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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5469 |
1. Al fine di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento delle famiglie è consentito alle persone fisiche insolventi il raggiungimento di un concordato con i creditori.
2. Per «sovraindebitamento» si intende una situazione di difficoltà non temporanea ad adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte facendo ricorso ai redditi e ai propri beni mobili e immobili e per «insolvenza» l'incapacità della persona fisica a fare fronte ai debiti contratti per esigenze diverse da quelle attinenti all'attività lavorativa svolta.
3. Per «concordato con i creditori» si intende il piano di ristrutturazione dei debiti che deve essere approvato dal debitore e da almeno il 70 per cento dei creditori che rappresenti i tre quarti dell'ammontare complessivo dei crediti.
4. La procedura di concordato con i creditori è cumulabile con i benefìci e con gli istituti già esistenti, quali quelli volti alla prevenzione dell'usura e disciplinati dall'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni.
5. La procedura di concordato prevista dalla presente legge non impedisce alla persona fisica insolvente di ricercare direttamente con i diversi creditori un accordo per il ripianamento della situazione debitoria.
1. Ai fini dell'accesso alla procedura di concordato con i creditori la persona fisica,
a) non essere soggetta alle procedure concorsuali previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;
b) percepire reddito o essere titolare, anche solo pro-quota, di beni mobili o immobili;
c) risiedere nel territorio dello Stato italiano o essere cittadino italiano sebbene domiciliato o residente all'estero;
d) essere meritevole sulla base dei criteri individuati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 15;
e) essere insolvente, ovvero trovarsi in una situazione di difficoltà finanziaria non temporanea.
2. Per accedere alla procedura di cui alla presente legge è altresì necessario che tutti i rapporti obbligatori siano sorti in Italia o siano comunque regolati dalla legge italiana e che si tratti di debiti contratti per scopi attinenti ai bisogni della famiglia del sovraindebitato.
3. Nel caso in cui i beni del sovraindebitato non siano sufficienti a garantire un eventuale piano di rientro, presupposto per l'accesso alla procedura di concordato è che la domanda sia sottoscritta da uno o più terzi, preferibilmente appartenenti alla famiglia del sovraindebitato, che danno il loro consenso a partecipare alla procedura con tutti o con parte dei loro beni mobili o immobili.
1. È istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Commissione nazionale per la risoluzione delle situazioni di sovraindebitamento, di seguito denominata «Commissione nazionale», composta da otto membri nominati dal Ministero
a) esaminare le domande di accesso alla procedura di concordato ad essa sottoposte dagli enti abilitati a raccoglierle, i quali, previa istruttoria, devono vagliare la sussistenza dei presupposti per l'accesso alla procedura e redigere una relazione da inviare alla Commissione stessa;
b) instaurare innanzi a sè, attraverso la partecipazione attiva di tutte le parti interessate, un contraddittorio volto al raggiungimento di un concordato tra il sovraindebitato, o i sovraindebitati, e i suoi creditori, nonché con i terzi garanti;
c) proporre un accordo alle parti per la ristrutturazione del debito;
d) dichiarare la chiusura della procedura di concordato;
e) censire i soggetti ammessi alla procedura di cui alla presente legge, nonché i creditori degli stessi.
4. Nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 15 sono dettagliatamente specificati i compiti della Commissione nazionale, ai sensi di quanto previsto dal presente articolo, nonché i criteri per la nomina dei suoi membri.
1. La procedura di concordato può essere attivata dalla persona fisica sovraindebitata,
a) elenco relativo ai debiti non ancora estinti;
b) elenco relativo alle spese correnti e necessarie al normale sostentamento del sovraindebitato e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare e allegazione del certificato di stato di famiglia;
c) elenco relativo ai redditi e ai beni mobili e immobili di proprietà della persona fisica sovraindebitata, nonché di coloro che prestano il consenso come garanti.
4. I coniugi, indipendentemente dal regime patrimoniale, i condebitori, nonché un debitore e un garante possono proporre una domanda congiunta. In tale caso gli elenchi di cui al comma 3 devono riguardare ciascuno dei richiedenti ed essere sottoscritti congiuntamente da essi.
5. Alla domanda di cui al presente articolo può essere allegata la dichiarazione di uno o più terzi che accettano preventivamente di sottoscrivere come garanti il concordato tra il sovraindebitato e i suoi creditori, alle condizioni indicate all'articolo 10; in tale caso deve essere allegato l'elenco di beni mobili e immobili che i terzi garanti offrono per l'esecuzione del concordato.
1. L'ente abilitato a ricevere la domanda di accesso alla procedura di concordato, dopo avere verificato la completezza della domanda stessa e della documentazione allegata ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 4, e dopo avere espletato l'istruttoria, elabora una relazione per la Commissione nazionale, fornendo un parere, positivo o negativo, circa la sussistenza delle condizioni per l'instaurazione della procedura di concordato.
2. L'ente abilitato di cui al comma 1 trasmette il fascicolo comprendente la domanda di accesso, la documentazione allegata e la relazione con il parere alla Commissione nazionale entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda stessa.
1. Il sovraindebitato che presenta la domanda di cui all'articolo 4 è tenuto a produrre tutta la documentazione in suo possesso, a non omettere alcuna indicazione riguardante le proprie attività e passività e ad attestare il vero.
2. Costituisce reato per il sovraindebitato rilasciare indicazioni e attestazioni false e mendaci, nonché omettere notizie o non produrre la documentazione di cui al comma 1 riguardanti lo stato attivo e passivo.
3. Il sovraindebitato, qualora sopravvengano nuove poste attive nel suo patrimonio, deve darne immediatamente notizia all'ente abilitato al quale ha presentato la domanda ai sensi dell'articolo 5; l'omessa notizia costituisce reato.
4. Colui che commette i reati di cui ai commi 2 e 3 è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa pari a 5.164,57 euro.
1. La Commissione nazionale, se ritiene accoglibile la domanda di accesso alla procedura di concordato, sulla base dell'istruttoria espletata e del parere reso dall'ente abilitato che ha ricevuto la domanda ai sensi dell'articolo 5, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa decide se instaurare la procedura e, nel caso positivo, deve provvedere a comunicare formalmente al debitore insolvente e ai suoi creditori l'accoglimento della domanda.
2. La Commissione nazionale rende altresì pubblica l'esistenza della procedura attraverso i mezzi di conoscenza legale, oltre che attraverso la pubblicazione nel bollettino della Commissione nazionale.
3. La procedura di concordato può essere instaurata se accetta di parteciparvi almeno il 70 per cento dei creditori che rappresenti i tre quarti del totale dei crediti.
1. Se viene accolta la domanda di accesso alla procedura di concordato e a carico del sovraindebitato sussistono una o più procedure esecutive non ancora conclusesi con un provvedimento di assegnazione, la Commissione nazionale chiede al giudice competente di sospendere l'esecuzione pendente nei confronti del sovraindebitato.
1. La Commissione nazionale, anche avvalendosi di esperti e valutando sulla base dei criteri indicati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 15, propone al sovraindebitato e ai suoi creditori, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di instaurazione della procedura di concordato, un accordo per la definizione di tutte le posizioni debitorie che preveda una delle seguenti ipotesi:
a) rinuncia, totale o parziale, agli interessi moratori o convenzionali o alle penali;
b) riduzione dei crediti;
c) rateizzazione dei crediti;
d) ordine di priorità nell'adempimento delle obbligazioni;
e) cessione del credito ad uno dei creditori partecipanti alla procedura.
2. La Commissione nazionale stabilisce altresì il termine, non superiore a cinque anni, entro il quale deve essere eseguito l'accordo che garantisca l'estinzione di alcuni rapporti obbligatori, nonché il completo pagamento delle rate o delle quote già scadute di altri rapporti obbligatori e il ritorno alla normalità nei pagamenti rateali.
3. Il concordato deve essere approvato da tutti i creditori partecipanti alla procedura
1. Ogni terzo che sottoscrive come garante il concordato tra sovraindebitato, o sovraindebitati, e creditori deve indicare l'entità del debito principale garantito, salvo che voglia garantire l'intero debito.
1. Sulla base del concordato sottoscritto dal sovraindebitato, da tutti i creditori e dagli eventuali terzi garanti, si determina la novazione condizionata dei singoli rapporti obbligatori con i creditori partecipanti alla procedura.
2. Il mancato rispetto dell'accordo nei confronti di uno o più creditori fa rivivere le obbligazioni originarie, restando salvi gli effetti dei pagamenti già avvenuti; il rispetto totale dell'accordo comporta l'estinzione delle obbligazioni originarie.
1. In caso di gravi motivi sopravvenuti che rendono impossibile per il sovraindebitato, o per i terzi garanti, il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con il concordato, questi deve darne notizia
1. L'ente che ha ricevuto la domanda di accesso alla procedura di concordato da parte del sovraindebitato ai sensi dell'articolo 5 deve provvedere al controllo e all'assistenza del sovraindebitato durante tutta la fase di esecuzione dell'accordo, al fine di garantire il buon esisto della procedura.
2. L'ente di cui al comma 1 riferisce ogni sei mesi sull'attività di controllo svolta inviando apposita relazione alla Commissione nazionale che la trasmette tempestivamente a tutti i creditori.
1. La Commissione nazionale dichiara la chiusura della procedura di concordato dopo avere verificato il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con il concordato stesso o dopo aver accertato il mancato rispetto dell'accordo nei confronti di uno o più creditori, nonché nelle ipotesi di cui all'articolo 6.
1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta, con proprio decreto, il regolamento di attuazione della presente legge entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
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