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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 24-A |
La I Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 24, recante sanzioni in materia di titoli e marchi di identificazione dei metalli preziosi,
rilevato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa» e «pesi e misure» riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere l) e r) della Costituzione,
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
La V Commissione,
preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo per cui la previsione dell'attribuzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, capoverso 3-quater, al fondo di perequazione previsto dall'articolo 18, comma 5, della legge n. 580 del 1993, del 50 per cento dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative determina effetti negativi per la finanza pubblica in quanto, in base alla normativa vigente, tali proventi sono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato;
esprime
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 1, comma 4, sia soppresso il capoverso 3-quater.
TESTO
| 1. Le lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sono sostituite dalle seguenti:
| 1. Identico:
| «a) chiunque usa marchi assegnati ad altri ed invalidati è punito con la sanzione amministrativa da lire 6.000.000 a lire 60.000.000;
| «a) chiunque usa marchi assegnati ad altri, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 17, ovvero non assegnati, scaduti, ritirati o annullati è punito con la sanzione amministrativa da 3.100 euro a 31.000 euro;
| a-bis) chiunque pone in commercio o detiene per la vendita materie prime ed oggetti di metalli preziosi privi di marchio di identificazione o di titolo è punito con la sanzione amministrativa da lire 4.500.000 a lire 45.000.000. La stessa sanzione si applica anche a chi pone in commercio o detiene per la vendita materie prime ed oggetti di metalli preziosi muniti di marchi identificativi illeggibili;
| a-bis) chiunque pone in commercio o detiene per la vendita materie prime ed oggetti di metalli preziosi privi di marchio di identificazione o di titolo è punito con la sanzione amministrativa da 2.325 euro a 23.250 euro. La stessa sanzione si applica anche a chi pone in commercio o detiene per la vendita materie prime ed oggetti di metalli preziosi muniti di marchi identificativi illeggibili e diversi da quelli legali;
| a-ter) chiunque produce o importa materie prime ed oggetti di metalli preziosi senza avere avuto l'assegnazione del marchio è punito con la sanzione amministrativa da lire 3.000.000 a lire 30.000.000;
| a-ter) chiunque produce o importa materie prime ed oggetti di metalli preziosi senza avere avuto l'assegnazione del marchio è punito con la sanzione amministrativa da 1.550 euro a 15.500 euro;
| a-quater) chiunque autorizza altri ad avvalersi del proprio marchio è punito con la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 3.000.000. La stessa sanzione si applica anche a chi pone in commercio o detiene per la vendita materie prime ed oggetti di metalli preziosi muniti di marchi diversi da quelli legali;
| soppressa.
c) chiunque produce materie prime ed oggetti di metallo prezioso il cui titolo risulti inferiore a quello legale impresso e
c) chiunque produce materie prime ed oggetti di metallo prezioso il cui titolo risulti inferiore a quello legale impresso e
2. Le lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sono sostituite dalle seguenti:
«d) chiunque fabbrica, pone in commercio o detiene per la vendita oggetti di metalli comuni con impresso un titolo, anche diverso da quelli previsti dal presente decreto, ovvero con indicazioni letterarie o numeriche che possono confondersi con i marchi previsti dal presente decreto è punito con la sanzione amministrativa da 3.500 euro a 35.000 euro;
e) chiunque smarrisce uno o più marchi di identificazione e non ne fa denuncia nel termine previsto dall'articolo 29, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, è punito con la sanzione amministrativa da 100 euro a 1.000 euro».
3. Il comma 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, è sostituito dai seguenti:
«2. La sanzione di cui alla lettera d) del comma 1 si applica altresì nei casi di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 10, e all'articolo 15.
2-bis. La sanzione di cui alla lettera e) del comma 1 si applica altresì nei casi di inosservanza della disposizione di cui all'articolo 8, commi 6, 7, 8 e 9, all'articolo 9, all'articolo 11, comma 4, e all'articolo 24, commi 3 e 4.
«3-bis. Fatte salve le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, il pagamento delle sanzioni previste dal presente articolo è effettuato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.
3-ter. Ai fini di cui agli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, l'autorità competente è la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio».
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