|
|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 3744-C |
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il testo del disegno di legge n. 3744-B, limitatamente alle parti modificate dal Senato e ricordato che il Comitato si era già espresso, in data 23 luglio 2003, sul disegno di legge nel testo trasmesso dalla Commissione competente;
rilevato, in particolare, che il Senato ha introdotto un'unica modifica, integrando l'articolo 4, comma 1, lettera a), relativo all'unificazione delle casse previdenziali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, con la condizione che eventuali modifiche ai regimi previdenziali non comportino effetti peggiorativi sui risultati delle gestioni previdenziali previsti a normativa vigente;
alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento osserva quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 4, comma 1, lettera a) - ove si prevede che eventuali modifiche ai regimi previdenziali «non comportino effetti peggiorativi sui risultati delle gestioni previdenziali previsti a normativa vigente» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare la portata normativa della condizione posta, in relazione a quanto già stabilito dal decreto legislativo n. 509 del 1994 (articolo 2, comma 2) secondo cui «la gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio».
La I Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge n. 3744-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, concernente delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,
osservato che le modifiche ad esso apportate dal Senato non presentano profili problematici quanto agli aspetti di legittimità costituzionale,
richiamato pertanto il parere espresso dal Comitato permanente per i pareri con riferimento al testo all'esame della Camera dei Deputati in prima lettura, il 10 luglio 2003 e rilevato che l'osservazione ivi apposta non è stata recepita nel corso dell'iter parlamentare del disegno di legge,
ritenuto che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili, in parte, alle materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» - in quanto incidenti sulla struttura di ordini professionali aventi personalità giuridica pubblica - e «previdenza sociale» - per la parte relativa alla unificazione delle casse di previdenza - che le lettere g) e o) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riservano alla potestà legislativa esclusiva dello Stato e, per altra parte, alla materia «professioni» demandata dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni,
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
La XI Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge n. 3744-B, di delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, approvato dalla Camera e modificato dal Senato;
esprime
con la seguente osservazione:
si sottolinea la necessità di integrare la legge 13 maggio 1997, n. 132, concernente nuove norme in materia di revisori contabili, esonerando dall'esame coloro che, essendo alla data di entrata in vigore della legge citata già in possesso dei requisiti per sostenere l'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale, si sono successivamente iscritti al relativo albo professionale.
|