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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5577 |
Dalle disposizioni contenute nell'articolo 1 non conseguono oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
L'intervento di cui all'articolo 2 prevede lo svolgimento di una nuova sperimentazione in occasione delle prossime elezioni regionali dell'aprile 2005, individuando una regione pilota di dimensioni medio-piccole ove assicurare la totale copertura delle sezioni elettorali e la disponibilità di dati omogenei e raffrontabili.
A fronte di un aumento di circa il 20 per cento del numero di sezioni elettorali rispetto alla sperimentazione svolta in occasione delle elezioni europee 2004 (da 1.500 a 1.800), il costo dell'intervento si mantiene costante per la realizzazione di economie rispetto all'esperienza maturata ed ammonta a euro 10 milioni, come di seguito indicato per le principali voci di costo:
Voci di costo | Importi (in milioni di euro) |
Sistemi hardware e software centrali e periferici | 5,2 |
Logistica, formazione e assistenza tecnica on site | 2,0 |
Coordinatori e operatori informatici | 1,2 |
Progettazione esecutiva | 0,6 |
Program management | 1,0 |
Totale | 10,0 |
A seguito dei risultati di tale sperimentazione sarà possibile disporre di informazioni ed evidenze sotto i diversi profili tecnologici, organizzativi e logistici, per valutare l'evoluzione del programma avviato verso un passaggio a regime dell'iniziativa.
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
Il provvedimento interviene con quattro disposizioni di carattere transitorio che, limitatamente alla tornata elettorale amministrativa del 2005:
ampliano la cosiddetta «finestra elettorale» amministrativa (articolo 1, comma 1), prevista dall'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, come sostituito dall'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 30 aprile 1999, n. 120. Il termine iniziale del periodo entro cui possono tenersi le elezioni comunali e provinciali (15 aprile-15 giugno) è, pertanto, anticipato al 1o aprile;
anticipano di 14 giorni anche il termine ultimo entro il quale gli enti locali, per i quali sia intervenuta la cessazione anticipata del mandato, vengono ricompresi nella successiva tornata elettorale di primavera (articolo 1, comma 2). Il termine del 24 febbraio previsto ordinariamente dall'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, è quindi anticipato per il 2005 alla data del 10 febbraio. Si stabilisce, in particolare, che le dimissioni dei sindaci e dei presidenti di provincia sono efficaci ed irrevocabili se presentate nei due giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Al tempo stesso, anche le dimissioni presentate prima della data di entrata in vigore delle disposizioni transitorie diventano efficaci ed irrevocabili allo scadere dei due giorni successivi. Tale disposizione vuole impedire che dimissioni presentate nei termini ordinariamente previsti (venti giorni prima del 24 febbraio) divengano irrevocabili dopo la data di convocazione dei comizi (il 17 febbraio in caso di voto il 3 aprile), arretrata per effetto di una norma successiva che dispone l'arretramento, con ciò rendendo impossibile inserire quell'ente locale nel turno elettorale di primavera;
prevedono l'inserimento dei comuni sciolti a norma dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (condizionamento mafioso), nel turno elettorale del 2005 qualora il periodo di durata della gestione commissariale si concluda nel giorno antecedente quello fissato per la votazione (articolo 1, comma 3);
prevedono la prosecuzione della sperimentazione del conteggio elettronico del voto già avviata in occasione delle elezioni europee del 2004. Per il 2005 si prevede che l'esperimento venga effettuato sul numero complessivo delle sezioni di una della regioni interessate al voto, previa intesa con il presidente della giunta regionale. Si stabilisce, poi, che la sperimentazione avvenga sulla base di direttive emanate, per quanto di rispettiva competenza, dal Ministero dell'interno e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, sentita la regione interessata (articolo 2).
A) Necessità dell'intervento e analisi del quadro normativo.
Considerato che nella primavera del 2005, oltre alle elezioni amministrative, dovranno tenersi le elezioni regionali, il presente decreto-legge, incidendo sulla legislazione statale che disciplina il periodo di svolgimento del voto comunale e provinciale, intende intervenire sui tempi del procedimento elettorale per consentire un eventuale abbinamento delle consultazioni.
Senza uno specifico intervento legislativo, infatti, il contestuale svolgimento non sarebbe praticabile. Nessuna delle quattro possibili date (20 e 27 marzo, 3 e 10 aprile) per il voto regionale rientra nel periodo in cui possono svolgersi le consultazioni amministrative, mentre con la norma transitoria, di cui all'articolo 1, comma 1, due delle quattro date per il voto regionale vengono a coincidere con quelle per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali e per l'elezione dei sindaci e dei presidenti della provincia.
Sotto il profilo del quadro normativo di riferimento, si rammenta che:
la legge 7 giugno 1991, n. 182, reca norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali;
la legge 30 aprile 1999, n. 120 (che ha, tra l'altro modificato la legge n. 182 del 1991) reca disposizioni in materia di elezioni degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale.
Le norme proposte tendono a rendere, in parte, compatibili i tempi delle elezioni amministrative con quelli previsti dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108 (norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale), disciplina ormai «cedevole» ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione.
B) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.
Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con la normativa comunitaria.
C) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.
Il provvedimento modifica in via transitoria il lasso temporale entro il quale le elezioni amministrative devono tenersi. Tale intervento è riconducibile alla competenza legislativa statale in materia di «legislazione elettorale, organi di governo (...)», prevista dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione. Non interferisce, quindi, con le prerogative e le competenze legislative regionali in materia elettorale che ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione sono esercitabili nei limiti dei princìpi stabiliti nella legge 2 luglio 2004, n. 165.
Il legislatore statale, quindi, intervenendo su alcuni termini del procedimento elettorale, provinciale e comunale, predispone soltanto una possibilità per l'eventuale abbinamento delle elezioni regionali.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.
A) Individuazione delle nuove definizioni introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.
Nel testo non vengono introdotte nuove definizioni normative. Il linguaggio giuridico richiamato è conforme a quello già adottato nella prassi legislativa in materia elettorale, di natura specialistica.
Il testo normativo proposto è costituito da due disposizioni di carattere transitorio.
3. Ulteriori elementi.
A) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.
L'oggetto degli interventi del presente decreto-legge non risulta interessato da pronunce giurisprudenziali, né in sede di merito né, tanto meno, in sede costituzionale.
B) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.
Il decreto-legge riproduce, nell'articolo 1, il testo dell'atto Senato n. 3243, di iniziativa governativa, come approvato dall'Assemblea del Senato della Repubblica in data 26 gennaio 2005.
A) Ambito dell'intervento; destinatari diretti e indiretti.
Il decreto-legge si compone di quattro interventi: 1) l'ampliamento della cosiddetta «finestra elettorale» amministrativa con arretramento del termine iniziale al 1o aprile; 2) il conseguente necessario arretramento di quattordici giorni del termine utile per consentire agli enti locali per i quali è intervenuta la cessazione anticipata del mandato di andare ad elezione nella primavera successiva; 3) la possibilità di inserire nelle elezioni amministrative del 2005 i comuni sciolti per condizionamento della criminalità organizzata, purchè il periodo di gestione commissariale si concluda entro il giorno antecedente a quello fissato per la votazione; 4) la sperimentazione della rilevazione informatizzata dell'afflusso dei votanti e dello scrutinio.
Sono da ritenere possibili destinatari dell'intervento tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni e delle province che rinnoveranno gli organi nelle consultazioni del 2005, nelle quattordici regioni a statuto ordinario che andranno anch'esse al voto.
Sono parimenti destinatari dell'intervento gli enti, gli organismi e i soggetti pubblici coinvolti nella organizzazione e nello svolgimento delle consultazioni popolari; quindi, in primis, le amministrazioni comunali, provinciali, regionali (eventualmente) e il Ministero dell'interno ed i suoi organi periferici (prefetture-uffici territoriali del Governo) nonché le autorità scolastiche locali.
B) Obiettivi e risultati attesi.
Il decreto-legge si preoccupa di predisporre le condizioni normative per un eventuale abbinamento delle due consultazioni che può determinare indubbi benefìci in termini di economia dei procedimenti elettorali, di contenimento delle spese, di limitazione delle interruzioni didattiche negli istituti scolastici sedi elettorali, evitando, peraltro, una ripetuta e ravvicinata mobilitazione del corpo elettorale.
C) Presupposti organizzativi e relative aree di «criticità».
Il provvedimento non modifica le competenze amministrative e i relativi adempimenti dello Stato e degli enti locali che continueranno ad essere svolti dai medesimi uffici previsti dalla disciplina elettorale vigente.
1. È convertito in legge il decreto-legge 1o febbraio 2005, n. 8, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2005.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 1, 2 e 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 3, secondo comma, 20 e 21 della legge 17 febbraio 1968, n. 108;
Visto l'articolo 8 della legge 8 aprile 2004, n. 90;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere, limitatamente all'anno 2005, l'anticipo del termine iniziale del periodo entro cui devono tenersi le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, al fine di consentire l'eventuale abbinamento con le elezioni dei presidenti e dei consigli delle regioni a statuto ordinario, nonché di proseguire il progetto di sperimentazione del conteggio informatizzato dello scrutinio avviato in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per l'innovazione e le tecnologie e dell'economia e delle finanze;
1. Le elezioni dei presidenti delle province, dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali si svolgono, limitatamente al turno annuale ordinario del 2005, tra il 1o aprile ed il 15 giugno.
1. Ai fini della prosecuzione del progetto di sperimentazione di cui all'articolo 8 della legge 8 aprile 2004, n. 90, in occasione delle elezioni dei consigli e dei presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario della primavera del 2005, la sperimentazione è effettuata in tutti gli uffici elettorali di sezione di una delle regioni interessate alle elezioni, individuata previa intesa dei Ministri dell'interno, per gli affari regionali e per l'innovazione e le tecnologie con il presidente della giunta regionale.
2. La sperimentazione di cui al comma 1 è svolta secondo le direttive emanate, per quanto di rispettiva competenza, dal Ministero dell'interno e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, previo coordinamento, sentita la regione interessata.
3. Fatti salvi tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti, la sperimentazione è svolta, altresì, secondo le seguenti modalità:
a) un operatore informatico, nominato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie tra i cittadini italiani che godono dei diritti politici, effettua, in via sperimentale, all'interno dell'ufficio elettorale di sezione e mediante apposito strumento informatico, la rilevazione delle risultanze dello scrutinio di ciascuna scheda e la trasmissione per via telematica dei predetti risultati alle strutture appositamente costituite; l'esito delle rilevazioni sperimentali non ha alcuna incidenza sui risultati ufficiali dell'elezione;
b) il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, nei casi in cui si verifichino difficoltà tecniche nell'attuazione della sperimentazione, è tenuto a proseguire nelle operazioni ufficiali previste dalla normativa vigente.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, è costituita una Commissione nazionale per la verifica dei risultati della sperimentazione, con la partecipazione dei rappresentanti della regione e degli enti locali.
5. In relazione alla eccezionale necessità ed urgenza di fare fronte tempestivamente agli adempimenti, alle forniture ed alle prestazioni dei servizi necessari per la sperimentazione di cui al comma 1, si procede anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato. È applicabile l'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
6. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per l'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1o febbraio 2005.
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Visto, il Guardasigilli: Castelli.
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