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PDL 5509

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5509



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PERROTTA

Modifica dell'articolo 639 del codice penale, in materia
di deturpamento ed imbrattamento di cose altrui

Presentata il 22 dicembre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Quante volte camminando lungo le strade capita di trovarsi di fronte a muri, portoni, vetrine, saracinesche, panchine ed opere artistiche e architettoniche imbrattate, se non addirittura deturpate!
      In riferimento ai graffiti ed ai writing ci sono diverse «scuole di pensiero» che, talvolta, sono anche favorevoli a questa forma d'arte. So che la presente proposta di legge incontrerà l'ira di coloro che si definiscono «artisti» in questo campo, ma non concepisco che il patrimonio artistico di tante belle città del nostro Paese debba essere rovinato da disegni, scritte di varia natura, talvolta estremamente colorati e per di più di dimensioni piuttosto grandi.
      I graffiti li ritengo degli atti di vandalismo, espressione certamente d'arte, ma di un'arte che, a sua volta, ne danneggia un'altra.
      Pertanto, in riferimento all'articolo 639 del codice penale, proporrei una modifica con l'introduzione della pena della reclusione fino ad un anno o della multa pari a 5 mila euro, nei confronti di coloro che deturpano od imbrattano immobili compresi nel perimetro del centro storico. Mentre coloro che deturpano od imbrattano cose mobili od immobili di altrui proprietà, sono puniti con la reclusione fino a tre mesi e con la multa da 500 euro a 1.000 euro.
      Probabilmente, con l'attuazione di provvedimenti penali più severi dissuaderemo le fantasie di alcuni «artisti» dal dare libero sfogo alla loro arte ovunque.
      Questa proposta di legge mi è stata suggerita dall'Assoconsum di Napoli e di Firenze durante una manifestazione fatta su questo argomento tenutasi a novembre 2004.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 639 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 639. - (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui). - Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 635, deturpa od imbratta cose di interesse storico o artistico ovvero immobili compresi nel perimetro dei centri storici o immobili di recente ristrutturazione è punito con la pena della reclusione fino a un anno o della multa fino a 5.000 euro.
      Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 635, deturpa o imbratta con scritte e con segnaletica varia i muri pubblici e privati, le attrezzature per il tempo libero, le panchine, i plessi monumentali, i contenitori di igiene pubblica, i portarifiuti ed in genere le cose mobili o immobili altrui, è punito con la pena della reclusione fino a tre mesi, della multa da 500 euro a 1.000 euro nonché con la condanna all'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi, nel termine fissato in relazione all'entità delle opere da eseguire ed allo stato dei luoghi.
      Per i reati di cui al presente articolo si procede d'ufficio».


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