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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5197-1571-4876-5341-A |
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 5197 e rilevato che:
esso reca una delega legislativa al Governo per il riassetto normativo del settore dell' autotrasporto di persone e di cose, con riferimento a tre diverse aree di intervento: i servizi automobilistici interregionali di competenza statale, la liberalizzazione regolata dell'attività di autotrasporto (con contestuale raccordo con la disciplina delle condizioni e dei prezzi dei servizi di autotrasporto merci per conto terzi) e, infine, la definizione dell'organizzazione e delle funzioni delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto merci;
non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);
non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento osserva quanto segue:
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 2, comma 2 - che prevede alla lettera b), n. 10, «l'introduzione di strumenti che consentono il pieno rispetto ed il puntuale controllo della regolarità amministrativa di circolazione», nonché alla lettera c), n. 3, la «garanzia dell'uniformità della regolamentazione e delle procedure, nonché tutela delle professionalità esistenti» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di enucleare in modo più chiaro tali principi e criteri direttivi.
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 5197, approvato dal Senato, ed abbinate, recante delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose,
rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge di delega appaiono nel loro complesso riconducibili alla materia «tutela della concorrenza» e, con riferimento ai principi e criteri direttivi specifici di cui al numero 4 della lettera a) e ai numeri 3, 4, 5, 6 e 7 della
osservato altresì che i punti 1) e 2) della lettera c) dell'articolo 2, comma 2, appaiono investire la materia «organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», la cui disciplina è demandata, dalla lettera g) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato, infine, che, alla luce dell'orientamento da ultimo accolto dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 428 del 2004, là dove ha ricompreso le misure volte ad assicurare l'incolumità delle persone nell'ambito della materia «ordine pubblico e sicurezza», la cui disciplina è demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h) della Costituzione, appare possibile richiamare altresì la suddetta materia,
esprime
Il Comitato permanente per i pareri della V Commissione,
sul testo del provvedimento
considerato che in precedenti leggi di delega si è opportunamente stabilito di corredare i provvedimenti attuativi di relazione tecnica in modo da consentire una puntuale verifica, in sede parlamentare, della idoneità delle clausole di invarianza recate dagli stessi provvedimenti;
esprime
con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione l'opportunità di prevedere all'articolo 1, comma 3, che gli schemi dei decreti legislativi attuativi della delega debbano essere corredati di relazione tecnica;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di stabilire, sempre all'articolo 1, comma 3, che gli schemi dei decreti legislativi siano trasmessi anche alle Commissioni competenti per le conseguenze di carattere finanziario;
c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare la clausola di invarianza di cui all'articolo 4, in modo da fare riferimento all'aggregato della finanza pubblica anziché al bilancio dello Stato.
La Commissione politiche dell'Unione europea,
esaminato il provvedimento in oggetto;
rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;
considerato comunque opportuno coordinare la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del provvedimento in esame concernente la qualificazione e la formazione dei conducenti, con l'articolo 1, allegato A, del S. 2742-B recante il disegno di legge comunitaria per il 2004, che delega il Governo all'attuazione della direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003 sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei
esprime
con la seguente condizione:
appare necessario coordinare la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) con la previsione di cui all'articolo 1, Allegato A, direttiva 2003/59/CE dell'atto parlamentare S. 2742-B;
e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire nel provvedimento in esame la previsione di un progressivo passaggio dal sistema di trasporto in gomma ad altra forma di trasporto in ossequio a quanto previsto dal programma MARCO POLO.
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