di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifico incarico, nonché in relazione ai risultati conseguiti, secondo i criteri e le modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la funzione pubblica; per il personale medico universitario resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo previsto per lo svolgimento delle attività assistenziali per conto del SSN; parte fissa e da una eventuale parte variabile. La parte di retribuzione fissa corrisponde al trattamento economico del professore a tempo pieno, ferma restando l'attuale struttura retributiva, ed è correlata all'espletamento delle attività scientifiche e all'impegno per le altre attività, fissato in 350 ore annue, di cui 120 di didattica frontale. La parte di retribuzione variabile è attribuita, nei limiti delle disponibilità di bilancio, in relazione agli impegni ulteriori di attività di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifico incarico, nonché in relazione ai risultati conseguiti, secondo i criteri e le modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la funzione pubblica; per il personale medico universitario resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo previsto per lo svolgimento delle attività assistenziali per conto del SSN. Le attività di ricerca e didattiche sono assoggettate periodicamente, in funzione della durata dei progetti di ricerca, a valutazione sulla base di linee guida definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'esito negativo della valutazione inibisce la corresponsione dell'eventuale retribuzione variabile;

          o) il ruolo dei ricercatori, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è trasformato in ruolo ad esaurimento e non sono bandite nuove procedure di valutazione comparativa per posti di professore ordinario, associato e di ricercatore. La copertura dei posti di professore ordinario e di associato è disciplinata secondo le disposizioni del presente articolo. Sono fatte salve le procedure già concluse con l'approvazione degli atti, avviate in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge. I candidati giudicati idonei, e non chiamati a seguito di procedure già espletate, ovvero i cui atti sono approvati, conservano l'idoneità per un periodo di cinque anni dal suo conseguimento;

          o) identica;


Pag. 23
          p) per i professori di prima e seconda fascia nominati secondo le disposizioni del presente articolo il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, ed è abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età;           p) per i professori ordinari e associati nominati secondo le disposizioni del presente articolo il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, ed è abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età;
 

          q) ai ricercatori, agli assistenti del ruolo ad esaurimento, ai tecnici laureati che hanno svolto attività di docenza ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, e ai professori incaricati stabilizzati è attribuito il titolo di professore aggregato, previa positiva valutazione, da parte di una apposita commissione composta da membri esterni e interni secondo quanto deciso dalla facoltà di appartenenza, dell'attività didattica e scientifica svolta. Essi sono tenuti all'insegnamento loro affidato con appositi incarichi, sulla base della programmazione didattica definita dai competenti organi accademici, nei corsi di laurea di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. Le predette categorie di personale sono altresì tenute ad assolvere i compiti di tutoraggio e di didattica integrativa previsti dall'articolo 32, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

          q) i professori e i ricercatori universitari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento, ivi compreso l'assegno aggiuntivo di tempo pieno, con possibilità di opzione per il regime di cui alle lettere m) e n) della nuova disciplina e con salvaguardia dell'anzianità acquisita; l'esercizio dell'opzione è consentito nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e sulla base di una adeguata programmazione delle attività didattiche definita da ciascuna università nel triennio 2004-2006;

          r) identica;


Pag. 24
          r) sono stabiliti i criteri e le modalità per riservare, nei giudizi di idoneità per la fascia dei professori ordinari, una quota pari al 15 per cento del contingente di cui alla lettera a), numero 1), ai professori associati con un'anzianità di servizio non inferiore a 15 anni, compreso il periodo di straordinariato, maturata nell'insegnamento di materie ricomprese nel settore scientifico-disciplinare oggetto del bando di concorso o in settori affini;           s) sono stabiliti i criteri e le modalità per riservare, nei giudizi di idoneità per la fascia dei professori ordinari, una quota pari al 15 per cento aggiuntiva rispetto al contingente di cui alla lettera a), numero 1), ai professori associati con un'anzianità di servizio non inferiore a 15 anni, compreso il periodo di straordinariato, maturata nell'insegnamento di materie ricomprese nel settore scientifico-disciplinare oggetto del bando di concorso o in settori affini;

          s) sono stabiliti i criteri e le modalità per riservare, nei giudizi di idoneità per la fascia dei professori associati, una quota del contingente di cui alla lettera a), numero 1), non superiore al 15 per cento, ai ricercatori confermati che abbiano svolto almeno cinque anni di insegnamento nei corsi di studio di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

          t) sono stabiliti i criteri e le modalità per riservare, nei giudizi di idoneità per la fascia dei professori associati, una quota non superiore al 15 per cento aggiuntiva rispetto al contingente di cui alla lettera a), numero 1), ai ricercatori confermati che abbiano svolto almeno cinque anni di insegnamento nei corsi di studio di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

          t) per tutto il periodo di durata dei contratti di diritto privato di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni statali sono collocati in aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali, ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione è prevista dagli ordinamenti di appartenenza, parimenti senza assegni né contributi previdenziali;

          u) identica;

          u) sono individuate e abrogate le norme incompatibili con le disposizioni emanate in attuazione della presente legge.

          v) identica.

Art. 2.
(Norme procedurali).
Art. 3.
(Norme procedurali).

      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, sono emanati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,

      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 1, sono emanati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,


Pag. 25
da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
      2. Ulteriori disposizioni correttive ed interpretative dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere adottate, con il rispetto degli stessi criteri e princìpi direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.       2. Identico.
Art. 3.
(Copertura finanziaria).
Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'abolizione dell'impegno a tempo definito previsto dalla presente legge, pari a 55,7 milioni di euro per l'anno 2004, a 27,85 milioni di euro per l'anno 2005 e a 55,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede con le economie derivanti dalla contestuale riduzione delle supplenze e degli affidamenti rispetto a quelli conferiti negli anni precedenti. Tali economie devono risultare dal conto consuntivo di ciascuna università.

      Identico.

      2. Con periodicità annuale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede alla verifica delle occorrenti risorse finanziarie in relazione alla graduale attuazione dell'abolizione dell'impegno a tempo definito, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Le eventuali maggiori spese trovano copertura nell'ulteriore riduzione delle supplenze e degli affidamenti.  


Frontespizio Pareri Progetto di Legge
torna su