Frontespizio Pareri Disegno di Conversione Modificazioni al decreto legge Decreto Legge

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PDL 5522-A

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5522-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

dal ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

e dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUNARDI)

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, recante disposizioni urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell'Italia a Fondi internazionali di sviluppo e l'erogazione di incentivi al trasporto combinato su ferrovia, nonché per la sterilizzazione dell'IVA sulle offerte a fini umanitari

Presentato il 31 dicembre 2004

(Relatori: LANDI di CHIAVENNA, per la III Commissione,
RICCIO, per la V Commissione)


NOTA: Le Commissioni permanenti III (Affari esteri e comunitari) e V (Bilancio, tesoro e programmazione), il 27 gennaio 2005, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 5522 e rilevato che:

                esso reca un contenuto sostanzialmente omogeneo negli articoli da 1 a 8, volti ad assicurare le risorse destinate alla partecipazione dell'Italia a diversi fondi internazionali di sviluppo, mentre a tale materia risulta estraneo l'articolo 9, riguardante misure volte ad incentivare il «trasporto combinato su ferrovia» e l'articolo 10, che esclude l'IVA sugli SMS destinati ad offerte di denaro a fini umanitari per le popolazioni del sud est asiatico;

                determina l'immediata entrata in vigore di norme già presenti in un disegno di legge sulle risorse per fondi internazionali, approvato dal Senato ed attualmente all'esame della III Commissione della Camera dei Deputati (C 5309), mentre l'articolo 9 anticipa gli effetti di una norma contenuta in un regolamento attuativo in corso di registrazione presso la Corte dei Conti;

                non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

                non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

            alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

        all'articolo 9 - ove si stabiliscono le modalità di gestione del fondo per lo sviluppo del trasporto merci su ferrovia, di cui all'articolo 38 della legge n. 166 del 2002 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare la congruità dell'uso della fonte normativa di rango primario, atteso che una norma avente analoghe finalità, ma un contenuto più ampio, è gia presente nell'articolo 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 2004, attualmente in corso di registrazione.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 5522 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 315 del 2004, concernente la partecipazione

 

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dell'Italia a Fondi internazionali di sviluppo, incentivi al trasporto combinato su ferrovia e regime IVA delle offerte a fini umanitari,

            rilevato che le disposizioni recate dal decreto-legge appaiono nel loro complesso riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» e che quelle di cui agli articoli 9 e 10 sembrano altresì incidere sul «sistema tributario e contabile dello Stato», la cui disciplina è demandata, rispettivamente, dalle lettere a) ed e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione Finanze,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 5522, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, recante disposizioni urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell'Italia a Fondi internazionali di sviluppo e l'erogazione di incentivi al trasporto combinato su ferrovia, nonché per la sterilizzazione dell'IVA sulle offerte a fini umanitari;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) con riferimento all'articolo 10 del decreto-legge, valuti la Commissione di merito se l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto degli SMS attraverso i quali sono state effettuate offerte in favore delle popolazioni del sud-est asiatico colpite dalla recente catastrofe naturale sia compatibile con la disciplina in materia di IVA recata dalla normativa comunitaria, la quale indica specificamente i beni e servizi per i quali sono ammessi regimi speciali rispetto a quello generale;

 

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            b) con riferimento al medesimo articolo 10, valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di rivedere la formulazione della disposizione, in quanto l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'IVA non dovrebbe riguardare gli addebiti degli importi destinati alle finalità benefiche, ma, piuttosto, gli addebiti per l'invio degli SMS, vale a dire del servizio telefonico assoggettato all'imposta.


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,

            esaminato il disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, recante disposizioni urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell'Italia a Fondi internazionali di sviluppo e l'erogazione di incentivi al trasporto combinato su ferrovia, nonché per la sterilizzazione dell'IVA sulle offerte a fini umanitari» (5522)

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) si segnala l'opportunità di intervenire, nell'ambito del provvedimento in esame, al fine di rivedere la disposizione di cui al comma 235 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005) che rischia di stravolgere l'impostazione della attuale normativa in materia di autotrasporto e di contrastare con la normativa comunitaria e con gli indirizzi espressi in materia dalle associazioni operanti nel settore;

            b) si evidenzia l'esigenza di prevedere finanziamenti e incentivi adeguati per favorire l'integrazione del trasporto marittimo, ferroviario ed aereo in linea con i progetti delle autostrade del mare.

 

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TESTO
del disegno di legge
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TESTO
delle Commissioni
Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, recante disposizioni urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell'Italia a Fondi internazionali di sviluppo e l'erogazione di incentivi al trasporto combinato su ferrovia, nonché per la sterilizzazione dell'IVA sulle offerte a fini umanitari
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, recante disposizioni urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell'Italia a Fondi internazionali di sviluppo e l'erogazione di incentivi al trasporto combinato su ferrovia, nonché per la sterilizzazione dell'IVA sulle offerte a fini umanitari
Art. 1
Art. 1

      1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, recante disposizioni urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell'Italia a Fondi internazionali di sviluppo e l'erogazione di incentivi al trasporto combinato su ferrovia, nonché per la sterilizzazione dell'IVA sulle offerte a fini umanitari.

      1. Il decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, recante disposizioni urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell'Italia a Fondi internazionali di sviluppo e l'erogazione di incentivi al trasporto combinato su ferrovia, nonché per la sterilizzazione dell'IVA sulle offerte a fini umanitari, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.       2. Identico.


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Pag. 6

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

      All'articolo 6, al comma 1, dopo le parole: «e delle finanze» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2003».

      L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

      «Art. 10. - 1. Gli addebiti, in qualunque forma effettuati dai soggetti che forniscono servizi di telefonia, degli importi destinati dai loro clienti ad aiuti a popolazioni colpite da catastrofi naturali sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto».

 

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DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N.  315
 

Pag. 8-9



Decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 2004. (*)

Testo del decreto-legge

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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate
dalle Commissioni

Disposizioni urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell'Italia a Fondi internazionali di sviluppo e l'erogazione di incentivi al trasporto combinato su ferrovia, nonché per la sterilizzazione dell'IVA sulle offerte a fini umanitari

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse per Fondi internazionali di sviluppo e l'immediata disponibilità degli incentivi al trasporto combinato di mezzi su ferrovia, nonché di sterilizzare gli effetti dell'IVA sulle offerte di denaro a fini solidaristici effettuate tramite mezzi telefonici;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2004;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

Articolo 1.

        1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla XIII ricostituzione delle risorse della International Development Association (IDA), con un contributo di euro 361.380.000 per l'anno 2003.

      Identico.


      (*) V. anche il successivo AVVISO DI RETTIFICA pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2005.

Pag. 10-11

Articolo 2.

Articolo 2.

        1. All'onere derivante dall'articolo 1 si provvede, per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

      Identico.

Articolo 3.

Articolo 3.

        1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla IX ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, con un contributo di euro 55.410.172 per l'anno 2003.

      Identico.

Articolo 4.

Articolo 4.

        1. All'onere derivante dall'articolo 3 si provvede, per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

      Identico.

Articolo 5.

Articolo 5.

        1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla I ricostituzione delle risorse del Trust Fund per l'iniziativa HIPC (Heavily lndebted Poor Countries), con un contributo di dollari 21.942.100 per il 2003.

      Identico.

Articolo 6.

Articolo 6.

        1. All'onere derivante dall'articolo 5, valutato in euro 19.818.671 per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

        1. All'onere derivante dall'articolo 5, valutato in euro 19.818.671 per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.


Pag. 12-13
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del comma 1, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.       2. Identico.

Articolo 7.

Articolo 7.

        1. Le somme di cui agli articoli 2 e 4 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato al Dipartimento del tesoro e denominato «Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali», dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dal presente decreto.
        2. In relazione a quanto disposto dagli articoli 2, 4 e 6, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

      Identico.

Articolo 8.
Articolo 8.

        1. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad includere nel rapporto annuale sulla partecipazione italiana alle banche multilaterali di sviluppo uno schema programmatico triennale contenente gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana presso le istituzioni finanziarie internazionali, con una valutazione dell'efficacia delle loro attività e, se possibile, un resoconto delle posizioni assunte dai rappresentanti italiani con le modalità e nelle forme consentite da tali istituzioni.

      Identico.

Articolo 9.

Articolo 9.

        1. La gestione del fondo di cui all'articolo 38, comma 6, della legge 1 agosto 2002, n. 166, è affidata alla Cassa depositi e prestiti che provvede, a valere sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato, all'erogazione delle somme nel triennio di attuazione dei relativi interventi sulla base di modalità definite con apposita convenzione stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la medesima Cassa depositi e prestiti.

      Identico.

Articolo 10.

Articolo 10.

        1. Gli addebiti, in qualunque forma effettuati dai soggetti che forniscono servizi di telefonia, degli importi destinati dai loro clienti,

        1. Gli addebiti, in qualunque forma effettuati dai soggetti che forniscono servizi di telefonia, degli importi destinati dai loro clienti


Pag. 13-14
mediante SMS, agli aiuti alle popolazioni del sud-est asiatico colpite da catastrofico maremoto, sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. ad aiuti a popolazioni colpite da catastrofi naturali sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Articolo 11.
 

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 30 dicembre 2004.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze.
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.


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