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PDL 5585

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5585



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 2 febbraio 2005 (v. stampato Senato n. 2992)

presentato dal ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

di concerto con il ministro dell'interno
(PISANU)

con il ministro della giustizia
(CASTELLI)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

con il ministro delle comunicazioni
(GASPARRI)

con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(MORATTI)

e con il ministro per i beni e le attività culturali
(URBANI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Paraguay, fatto a Roma il 6 dicembre 2000

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 3 febbraio 2005
 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Paraguay, fatto a Roma il 6 dicembre 2000.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 240.220 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e di euro 257.950 annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

 

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      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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