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PDL 5197-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5197-1571-4876-5341-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

n. 5197

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 29 luglio 2004 (v. stampato Senato n. 2557)

presentato dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUNARDI)

Delega al Governo per il riassetto normativo
del settore dell'autotrasporto di persone e cose

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 29 luglio 2004


NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VI (Finanze), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e XIV (Politiche dell'Unione europea) sul disegno di legge n. 5197.
La IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni), il 9 febbraio 2005, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 5197, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
Per il testo del disegno di legge n. 5197 e delle abbinate proposte di legge nn. 1571, 4876 e 5341, si rinvia ai rispettivi stampati.

 

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e

PROPOSTE DI LEGGE

n. 1571, d'iniziativa dei deputati

GIBELLI, CAPARINI

Disciplina del trasporto di merci su strada
effettuato nelle ore notturne

Presentata il 13 settembre 2001

n. 4876, d'iniziativa dei deputati

ROSATO, PASETTO, DUCA, DAMIANI, MARAN, MEDURI, SANTAGATA, ALBONETTI, IANNUZZI, RAFFALDINI, BANTI, PANATTONI

Disposizioni per l'incentivazione dell'integrazione del trasporto marittimo, ferroviario e aereo delle merci

Presentata il 2 aprile 2004

n. 5341, d'iniziativa dei deputati

COLLAVINI, ADDUCE, CAMO, CARBONELLA, CRISTALDI, CUSUMANO, FALLICA, LENNA, LUCCHESE, MARINELLO, MILANESE, MILIOTO, MORETTI, OSTILLIO, LUIGI PEPE, PERROTTA, POTENZA, RAMPONI, RICCIUTI, RIVOLTA, RODEGHIERO, ROMOLI, SANDI, SARDELLI, SARO, SCHERINI, SGARBI, TUCCI, ZACCHERA

Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), concernenti misure in favore dei soggetti che svolgono attività di autotrasporto di cose o persone

Presentata l'8 ottobre 2004
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

    Il Comitato per la legislazione,

          esaminato il disegno di legge n. 5197 e rilevato che:

              esso reca una delega legislativa al Governo per il riassetto normativo del settore dell' autotrasporto di persone e di cose, con riferimento a tre diverse aree di intervento: i servizi automobilistici interregionali di competenza statale, la liberalizzazione regolata dell'attività di autotrasporto (con contestuale raccordo con la disciplina delle condizioni e dei prezzi dei servizi di autotrasporto merci per conto terzi) e, infine, la definizione dell'organizzazione e delle funzioni delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto merci;

              non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

              non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

          alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

          all'articolo 2, comma 2 - che prevede alla lettera b), n. 10, «l'introduzione di strumenti che consentono il pieno rispetto ed il puntuale controllo della regolarità amministrativa di circolazione», nonché alla lettera c), n. 3, la «garanzia dell'uniformità della regolamentazione e delle procedure, nonché tutela delle professionalità esistenti» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di enucleare in modo più chiaro tali principi e criteri direttivi.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

      Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

          esaminato il disegno di legge C. 5197, approvato dal Senato, ed abbinate, recante delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose,

          rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge di delega appaiono nel loro complesso riconducibili alla materia «tutela della concorrenza» e, con riferimento ai principi e criteri direttivi specifici di cui al numero 4 della lettera a) e ai numeri 3, 4, 5, 6 e 7 della

 

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lettera b) del secondo comma dell'articolo 2, alla materia «ordinamento civile e penale», la cui disciplina è demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, rispettivamente, lettere e) e l), della Costituzione,

          osservato altresì che i punti 1) e 2) della lettera c) dell'articolo 2, comma 2, appaiono investire la materia «organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», la cui disciplina è demandata, dalla lettera g) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

          rilevato, infine, che, alla luce dell'orientamento da ultimo accolto dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 428 del 2004, là dove ha ricompreso le misure volte ad assicurare l'incolumità delle persone nell'ambito della materia «ordine pubblico e sicurezza», la cui disciplina è demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h) della Costituzione, appare possibile richiamare altresì la suddetta materia,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

      Il Comitato permanente per i pareri della V Commissione,

          sul testo del provvedimento

          considerato che in precedenti leggi di delega si è opportunamente stabilito di corredare i provvedimenti attuativi di relazione tecnica in modo da consentire una puntuale verifica, in sede parlamentare, della idoneità delle clausole di invarianza recate dagli stessi provvedimenti;

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti osservazioni:

          a) valuti la Commissione l'opportunità di prevedere all'articolo 1, comma 3, che gli schemi dei decreti legislativi attuativi della delega debbano essere corredati di relazione tecnica;

 

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          b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di stabilire, sempre all'articolo 1, comma 3, che gli schemi dei decreti legislativi siano trasmessi anche alle Commissioni competenti per le conseguenze di carattere finanziario;

          c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare la clausola di invarianza di cui all'articolo 4, in modo da fare riferimento all'aggregato della finanza pubblica anziché al bilancio dello Stato.


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

NULLA OSTA


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'unione europea)

      La Commissione politiche dell'Unione europea,

          esaminato il provvedimento in oggetto;

          rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;

          considerato comunque opportuno coordinare la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del provvedimento in esame concernente la qualificazione e la formazione dei conducenti, con l'articolo 1, allegato A, del S. 2742-B recante il disegno di legge comunitaria per il 2004, che delega il Governo all'attuazione della direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003 sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei

 

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conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, la cui attuazione è stata prevista;

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente condizione:

          appare necessario coordinare la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) con la previsione di cui all'articolo 1, Allegato A, direttiva 2003/59/CE dell'atto parlamentare S. 2742-B;

      e con la seguente osservazione:

          valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire nel provvedimento in esame la previsione di un progressivo passaggio dal sistema di trasporto in gomma ad altra forma di trasporto in ossequio a quanto previsto dal programma MARCO POLO.
    


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