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PDL 5500

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5500



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(FINI)

e dal ministro della giustizia
(CASTELLI)

di concerto con il ministro dell'interno
(PISANU)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Romania sul trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine, fatto a Roma il 13 settembre 2003

Presentato il 17 dicembre 2004


      

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Onorevoli Deputati! - L'Accordo tra la Repubblica italiana e la Romania sul trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine è stato negoziato dai competenti uffici dei rispettivi Ministeri della giustizia nel corso di due tornate negoziali tenutesi a Roma ed a Bucarest il 19 e il 20 giugno 2003 ed, infine, fatto a Roma il 13 settembre 2003.
      Il testo, che contiene disposizioni volte a realizzare una forma di cooperazione giudiziaria internazionale in materia di esecuzione di giudicati penali, si inquadra nell'ambito della tendenza, da tempo manifestatasi, almeno in ambito europeo, ad affiancare alle tradizionali forme e agli
 

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strumenti della cooperazione giudiziaria fra Stati in campo penale, quali le rogatorie e l'estradizione, nuovi e più moderni strumenti, quali appunto l'esecuzione all'estero di giudicati penali, che trovano la propria origine soprattutto nell'intensificazione della circolazione di persone da uno Stato all'altro e che mirano ad una vera e propria gestione comune del procedimento e ad una «compenetrazione» delle giurisdizioni tra gli Stati più direttamente interessati ad un singolo episodio criminoso.
      L'Accordo mira in particolare ad estendere l'ambito di applicazione della Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate, aperta alla firma a Strasburgo il 21 marzo 1983, ratificata dall'Italia con la legge 25 luglio 1988, n. 334, e dalla Romania il 23 agosto 1996, realizzando, nei rapporti bilaterali tra i due Paesi, un quadro normativo in materia di esecuzione all'estero di giudicati penali più ampio. L'articolo 3 dell'Accordo, infatti, consente il trasferimento della persona condannata, anche senza il consenso della stessa, verso lo Stato di cittadinanza, laddove la medesima, a pena espiata, dovrà essere espulsa dal territorio dello Stato di condanna o accompagnata alla frontiera o comunque non potrà più soggiornare nel territorio di detto Stato. L'Accordo indica due casi nei quali è consentito procedere al trasferimento di una persona condannata senza il consenso di quest'ultima: a) quando la condanna pronunciata nei suoi confronti o un provvedimento amministrativo definitivo preso a seguito di tale condanna comportano una misura di espulsione o di accompagnamento alla frontiera od ogni altra misura in applicazione della quale la persona condannata, dopo la sua scarcerazione, non potrà più soggiornare nel territorio dello Stato di condanna; b) quando la misura di espulsione o di accompagnamento alla frontiera o le altre misure di cui alla lettera a) sono adottate con provvedimento amministrativo definitivo nei confronti di una persona condannata per un reato punibile con una pena detentiva superiore nel massimo a due anni secondo l'ordinamento dello Stato di condanna.
      La connotazione in termini di maggiore ampiezza rispetto alla Convenzione del 1983 risiede, essenzialmente, nel fatto che non è richiesto, come condizione del trasferimento del condannato, il consenso dello stesso.
      Peraltro, come nella Convenzione sopracitata, anche l'ipotesi di trasferimento introdotta dall'Accordo non comporta alcun obbligo per lo Stato di condanna o per lo Stato di esecuzione di acconsentire allo stesso, ma si limita a stabilire il quadro normativo nell'ambito del quale gli Stati contraenti possono, se lo desiderano, cooperare, disciplinando la procedura da seguire a tale scopo.
      La previsione dell'Accordo, nel senso di consentire il trasferimento del condannato a prescindere dal suo consenso, risponde al più recente orientamento maturato in seno al Consiglio d'Europa in materia di cooperazione giudiziaria penale per l'esecuzione di giudicati penali e, in particolare, a quanto previsto dal Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate, aperto alla firma a Strasburgo il 18 dicembre 1997, anch'esso elaborato in seno al Consiglio d'Europa, firmato dall'Italia il 26 maggio 2000 (non ancora ratificato).
      Tale strumento, volto a realizzare un più ampio quadro normativo in materia di esecuzione all'estero di giudicati penali, prevede, infatti, delle ipotesi di estensione della applicazione della Convenzione del 1983, sulle quali la disposizione dell'articolo 3 dell'Accordo con la Romania è in larghissima misura modellata, volte a consentire il trasferimento del condannato pur senza il consenso dello stesso.
      L'Accordo in esame prevede, peraltro, rispetto ai contenuti dell'articolo 3 del Protocollo del 1997, una significativa differenza: mentre, infatti, il Protocollo prevede che l'espulsione del condannato, che può dare luogo al trasferimento, debba essere stata disposta dalla sentenza di condanna o da una decisione amministrativa consequenziale alla sentenza, l'Accordo consente che l'espulsione sia stata disposta anche in base ad un qualsiasi provvedimento amministrativo, purché definitivo,
 

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sempre che esso sia stato emesso nei confronti di persona condannata per un reato punibile con una pena detentiva superiore nel massimo a due anni secondo l'ordinamento dello Stato di condanna.
      La necessità della conclusione dell'Accordo trova la propria ragion d'essere, oltre che nella differenza sopra evidenziata rispetto al Protocollo, nella circostanza che, a tutt'oggi, l'Italia non ha ratificato il Protocollo medesimo.
      Deve peraltro ritenersi, con considerazione analoga a quella che ha ispirato la formulazione dell'articolo 3 del Protocollo del 1997, che non sia funzionale all'obiettivo della riabilitazione del condannato il trattenimento dello stesso nello Stato di condanna quando è accertato che, una volta scontata la pena irrogata in sentenza, al medesimo non sarà ulteriormente consentito di rimanere in quello Stato.
      Non può, del resto, non considerarsi, come l'espiazione della pena nel proprio Paese di origine costituisca un fatto apprezzabile, sul piano umanitario, per le positive ricadute che essa comporta sul condannato per effetto della prossimità, allo stesso così assicurata, al proprio contesto sociale e familiare di origine e per la rimozione delle barriere culturali, sociali e linguistiche che connotano lo stato di detenzione in una Paese straniero.
      Si fornisce qui di seguito una illustrazione analitica dell'articolato dell'Accordo.
      L'articolo 1 definisce lo scopo dell'Accordo, volto a regolamentare una procedura semplificata di trasferimento delle persone condannate cui sia stata inflitta, nelle ipotesi sopra indicate, la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine o ogni altra misura in applicazione della quale la persona condannata, dopo la sua scarcerazione, non potrà più soggiornare nel territorio dello Stato di condanna.
      L'articolo 2 precisa i rapporti tra l'Accordo e la Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate, aperta alla firma a Strasburgo il 21 marzo 1983, chiarendo che i termini e le espressioni utilizzati nell'Accordo devono essere interpretati nel senso in cui sono utilizzati nella Convenzione, alla cui applicazione si fa inoltre rinvio per tutto quanto non previsto dall'Accordo.
      L'articolo 3 definisce l'ambito di applicazione dell'Accordo e ne costituisce la disposizione chiave.
      Esso consente, come sopra anticipato, il trasferimento «coattivo» della persona condannata verso lo Stato di cittadinanza, laddove la stessa, a pena espiata, dovrà essere espulsa dal territorio dello Stato di condanna in base alla sentenza emessa nei suoi confronti o ad un provvedimento amministrativo definitivo preso a seguito di tale sentenza di condanna, ovvero in base ad un provvedimento amministrativo definitivo adottato nei confronti di persona condannata per un reato punibile con pena detentiva superiore nel massimo a due anni secondo l'ordinamento dello Stato di condanna.
      In tale modo il trasferimento viene di fatto ad anticipare gli effetti dell'espulsione, lasciando tuttavia in vinculis il condannato nello Stato di origine.
      Sul piano concreto, la previsione in esame consentirà il trasferimento in Romania dei numerosi cittadini rumeni detenuti nel nostro Paese in base ad una condanna definitiva e destinatari, nelle ipotesi previste, di un provvedimento di espulsione, anche a prescindere dal consenso degli stessi attualmente richiesto dalla Convenzione di Strasburgo.
      Poiché peraltro l'articolo in esame non richiede, né presume, il consenso della persona condannata, al fine di tutelarne i diritti ed interessi, è stato previsto, oltre a quanto stabilito dall'articolo 4 di cui si dirà di seguito, che l'opinione della persona condannata debba essere presa in considerazione prima dell'adozione della decisione relativa al suo trasferimento.
      L'articolo in esame definisce inoltre la documentazione che lo Stato di condanna deve fornire allo Stato di esecuzione ai fini della applicazione dello stesso.
      L'articolo 4 prevede l'operatività, in relazione alle ipotesi di trasferimento contemplate dall'Accordo, del principio di specialità, fatte salve le eccezioni indicate
 

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dal medesimo articolo alle lettere a) e b) del paragrafo 1.
      L'operatività del principio, non operante invece nell'ambito della Convenzione del 1983, deriva anch'essa, come per la previsione della necessità che l'opinione della persona condannata sia presa in considerazione prima dell'adozione della decisione relativa al suo trasferimento, dalla circostanza che l'Accordo non richiede né presume il consenso della persona condannata ai fini del suo trasferimento.
      A tutela dei diritti del condannato si è quindi previsto, in termini analoghi a quanto stabilito dal Protocollo del 1997 e con le medesime eccezioni, che il condannato, trasferito in applicazione dell'Accordo, non possa essere perseguito, giudicato, detenuto, ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza o sottoposto ad altra restrizione della libertà personale, per un qualsiasi fatto anteriore al suo trasferimento, diverso da quello che ha motivato la condanna esecutiva.
      L'articolo 5 disciplina le modalità ed i canali di trasmissione della richiesta di trasferimento e della relativa documentazione, nonché della conseguente risposta, le quali devono essere trasmesse tramite i rispettivi Ministeri della giustizia.
      Esso prevede inoltre che richieste e relative risposte devono essere redatte nella lingua dello Stato di condanna ed accompagnate da traduzione autenticata nella lingua dello Stato di esecuzione.
      L'articolo 6 disciplina la procedura ed il diritto applicabile in materia.
      In particolare è previsto che, per l'esecuzione del trasferimento, le Parti contraenti applichino la procedura di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), della Convenzione del 1983, quella cioè della continuazione dell'esecuzione della condanna.
      Tale procedura risulta già seguita dal nostro Paese nell'ambito della Convenzione del 1983, avendo l'Italia dichiarato, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, di tale Convenzione, l'intenzione di escludere la procedura alternativa prevista all'articolo 9, comma 1, lettera b), quella cioè della conversione della condanna.
      Ciò premesso in ordine alla applicazione di tale procedura, resta fermo che ciascuna delle Parti deciderà sulla richiesta di trasferimento secondo le disposizioni previste dalla propria legislazione interna.
      L'articolo 7 disciplina la ripartizione delle spese derivanti dall'applicazione dell'Accordo.
      Il principio secondo il quale le spese per l'applicazione dell'Accordo sono a carico dello Stato di esecuzione, ad eccezione delle spese prodottesi esclusivamente nel territorio dello Stato di condanna, è peraltro il medesimo accolto dall'articolo 17, paragrafo 5, della Convenzione del 1983.
      L'articolo 8 disciplina l'applicazione dell'Accordo nel tempo, assicurandone una piena applicazione temporale all'esecuzione delle condanne pronunziate sia prima che dopo la sua entrata in vigore.
      L'articolo 9 disciplina l'entrata in vigore dello strumento.
      L'articolo 10 disciplina le modalità di risoluzione di eventuali vertenze relative all'applicazione e all'interpretazione dell'Accordo.
      L'articolo 11 stabilisce le modalità procedurali per addivenire ad eventuali modifiche dell'Accordo.
      L'articolo 12 disciplina i rapporti con altri strumenti multilaterali conclusi dalle Parti, nel senso della non incidenza dell'Accordo sulle disposizioni dei suddetti strumenti.
      L'articolo 13 prevede la validità dell'Accordo a tempo indeterminato.
      L'articolo 14 disciplina infine le modalità di denuncia dell'Accordo e la perdita di efficacia dello stesso in caso di denuncia.
      Il presente disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli :

          l'articolo 1 prevede l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo;

          l'articolo 2 richiama l'ordine di esecuzione;

          l'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria necessaria per il provvedimento;

          l'articolo 4, infine, stabilisce l'entrata in vigore dello stesso.

 

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni).

        La presente relazione tecnica è volta a determinare gli oneri concernenti l'applicazione dell'Accordo integrativo tra la Repubblica italiana e la Romania sul trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell'espulsione, dell'accompagnamento al confine o ogni altra misura in applicazione della quale la persona condannata, dopo la sua scarcerazione, non potrà più soggiornare nel territorio dello Stato di condanna.
        Ai fini di una stima dei suddetti oneri, si è tenuto conto dei dati forniti dai competenti uffici del Ministero della giustizia relativamente alle procedure di trasferimento dei cittadini rumeni condannati in Italia negli ultimi quattro anni in applicazione della Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983: il numero di trasferimenti verso la Romania risulta pari a dodici con una media di tre trasferimenti all'anno.
        Le procedure semplificate di trasferimento delle persone condannate, oggetto del presente Accordo, dovrebbero consentire un incremento del numero dei casi che può essere ipotizzato nella misura di 50 trasferimenti in più all'anno verso la Romania. Dai dati forniti dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria risultano, infatti, ristretti presso gli istituti penitenziari italiani circa 1.200 detenuti rumeni dei quali 350 a seguito di condanna definitiva. A circa 200 di essi possono applicarsi le disposizioni contenute nell'Accordo in oggetto.
        La quantificazione delle maggiori spese annue in applicazione dell'Accordo in esame può essere cosi specificata:

Spese di viaggio per i detenuti

        Biglietto aereo solo andata Roma-Bucarest = euro 600 (classe economica Alitalia);

        Detenuti trasferiti all'anno = n. 50;

        Totale = euro 30.000.

Spese di viaggio e missione per gli accompagnatori

        Biglietto aereo a/r Roma-Bucarest = euro 600 (classe economica Alitalia);

        Accompagnatori = n. 2;

        Numero dei trasferimenti = n. 50;

 

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        Diaria (un giorno - importo medio) = euro 100;

        Totale = euro 70.000.

        Complessivamente quindi, i maggiori oneri annui connessi all'applicazione dell'Accordo in oggetto, sono pari ad euro 100.000.

 

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

        L'Accordo è volto ad intensificare e facilitare la cooperazione nei rapporti tra Italia e Romania nell'applicazione della Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate, aperta alla firma a Strasburgo il 21 marzo 1983, e ratificata da entrambi i Paesi, rispettivamente nel 1988 dall'Italia, con legge 25 luglio 1988, n. 334, e nel 1996 dalla Romania.
        L'Accordo permetterà allo Stato di esecuzione, su richiesta dello Stato di condanna e con le modalità ed alle condizioni di cui all'articolo 3, di consentire al trasferimento di una persona condannata, prescindendo dal consenso di quest'ultima di regola richiesto dalla Convenzione, quando la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti o un provvedimento amministrativo definitivo preso a seguito di tale sentenza di condanna, ovvero, ancora, un provvedimento amministrativo definitivo adottato nei riguardi del condannato per un reato punibile con pena detentiva superiore nel massimo a due anni secondo l'ordinamento dello Stato di condanna, comportino, secondo l'ordinamento dello Stato di condanna, una misura di espulsione o di riaccompagnamento alla frontiera, in applicazione della quale la persona condannata, dopo la sua scarcerazione, non potrà più soggiornare nel territorio dello Stato di condanna.
        È così prevista un'applicazione coattiva e non volontaria delle norme della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, basata sul presupposto che, neppure dopo la scarcerazione, il condannato avrebbe il diritto di soggiornare nel territorio dello Stato di condanna.
        Tale carattere coattivo del trasferimento comporta che, contrariamente a quanto previsto dalla Convenzione del 1983, ed in analogia con quanto previsto in materia di estradizione - istituto che attua anch'esso una consegna coattiva dell'estradato - la persona trasferita possa beneficiare della tutela del principio di specialità, salvo il caso in cui lo Stato di condanna autorizzi la deroga al principio (autorizzazione possibile nei casi in cui, per il reato per il quale la richiesta è avanzata, sia prevista l'estradizione conformemente alla legislazione dello Stato di condanna o quando l'estradizione sarebbe esclusa solo in ragione dell'entità della pena) o l'ipotesi in cui la persona condannata, pur avendo avuto la possibilità di farlo, non abbia lasciato il territorio dello Stato di esecuzione dopo la scarcerazione o vi sia ritornata dopo averlo lasciato.
        La previsione consentirà il trasferimento in Romania dei numerosi cittadini rumeni detenuti nel nostro Paese e destinatari di una

 

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delle misure indicate, anche a prescindere dal consenso degli stessi attualmente richiesto dalla Convenzione di Strasburgo.

B)  Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        L'Accordo, o meglio, l'esecuzione dello stesso nell'ordinamento interno, non presenta aspetti idonei ad incidere sul quadro normativo vigente.

C)  Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

D)  Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

        L'Accordo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni.

E)  Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

        L'Accordo, come sopra già evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali.

F)  Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

        L'Accordo ha ad oggetto materia assistita da riserva di legge, non suscettibile di delegificazione; ciò sempre con riferimento alla sua esecuzione nell'ordinamento interno.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A)  Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, dell'Accordo, le definizioni in esso utilizzate devono essere interpretate ai sensi della Convenzione di Strasburgo, che le esplicita all'articolo 1.

 

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B)  Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

        I riferimenti normativi figuranti nell'Accordo, tutti relativi alla Convenzione di Strasburgo del 1983, sono corretti.

C)  Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

        L'Accordo non ricorre alla novellazione di altri strumenti normativi vigenti.

D)  Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        La natura dell'Accordo non determina alcuna abrogazione di norme vigenti.

 

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A)  Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

        L'Accordo, volto ad intensificare e facilitare la cooperazione nei rapporti tra Italia e Romania nell'applicazione della Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate, ha come destinatari diretti, da un canto, i cittadini rumeni condannati in Italia e colpiti da una misura di espulsione o riaccompagnamento al confine in applicazione della quale gli stessi, dopo la scarcerazione, non potrebbero più soggiornare nel nostro Paese (sia quelli condannati prima della entrata in vigore dell'Accordo che quelli che saranno condannati successivamente, come previsto dall'articolo 8 dell'Accordo medesimo); d'altro canto, i nostri connazionali condannati in Romania che si trovino in condizioni analoghe e reciproche.
        Lo stesso chiama in causa l'amministrazione della giustizia per lo svolgimento delle attività derivanti dalla applicazione del trattato.
        Esso investe altresì l'autorità giudiziaria per lo svolgimento delle attività di propria competenza previste dal titolo IV del libro XI del codice di procedura penale, relativo agli «Effetti delle sentenze penali straniere. Esecuzione all'estero di sentenze penali italiane».

B)  Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.

        L'Accordo intende favorire la cooperazione internazionale penale tra i due Paesi firmatari, al fine di una migliore amministrazione della giustizia, consentendo, nelle ipotesi previste dall'articolo 3, il trasferimento dei cittadini di un Paese detenuti nell'altro Stato di condanna, anche a prescindere dal consenso degli stessi attualmente richiesto dalla Convenzione di Strasburgo.

C)  Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.

        L'obiettivo generale è il soddisfacimento delle esigenze sopra prospettate. Quello specifico immediato, il trasferimento dei cittadini di ciascuno dei due Stati detenuti nell'altro Stato e colpiti da una misura che impedirebbe loro di soggiornare in tale ultimo Paese, pur dopo l'espiazione della condanna, a prescindere dal loro consenso attualmente richiesto sulla base della Convenzione del 1983; in seguito il trasferimento dei cittadini dei due Paesi che si verranno in futuro a trovare nelle condizioni di cui all'articolo 3, anche a prescindere dal loro consenso.

 

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D)  Presupposti attinenti alle sfere organizzativa, finanziaria, economica e sociale.

        In considerazione della natura dell'Accordo e dell'ambito dello stesso, non appaiono ravvisabili particolari presupposti organizzativi necessari per l'attuazione dello stesso, né in seno alla amministrazione della giustizia, né in seno alla organizzazione giudiziaria, risultando evidentemente idoneo l'attuale quadro organizzativo.

E)  Aree di criticità.

        Non si ravvisano, tenuto conto di quanto detto al punto D), aspetti di criticità.

F)  Opzioni alternative alla regolazione ed opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili.

        Premesso che la cosiddetta «opzione nulla» risulterebbe di per sé contrastante con la necessità della conclusione dell'Accordo, non sono ravvisabili opzioni alternative alla conclusione dello stesso.

G)  Strumento tecnico-normativo eventualmente più appropriato.

        La conclusione di un Accordo soggetto alla ratifica delle due Parti è l'unico strumento tecnico-normativo possibile sul piano internazionale ed interno, tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 80 della Costituzione.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Romania sul trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine, fatto a Roma il 13 settembre 2003.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 100.000 annui, a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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