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PDL 5521-A

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5521-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

dal ministro dell'interno
(PISANU)

dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUNARDI)

dal ministro per gli affari regionali
(LA LOGGIA)

e dal ministro per i beni e le attività culturali
(URBANI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2004,
n. 314, recante proroga di termini

Presentato il 31 dicembre 2004

(Relatori: D'ALIA, per la I Commissione,
Giancarlo GIORGETTI, per la V Commissione)


NOTA: Le Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione), il 27 gennaio 2005, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 5521 e rilevato che:

                esso reca un contenuto eterogeneo, in quanto le disposizioni in esso presenti incidono su distinti settori dell'ordinamento, risultando unificate dalla sola finalità di prorogare o differire termini legislativamente previsti;

                alcune disposizioni (in particolare gli artt. 2 e 3) riproducono norme dal contenuto in parte analogo presenti, rispettivamente, nell'articolo 2, comma 10, del disegno di legge di delega per la riforma dell'ordinamento giudiziario, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica ed attualmente all'esame della II Commissione del Senato, e nell'articolo 6-octies del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280, il cui disegno di legge di conversione, approvato dal Senato, è all'esame della Camera;

                nel provvedimento (in particolare agli artt. 2 e 5, con riguardo, rispettivamente, alla proroga dell'incarico del magistrato preposto alla direzione nazionale antimafia ed al rinnovo dei contratti a tempo determinato stipulati dall'Associazione italiana della Croce rossa) si dispongono deroghe implicite alle disposizioni di carattere generale che regolano la materia, in modo non conforme a quanto previsto dalla regola 2, lettera c) della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, secondo cui «le disposizioni derogatorie e quelle che disciplinano casi particolari richiamano la disposizione generale cui fanno eccezione»;

                la tecnica della novellazione - all'articolo 3 - non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;

                è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

                non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

 

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        alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

        all'articolo 1 - che proroga al 28 febbraio 2005 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2005 da parte degli enti locali - dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare la congruità dell'uso dello strumento normativo di rango primario, atteso che l'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ammette che il suddetto differimento possa essere adottato attraverso un decreto ministeriale;

        analogamente, all'articolo 6 - che «in attesa della riforma della disciplina in materia di spettacolo dal vivo», conferma per il 2005 la disciplina vigente per l'erogazione di contributi allo spettacolo dal vivo, disponendo la riapertura dei termini di presentazione delle domande di finanziamento ed estendendone l'ambito applicativo - dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare la congruità dell'uso, a tali fini, dello strumento normativo di rango primario, atteso che la disciplina vigente di assegnazione dei contributi del Fondo unico dello spettacolo è attualmente contenuta in decreti ministeriali;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

        all'articolo 4 - ove si prevede che «entro il 28 febbraio 2005, il Governo elabora le proposte normative per adeguare il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, ai principi contenuti nel Titolo V della Costituzione» e si detta una disciplina transitoria in materia di finanziamento provvisorio alle regioni fino al medesimo 28 febbraio - dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare la natura delle suddette proposte normative nonché la loro idoneità a dare un nuovo assetto alla materia.


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione Giustizia,

            esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante proroga dei termini,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

Pag. 4


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione Cultura, scienza e istruzione,

            esaminato il testo del disegno di legge C.  5521, di conversione del decreto-legge n. 314 del 2004, recante proroga di termini,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,

            esaminato il disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante proroga di termini» (5521);

            segnalato come la disposizione di cui all'articolo 3 - che proroga al 30 giugno 2006 il termine del periodo transitorio relativo alla liberalizzazione dell'esercizio della professione di autotrasportatore di cose - risulti più conforme alle esigenze del settore rispetto al termine del 31 dicembre 2005, individuato dal disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280 (C. 5519),

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione Affari sociali,

            esaminato il disegno di legge C.  5521, «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante proroga di termini»,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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TESTO
del disegno di legge

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TESTO
delle Commissioni

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante proroga di termini.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante proroga di termini.
Art. 1.
Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante proroga di termini.

      1. Il decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante proroga di termini, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.       2. Identico.

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ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

        All'articolo 1:

            al comma 1, le parole: «28 febbraio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2005»;

            dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

      «1-bis. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio si applicano, per l'anno 2005, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140».

        Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

        «Art. 1-bis. (Fondo istituito presso la Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni di spese in conto capitale). - 1. All'articolo 1, comma 27, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "31 gennaio 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2005".

        Art. 1-ter. (Contributi per gli interventi di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004). - 1. Il comma 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:

        "29. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare, gli interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui al comma 28 e provvede alla erogazione dei contributi stessi. I contributi che alla data del 30 settembre 2005 non risultino impegnati sono revocati per essere riassegnati secondo la procedura di cui al presente comma".

        Art. 1-quater. (Liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili). - 1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili che scadono il 31 dicembre 2004 sono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente alle annualità di imposta 2000 e successive».

 

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        All'articolo 2, al comma 1, le parole: «fino al compimento del settantaduesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2005. Ai fini delle procedure per il successivo conferimento dell'incarico, il posto si considera vacante da tale data».

        All'articolo 4, al comma 1, dopo le parole: «28 febbraio 2005» sono inserite le seguenti: «, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Sino alla medesima data, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere anticipazioni per le finalità di cui all'articolo 13, comma 6, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000, ferme restando, relativamente agli anni 2005, 2006 e 2007, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 184, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

        All'articolo 6, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, come integrato dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 21 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004».

        Dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti:

        «Art. 6-bis. - (Concorsi per le carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo militare della Croce rossa). - 1. Il termine del 1o gennaio 2006, previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, è prorogato al 1o gennaio 2007.

        Art. 6-ter. - (Occupazione d'urgenza). - 1. È differito al 31 dicembre 2005 il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, e successive modificazioni, in materia di efficacia dei decreti di occupazione di urgenza delle aree interessate dal programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.

        Art. 6-quater. - (Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica). - 1. Per garantire la continuità assistenziale e fronteggiare l'emergenza nel settore infermieristico, le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, si applicano fino al 31 dicembre 2006, nel rispetto delle disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica.

 

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        Art. 6-quinquies. - (IVA agricola). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano con decorrenza dal 1o gennaio 2006.

        Art. 6-sexies. - (Iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati da aziende con meno di quindici dipendenti o licenziati per giustificato motivo oggettivo). - 1. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 135, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005» e le parole: «e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004» sono sostituite dalle seguenti: « e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».

        Art. 6-septies. - (Codice a barre sulle confezioni dei medicinali veterinari). - 1. Il termine per l'applicazione di un codice a barre relativo alla distribuzione dei medicinali veterinari, di cui all'articolo 13-undecies del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, è prorogato al 31 dicembre 2007.

        Art. 6-octies. - (Efficacia delle sanzioni di cui all'articolo 5, comma 6-bis, del decreto-legge n. 143 del 1991). - 1. Il termine di efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6-bis, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, è differito al 1o luglio 2005.

 

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DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 314
 

Pag. 10-11

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Decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 2004.
 
Testo del decreto-legge
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate
dalle Commissioni
Proroga di termini.
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  
        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare la funzionalità degli enti locali e della Croce Rossa, per garantire l'azione di contrasto alla criminalità da parte dell'Ufficio del Procuratore nazionale antimafia, per differire l'entrata in vigore del regime di liberalizzazione dell'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci, per garantire in via transitoria il finanziamento delle funzioni conferite alle regioni e per assicurare continuità all'erogazione dei contributi per lo spettacolo dal vivo;  
        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2004;  
        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, per gli affari regionali e per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;  
emana
 
il seguente decreto-legge:
 
Articolo 1.
(Bilanci di previsione degli enti locali).
Articolo 1.
(Bilanci di previsione degli enti locali).
        1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2005 da parte degli enti locali è prorogato al 28 febbraio 2005.         1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2005 da parte degli enti locali è prorogato al 31 marzo 2005.
          1-bis. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio si

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  applicano, per l'anno 2005, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140.
 
Articolo 1-bis.
(Fondo istituito presso Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni delle spese in conto capitale).
        1. All'articolo 1, comma 27, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «31 gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2005».
 
Articolo 1-ter.
(Contributi per gli interventi di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311).
        1. Il comma 29 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:
        «29. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare, gli interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui al comma 28 e provvede alla erogazione dei contributi stessi. I contributi che alla data del 30 settembre 2005 non risultino impegnati sono revocati per essere riassegnati secondo la procedura di cui al presente comma».
 
Articolo 1-quater.
(Liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili).
        1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili che scadono il 31 dicembre 2004 sono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente alle annualità d'imposta 2000 e successive.
Articolo 2.
(Procuratore nazionale antimafia).
Articolo 2.
(Procuratore nazionale antimafia).
        1. Il magistrato preposto alla Direzione nazionale antimafia alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad esercitare le proprie funzioni fino al compimento del settantaduesimo anno di età.         1. Il magistrato preposto alla Direzione nazionale antimafia alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad esercitare le proprie funzioni fino al 31 dicembre 2005. Ai fini delle procedure per il successivo conferimento dell'incarico, il posto si considera vacante da tale data.

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Articolo 3.
(Liberalizzazione dell'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci
per conto di terzi).
Articolo 3.
(Liberalizzazione dell'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci
per conto di terzi).
        1. All'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, così come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 200, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006».         Identico.
Articolo 4.
(Finanziamento provvisorio alle regioni).
Articolo 4.
(Finanziamento provvisorio alle regioni).
        1. Entro il 28 febbraio 2005 il Governo elabora le proposte normative per adeguare il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, ai principi contenuti nel Titolo V della Costituzione e nel rispetto delle disposizioni contenute nelle leggi finanziarie. Sino alla detta data è sospesa l'applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 56 del 2000, nonché l'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2004, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 56 del 2000. Sino alla medesima data sono erogate alle regioni, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000, in via provvisoria e salvi i conguagli derivanti dalla riforma, le somme risultanti dall'applicazione dell'articolo 13, comma 6, dello stesso decreto legislativo n. 56 del 2000.         1. Entro il 28 febbraio 2005, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo elabora le proposte normative per adeguare il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, ai principi contenuti nel Titolo V della Costituzione e nel rispetto delle disposizioni contenute nelle leggi finanziarie. Sino alla detta data è sospesa l'applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 56 del 2000, nonché l'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2004, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 56 del 2000. Sino alla medesima data, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere anticipazioni per le finalità di cui all'articolo 13, comma 6, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000, ferme restando, relativamente agli anni 2005, 2006 e 2007, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 184, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Articolo 5.
(Personale a tempo determinato della Croce Rossa).
Articolo 5.
(Personale a tempo determinato della Croce Rossa).
        1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'attività dell'Associazione italiana della Croce Rossa, la medesima è autorizzata a prorogare, fino al 31 dicembre 2005, i contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti in attuazione del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in applicazione delle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale che li hanno determinati.         Identico.

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Articolo 6.
(Contributi allo spettacolo dal vivo).
Articolo 6.
(Contributi allo spettacolo dal vivo).
        1. In attesa della riforma della disciplina in materia di spettacolo dal vivo, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, i vigenti criteri e modalità per l'erogazione dei contributi alle relative attività, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono confermati per l'anno 2005. I termini per la presentazione delle relative domande sono riaperti per trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Alle attività in materia di spettacolo si applica la disciplina prevista dall'articolo 23, comma 6, del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 27 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1o aprile 2003.         1. In attesa della riforma della disciplina in materia di spettacolo dal vivo, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, i vigenti criteri e modalità per l'erogazione dei contributi alle relative attività, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono confermati per l'anno 2005. I termini per la presentazione delle relative domande sono riaperti per trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Alle attività in materia di spettacolo si applica la disciplina prevista dall'articolo 23, comma 6, del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 27 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1o aprile 2003, come integrato dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 21 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004.
 
Articolo 6-bis.
(Concorsi per le carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo militare della Croce rossa).
          1. Il termine del 1o gennaio 2006, previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, è prorogato al 1o gennaio 2007.
 
Articolo 6-ter.
(Occupazioni d'urgenza).
          1. È differito al 31 dicembre 2005 il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, e successive modificazioni, in materia di efficacia dei decreti di occupazione di urgenza delle aree interessate dal programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.
 
Articolo 6-quater.
(Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica).
          1. Per garantire la continuità assistenziale e fronteggiare l'emergenza nel settore infermieristico, le disposizioni previste dall'articolo

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  1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, si applicano fino al 31 dicembre 2006, nel rispetto delle disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica.
 
Articolo 6-quinquies.
(IVA agricola).
          1. Le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano con decorrenza dal 1o gennaio 2006.
 
Articolo 6-sexies.
(Iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati da aziende con meno di quindici dipendenti o licenziati per giustificato motivo oggettivo).
          1. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 135, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005» e le parole: «e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004» sono sostituite dalle seguenti: «e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».
 
Articolo 6-septies.
(Codice a barre sulle confezioni dei medicinali veterinari).
          1. Il termine per l'applicazione di un codice a barre relativo alla distribuzione dei medicinali veterinari, di cui all'articolo 13-undecies del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, della legge 27 dicembre 2002, n. 284, è prorogato al 31 dicembre 2007.
 
Articolo 6-octies.
(Efficacia delle sanzioni di cui all'articolo 5, comma 6-bis, del decreto-legge n. 143 del 1991).
          1. Il termine di efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6-bis, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, è differito al 1o luglio 2005.

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Articolo 7.
(Entrata in vigore).
 
        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.  
        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.  
        Dato a Roma, addì 30 dicembre 2004.  
CIAMPI
 
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Pisanu, Ministro dell'interno.
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
La Loggia, Ministro per gli affari regionali.
Urbani, Ministro per i beni e le attività culturali.
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.

 


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