PDL 5586
XIV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5586
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DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 2 febbraio 2005 (v. stampato Senato n. 3007)
presentato dal ministro degli affari esteri
(FRATTINI)
di concerto con il ministro dell'interno
(PISANU)
con il ministro della giustizia
(CASTELLI)
con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)
e con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUNARDI)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla mutua assistenza amministrativa in materia doganale, fatto a Roma il 27 novembre 2003
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 3 febbraio 2005
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla mutua assistenza amministrativa in materia doganale, fatto a Roma il 27 novembre 2003.
Art. 2.
(Ordine di esecuzione).
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 24 dell'Accordo stesso.
Art. 3.
(Copertura finanziaria).
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 18.190 annui a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
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2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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