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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5519-A |
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 5519 e rilevato che:
il carattere eterogeneo del decreto legge, già presente nella originaria formulazione di 6 articoli, è stato notevolmente accentuato a seguito dell'inserimento di dieci nuovi articoli nel testo del provvedimento e un ulteriore articolo in quello del disegno di legge di conversione durante il procedimento di conversione presso il Senato, così da rendere arduo rinvenire elementi unificanti del complesso dell'articolato, al di là di una attinenza generica alla materia dell'organizzazione e dell'esercizio di attività amministrative;
nel disegno di legge di conversione, come modificato dal Senato, è presente una norma di carattere «sostanziale» volta a prorogare i termini di esercizio di una delega legislativa, la cui introduzione, secondo la costante giurisprudenza del Comitato, appare configurarsi in contrasto con un ordinato e coerente impiego delle fonti normative e con un corretto utilizzo dell'iniziativa legislativa da parte del Governo;
alcune disposizioni (in particolare gli artt. 6-octies e 6-nonies), introdotte nel decreto-legge durante l'iter al Senato, riproducono norme dal contenuto in parte analogo presenti, rispettivamente, in un disegno di legge già approvato dalla Camera ed attualmente all'esame dell'11o Commissione del Senato (A.S. 2905) e nel decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, il cui disegno di legge di conversione è all'esame della Camera;
in numerose norme - agli artt. 3-bis, comma 1, lett. b), 4-
secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;
non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);
non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,
sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:
si sopprima l'articolo 2 del disegno di legge di conversione, in quanto l'inserimento in un disegno di legge di conversione di una disposizione volta a prorogare una delega legislativa non appare conforme ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato da tale tipologia di legge;
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
si sopprima l'articolo 6-octies - che reca un'ulteriore proroga al 31 dicembre 2005 del termine di avvio della completa liberalizzazione dell'esercizio della professione di autotrasportatore, previsto dall'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 395 del 2000 - in quanto il termine oggetto di proroga risulta già prorogato fino al 30 giugno 2006 dall'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, il cui disegno di legge di conversione è all'esame della Camera;
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 6-quater - che disciplina le modalità di espletamento di procedure concorsuali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo n. 303 del 1999 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione in esame come novella al citato articolo 9-bis;
all'articolo 6-septies - ove si dettano norme in materia di sistema elettorale e composizione degli organi degli ordini professionali la cui disciplina, ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge n. 4 del 1999, costituisce oggetto di un regolamento di delegificazione (approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001) che, a sua volta, rinvia la definizione delle procedure elettorali ad un successivo regolamento, fissandone alcuni principi - dovrebbe verificarsi se in questo caso sia congruo l'uso dello strumento normativo di rango primario (eventualmente riformulando il contenuto dell'articolo come novella della «norma di delegificazione»: articolo 1, comma 18, della legge n. 4 del 1999);
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 6 - ove si consente che il limite di spesa stabilito per i centri di responsabilità amministrativa afferenti ai Ministri senza portafoglio, ferma restando comunque l'invarianza della spesa complessiva, possa essere superato, in casi eccezionali, «previa adozione di un motivato provvedimento da parte del Ministro competente» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di specificare a quale tipologia di provvedimento si intenda fare riferimento;
all'articolo 6-quinquies - che attribuisce ai comuni la facoltà, entro due mesi e con effetto per l'esercizio 2005, di rideterminare, ove occorra, la misura del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari secondo le disposizioni dell'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e nel rispetto di quanto previsto dalla lettera d) del comma 2 del medesimo articolo - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarirne la portata derogatoria rispetto alla disciplina generale in materia di regolamenti comunali, secondo cui essi debbono essere approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1o gennaio dell'anno successivo (articolo 52, comma 2, del citato decreto legislativo n. 446);
con riguardo alla previsione, contenuta nell'ultimo periodo della medesima disposizione - secondo cui a decorrere dall'esercizio 2006, «la determinazione terrà conto della rivalutazione annuale sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT» - andrebbe inoltre valutata l'opportunità di chiarire se, tenuto conto del carattere facoltativo della rideterminazione della tariffa consentita dalla presente disposizione per il 2005, per gli anni successivi la stessa rideterminazione sia prescritta ai comuni o sia rimessa alla scelta discrezionale dei medesimi.
Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Giustizia,
esaminato il disegno di legge n. 5519,
esprime
La IV Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 5519, recante «interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione»;
considerato che:
l'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), al fine di contenere il debito pubblico, ha bloccato il ricorso al meccanismo dei mutui (accollo con ammortamento a totale carico dello Stato);
il citato comma impedisce, di fatto, l'applicazione di quanto stabilito dalla Convenzione interministeriale Attività produttive, Economia e Difesa, volta al finanziamento del Programma Eurofighter;
valutato pertanto positivamente l'articolo 5 del presente provvedimento che, allo scopo di consentire l'utilizzo dei fondi destinati al finanziamento del Programma Eurofighter, esclude l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ai contributi pluriennali volti alla realizzazione di forniture di interesse nazionale,
esprime
La VII Commissione,
esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 280 del 2004, recante interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione, come modificato dal Senato (C. 5519), e in particolare l'articolo 6-sexies, che reca norme in materia di assunzione di idonei al concorso per dirigente scolastico;
considerato che, pur condividendosi l'esigenza di intervenire tempestivamente in una materia di grande rilevanza per il buon funzionamento del sistema scolastico, la soluzione prospettata da tale articolo appare parziale e non idonea rispetto alle legittime aspettative di altre categorie di soggetti che si trovano in posizioni assimilabili a quella ivi contemplata, e in primo luogo di quanti, avendo partecipato al concorso riservato indetto nel 2002 con il possesso dei prescritti requisiti e avendone positivamente concluso le diverse fasi, non sono risultati vincitori solo per mancanza di posti disponibili in ambito territoriale;
ritenuto che un simile intervento, determinando una evidente sperequazione di trattamento tra soggetti in situazioni assimilabili, possa condurre ad un incremento del contenzioso amministrativo in
rilevato altresì che la formulazione delle norme in oggetto appare poco chiara e tale da determinare incertezze interpretative e da risultare difficilmente applicabile;
ritenuto che una soluzione definitiva ed equilibrata della questione del «precariato» tra i dirigenti scolastici possa venire solo da una organica revisione della disciplina recata dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che tenga adeguatamente conto della posizione differenziata di tutte le categorie di soggetti interessati;
ritenuto altresì che una simile disciplina organica non possa essere adeguatamente elaborata nei tempi ristretti in cui la Camera dei deputati è chiamata a deliberare sul decreto-legge in esame, ma debba formare l'oggetto di una distinta iniziativa legislativa, che consenta a tutte le forze politiche di fornire il proprio positivo contributo alla soluzione del problema;
esprime
con la seguente condizione:
sia soppresso l'articolo 6-sexies del decreto-legge in oggetto.
La IX Commissione,
esaminato il disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280, recante interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa» (C. 5519);
segnalata l'opportunità di intervenire, nell'ambito del provvedimento in esame, al fine di evitare che gli oneri connessi all'attuazione delle previsioni del comma 148 dell'articolo unico della legge finanziaria per il 2005 (n. 311 del 2004), che abroga l'allegato B al regioni decreto 8 gennaio 1931, n. 148 e allinea i trattamenti previdenziali di malattia degli autoferrotranvieri a quelli dei lavoratori dell'industria, possano ricadere sulle imprese di trasporto,
delibera di esprimere:
con le seguenti condizioni:
1) si segnala la necessità di coordinare la disposizione di cui all'articolo 6-octies, che proroga al 31 dicembre 2005 il termine del periodo transitorio relativo alla liberalizzazione dell'esercizio della professione di autotrasportatore di cose, con l'ulteriore proroga - fissata al 30 giugno 2006 e già entrata in vigore - disposta dall'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante «Proroga termini» (C. 5521), che appare più conforme alle esigenze del settore;
2) con riferimento all'articolo 6-nonies, che istituisce il «Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato», oltre a prevedere un aggiornamento della copertura finanziaria, sia espressamente previsto che la disciplina perequativa recata da tali disposizioni si applica, oltre che ai trattamenti di quiescenza anche ai relativi trattamenti di reversibilità e, considerato che il detrimento economico subito dai soggetti su cui interviene tale articolo varia sensibilmente in funzione dell'anno in cui essi sono cessati dal servizio, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere - anche con idonee forme di graduazione - un anticipo della decorrenza delle misure perequative per le categorie di lavoratori che sono stati maggiormente penalizzati;
e con la seguente osservazione:
si segnala l'esigenza di fare in modo che venga data piena attuazione agli accordi economici sottoscritti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di trasporto.
La XI Commissione,
esaminato il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280, recante interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa (C. 5519);
esprime
con le seguenti condizioni:
1) l'articolo 4-bis, comma 2, sia soppresso, in quanto appare estraneo al decreto-legge in esame e si sovrappone al blocco del turn-over nel pubblico impiego disposto dall'articolo 1, commi 95 e 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005);
2) all'articolo 6-nonies, al comma 1 sia specificato che «il Fondo ha la funzione di integrare il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, nonché di reversibilità, del personale già dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e successivamente dall'Ente Ferrovie dello Stato nonché dalle Ferrovie dello Stato Spa, comunque cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1o gennaio 1981 e il 31 dicembre 1995, avente diritto al trattamento di quiescenza»;
e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 1, comma 5-bis, valuti la Commissione di merito la possibilità di modificare la formula di copertura finanziaria, in modo che l'onere di 10 milioni di euro ivi previsto vada a gravare solo in misura non prevalente sul Fondo unico per gli investimenti di cui all'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002;
b) all'articolo 6-nonies, valuti la Commissione di merito la necessità di aggiornare la decorrenza dell'istituzione del Fondo e della relativa copertura finanziaria.
La XII Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 5519 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280, recante interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa» (Approvato dal Senato,
esprime
La XIII Commissione,
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 5519 Governo, approvato dal Senato, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280, recante interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa»;
sottolineata l'esigenza di giungere ad un allineamento ai livelli medi europei dei costi relativi ai messi tecnici utilizzabili per le produzioni agricole (trasporti, carburanti, energia elettrica);
evidenziata la necessità di pervenire ad una riduzione degli oneri previdenziali ed assistenziali gravanti sugli imprenditori agricoli in modo da adeguarli ai livelli medi europei;
esprime
con le seguenti condizioni:
1) si preveda un protocollo di intesa tra l'ISMEA e le Regioni, al fine di procedere ad una sistematica individuazione dei prezzi delle produzioni di cui al comma 1, nelle diverse fasi che vanno dalla produzione alla commercializzazione, diffondendo l'esito di tale indagine ai consumatori;
2) si attribuiscano, attraverso l'ISMEA, finanziamenti agevolati a lungo termine agli imprenditori colpiti da gravi crisi di mercato ai sensi del comma 1, i quali, anche a causa delle ricorrenti calamità naturali succedutesi negli ultimi cinque anni, non sono in condizione di rientrare da esposizioni debitorie con istituti di credito;
3) al fine di assicurare la trasparenza nei rapporti di filiera del comparto ortofrutticolo e di migliorare l'informazione al consumatore, si introduca l'obbligo, per i prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio, di recare, oltre all'indicazione del prezzo di vendita, anche l'indicazione del prezzo unitario di origine corrisposto dal distributore, o direttamente dal venditore, al produttore, come risultante dalle rispettive fatture di acquisto;
4) si preveda la realizzazione di programmi del Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministeri della salute e dell'ambiente, mirati a determinare l'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei prodotti ortofrutticoli, al fine di vietarne l'importazione
5) al fine di migliorare l'accesso dei prodotti agroalimentari ai mercati locali, si preveda, da parte delle Regioni, l'obbligo, a carico delle grandi strutture di vendita di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 114 del 1998, di destinare una percentuale congrua della superficie di vendita del settore alimentare esclusivamente a prodotti agroalimentari aventi origine nel territorio di rispettiva competenza;
e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, si valuti l'opportunità di considerare il prezzo medio unitario con riferimento, anziché al triennio precedente, al quinquennio precedente;
b) all'articolo 1, si valuti l'opportunità di introdurre, dopo il comma 1, la previsione di un decreto ministeriale nel quale stabilire i criteri e le modalità per la concessione degli indennizzi;
c) si valuti l'opportunità di prevedere l'istituzione di un Comitato Stato-Regioni con il compito di seguire la riforma dell'OCM ortofrutta, in corso di esame in sede comunitaria;
d) all'articolo 1, comma 2, si valuti l'opportunità di precisare la misura dell'esonero contributivo;
e) si valuti l'opportunità di consentire agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1, comma 2, l'accesso alle misure di contenimento dei costi in agricoltura previste dal decreto legislativo n. 173 del 1998, individuando le risorse finanziarie necessarie;
f) si valuti la possibilità di introdurre una proroga del termine attualmente fissato al 31 dicembre 2004 dall'articolo 26, comma 7, del decreto legislativo n. 228 del 2001, per la trasformazione delle organizzazioni di produttori in una delle forme societarie previste dal codice civile;
g) al fine di rafforzare l'efficacia dei controlli effettuati dall'Ispettorato centrale repressioni frodi, si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 18 della legge n. 1304 del 1961, in modo da attribuire ai dirigenti e ai dipendenti di tale Ispettorato la qualifica di ufficiali e di agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinati;
h) sempre al fine di rafforzare l'efficacia dei controlli effettuati dall'Ispettorato centrale repressioni frodi, si valuti l'opportunità di consentire a tale Ispettorato l'assunzione di nuovi dirigenti di seconda fascia;
i) al fine di incrementare il consumo di prodotti ortofrutticoli locali, si valuti l'opportunità di prevedere, per le regioni, la possibilità di promuovere la distribuzione di frutta fresca e di prodotti derivati nelle scuole, anche mediante l'installazione di distributori automatici;
l) si valuti l'opportunità di prevedere un piano nazionale di intervento per l'ortofrutta, dotato di adeguate risorse finanziarie e
m) si valuti infine l'opportunità di estendere ai lavoratori dipendenti impiegati nelle imprese colpite da grave crisi di mercato la possibilità di accedere alle misure di integrazione salariale previste dall'articolo 21 della legge n. 223 del 1991.
La XIV Commissione,
esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280 (C. 5519);
rilevato che l'articolo 1 reca una serie di disposizioni a sostegno del settore agricolo e, in particolare, i commi 1 e 2 introducono una nuova forma di intervento pubblico a favore delle produzioni interessate da «grave crisi di mercato», nonché benefici previdenziali agli agricoltori che ne sono colpiti;
considerato che con riferimento a questi due commi, la normativa comunitaria non contempla tale modalità di sostegno, consentendo l'intervento statale, a determinate condizioni, nei soli casi di danni derivanti da calamità naturali;
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