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PDL 5546

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5546



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(FINI)

dal ministro delle attività produttive
(MARZANO)

e dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
(MATTEOLI)

di concerto con il ministro per gli affari regionali
(LA LOGGIA)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

e con il ministro della salute
(SIRCHIA)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997

Presentato il 19 gennaio 2005


      

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Onorevoli Deputati! - Il 29 settembre 1997 si è concluso, con l'apertura alla sottoscrizione da parte degli Stati, l'iter negoziale per la definizione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. La Convenzione è stata da allora sottoscritta da oltre quaranta Stati. Da parte italiana, la firma è avvenuta il 26 gennaio 1998.
      In forza di quanto stabilito dall'articolo 40 della Convenzione stessa, l'entrata in vigore è avvenuta il giorno 18 giugno 2001, a seguito del deposito, presso il Depositario
 

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della Convenzione, individuato nel Direttore generale dell' Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), dello strumento di ratifica da parte del 25o Stato contraente, con almeno 15 Stati dotati di centrali elettronucleari in esercizio.
      Scopo della Convenzione, così come individuato nell'articolo 1 della stessa, è di favorire, in ambito mondiale, il raggiungimento ed il mantenimento di un elevato livello di sicurezza nella gestione del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, attraverso il rafforzamento di misure nazionali e di cooperazione internazionale, incluse quelle di natura tecnica; di assicurare che durante tutte le fasi della gestione del combustibile nucleare e dei rifiuti radioattivi siano messe in atto efficaci misure di difesa contro i potenziali pericoli, in modo tale che gli individui, la società e l'ambiente siano protetti, ora e nel futuro, dagli effetti dannosi delle radiazioni ionizzanti; di prevenire incidenti con conseguenze radiologiche e di mitigare quelli che dovessero verificarsi durante qualsiasi fase della gestione del combustibile e dei rifiuti.
      La Convenzione, per scopo, natura e articolazione, risulta del tutto simile alla Convenzione sulla sicurezza nucleare, fatta a Vienna il 20 settembre 1994, ratificata dall'Italia con legge 19 gennaio 1998, n. 10, concernente la sicurezza nucleare. Anche in questo caso, infatti, la Convenzione ha carattere «incentivante», non prevedendo, per gli Stati contraenti che non dovessero adempiere a impegni fissati da essa, forme sanzionatorie, ma unicamente forme di convincimento (peer pressure), esercitate da parte degli altri Stati contraenti. Analoghi sono anche la struttura della Convenzione, che prevede, in particolare, requisiti di sicurezza, tecnici e amministrativi, che ogni Stato contraente si impegna a rispettare, e gli strumenti di verifica, costituiti essenzialmente dalla predisposizione di un rapporto nazionale che viene presentato e discusso nel corso di periodiche riunioni delle Parti contraenti.
      La ratifica della Convenzione consentirà all'Italia di partecipare alle attività previste dalla Convenzione stessa, permettendo che le modalità attraverso le quali viene garantita la sicurezza del combustibile nucleare e dei rifiuti radioattivi nel nostro Paese vengano discusse in un consesso internazionale. D'altra parte l'Italia potrà verificare a sua volta che adeguate condizioni di sicurezza siano in essere in tutti gli altri Paesi e richiedere, insieme agli altri Stati contraenti, i necessari miglioramenti a fronte di situazioni carenti messe in luce dai rapporti nazionali e dalla discussione su di essi.
      La Convenzione è composta da 44 articoli suddivisi in 7 capitoli. Gli articoli vengono di seguito singolarmente descritti e confrontati con la pertinente legislazione e regolamentazione esistente in Italia, costituita dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860; dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, e dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257, e dai rispettivi decreti attuativi, nonché dal decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, e dalla legge 23 agosto 2004, n. 239.
      Va in particolare osservato che i suddetti atti normativi non sono dedicati unicamente alla gestione del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, ma disciplinano l'intera materia della protezione dalle radiazioni ionizzanti, che ovviamente include tale gestione. Si sottolinea inoltre che i decreti legislativi citati costituiscono l'attuazione di direttive comunitarie emanate dal Consiglio dell'Unione europea sulla stessa materia e che non esistono, nella legislazione comunitaria, ulteriori direttive non recepite nell'ordinamento italiano, né atti normativi più direttamente concernenti la specifica materia trattata dalla Convenzione in questione.
      Il capitolo primo della Convenzione è composto da tre articoli di tipo preliminare, dedicati rispettivamente agli obiettivi (articolo primo), alle definizioni (articolo 2) e al campo di applicazione (articolo 3).
 

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      Per quanto attiene agli obiettivi, questi sono stati già sopra descritti.
      Le definizioni di cui all'articolo 2 trovano sostanziale accordo con quelle corrispondenti contenute negli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 230 del 1995, e successive modificazioni, recante «Attuazione delle direttive 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 92/3/EURATOM e 96/29/EURATOM in materia di radiazioni ionizzanti».
      L'articolo 3 definisce il campo di applicazione della Convenzione. Da esso sono esclusi il combustibile nucleare ed i rifiuti radioattivi prodotti da attività militari, così come è escluso il combustibile detenuto presso impianti di riprocessamento e destinato ad essere riprocessato. Sono del pari esclusi i rifiuti contenenti unicamente sorgenti naturali di radiazioni.
      Il capitolo 2 è dedicato alla gestione del combustibile nucleare irraggiato ed è composto da 7 articoli (da 4 a 10).
      L'articolo 4 definisce i requisiti generali di sicurezza che ogni Stato contraente si impegna a rispettare. Si tratta di requisiti che, pur non essendo sanciti in Italia, come del resto in altri Paesi contraenti della Convenzione, in atti di rango legislativo o regolamentare, trovano riscontro nella prassi adottata dalle amministrazioni competenti per il rilascio delle autorizzazioni richieste per quanti gestiscono combustibile nucleare, anche in applicazione di standard tecnici di carattere internazionale. Nell'articolo viene anche sancito il principio secondo il quale gli Stati contraenti devono prendere provvedimenti tali da evitare ogni onere indebito per le generazioni future. Tale principio comporta, oltre all'adozione di requisiti tecnici che evitino impatti radiologici futuri superiori a quelli consentiti oggi, la pianificazione e la realizzazione, da parte della generazione che utilizza oggi il combustibile nucleare, delle opere necessarie per la sua compiuta gestione. Non si tratta, evidentemente, in questo caso di un requisito di natura tecnica, ma dell'assunzione di decisioni di livello politico, la cui necessità è già ampiamente nota e che viene ulteriormente evidenziata dalla ratifica della Convenzione.
      L'articolo 5 richiede che ogni Stato contraente effettui un riesame delle condizioni di sicurezza degli impianti connessi alla gestione del combustibile già esistenti al momento dell'entrata in vigore della Convenzione, al fine di assicurare l'attuazione di tutti i provvedimenti «ragionevolmente praticabili» eventualmente necessari per adeguare il livello di sicurezza con il quale detti impianti operano.
      Questa norma trova già applicazione nella legislazione nazionale, e precisamente ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, nel decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, e nella legge 23 agosto 2004, n. 239. Di conseguenza l'entrata in vigore della Convenzione per quanto riguarda tale articolo non comporterà per l'Italia alcun onere aggiuntivo, in quanto la legislazione nazionale ha gia individuato le modalità per fare fronte agli oneri finanziari, nonché l'ammontare degli stanziamenti per il raggiungimento delle finalità prefisse. Sono stati già da tempo individuati gli impianti che richiedono interventi migliorativi e, nei casi in cui tali interventi risultino più urgenti, sono state già emanate specifiche prescrizioni da parte delle amministrazioni competenti.
      In linea generale, tutto il combustibile irraggiato oggi detenuto presso diversi impianti, stoccato in piscine, dovrà essere trasferito in appositi contenitori «a secco», idonei sia allo stoccaggio per tempi lunghi, sia al trasporto. In attesa della realizzazione di un deposito nazionale, i contenitori potranno essere ospitati presso singoli impianti esistenti.
      La ratifica della Convenzione potrà favorire una più rapida attuazione dei progetti in essere, con l'assunzione delle decisioni operative relative ad essi e con il conseguente miglioramento delle condizioni di sicurezza in cui il combustibile si trova allo stato attuale.
      L'articolo 6 riguarda le procedure di localizzazione di nuovi impianti connessi
 

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alla gestione del combustibile irraggiato e gli elementi generali che devono essere considerati nell'ambito di tali procedure. Oltre agli aspetti più strettamente connessi alla sicurezza dell'impianto ed al suo impatto esterno, viene sottolineata l'informazione per il pubblico e per gli Stati vicini, ove questi possano essere interessati dall'impatto stesso.
      I requisiti posti da questo articolo trovano corrispondenza nelle disposizioni di legge italiane, contenute negli atti sopra menzionati, che disciplinano l'autorizzazione di impianti nucleari, ivi compresi gli aspetti della localizzazione. Va inoltre osservato che gli impianti per la gestione del combustibile irraggiato sono sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale e quindi alle forme di consultazione in essa previste.
      Per quanto attiene all'informazione dei Paesi confinanti, l'Italia è già soggetta ad obblighi analoghi, ai sensi dell'articolo 37 del Trattato Euratom.
      L'articolo 7 stabilisce requisiti, di carattere generale, per la progettazione e la costruzione di impianti connessi alla gestione del combustibile. Tali requisiti generali sono certamente soddisfatti dagli standard tecnici che per tali attività vengono adottati in Italia e verificati nell'ambito dei processi autorizzativi. In particolare, per quanto attiene ai requisiti di radioprotezione della popolazione e dell'ambiente, va osservato che i corrispondenti standard indicati dalla regolamentazione nazionale risultano particolarmente rigorosi, anche in confronto con quelli adottati dagli altri Paesi tecnologicamente più avanzati.
      L'articolo 8 richiede che, prima della costruzione di un impianto, venga condotta una sistematica analisi delle condizioni di sicurezza con le quali esso potrà operare e che un'analoga valutazione venga compiuta, quando necessario, prima dell'avviamento dell'impianto stesso.
      L'effettuazione di analisi preventive di sicurezza rientra nelle prassi autorizzative consolidate in tutti i Paesi dell'Unione europea. Per quanto riguarda l'Italia, le analisi di sicurezza preventive sono previste da diverse disposizioni di legge, ad esempio, negli articoli 36, 38 e 41 del decreto legislativo n. 230 del 1995, e successive modificazioni. Tali disposizioni si applicano a diversi casi di realizzazioni concretamente prevedibili a breve. Per il caso della realizzazione di un deposito nazionale di stoccaggio a lungo termine si applica invece la procedura prevista dall'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 230 del 1995. Si tratta di una procedura descritta dalla legge in modo sintetico, senza l'indicazione esplicita di requisiti specifici, quale la necessità di analisi di sicurezza, che rimane tuttavia elemento fondamentale ed imprescindibile della prassi autorizzativa. Pertanto, i contenuti sostanziali della procedura autorizzativa sono comunque tali da corrispondere pienamente a quanto richiesto dalla Convenzione.
      L'articolo 9 stabilisce obblighi relativi alla fase di esercizio degli impianti connessi alla gestione del combustibile irraggiato. In particolare è prevista una fase di collaudi, la definizione di condizioni e limiti per l'esercizio, l'effettuazione di manutenzioni, controlli e prove di sorveglianza da condurre secondo procedure prefissate, la tempestiva notifica di eventuali incidenti ad un'autorità preposta.
      Come per l'articolo 8, anche in questo caso gli obblighi trovano esplicito riscontro in norme di legge vigenti in Italia, in particolare, negli articoli 42, 43, 44 e 50 del decreto legislativo n. 230 del 1995. L'articolo 10 fa riferimento alla possibilità che il combustibile nucleare irraggiato venga smaltito definitivamente in appositi siti. Per tali casi, l'articolo 10 rinvia alle analoghe disposizioni relative allo smaltimento dei rifiuti radioattivi, contenute nel capitolo 3 della Convenzione. Nell'ordinamento italiano le norme di riferimento sono il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, recante «Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi», che prevede, all'articolo 1, la localizzazione e la realizzazione di un deposito
 

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nazionale per i rifiuti radioattivi nel quale sono allocati e gestiti in via definitiva tutti i rifiuti radioattivi di III categoria ed il combustibile irraggiato, e la successiva legge 23 agosto 2004, n. 239, recante «Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia» che all'articolo 1, commi 98-106, prevede integrazioni e modificazioni delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 368 del 2003.
      Nel capitolo 3, composto di 7 articoli (da 11 a 17), sono trattati gli aspetti di sicurezza della gestione dei rifiuti radioattivi. Lo sviluppo dell'articolato è sostanzialmente analogo a quello del capitolo 2 relativo al combustibile irraggiato.
      L'articolo 11, come già l'articolo 4 fa per il combustibile, definisce i requisiti generali di sicurezza che ogni Stato contraente si impegna a rispettare. Anche in questo caso, si tratta di requisiti che, pur non essendo sanciti in Italia in atti di rango legislativo o regolamentare, così come del resto in molti altri Paesi contraenti della Convenzione, trovano riscontro nella prassi adottata dalle amministrazioni competenti per il rilascio delle autorizzazioni richieste per quanti gestiscono rifiuti radioattivi, anche in applicazione di standard tecnici adottati in ambito internazionale.
      L'articolo 12, analogo all'articolo 5, richiede che ogni Stato contraente effettui un riesame delle condizioni di sicurezza degli impianti connessi alla gestione dei rifiuti radioattivi già esistenti al momento dell'entrata in vigore della Convenzione, al fine di assicurare l'attuazione di tutti i provvedimenti «ragionevolmente praticabili» eventualmente necessari per adeguare il livello di sicurezza con il quale detti impianti operano.
      L'articolo prevede, inoltre, che situazioni preesistenti vengano esaminate valutando la possibilità di intervenire su di esse alla luce dei benefìci che possono derivare da tali interventi e dei costi complessivi che gli interventi stessi comportano, principio questo presente nella legislazione italiana (articolo 115-bis del decreto legislativo n. 230 del 1995, e successive modificazioni).
      Come precedentemente illustrato in relazione all'articolo 5, questa norma trova già applicazione nella legislazione nazionale e precisamente nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, nel decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, ed infine nella legge 23 agosto 2004, n. 239. Di conseguenza, l'entrata in vigore della Convenzione per quanto riguarda anche l'articolo 12 non comporterà per l'Italia alcun onere aggiuntivo, in quanto la legislazione nazionale ha già individuato le modalità per fare fronte agli oneri finanziari, nonché l'ammontare degli stanziamenti per il raggiungimento delle finalità prefisse.
      Sono già state individuate le situazioni che richiedono interventi e, nei casi in cui tali interventi risultino più urgenti, sono state già emanate specifiche prescrizioni da parte delle amministrazioni competenti.
      In linea generale, tutti i rifiuti radioattivi detenuti presso gli impianti ove sono stati prodotti e nella maggior parte dei casi ancora oggi allo stato originale, dovranno essere innanzi tutto condizionati ad opera degli esercenti degli impianti e quindi trasferiti in apposito sito di stoccaggio, selezionato in modo tale da garantire condizioni di assoluta sicurezza. I rifiuti ad alta attività prodotti dal riprocessamento del combustibile nucleare irraggiato avvenuto in impianti esteri e destinati a rientrare in Italia dovranno essere stoccati nel medesimo deposito nazionale previsto per il combustibile irraggiato non riprocessato.
      Come per il caso del combustibile irraggiato, la ratifica della Convenzione potrà favorire una più rapida attuazione dei progetti già esistenti e l'assunzione di decisioni relative alla localizzazione e alla realizzazione del sito nazionale, o dei siti, per il deposito dei rifiuti radioattivi.
      L'articolo 13 riguarda le procedure di localizzazione di nuovi impianti connessi alla gestione dei rifiuti radioattivi e gli
 

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elementi generali che devono essere considerati nell'ambito di tali procedure. Rispetto all'analogo articolo 6 relativo alla gestione del combustibile, per quanto attiene agli impianti di smaltimento dei rifiuti viene sottolineata, nei requisiti tecnici, la necessità di estendere la loro applicazione alla fase successiva alla chiusura degli impianti stessi. Anche in questo caso è richiesto che gli Stati contraenti provvedano all'informazione per il pubblico e per gli Stati vicini, ove questi possano essere interessati dall' impatto degli impianti.
      Per quanto riguarda la rispondenza della normativa di legge vigente in Italia e le relative prassi applicative, valgono integralmente le osservazioni fatte in merito all'articolo 6 della Convenzione. Inoltre, la legge 23 agosto 2004, n. 239, ha disposto integrazioni delle disposizioni di cui al citato decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, relative alla gestione e alla messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, che si intendono comprensivi degli elementi di combustibile nucleare irraggiato e dei materiali nucleari presenti sull'intero territorio nazionale.
      L'articolo 14, relativo alla progettazione e alla costruzione degli impianti connessi alla gestione dei rifiuti radioattivi, è del tutto analogo al corrispondente articolo 7, con la sola eccezione costituita dal requisito di prevedere, nella fase di progettazione, i provvedimenti tecnici relativi alla fase di chiusura degli impianti di smaltimento.
      Valgono anche in questo caso le considerazioni relative alla rispondenza della normativa nazionale fatte sul predetto articolo 7.
      Anche l'articolo 15, relativo alle analisi di sicurezza delle installazioni connesse con la gestione dei rifiuti radioattivi, è del tutto analogo all'articolo 8. Come per gli altri casi, rispetto al corrispondente articolo in materia di gestione del combustibile irraggiato, vi è, nell'articolo 15, un requisito addizionale, concernente la fase di post-chiusura degli impianti di smaltimento dei rifiuti: in questo caso, in riferimento a tale fase è richiesta un'analisi di sicurezza e una valutazione ambientale, da effettuare prima che la costruzione dell'impianto abbia inizio.
      Si ribadisce che l'effettuazione di analisi preventive di sicurezza rientra nelle prassi autorizzative consolidate in atto in Italia, come in tutti i Paesi dell'Unione europea e che, per quanto attiene all'Italia, in alcuni casi, peraltro di ampio interesse, esse sono espressamente previste da diverse disposizioni di legge. Per il caso della realizzazione di depositi di rifiuti radioattivi, che sono comunque soggetti anche alla procedura di valutazione di impatto ambientale, uno specifico nulla osta è previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 230 del 1995. Tale articolo, nell'individuare le amministrazioni competenti per il rilascio dell'atto autorizzativo, rinvia ad un decreto attuativo la definizione puntuale della procedura, prevedendo altresì la possibilità che tale nulla osta sia articolato per fasi distinte e che ad esso siano associate particolari prescrizioni in relazione a ciascuna fase. Si tratta quindi di un decreto attuativo nel quale potrebbero essere esplicitati tutti i requisiti posti dalla Convenzione, anche se essi farebbero comunque parte dei contenuti tecnici di riferimento per l'espletamento degli iter autorizzativi.
      L'articolo 16 fissa gli obblighi relativi alla fase di esercizio degli impianti connessi alla gestione dei rifiuti radioattivi e riproduce sostanzialmente l'articolo 9, relativo all'esercizio degli impianti del combustibile, ad eccezione, anche in questo caso, di alcuni requisiti addizionali concernenti la fase di post-chiusura degli impianti di smaltimento dei rifiuti.
      Come per l'articolo 15, gli obblighi per gli Stati contraenti previsti in questo articolo trovano riscontro in norme di legge vigenti in Italia, in particolare l'articolo 33 del decreto legislativo n. 230 del 1995.
      L'articolo 17 è specifico per la gestione dei rifiuti radioattivi, non ha cioè un corrispondente articolo nell'ambito del capitolo 2, essendo dedicato alla definizione di requisiti relativi alla fase di chiusura di un impianto di smaltimento di rifiuti, la fase cioè in cui è terminato l'immagazzinamento
 

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dei rifiuti stessi, essendo avvenuto il riempimento degli spazi disponibili, ed ha inizio la conservazione controllata dell'impianto, destinata a proseguire nel tempo. I requisiti fissati dalla Convenzione riguardano il mantenimento della documentazione recante le necessarie informazioni sull'impianto, ivi compresi gli aspetti di localizzazione e l'inventario dei rifiuti immagazzinati, il mantenimento del controllo, con restrizioni di accesso, le misure che dovrebbero essere prese in caso di imprevisti rilasci di radioattività.
      Tali requisiti potrebbero essere oggetto di particolari prescrizioni da includere tra quelle che l'articolo 33 del decreto legislativo n. 230 del 1995 prevede nell'ambito del decreto attuativo da emanare.
      Il capitolo 4 è composto da 9 articoli (da 18 a 26), ove sono trattati aspetti generali della sicurezza e della radioprotezione, comuni, nella sostanza, a tutte le attività connesse all'impiego dell'energia nucleare. Di fatto, la maggior parte degli stessi aspetti sono contemplati nella corrispondente parte della citata Convenzione sulla sicurezza nucleare, fatta a Vienna il 20 settembre 1994.
      L'articolo 18 è unicamente volto ad enunciare il principio che gli obblighi contenuti nella Convenzione devono essere attuati da ciascuno Stato contraente attraverso provvedimenti di natura legislativa, regolatoria e amministrativa.
      L'articolo 19 stabilisce che ogni Stato contraente deve istituire e mantenere un quadro legislativo e regolatorio che consenta di governare la sicurezza della gestione del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi. In particolare, tale quadro deve assicurare la definizione di requisiti e regole per la sicurezza dalle radiazioni ionizzanti; un sistema autorizzativo per le attività di gestione del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi; il divieto che tali attività siano svolte senza autorizzazione; un sistema istituzionale di controllo e di vigilanza; un sistema per garantire l'applicazione delle leggi e delle prescrizioni; la definizione delle responsabilità connesse con le diverse fasi della gestione del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi.
      Per quanto attiene alla situazione italiana un simile quadro esiste ed è consolidato da tempo, essendo stato definito dagli atti legislativi già sopra più volte richiamati:

          la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni, tuttora vigente, che reca le norme generali che disciplinano l'impiego pacifico dell'energia nucleare;

          il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, recante norme in materia di sicurezza nucleare e di protezione sanitaria dalle radiazioni ionizzanti, in attuazione delle direttive comunitarie al tempo definite. Tale decreto è ora abrogato e sostituito da provvedimenti successivi;

          il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, che ha aggiornato la legislazione di sicurezza e radioprotezione recependo le norme di diverse direttive comunitarie emanate tra il 1980 e il 1992;

          il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, e il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257, che hanno introdotto modifiche al predetto decreto legislativo n. 230 del 1995, in attuazione della più recente direttiva comunitaria in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti, la direttiva 96/29/Euratom;

          il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, recante «Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi»;

          la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante «Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia».

 

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      L'articolo 20 prevede che ogni Stato membro istituisca o individui un organismo regolatorio per l'applicazione del quadro normativo di cui all'articolo 19 e richiede che tale organismo sia dotato di autorevolezza e competenza e di risorse umane e finanziarie adeguate e che le funzioni regolatorie siano indipendenti da quelle di gestione del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi.
      Per quanto riguarda la situazione italiana, tale organismo è individuato, dal complesso delle norme vigenti sopra indicate e dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT). Il citato decreto legislativo n. 300 del 1999 e il regolamento recante l'approvazione dello statuto (decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207) garantiscono all'APAT la richiesta indipendenza. L'APAT è oggi altresì dotata di competenze tecnico-scientifiche adeguate al suo ruolo in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione.
      L'articolo 21 sancisce il principio che la responsabilità primaria per la sicurezza del combustibile e dei rifiuti sia attribuita al titolare dell'autorizzazione relativa alle attività di gestione e stabilisce che, in mancanza di tale soggetto permane una responsabilità dello Stato membro che ha la giurisdizione.
      Le norme italiane vigenti prevedono il principio di responsabilità dell'esercente.
      L'articolo 22 richiede che per le attività rilevanti per la sicurezza siano disponibili personale qualificato e risorse finanziarie adeguate. Ciò è richiesto sia per l'organismo regolatorio che per gli esercenti degli impianti oggetto della Convenzione. Rimandando a quanto detto in merito all'articolo 20 per le risorse umane e finanziarie dell'organismo regolatorio, per gli esercenti i suddetti requisiti trovano consolidata copertura nella legislazione attuale, considerato che già la legge n. 1860 del 1962 stabilisce che i richiedenti autorizzazioni devono dimostrare di essere dotati di capacità tecnica ed economica adeguate.
      L'articolo 23 richiede che le attività di gestione del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi siano svolte in conformità ad appropriati programmi di garanzia della qualità.
      L'adozione di tali programmi per tutte le attività rilevanti per la sicurezza nucleare e la radioprotezione costituisce una consolidata prassi nel sistema autorizzativo italiano. Essa è tra l'altro sancita in diverse guide tecniche dell'APAT, previste dal decreto legislativo n. 230 del 1995.
      L'articolo 24 richiama i princìpi di radioprotezione dei lavoratori e della popolazione validi per tutte le attività a rischio radiologico, ivi compresa la gestione del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi.
      Tali princìpi, al di là di alcune differenze nell'enunciazione, sono quelli stabiliti nelle direttive comunitarie in materia e trovano pertanto preciso riscontro in norme contenute nella legislazione italiana in materia, sopra richiamata.
      L'articolo 25 prevede la predisposizione, da parte degli Stati contraenti, di piani di emergenza per mitigare le conseguenze di possibili eventi incidentali. Piani devono essere predisposti anche a fronte dell'impatto di eventi che avvengano al di fuori, ma nelle vicinanze, del territorio degli Stati contraenti medesimi.
      Tale requisito trova riscontro, in Italia, nelle norme contenute nel decreto legislativo n. 230 del 1995, e successive modificazioni, che prevede, nel capo X, piani di intervento locali e un piano di emergenza nazionale, in particolare per gli incidenti a carattere transfrontaliero.
      L'articolo 26 prevede che il rispetto dei princìpi e dei requisiti di cui agli articoli 22 (personale qualificato e risorse finanziarie adeguate), 24 (princìpi di radioprotezione) e 25 (piani di emergenza) siano rispettati anche in relazione alle attività di disattivazione degli impianti nucleari, per le quali deve altresì essere assicurato il mantenimento della documentazione recante le informazioni rilevanti.
      Quest'ultimo punto rientra nella prassi autorizzativa consolidata ed è previsto in standard internazionali in via di recepimento

 

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nella normativa tecnica nazionale. Per gli altri requisiti valgono le considerazioni fatte in merito ai rispettivi articoli richiamati. Si tratta, come detto, di requisiti che trovano ampia copertura nella legislazione nazionale.
      Il capitolo 5 è composto da 2 articoli (27 e 28), ove sono trattati due argomenti specifici non riconducibili a quelli dei capitoli precedenti.
      In particolare, l'articolo 27 tratta delle spedizioni transfrontaliere di combustibile irraggiato o di rifiuti radioattivi. È previsto l'obbligo per gli Stati da cui ha origine la spedizione di assicurare che la spedizione stessa sia autorizzata e avvenga solo previa notifica ed approvazione dello Stato di destinazione. Quest'ultimo può dare il consenso solo se dotato di risorse tecniche e amministrative adeguate. Del pari, l'autorizzazione può essere rilasciata dallo Stato di origine solo se questo può essere certo dell'idoneità dello Stato di destinazione a ricevere.
      La legislazione italiana contiene, nel decreto legislativo n. 230 del 1995, norme concernenti la spedizione di rifiuti radioattivi, in attuazione della direttiva 92/3/Euratom. Tali norme sono del tutto congruenti con quelle contenute nell'articolo 27 della Convenzione, salvo il fatto di non fare riferimento al combustibile irraggiato e di prevedere un'espressa approvazione della spedizione solo nel caso di destinatari negli Stati membri dell'Unione europea. Per gli altri Stati è prevista una comunicazione.
      L'articolo 28 pone l'obbligo agli Stati contraenti di assicurare, nel quadro della normativa nazionale, che la detenzione, la rifabbricazione o lo smaltimento delle sorgenti sigillate in disuso avvengano in condizioni di sicurezza. Ogni Stato contraente deve inoltre consentire il rientro nel suo territorio di sorgenti in disuso, se ha accettato che queste venissero rispedite a un fabbricante qualificato a riceverle e detenerle.
      Quest'ultimo obbligo, con riferimento alle sorgenti sigillate in disuso, non è espresso nella legislazione italiana, dove sono contenuti tuttavia princìpi analoghi per altri tipi di rifiuti. Quanto all'obbligo stabilito nella prima parte dell'articolo, esso è ampiamente soddisfatto dai requisiti di sicurezza posti dalle legge italiana, che non fa alcuna particolare eccezione per le sorgenti dismesse.
      Il capitolo 6, composto di 9 articoli (da 29 a 37), è dedicato ai meccanismi di funzionamento del regime di attuazione della Convenzione.
      I primi tre articoli, dal 29 al 31, riguardano articolazione, cadenza temporale e finalità delle riunioni degli Stati contraenti. Tali riunioni costituiscono lo strumento attraverso il quale viene verificato, da parte di tutti gli Stati contraenti, che ogni singolo Stato abbia adempiuto agli obblighi assunti con l'adesione alla Convenzione, cioè il rispetto dei requisiti tecnici ed organizzativi fissati nei capitoli precedenti. Ai fini di tale verifica, ogni Stato contraente deve predisporre e presentare un rapporto che descriva la situazione nazionale.
      L'articolo 29 si riferisce alle modalità di attuazione della prima riunione degli Stati contraenti, tenutasi a Vienna dal 10 al 14 dicembre 2001.
      L'articolo 30, nel prevedere le riunioni per l'esame dei rapporti nazionali di cui al successivo articolo 32, stabilisce che gli Stati contraenti, nel corso di ogni riunione di riesame, fissino la data della successiva riunione, entro un periodo di tre anni, e che possano modificare gli strumenti di funzionamento predisposti, adattandoli in base all'esperienza maturata.
      L'articolo 31 prevede la possibilità di riunioni straordinarie se richiesto da una maggioranza degli Stati contraenti.
      L'articolo 32 stabilisce che ciascuno Stato contraente descriva nel rapporto nazionale, da sottoporre, come detto, al processo di revisione di cui all'articolo 30, le misure adottate per adempiere agli obblighi fissati dalla Convenzione. In particolare, il rapporto deve includere:

          policy e pratiche sia per la gestione del combustibile irraggiato che per quella dei rifiuti radioattivi;

 

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          criteri impiegati per definire e classificare i rifiuti radioattivi;

          elenco degli impianti di gestione del combustibile soggetti alla Convenzione, dislocazione, caratteristiche principali e inventario con descrizione del materiale;

          elenco degli impianti di gestione dei rifiuti radioattivi soggetti alla Convenzione, dislocazione, caratteristiche principali;

          inventario, completo di descrizione, dei rifiuti radioattivi in stoccaggio presso impianti del ciclo del combustibile nucleare e della gestione dei rifiuti radioattivi, o già disposti in siti di smaltimento, oppure derivati da precedenti pratiche;

          elenco degli impianti nucleari in corso di disattivazione e stato di tali attività.

      L'articolo 33 stabilisce le modalità con le quali ciascuno Stato contraente può essere rappresentato alle varie riunioni e prevede inoltre la possibilità che organismi intergovernativi competenti sulla materia, ove vi sia il consenso degli Stati contraenti, vengano invitati a partecipare alle riunioni nelle vesti di osservatori.
      L'articolo 34 riguarda i resoconti delle riunioni e stabilisce al riguardo che gli Stati contraenti devono adottare per consenso e rendere disponibile al pubblico, un documento che riporti gli aspetti discussi e le conclusioni raggiunte durante le riunioni.
      L'articolo 35 stabilisce che, a meno che non sia diversamente previsto nelle procedure adottate, le lingue delle riunioni siano le sei lingue delle Nazioni Unite. Con riferimento all'articolo 32, è inoltre stabilito che i rapporti siano redatti nella lingua nazionale oppure in un'unica lingua da stabilire nelle procedure. È comunque richiesto che, laddove uno Stato contraente produca il rapporto nella lingua nazionale, lo stesso ne fornisca la traduzione nella lingua unica stabilita. Di tale traduzione se ne potrà fare carico, senza spese aggiuntive, l'APAT, in ragione del proprio ruolo istituzionale e in continuità con la prassi avviata a suo tempo dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente con la redazione dei rapporti richiesti per la Convenzione sulla sicurezza nucleare.
      L'articolo 36, relativo alla riservatezza delle informazioni, chiarisce che i provvedimenti della Convenzione non devono ledere il diritto degli Stati contraenti a proteggere proprie informazioni dall'essere divulgate. Pertanto le informazioni classificate come riservate da uno Stato contraente saranno trattate in modo da garantire il rispetto della confidenzialità.
      Ai fini dell'articolo, tra le «informazioni» sono da intendere quelle che investono la sicurezza, nell'accezione del termine «security» o la protezione fisica dei materiali nucleari.
      L'articolo 37 affida all'AIEA le funzioni di segretariato per le riunioni degli Stati contraenti. Le spese associate a tale funzione rientrano nel bilancio ordinario dell'Agenzia. Sono a carico dei singoli Stati ulteriori servizi eventualmente richiesti all'Agenzia stessa.
      Il capitolo 7, ultimo della Convenzione, è composto di 7 articoli (da 38 a 44) contenenti clausole finali. Anche in questo caso, le disposizioni sono del tutto simili a quelle corrispondenti contenute nella Convenzione sulla sicurezza nucleare sopracitata.
      L'articolo 38 è dedicato alla soluzione di eventuali disaccordi tra Parti contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Nello spirito della Convenzione, la questione viene rimessa alla riunione delle Parti contraenti. In caso di persistenza del disaccordo, si può fare ricorso ai meccanismi di mediazione, conciliazione ed arbitrato previsti dalle norme di diritto internazionale.
      L'articolo 39 prevede le modalità di sottoscrizione della Convenzione, la ratifica da parte degli Stati firmatari, l'accesso successivo alla sua entrata in vigore. È prevista la possibilità di accesso da parte di organizzazioni regionali quali l'Unione europea.
      L'articolo 40 fissa le condizioni per l'entrata in vigore della Convenzione: novanta

 

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giorni dopo il deposito dello strumento di ratifica da parte del 25o Stato, con l'ulteriore condizione che 15 dei 25 Stati abbiano una centrale nucleare in esercizio. In base a queste norme, la Convenzione è entrata in vigore, come già ricordato, il 18 giugno 2001.
      Per ogni Stato che, come l'Italia, acceda dopo l'entrata in vigore, la Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito dello strumento di ratifica.
      L'articolo 41 prevede la possibilità di apportare modifiche alla Convenzione. Le proposte, avanzate da una qualsiasi Parte contraente, sono sottoposte alla riunione delle Parti contraenti, ove sono adottate in caso di consenso generale. In caso contrario, è convocata una Conferenza diplomatica ove la proposta è adottata ove sia sostenuta da una maggioranza di due terzi.
      L'articolo 42 prevede la possibilità di denuncia della Convenzione da parte di ogni Stato contraente. La denuncia, in forma scritta, ha effetto dopo un anno.
      L'articolo 43 individua nel Direttore generale dell'AIEA, il Depositario della Convenzione e ne indica i compiti.
      Infine, l'articolo 44 indica i testi autentici della Convenzione, nelle lingue indicate all'articolo 35.
      Il presente disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli:

          l'articolo 1 prevede l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione;

          l'articolo 2 richiama l'ordine di esecuzione;

          l'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria necessaria per il provvedimento;

          l'articolo 4, infine, stabilisce l'entrata in vigore della legge.

 

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni).

      L'attuazione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi comporta un onere a carico del bilancio dello Stato, in relazione ai sottoindicati articoli:

Articoli 29, 30 e 31

      Si prevede l'invio di funzionari alle riunioni preparatorie, di esame e straordinarie delle Parti contraenti, per la valutazione dei rapporti e dei programmi operativi, che si terranno annualmente presso l'AIEA. Nell'ipotesi dell'invio di cinque funzionari a Vienna, con una permanenza di dodici giorni in detta città, la relativa spesa è cosi quantificabile:

pernottamento (euro 140 al giorno x 5 persone
x 12 giorni euro  8.400

        a) diaria giornaliera per ciascun funzionario euro    182

        b) maggiorazione 30 per cento su diaria euro      54

        c) riduzione 1/3 diaria netta (euro 211) euro      60

Totale (a+b-c) euro    176

        d) quota media contributi previdenziali, assisten-
        ziali IRPEF, ai sensi delle leggi n. 335 del 1995,
        n. 662 del 1996 e del decreto legislativo n. 446
        del 1997 euro      69

Totale (a+b-c+d) euro    245

Totale oneri giornalieri x 5 funzionari x 12 giorni
(euro 245 x 12 giorni) euro  14.700

Spese di viaggio (biglietto aereo A/R Roma Vienna)
(euro 1.107 x 5 persone = euro 5.535 + 276 maggio-
razione 5 per cento) euro    5.811

                        Totale onere provvedimento euro 28.911

 

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      Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, a decorrere dall'anno 2005, è di euro 28.911, che viene coperto all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, mediante riduzione dello stanziamento di Fondo speciale, parte corrente, dall'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

 

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

      La ratifica della Convenzione congiunta consente all'Italia di partecipare alle attività previste dalla Convenzione stessa, permettendo che le modalità attraverso le quali viene garantita la sicurezza del combustibile nucleare e dei rifiuti radioattivi nel nostro Paese vengano discusse in un consesso internazionale. È in tal modo possibile verificare anche da parte dell'Italia che adeguate condizioni di sicurezza siano in essere in tutti gli altri Paesi e richiedere, insieme agli altri Stati contraenti, i necessari miglioramenti a fronte di situazioni carenti messe in luce dai rapporti nazionali e dalla discussione su di essi.
      Con la ratifica, l'Italia si allinea ai maggiori Paesi partners che hanno già ratificato la Convenzione e può partecipare di diritto alle riunioni delle Parti contraenti previste al capitolo 6 della Convenzione.

B) Analisi del quadro normativo.

      Il presente disegno di legge si affianca alla legge 19 gennaio 1998, n. 10, con la quale è stata ratificata la Convenzione sulla sicurezza nucleare, fatta a Vienna il 20 settembre 1994, e alle altre leggi con le quali sono state ratificate dall'Italia tutte le precedenti Convenzioni internazionali in materia: la Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, fatta a Vienna e a New York il 3 marzo 1980, ratificata dall'Italia con legge 7 agosto 1982, n. 704, la Convenzione sulla notifica tempestiva di un incidente nucleare, adottata dalla Conferenza generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, fatta a Vienna il 26 settembre 1986, ratificata dall'Italia con legge 31 ottobre 1989, n. 375, la Convenzione sull'assistenza in caso di incidente nucleare, adottata a Vienna il 26 settembre 1986 dalla Conferenza generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, ratificata dall'Italia con legge 9 aprile 1990, n. 92.
      Il quadro normativo generale nel quale il disegno di legge si inserisce è costituito dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, e dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257, e dai rispettivi decreti attuativi, dal decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, nonché dalla legge 23 agosto 2004, n. 239.
      I suddetti atti normativi non sono dedicati unicamente alla gestione del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, ma disciplinano l'intera materia della protezione dalle radiazioni ionizzanti dei

 

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lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, sia per gli aspetti sostanziali, sia per quelli autorizzativi e amministrativi. In tale materia è compresa anche la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato.

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

      Il vigente quadro normativo nazionale corrisponde in modo sostanziale agli obblighi posti dalla Convenzione e non richiede pertanto alcuna modifica, né è contraddetto per alcun aspetto dalla ratifica della Convenzione.

D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

      Per quanto riguarda la compatibilità dell'intervento normativo con l'ordinamento comunitario è opportuno ricordare, come già accennato, che la normativa italiana in materia di radioprotezione, costituita dai decreti legislativi sopra menzionati, rappresenta, al pari di quella di tutti gli altri Paesi comunitari, la trasposizione nel nostro ordinamento delle direttive emanate dal Consiglio dell'Unione europea. In particolare, il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ha dato attuazione a sei direttive:

          le direttive 80/836/Euratom e 84/467/Euratom, recanti le norme di base per la tutela dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti;

          la direttiva 84/466/Euratom, in materia di tutela delle persone sottoposte ad esami ed interventi medici;

          la direttiva 89/618/Euratom, in materia di informazione della popolazione per i casi di emergenza radioattiva;

          la direttiva 90/641/Euratom, in materia di protezione operativa dei lavoratori esterni dai rischi di radiazioni ionizzanti;

          la direttiva 92/3/Euratom, in materia di sorveglianza e di controllo delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti radioattivi.

      Con i successivi decreti legislativi 26 maggio 2000, n. 241, e 9 maggio 2001, n. 257, che hanno introdotto modifiche al decreto legislativo n. 230 del 1995, è stata recepita la direttiva 96/29/Euratom, che ha sostituito le norme di base contenute nelle precedenti direttive 80/836/Euratom e 84/467/Euratom.
      Va anche ricordato che non esistono, nella legislazione comunitaria, ulteriori direttive non recepite nell'ordinamento italiano, né atti normativi più direttamente concernenti la specifica materia trattata dalla Convenzione in questione.
      Per quanto sopra detto e alla luce della compatibilità della legislazione nazionale vigente con la ratifica della Convenzione

 

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congiunta, si ritiene che quest'ultima non presenti alcun elemento di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

      Per quanto concerne la compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale, non si ritiene che la ratifica della Convenzione possa incidere sul quadro ordinamentale vigente, anche tenendo conto delle modifiche da ultimo introdotte al titolo V della parte seconda della Costituzione.
      Va considerato che la Convenzione congiunta stabilisce indirizzi generali, condivisi a livello internazionale, per la gestione in sicurezza del combustibile nucleare e dei rifiuti radioattivi e che, come si è avuto modo di evidenziare sia nella relazione illustrativa che a proposito della compatibilità con l'ordinamento comunitario, tali indirizzi già esistono nel quadro normativo italiano per quanto riguarda tutte le attività concernenti la sicurezza nucleare e la protezione dalle radiazioni e, quindi, anche quelle che riguardano la gestione del combustibile nucleare e dei rifiuti radioattivi.
      Tenuto inoltre conto che gli obblighi assunti dall'Italia, aderendo alla Convenzione congiunta, concernono appunto princìpi di carattere generale, riservati alla competenza statale, anche nelle materie concorrenti, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, non si ritiene che possano sussistere riflessi in ordine alla potestà normativa attribuita alle regioni e alle province autonome.

2. Ulteriori elementi.

A) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

      Una proposta di legge di iniziativa parlamentare (atto Camera n. 4673) recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997» è attualmente all'esame della Commissione Affari esteri e comunitari della Camera dei deputati.

 

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento; destinatari diretti e indiretti.

      Sono già stati evidenziati gli obiettivi dell'intervento normativo proposto. Con la ratifica della Convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile irraggiato e sulla sicurezza della gestione dei rifiuti radioattivi l'Italia potrà partecipare al perseguimento degli obiettivi della Convenzione stessa: favorire, in ambito mondiale, il raggiungimento ed il mantenimento di un elevato livello di sicurezza nella gestione del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, attraverso il rafforzamento di misure nazionali e di cooperazione internazionale, incluse quelle di natura tecnica; assicurare che durante tutte le fasi della gestione del combustibile nucleare e dei rifiuti radioattivi siano messe in atto efficaci misure di difesa contro i potenziali pericoli, in modo tale che gli individui, la società e l'ambiente siano protetti, ora e nel futuro, dagli effetti dannosi delle radiazioni ionizzanti; prevenire incidenti con conseguenze radiologiche e mitigare gli effetti di quelli che si dovessero verificare durante qualsiasi fase della gestione del combustibile e dei rifiuti.
      La ratifica della Convenzione non comporterà, come visto in precedenza, la necessità di adeguamenti del quadro normativo preesistente, del tutto compatibile con tale ratifica. D'altra parte, pur se gli stessi requisiti tecnici contenuti nella Convenzione congiunta possono essere considerati di per sé rispettati nella situazione italiana, per corrispondere pienamente al loro spirito complessivo è necessario che in Italia venga compiuta una serie di attività che va dal condizionamento di tutti i rifiuti radioattivi già presenti sugli impianti, alla loro sistemazione in un sito idoneo, da individuare sulla base di rigorosi criteri tecnici, alla sistemazione di lungo periodo del combustibile nucleare irraggiato.
      In tal senso, le parti potenzialmente interessate dalla ratifica della Convenzione potrebbero essere individuate, da un lato, negli esercenti, cui compete la responsabilità della gestione del combustibile e dei rifiuti già presenti presso gli impianti e di quelli che verranno prodotti dalla disattivazione degli impianti stessi, sino alla spedizione ad un deposito nazionale, quando questo sarà reso disponibile; dall'altro lato, nelle istituzioni e nelle pubbliche amministrazioni, alle quali compete la definizione e l'attuazione della procedura per l'individuazione del sito nazionale di stoccaggio e della attribuzione della relativa responsabilità di gestione; dall'altro ancora, nell'APAT e nelle altre amministrazioni alle quali la legge affida le funzioni concernenti i controlli di sicurezza e di radioprotezione.
      Si è già sottolineato tuttavia che tali attività si rendono comunque indispensabili per garantire il mantenimento di condizioni di sicurezza e la loro effettuazione deve essere considerata pertanto indipendente dalla ratifica della Convenzione in oggetto, come pure da essa indipendenti debbono considerarsi i relativi oneri finanziari.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 40 della Convenzione stessa.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 28.911 annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Frontespizio Relazione Relazione Tecnica Progetto di Legge Allegato
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