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PDL 5532

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5532



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

COLLÈ, BRUGGER, ZELLER, WIDMANN, DETOMAS

Modifiche alla legge 21 marzo 2001, n. 74, concernente l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico

Presentata il 14 gennaio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Il corpo di leggi e di provvedimenti di riferimento del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS), che ha subìto negli anni una profonda trasformazione, connotandone l'attività in modo sempre più preciso, nonché le competenze e le finalità, ha però eluso la necessità di caratterizzare lo status giuridico dello stesso CNSAS, proprio in ordine alla domanda «cosa è il CNSAS?».
      Ferma restando la necessità di portare a sintesi questo corpo di leggi e di provvedimenti attraverso l'approvazione di una vera e propria legge quadro che riesca a riassumere in modo coerente l'evoluzione dell'ordinamento giuridico che, in ragione della particolare rilevanza pubblica dell'attività svolta dal CNSAS, ha previsto - come ricordato - una serie di norme specificamente indirizzate alla disciplina dell'attività del CNSAS, si ritiene che sia in ogni caso necessario compiere alcuni cogenti correttivi. Questi si caratterizzano soprattutto per alcune questioni legate all'inquadramento giuridico del CNSAS, oltre ad altri aspetti che rafforzano il significato e il senso della stessa legge n. 74 del 2001.
      Più in particolare l'articolo 3 della presente proposta di legge, con i nuovi commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 3 della legge n. 74 del 2001, conferma quanto l'attuale ordinamento già dispone (nella proposta di legge presentata dai deputati Detomas e Brugger e dai senatori Conte e Castelli erano in parte contenuti questi richiami poi stralciati nell'iter di approvazione
 

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della legge n. 74 del 2001 forse perché non ancora evidente la portata dei disposti della legge n. 383 del 2000, entrata in vigore nello stesso periodo), ovvero che il CNSAS, pur rimanendo inalterata la condizione che rimanga a pieno titolo un'organizzazione di volontariato, possa beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge n. 383 del 2000 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) e di quelle previste dal decreto legislativo n. 460 del 1997 (in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS) per la sola parte fiscale.
      In questo senso le modifiche proposte sono giuridicamente accettabili e del tutto congruenti con la legislazione vigente, oltre al fatto che non comportano onere finanziario alcuno per l'Amministrazione centrale e sono quindi in linea con la ratio della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005).
      Ecco, dunque, la situazione tutta italiana a cui i tecnici volontari del CNSAS sono costretti, quando interessati da missioni di soccorso e da esercitazioni di cui alla legge n. 162 del 1992 e al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 379 del 1994 che, in linea del tutto teorica, dovrebbero essere provvedimenti legislativi atti a garantire e a tutelare il CNSAS e non già viceversa. Ma atteniamoci ai fatti.
      Il legislatore con i richiamati disposti, come detto, ha inteso tutelare dopo anni di cause e di contenziosi di varia natura l'attività del soccorso alpino e speleologico in ordine alla facoltà che il volontario possa legittimamente astenersi dal lavoro per svolgere operazioni di soccorso ed esercitazioni di valenza regionale. In questo senso l'entrata in vigore delle leggi in materia (legge n. 74 del 2001 e legge n. 289 del 2002 in modo particolare) ha ormai assodato la chiara volontà del legislatore di mettere in capo al CNSAS specifiche competenze e attribuzioni; si tratta ora di essere conseguenti a queste volontà, rendendo la vigente legislazione di riferimento e il relativo regolamento di attuazione più aderenti alle attuali necessità.
      Ora i problemi che derivano dall'applicazione del citato regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 379 del 1994 sono i seguenti, secondo due diversi ordini di ragioni:

          1) il CNSAS abbisogna dell'attestazione del sindaco per convalidare la dichiarazione dell'avvenuto impiego di personale. Ciò provoca:

              I) lungaggini pressoché infinite nella raccolta della firma per la mancata o per la misconoscenza della norma di riferimento (alcuni sindaci invitano i capi stazione a ripassare anche tre o quattro volte);

              II) l'irrigidimento dei sindaci, che talvolta impongono addirittura ai capi stazione di essere espressamente quanto immediatamente avvertiti in ogni occasione in cui il CNSAS interviene nel territorio di competenza;

              III) la concreta possibilità che decorrano i termini, con la conseguenza di condizionare un principio ed un diritto del volontario all'elasticità o all'ottusità del sindaco di turno, talvolta incurante nell'incorrere anche nell'omissione;

          2) l'attestazione del sindaco, tanto più considerate le peculiarità legislative ascritte al CNSAS, è in contrasto con le cosiddette «leggi Bassanini» e con i princìpi dell'autocertificazione. L'attestazione diventa allora pleonastica e ridondante;

          3) il CNSAS, ad esclusione dei servizi regionali e provinciali che hanno assunto la qualifica di ONLUS e in ogni caso secondo l'esegesi del direttore della direzione provinciale del lavoro che interpreta la norma con particolare discrezionalità, sono obbligati a predisporre la domanda con marca da bollo da 11,00 euro. Questa situazione, oltre a comportare l'esborso di qualche decine di migliaia di euro all'anno, genera uno stato di cose alquanto paradossale poiché il CNSAS è obbligato, da una parte ad esercitare un servizio di pubblica necessità con tutte le ripercussioni di carattere penale qualora vi siano

 

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stati omissori, dall'altra ad essere caricato di un onere improprio quanto ingiustificato (la marca da bollo) per aver adempiuto alle finalità d'istituto e a quanto la legislazione vigente dispone.

      Tutto ciò premesso, le modifiche apportate dalla proposta di legge alla legge n. 74 del 2001 sono finalizzate a lasciare in capo al CNSAS il potere di certificazione sia dei lavoratori autonomi sia dei lavoratori dipendenti, garantendo contestualmente il doveroso filtro e controllo attraverso la firma congiunta del capo stazione, del suo delegato o del presidente provinciale e regionale.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e oggetto).

      1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 21 marzo 2001, n. 74, è sostituito dal seguente:

      «3. Il CNSAS contribuisce, altresì, alla prevenzione e alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali svolte in ambiente montano, ipogeo, in ambienti ostili e impervi».

Art. 2.
(Rapporti con il Servizio sanitario nazionale).

      1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 21 marzo 2001, n. 74, è sostituito dal seguente:

      «3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, stipulano apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, atte a disciplinare i servizi di soccorso e di elisoccorso».

Art. 3.
(Attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico).

      1. All'articolo 3 della legge 21 marzo 2001, n. 74, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «1-bis. Il CNSAS, in caso di particolare necessità e al fine di ottemperare

 

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alle proprie finalità d'istituto e agli obblighi di legge, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati, nei soli limiti imposti dalle delibere assunte dalla sede centrale e dai servizi provinciali e regionali.
      1-ter. Al CNSAS si applicano le agevolazioni previste dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e le agevolazioni di carattere fiscale previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni».

Art. 4.
(Attività specialistiche).

      1. All'articolo 4 della legge 21 marzo 2001, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 5, dopo la parola: «propone» è inserita la seguente: «altresì,»;

          b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «5-bis. Le società concessionarie o esercenti di impianti funicolari aerei in servizio pubblico stipulano apposite convenzioni con il CNSAS per l'evacuazione e la messa in sicurezza dei passeggeri.
      5-ter. Il CNSAS propone all'ENAC le proprie osservazioni per la predisposizione delle normative sui radar ad apertura sintetica - SAR e di ogni altra normativa concernente i servizi di elisoccorso che operano in ambiente montano e in genere negli ambienti ostili e impervi del territorio nazionale.
      5-quater. Allo scopo di dare attuazione ai commi 5, 5-bis e 5-ter è istituita una commissione paritetica ENAC-CNSAS».

Art. 5.
(Norme di adeguamento).

      1. Il Ministro dell'interno provvede, con proprio decreto, di concerto con il Ministro

 

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del lavoro e delle politiche sociali, ad apportare al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 marzo 1994, n. 379, le modificazioni conseguenti alle disposizioni stabilite dalla presente legge.


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