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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5571 |
2. Il negoziato.
Negli ultimi anni, soprattutto a seguito dell'incidente dell'Erika nel dicembre del 1999, la comunità internazionale, ritenendo insufficiente il sistema dell'IOPC Fund, ha ravvisato la necessità di creare un meccanismo complementare in grado di garantire alle vittime di inquinamento da idrocarburi un più congruo risarcimento per le perdite o i danni subiti. Di conseguenza lo stesso Fondo nel febbraio del 2000 ha istituito un gruppo di lavoro intersessionale per una modifica incisiva del regime vigente.
A conclusione dei lavori del predetto gruppo, il 19 ottobre 2001, l'Assemblea del Fondo ha approvato la bozza del testo del Protocollo alla Convenzione internazionale del 1992 (di seguito denominato «Protocollo), che è stato infine fatto il 16 maggio 2003, a conclusione di un'apposita Conferenza diplomatica tenutasi presso l'IMO, alla quale ha partecipato attivamente una delegazione italiana.
Durante la fase del negoziato un ruolo importante è stato svolto dagli organi competenti dell'Unione europea su un duplice piano di intervento.
Infatti, da un lato, la Commissione di Bruxelles, fin dal 2000, aveva sostenuto la necessità e l'urgenza di un aumento sensibile dei vigenti massimali di risarcimento, avanzando la proposta, approvata dal Parlamento, di un regolamento comunitario istitutivo di un Fondo (COPE) per integrare il regime internazionale esistente, ovviamente destinato ad operare nell'ambito degli Stati dell'Unione. Sennonché il Consiglio dei Ministri dei trasporti, soprattutto a seguito dell'incidente della Prestige, negli ultimi mesi del 2002 ha assunto una posizione più avanzata, subito confermata dal Vertice dei Capi di Stato e di Governo, al termine del quale gli Stati membri si impegnarono a sostenere, in sede di conferenza diplomatica IMO, l'istituzione di un Fondo complementare capace di coprire danni fino a un massimale di 1.000 milioni di euro ed a ratificare il futuro Protocollo.
D'altro canto la Commissione, preso atto che il testo in discussione di detto Protocollo conteneva agli articoli 7 e 8 disposizioni in materia di giurisdizione, riconoscimento ed esecuzione di sentenze, di competenza esclusiva dell'Unione e disciplinate dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, vincolante per gli Stati membri, si adoperò per partecipare al negoziato IMO. Peraltro, data la natura peculiare del Protocollo, strettamente connesso al regime delle due Convenzioni del 1992 e, come tale, accessibile soltanto agli Stati già Parte delle predette Convenzioni, la Commissione non ha potuto ottenere di diventare contraente del nuovo accordo, e tuttavia riuscì a promuovere la presentazione di
3. Illustrazione del contenuto del Protocollo.
Dopo i primi due articoli (definizioni e istituzione del Fondo complementare, dotato di personalità giuridica) l'articolo 3 delimita il campo di applicazione del Protocollo ai danni da inquinamento prodotti:
a) nel territorio di uno Stato contraente, incluse le acque territoriali;
b) nella zona economica esclusiva di uno Stato contraente, definita conformemente al diritto internazionale, o, qualora uno Stato contraente non abbia fissato tale zona, in una fascia di mare, situata aldilà delle acque territoriali di detto Stato contraente e ad esse contigua, conformemente al diritto internazionale, che si estende non oltre le 200 miglia nautiche dalla linea di base a partire dalla quale è misurata la larghezza delle acque territoriali.
L'articolo 4 precisa, inoltre, che hanno diritto al risarcimento quei soggetti che hanno subìto un danno da inquinamento e non hanno potuto ottenere un risarcimento completo e adeguato per una richiesta di danni dichiarata ricevibile, ai sensi della Convenzione del Fondo del 1992, e stabilisce in 750 milioni di DSP il massimale di risarcimento comprensivo di quello spettante al danneggiato in base alla Convenzione CLC.
Ai sensi dell'articolo 5, quando l'ammontare delle richieste dichiarate ricevibili ai sensi delle due Convenzioni del 1992 supera l'ammontare complessivo del risarcimento pagabile, la somma disponibile è distribuita in modo tale che la proporzione tra la richiesta ricevibile e l'ammontare del risarcimento effettivamente ottenuto dal ricorrente ai sensi del Protocollo sia identica per tutti i ricorrenti.
L'articolo 6 stabilisce che i diritti di risarcimento nei confronti del Fondo complementare si estinguono solo se si estinguono anche nei confronti del Fondo del 1992 e che la richiesta presentata al Fondo del 1992 è considerata come presentata dallo stesso ricorrente al Fondo complementare.
L'articolo 7 prevede che, quando un incidente abbia causato danni da inquinamento sul territorio di uno Stato Parte, le domande di risarcimento contro il Fondo complementare potranno essere promosse soltanto davanti ai tribunali di detto Stato. Esso, precisa, inoltre che, qualora un'azione di risarcimento per danni da inquinamento sia stata promossa contro il proprietario della nave, ai sensi della Convenzione CLC del 1992, di uno Stato contraente, detto tribunale ha competenza giurisdizionale esclusiva in qualsiasi azione di risarcimento nei confronti del Fondo complementare in relazione allo stesso danno.
Secondo l'articolo 8, paragrafo 1, qualsiasi sentenza emessa nei confronti del Fondo complementare da un tribunale competente, conformemente all'articolo 7,
diventa esecutiva in ogni Stato contraente alle stesse condizioni di cui all'articolo X della Convenzione CLC del 1992, quando la sentenza è diventata esecutiva nello Stato di origine e non vi può più essere soggetta alle forme ordinarie di ricorso. Lo stesso articolo, al paragrafo 2, per le ragioni già esposte in precedenza al punto 2, autorizza gli Stati Parte ad applicare regole diverse da quelle previste al paragrafo
4. Normativa di attuazione.
Il presente disegno di legge contiene oltre ai primi due articoli, in forza dei quali è autorizzata l'adesione al Protocollo e viene dato l'ordine di esecuzione del medesimo, disposizioni dirette ad assicurare l'osservanza di alcuni obblighi imposti agli Stati Parte dall'atto internazionale.
In particolare:
l'articolo 3 richiama il contenuto delle disposizioni degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504, in quanto gli adempimenti ivi previsti (comunicazione al Ministero competente da parte dei destinatari degli idrocarburi delle informazioni sui quantitativi annualmente importati e tenuta da parte dello stesso Ministero di un elenco delle suddette persone con successivo invio dei relativi dati all'amministrazione del Fondo) sono identici a quelli richiesti dal Protocollo in esame. L'unica esigenza ulteriore da garantire è che le informazioni del Ministero delle attività produttive pervengano anche al direttore
l'articolo 4 individua gli organi giurisdizionali competenti a conoscere le cause di risarcimento promosse dai danneggiati contro il Fondo complementare;
l'articolo 5 prevede espressamente la sanzione pecuniaria per il mancato pagamento dei contributi dovuti al Fondo complementare negli ammontari deliberati dall'Assemblea, secondo le modalità previste dall'articolo 11, paragrafo 2, del Protocollo in esame, in quanto si tratta di contributi distinti da quelli dovuti al Fondo del 1992, anche se la misura della sanzione stessa è identica a quella stabilita l'articolo 6 attualizza i contenuti di due norme del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 504 del 1978, specificando che il testo iniziale delle Convenzioni CLC e IOPC è stato successivamente sostituito per intero dalle Convenzioni del 1992 e sostituendo il rinvio effettuato per i profili procedurali dall'articolo 12 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica alla legge 24 dicembre 1975, n. 706, da tempo abrogata, con il rinvio agli articoli pertinenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo.
Il presente intervento si rende necessario per permettere all'Italia di aderire al Protocollo del 2003 sull'istituzione del Fondo complementare internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi dotato di una disponibilità finanziaria molto più elevata rispetto a quella del vigente Fondo del 1992.
B) Analisi del quadro normativo.
1) Normativa internazionale in vigore.
Come menzionato nella relazione illustrativa, le due Convenzioni vigenti nella materia oggetto del Protocollo in esame sono: quella sulla responsabilità civile del proprietario della nave, adottata nel 1969, e quella istitutiva di un Fondo internazionale, adottata nel 1971, modificate da due Protocolli del 1992, che devono essere letti e interpretati insieme al testo delle due Convenzioni come un unico strumento.
a) Responsabilita civile del proprietario.
Il proprietario di una nave che trasporta idrocarburi è responsabile dei danni provocati da perdita o fuoriuscita di detti idrocarburi che si verificano sul territorio di uno Stato Parte (incluso il mare territoriale) e nella zona economica esclusiva, nonché delle spese sostenute per le misure dirette a prevenire o ridurre detti danni, salve alcune ipotesi di esclusione connesse a eventi estranei alla volontà del proprietario (atti di guerra o militari, catastrofi naturali, azioni od omissioni dolose di un terzo).
b) Istituzione di un Fondo internazionale per il risarcimento.
Il Fondo è istituito per il risarcimento dei danni da inquinamento da idrocarburi verificatisi sul territorio di uno Stato Parte, ivi incluso il mare territoriale, o nella sua zona economica esclusiva, tutte le volte che il danneggiato non possa ottenere pieno e adeguato ristoro del danno subìto mediante il ricorso ai rimedi consentiti dalla Convenzione CLC per incapacità totale o parziale del proprietario o dell'assicuratore di adempiere i loro obblighi o per eccedenza del
2) Normativa nazionale vigente.
Le due Convenzioni sopra illustrate, nella versione originaria del 1969-1971, furono ratificate con la legge 6 aprile 1977, n. 185, e trasposte nell'ordinamento interno, per la parte prevalente delle loro disposizioni aventi carattere precettivo, in forza dell'ordine di esecuzione contenuto nella citata legge, la quale però delegava anche il Governo ad emanare norme di attuazione per alcuni aspetti specifici. A tali fini venne emanato il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504, il quale stabiliva per quanto attiene al Protocollo del 1971:
l'obbligo dei destinatari degli idrocarburi di comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i quantitativi di idrocarburi di volta in volta ricevuti (articolo 9);
l'obbligo del predetto Ministero di tenere un elenco dei destinatari degli idrocarburi per quantitativi superiori a 150.000 tonnellate annue e di provvedere alle necessarie comunicazioni all'amministrazione del Fondo (articolo 10);
l'individuazione del tribunale competente a conoscere le cause per danni promosse contro il Fondo (articolo 11);
la sanzione pecuniaria in caso di mancato pagamento dei contributi dovuti al Fondo, nonché le autorità competenti ad irrogarla e le modalità di accertamento e di riscossione (articolo 12).
I due Protocolli del 1992 che hanno modificato ed incorporato le precedenti Convenzioni sono stati ratificati, senza norme di attuazione, con la legge 27 maggio 1999, n. 177.
C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.
Come si evince dal punto 2 della lettera B) le principali modifiche introdotte dal Protocollo al regime vigente sono sostanzialmente le seguenti:
istituzione del Fondo complementare, con personalità giuridica riconosciuta in ogni Stato Parte abilitato a risarcire i danni da inquinamento da idrocarburi nelle aree già individuate dalle norme precedenti;
aumento dell'importo complessivo del risarcimento entro un massimale non eccedente 750.000.000 di DSP;
facoltà per lo Stato Parte di introdurre nel suo ordinamento regole diverse da quelle generali previste dalla Convenzione del Fondo del 1992 in materia di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze, sempre che dette regole assicurino lo stesso risultato garantito dal regime generale;
sospensione e successivo rifiuto definitivo di qualsiasi risarcimento di danni da parte del Fondo per un incidente verificatosi sul territorio di uno Stato Parte, finché gli obblighi di comunicazione a carico di detto Stato non siano stati soddisfatti per tutti gli anni precedenti all'incidente.
D) Conformità alla Costituzione.
Le clausole del Protocollo risultano conformi alla Costituzione in quanto rafforzano il regime di tutela dei diritti dei creditori, aumentando notevolmente il «plafond» disponibile per il risarcimento dei danni da loro subiti.
E) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.
Al riguardo si rinvia a quanto esposto nella relazione illustrativa, al punto 2, da cui risulta che il Consiglio dell'Unione europea, pur avendo riscontrato una difformità di disciplina in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle sentenze tra gli articoli 7 e 8 del Protocollo e il regolamento (CE) n. 44/2001, con decisione 2004/246/EC del 2 marzo 2004 ha autorizzato gli Stati membri a ratificare o aderire al Protocollo in esame, sollecitandoli a farlo al più presto.
F) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.
Il provvedimento non ha alcuna incidenza sulle competenze regionali.
G) Modifiche legislative e oneri finanziari.
Le modifiche normative da apportare alla legislazione vigente sono state ampiamente illustrate al punto 4 della relazione illustrativa.
H) Tecnica normativa seguita.
Il Protocollo è stato adottato dalla Conferenza internazionale svoltasi a Londra in sede IMO dal 28 aprile al 16 maggio 2003, alla quale ha partecipato una delegazione italiana.
A) Ambito dell'intervento.
1. Motivazioni che hanno condotto alla stipula del Protocollo.
Con la stipula del Protocollo si è messo a punto uno strumento tendente a garantire che le vittime da inquinamento da idrocarburi siano risarcite pienamente per le perdite e i danni subiti a seguito di un incidente, aumentando notevolmente il massimale disponibile a tale scopo sulla base delle due Convenzioni CLC e del Fondo del 1992.
2. Soggetti diretti del Protocollo.
Soggetti diretti del Protocollo sono:
a) il Fondo complementare, dotato di personalità giuridica, e i suoi organi, gli Stati Parte che sono tenuti a comunicare al Fondo le informazioni relative ai soggetti (nomi e residenza) che hanno l'obbligo di versare i contributi ai sensi dell'articolo 10;
b) altra categoria particolare di soggetti diretti sono gli operatori economici che abbiano ricevuto nel corso dell'anno di riferimento un quantitativo di idrocarburi per un totale superiore a 150.000 tonnellate.
3. Soggetti beneficiari del Protocollo.
Soggetti beneficiari del Protocollo sono tutti gli enti pubblici e privati e i singoli cittadini che subiscano danni e perdite derivanti da inquinamento da idrocarburi e che potranno ottenere il risarcimento pieno degli stessi grazie alle rilevanti nuove disponibilità del Fondo.
4. Modalità di attuazione.
Gli articoli da 10 a 13 del Protocollo stabiliscono le modalità che devono essere rispettate da ciascuno Stato Parte e dagli operatori economici nello stesso residenti per provvedere agli adempimenti e soddisfare gli obblighi loro imposti relativamente al versamento dei contributi, richiamando anche le prescrizioni dettate in materia dagli articoli 13 e 14 della Convenzione del 1992 sul Fondo.
B) Obiettivi e risultati attesi.
L'obiettivo del Protocollo è di assicurare il più alto e soddisfacente risarcimento dei danni subiti da persone fisiche ed enti a causa di inquinamento da idrocarburi e di accelerare le procedure di esame ed accoglimento delle relative istanze.
C) Impatto diretto e indiretto nell'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni.
Nessun aggravio deriva dal Protocollo per l'Amministrazione interessata, poiché gli adempimenti a suo carico sono già previsti dalla vigente Convenzione del 1992, per cui è da escludere qualsiasi ipotesi di creazione di nuove strutture amministrative.
D) Impatto sui destinatari diretti di cui alla lettera A), numero 2), punto b).
A seguito dell'ingente aumento del massimale di risarcimento da parte del Fondo ai danneggiati da un incidente, i soggetti in epigrafe dovranno sopportare l'onere del versamento di contributi annui molto superiori a quelli attuali in caso di incidenti (contributi che peraltro varieranno a seconda del numero degli Stati grandi contributori che diverranno Parte del Protocollo).
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Protocollo del 2003 alla Convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un Fondo complementare internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi, fatto a Londra il 16 maggio 2003.
1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, di seguito denominato «Protocollo», a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21, paragrafo 2, del Protocollo stesso.
1. Ai fini dell'adempimento degli obblighi imposti dagli articoli 12, paragrafo 1, e 13, paragrafo 1, del Protocollo, si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504.
1. Le cause promosse per i danni derivanti dall'inquinamento da idrocarburi nei confronti del Fondo complementare sono di competenza del tribunale nella cui circoscrizione si è verificato l'inquinamento. Nell'ipotesi di inquinamento di acque territoriali o di luoghi appartenenti alla circoscrizione di più tribunali è competente il tribunale preventivamente adito.
1. In caso di mancato pagamento del contributo dovuto al Fondo complementare entro tre mesi dalla data di comunicazione dell'importo da versare, come determinato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del Protocollo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari all'importo insoluto, aumentabile fino al triplo nei casi di particolare gravità.
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «convenzione sulla responsabilità civile» e: «convenzione sul Fondo per l'indennizzo», ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Convenzione sulla responsabilità civile del 1992» e «Convenzione sul Fondo per l'indennizzo del 1992»;
b) il nono comma dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Per quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano gli articoli 6, 7, 14, 16, 17, 18 e da 22 a 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689».
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Le principali disposizioni contenute nei due atti internazionali sono le seguenti:
Il proprietario medesimo può ridurre la sua responsabilità entro limiti prestabiliti che vanno, in relazione alla stazza della nave, da un minimo di 4.510.000 a un massimo di 89.700.000 di DSP.
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Il Fondo, inoltre, non è obbligato al risarcimento, se prova che l'inquinamento sia stato causato da un evento bellico o simile, o da una nave appartenente a uno Stato e da questo usata a fini non commerciali, e qualora risulti che il danno è stato provocato da azione od omissione dolosa o colposa dello stesso danneggiato.
Il massimale di responsabilità per ogni incidente è stabilito in modo che la somma totale da versare al danneggiato, ivi compreso l'importo effettivamente corrisposto dal proprietario, non sia superiore ai 203.000.000 di DSP. Lo stesso massimale vale per il risarcimento di danni provocati da un evento naturale eccezionale e inevitabile.
Qualora l'importo totale delle richieste di danno sia superiore ai suddetti massimali, la somma disponibile viene ripartita proporzionalmente tra i vari richiedenti (articolo 4).
Qualsiasi azione contro il Fondo per risarcimento dei danni va promossa davanti ai tribunali competenti dello Stato sul cui territorio è avvenuto l'incidente (criterio previsto dall'articolo IX della Convenzione CLC). Ove un'azione sia stata promossa contro il proprietario di una nave ai sensi del citato articolo, il tribunale adito ha competenza esclusiva anche per le azioni contro il Fondo (articolo 7).
I contributi annui dovuti al Fondo sono corrisposti per ogni Stato Parte da qualunque soggetto abbia ricevuto, nell'anno di calendario pertinente, un totale di quantità di carburante superiore a 150.000 tonnellate (articolo 10).
L'Assemblea del Fondo decide ogni anno l'importo totale dei contributi da riscuotere per fare fronte al versamento dei risarcimenti dovuti ed al pagamento delle spese, e il direttore calcola, per ciascuno Stato contraente, l'importo del contributo annuo a carico dei singoli soggetti a ciò tenuti. La decisione è presa sulla base di un bilancio annuale contenente la previsione delle entrate e delle spese del Fondo (articolo 12).
Ogni Stato Parte è tenuto, secondo norme dettate in apposito regolamento, a comunicare al direttore del Fondo i nominativi e gli indirizzi delle persone chiamate, ai sensi dell'articolo 10, a versare contributi al Fondo, e, ove non adempia a tale obbligo, e da ciò consegua una perdita finanziaria per il Fondo, è tenuto a risarcire tale perdita (articolo 15).
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Nel provvedimento non si prevede alcuna clausola di copertura finanziaria, in quanto dall'esecuzione del Protocollo non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato, né aggravi di altro genere per l'Amministrazione, essendo gli adempimenti a suo carico già previsti dalle vigenti Convenzioni del 1992.
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2. Il Ministero delle attività produttive trasmette le informazioni previste dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 504 del 1978 anche al .direttore del Fondo complementare di cui all'articolo 1.
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2. Alla violazione di cui al comma 1 si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 12, commi dal quarto al nono, del decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504.
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Frontespizio
Relazione
Analisi tecnico-normativa
Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)
Progetto di Legge