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PDL 5529

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5529



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FRANCESCHINI

Riduzione dell'aliquota IVA sui compact disc musicali, detrazioni fiscali e aumento delle sanzioni per la duplicazione illegale a fini di lucro

Presentata il 12 gennaio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - È innegabile come la musica, nelle sue molteplici forme, costituisca, a tutti gli effetti, un prodotto culturale alla stessa stregua di altri prodotti intellettuali e rappresenti oggi sicuramente una delle più efficaci e universalmente riconosciute forme per l'integrazione e lo scambio culturale, in Italia ed in tutto il mondo.
      Eppure nel nostro Paese, attualmente, su ogni compact disc (cd) posto in commercio pesa un'imposta sul valore aggiunto (IVA) pari al 20 per cento, imposta che ha subìto in poco più di dieci anni una crescita percentuale di quasi 11 punti, incidendo in maniera sempre più rilevante sul prezzo finale al consumatore (un singolo cd ha oggi un prezzo che va dai 20 ai 22 euro).
      L'IVA gravante su altri prodotti culturali, come i libri, ammonta attualmente al solo 4 per cento, determinando quindi una irragionevole discriminazione tra prodotti culturali che, nel caso dei cd, non risultano accessibili a tutti.
      Come è stato sottolineato in un appello sottoscritto da oltre centocinquanta artisti italiani «(...) perché ad un libro che racconta la storia di Giuseppe Verdi si applica il 4 per cento di imposta sul valore aggiunto; tuttavia, se si volesse acquistare un disco che contiene l'opera del grande compositore italiano dovremo pagare un'IVA del 20 per cento?». Non sembra una scelta armonica ed equa.
      Conseguenza, inoltre, di un carico fiscale così alto e dell'impossibilità per il consumatore di fruire con facilità di tutte le novità musicali che continuamente (e per fortuna!) si rinnovano sul mercato, è l'acuirsi del fenomeno della pirateria, che oggi arriva a coprire oltre il 25 per cento del mercato nazionale, con gravi danni per lo Stato prima di tutto, per gli autori, per
 

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le case discografiche e per lo stesso consumatore, che si trova spesso di fronte a un prodotto mal funzionante e di cattiva qualità.
      L'Italia è, ad oggi, uno dei Paesi europei che presenta un'aliquota IVA sui cd tra le più alte, se consideriamo che il Lussemburgo applica un'aliquota IVA del 15 per cento e la Spagna e la Germania del 16 per cento.
      Negli ultimi anni il calo della vendita dei prodotti musicali nel nostro Paese è stato il più sensibile rispetto all'industria discografica mondiale: si è registrata una riduzione della vendita dei cd musicali di circa il 10 per cento; la situazione, di questo passo, non può che peggiorare.
      Proprio dalla Spagna, negli scorsi mesi, era giunto un forte impulso per la riduzione dell'IVA sulla produzione musicale in Europa: il Ministro della cultura spagnolo aveva annunciato, infatti, l'intenzione di ridurre l'IVA sui cd musicali dal 16 al 4 per cento e quella sui libri addirittura dal 4 all'1 per cento. È opportuno, anche in Italia, seguire questo indirizzo, che significherebbe una lotta incisiva alle frodi e al mercato illegale e un impulso alla produzione e alla distribuzione dei prodotti musicali.
      La presente proposta di legge vuole essere una misura per incentivare l'acquisto di cd e farsi interprete di una sempre più urgente e necessaria modifica dell'attuale normativa comunitaria in materia di IVA (in tale direzione si sta già muovendo la Commissione europea con una proposta di modifica - COM 2003-397 - alla direttiva 77/388 CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di un sistema comune di IVA).
      Tra le novità introdotte dalla proposta di legge va segnalata anche quella relativa alla possibilità della detrazione fiscale per spese relative ai cd musicali, che, aggiungendosi alle categorie per cui tale detrazione è già prevista (erogazioni liberali in denaro a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale; delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale; spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o specializzazione universitaria ed altre) vuole riconoscere e attribuire a tutti gli effetti ai cd il valore culturale che essi hanno, incentivandone l'acquisto e cercando di «avvicinare» sempre di più il consumatore a un bene che non deve e non può restare un privilegio di pochi.
      Si è ritenuto opportuno inoltre, ai fini di combattere e di ostacolare in maniera ancora più decisa la pirateria, introdurre sanzioni pecunarie più severe per chiunque per fini di lucro duplichi o riproduca cd originali per destinarli al mercato nero.
      All'articolo 1 della presente proposta di legge si prevede la riduzione del carico fiscale sui cd dal 20 al 4 per cento.
      All'articolo 2 è previsto il beneficio della detrazione fiscale per i cd musicali.
      All'articolo 3 è stabilita l'introduzione di sanzioni pecuniarie più severe per coloro che violano il diritto di autore duplicando o riproducendo cd a fini di lucro.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(IVA ridotta sui compact disc musicali).

      1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

      «41-quinquies) compact disc musicali».

Art. 2.
(Detrazione fiscale).

      1. Al comma 1 dell'articolo 15, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per oneri, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

      «i-quinquies) le spese per l'acquisto di compact disc musicali fino a euro 250».

Art. 3.
(Tutela del diritto d'autore).

      1. Dopo l'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 171-bis.1. - 1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 euro a 20.000 euro chiunque a fini di lucro abusivamente duplica o riproduce, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, alla vendita o al noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere

 

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musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento».

      2. Al comma 1 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'alinea, le parole: «per trarne profitto» sono sostituite dalle seguenti: «a fini di lucro»;

          b) alla lettera a), le parole: «abusivamente duplica, riproduce» sono sostituite dalle seguenti: «fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 171-bis.1, abusivamente»;

          c) alla lettera c):

              1) la parola: «pur» è soppressa;

              2) le parole: «di cui alle lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 171-bis.1 e alla lettera b) del presente comma».

      3. Al comma 2 dell'articolo 171-sexies della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: «171-bis,» sono inserite le seguenti: «171-bis.1,».

      4. All'articolo 171-nonies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole: «171-bis,» sono inserite le seguenti: «171-bis.1,»;

          b) al comma 2, dopo le parole: «171-bis, comma 1,», sono inserite le seguenti: «dall'articolo 171-bis.1,».

      5. Al comma 1 dell'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: «171-bis,» sono inserite le seguenti: «171-bis.1,».

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante

 

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corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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