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PDL 5511

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5511



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PERROTTA

Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale,
concernente il reato di manipolazione mentale

Presentata il 22 dicembre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Il plagio, o manipolazione mentale, è un reato gravissimo perpetrato nei confronti di una persona, fino a causarne la destrutturazione della personalità e la destabilizzazione mentale. La manipolazione mentale purtroppo esiste e scende in profondità nell'individuo, manipolandone bisogni e tensioni che ne caratterizzeranno l'esistenza, portandolo al disagio sociale, alla visione distorta della realtà, all'insicurezza come individuo e alla malattia mentale.
      Tutto questo come incapacità di affrontare la propria esistenza in quanto sono state manipolate e manomesse le sue idee, i suoi pensieri, la sua volontà.
      È bene ricordare che, dalla metà del secolo scorso, si è assistito al proliferare di piccoli gruppi o vere e proprie organizzazioni che promuovono dottrine sincretiste di tipo esoterico-iniziatico, (sette) che imbrogliano, truffano, abusano della credulità popolare.
      Però, d'altro canto, è bene precisare che non si vuole fare di ogni erba un fascio, poiché non tutti i gruppi praticano culti «distruttivi». Studiosi del settore definiscono il culto distruttivo nella seguente maniera: un qualsiasi gruppo nel quale senza tener conto di ideologia, dottrina, credo, si pratica la manipolazione mentale, da cui risulta la distruzione della persona sul piano psichico, talvolta fisico, spesso finanziario, e della sua famiglia e del suo entourage. L'adesione a questi «nuovi» culti è un fenomeno complesso che, da una parte, riflette
 

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i disagi e i bisogni dell'uomo del nostro tempo, dall'altra la grande confusione che regna su questi argomenti.
      La presente proposta di legge nasce proprio dall'esigenza di adottare provvedimenti penali più severi nei confronti di coloro che abusano della volontà degli altri, che sfruttano l'altrui debolezza o dipendenza psicologica. Occorre un'adeguata tutela penale per le ipotesi di circonvenzione di persone incapaci, poiché i soggetti «psicologicamente manipolati», resi anaffettivi, vengono ridotti in uno stato di sudditanza tale da determinare la sostituzione della personalità e la soppressione del pensiero autonomo. Questo problema, discusso in una manifestazione dell'Assoconsum contro maghi, cortomanti e sette, ha portato alla formulazione della presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 613 del codice penale è inserito il seguente:

          «Art. 613-bis - (Manipolazione mentale). - Chiunque, con violenza, minacce, mezzi chimici o pratiche psicagogiche di condizionamento della personalità, pone taluno in uno stato di soggezione tale da escludere la sua capacità di giudizio, al fine di fargli compiere un atto o determinare un'omissione gravemente pregiudizievoli, è punito con la reclusione da quattro anni a otto anni.
      Se il fatto è commesso nell'ambito di un gruppo la pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo».


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