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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2901-A |
La I Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2901, recante «Modifica dell'articolo 438 del codice di procedura penale concernente i presupposti del giudizio abbreviato»;
rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», la cui disciplina è demandata, dalla lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
TESTO
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1. Dopo il comma 5 dell'articolo 438 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
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1. Dopo il comma 6 dell'articolo 438 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
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«5-bis. Nel caso di reati previsti dall'articolo 5 il giudizio abbreviato si svolge dinanzi alla corte d'assise».
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«6-bis. Nel caso di reati previsti dall'articolo 5 il giudizio abbreviato si svolge dinanzi alla corte d'assise. La richiesta, a pena di decadenza, deve essere proposta, oralmente o per iscritto, immediatamente dopo gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti a norma dell'articolo 420, comma 2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza trasmettendo gli atti alla corte d'assise territorialmente competentea affinché provveda secondo quanto previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo».
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