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PDL 5550

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5550



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DIDONÈ

Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale

Presentata il 21 gennaio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Com'è noto, con il «decreto Bersani» (decreto legislativo n. 79 del 1999) si è prevista la soppressione del registro esercenti il commercio (REC) e della qualificazione preventiva, salvo per il settore alimentare, nonché la soppressione delle tabelle merceologiche e della programmazione tramite il contingente di superficie. È evidente che con la prima delle tre iniziative, alla quale la seconda è in parte collegata, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominata «camera di commercio», «perde» uno dei compiti considerati tradizionali non solo dagli operatori del settore ma anche dai cittadini comuni. La camera di commercio, infatti, è sempre stata identificata come la sede naturale della verifica dei requisiti dell'imprenditore. Nulla cambia tuttavia per gli esercenti la somministrazione di alimenti e bevande e gli esercenti di strutture ricettive, posto che per essi rimane intatta la procedura attuale di iscrizione al REC. Tuttavia, si evidenziano delle ipotesi in cui il sistema camerale può fornire ancora validi contributi, come per ciò che riguarda l'interpretazione delle norme che comprovano i requisiti professionali: si rischiano, infatti, interpretazioni molto diverse nei vari comuni e potrebbe accadere che un commerciante che apre due esercizi in due comuni differenti si veda valutare diversamente la propria condizione.
      Le camere di commercio dovrebbero quindi predisporre manuali operativi sui requisiti morali e professionali e fornire, eventualmente nell'ambito dei centri di assistenza, una consulenza specifica.
      Con riferimento alle altre norme del «decreto Bersani» che coinvolgono gli enti camerali, il decreto prevede la costituzione di osservatori con il compito di monitorare la rete distributiva di cui le camere di commercio sono un braccio operativo. Si prevede inoltre la possibilità per le stesse
 

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camere di commercio di assumere in proprio iniziative in tema di corsi abilitanti e di aggiornamento e la facoltà di costituire centri di assistenza tecnica alle imprese.
      Lodevoli istituzioni, ma obbiettivamente non si sente parlare dei risultati ottenuti da queste, vista la mancanza di obbligo di frequenza ai corsi.
      I centri di assistenza, in particolare, costituiscono uno strumento che, se ben impostato, può essere determinante per aiutare gli esercenti e i comuni sia nella gestione aziendale sia nella gestione degli adempimenti amministrativi: il problema risiede nella difficoltà o nella non applicazione puntuale.
      La normativa disciplina l'esercizio del commercio in sede fissa e su aree pubbliche, riassorbendo la legge n. 112 del 1991 ma lasciando fuori l'attività di somministrazione al pubblico, che continua ad essere disciplinata dalla legge n. 287 del 1991; elimina il REC e modifica radicalmente i meccanismi per l'accesso all'attività: fatti salvi i requisiti morali, la qualificazione professionale è circoscritta al solo settore alimentare; sopprime le tabelle merceologiche, prevedendo due sole merceologie, rispettivamente concernenti il settore alimentare e quello non alimentare; ridefinisce il procedimento autorizzatorio, «liberalizzandolo» fino a una data soglia dimensionale (i negozi di vicinato) e ancorandolo a valutazioni di impatto urbanistico-territoriale.
      La proposta di legge de quo vuole porre rimedio a una situazione divenuta insostenibile sia per i cittadini sia per gli stessi commercianti.
      L'attenuazione dei controlli attuati per gli accessi all'attività del commercio ha sì creato nuovi posti di lavoro, ma sicuramente ha abbassato il livello di tutela dei consumatori.
      Per verificare questo basta entrare in molti dei negozi delle nostre città: approssimazione da parte dei gestori nel portare avanti l'attività, soprattutto quegli imprenditori stranieri che ben poco sanno delle nostre procedure.
      Prima del «decreto Bersani» vi era un corso tenuto presso le camere di commercio al quale bisognava partecipare, che forniva al futuro commerciante una cultura specifica, volta a una compiuta informazione della corretta gestione dell'esercizio (leggi vigenti, contabilità, questioni fiscali, gestione del personale, eccetera).
      Dopo il superamento di un esame, che verificava se l'allievo avesse appreso un minimo indispensabile ad una buona gestione, veniva rilasciato un numero di iscrizione al REC, numero che lo autorizzava a esercitare l'attività.
      Lo scopo del provvedimento che viene presentato non è il ritorno alla burocrazia, ma a un maggiore controllo, a una certificazione di professionalità, come avviene per la quasi totalità delle categorie dei mestieri e delle professioni.
      Ulteriore, ma non secondario, intervento è provvedere a infondere maggiore sicurezza e tutela ai consumatori, che sono la parte più esposta alle improvvisazioni di certi imprenditori.
      In questi ultimi anni si è assistito a un proliferare di malattie, SARS in primis, che sono di difficile controllo, di difficile prevenzione e di grande virulenza.
      Si ritiene necessario reintrodurre l'obbligo di sostenere una visita medica di idoneità al fine di poter ottenere l'autorizzazione per esercitare il commercio, sia in settori alimentari sia non alimentari, con lo scopo di un maggiore controllo degli esercenti e di una maggiore tutela dei consumatori, sia come cura che come prevenzione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono inseriti i seguenti:

      «1-bis. Coloro che intendono esercitare il commercio in attività merceologiche non alimentari, al fine di ottenere l'autorizzazione di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10, devono dimostrare di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

          a) avere superato, presso una apposita commissione costituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nel cui ambito il richiedente intende svolgere la propria attività, un esame di idoneità all'esercizio del commercio con specifico riguardo al commercio dei prodotti per i quali chiede l'iscrizione, indicando il settore e la specializzazione merceologica;

          b) avere esercitato in proprio per almeno due anni l'attività di vendita all'ingrosso o al minuto o avere prestato la propria opera, per almeno due anni, presso imprese esercenti tali attività, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o alla amministrazione, o, se trattasi di coniuge o parente entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore. In ogni caso l'attività deve essere stata svolta nei cinque anni anteriori alla data della domanda di autorizzazione;

          c) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, istituito o riconosciuto dallo Stato.

      1-ter. Il requisito di cui alla lettera a) del comma 1-bis è in ogni caso richiesto per coloro che intendono esercitare il commercio di prodotti alimentari per i quali sono necessarie operazioni preliminari

 

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di lavorazione e di trasformazione. La gamma di tali prodotti è determinata dal Ministero delle attività produttive.
      1-quater. Coloro che intendono ottenere l'autorizzazione al fine di esercitare il commercio in attività merceologiche sia alimentari sia non alimentari devono sostenere una visita medica di idoneità presso l'azienda sanitaria locale competente per territorio».
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