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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5490 |
1. L'articolo 241 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 241 - (Attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compia atti violenti diretti a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza o l'unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di funzioni pubbliche».
1. L'articolo 270 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 270 - (Associazioni sovversive). - Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni aventi per fine la soppressone violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società.
Chiunque partecipa alle associazioni di cui ai commi primo e secondo, è punito con la reclusione fino a due anni.
Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui ai commi primo e secondo, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento».
1. L'articolo 272 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 272 - (Propaganda sovversiva o antinazionale). - Chiunque nel territorio dello Stato fa propaganda per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, è punito con la reclusione fino a cinque anni».
1. L'articolo 283 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 283 - (Attentato contro la Costituzione dello Stato). - Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di governo, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni».
1. L'articolo 292 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 292 - (Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato). - Chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o altro emblema dello Stato, è punito con l'ammenda da 100 euro a 1.000 euro. La pena è aumentata fino a 5.000 euro nel caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale.
Chiunque pubblicamente ed intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato, è punito con la reclusione fino a due anni.
Agli effetti della legge penale per "bandiera nazionale" si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali».
1. L'articolo 299 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 299 - (Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero). - Chiunque nel territorio dello Stato vilipende, con espressioni ingiuriose, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano, è punito con l'ammenda da 100 euro a 1.000 euro».
1. L'articolo 658 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 658 - (Procurato allarme presso l'Autorità). - Chiunque annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con la sanzione amministrativa da 100 euro a 300 euro».
1. Gli articoli 269, 271, 279, 290, 291, 292-bis e 656 del codice penale sono abrogati.
1. Nel caso in cui la condanna a pena detentiva per i reati di cui alla presente legge debba essere ancora eseguita prima della data di entrata in vigore della legge stessa, ovvero, a tale data, sia in corso di esecuzione, la pena della reclusione è convertita in pena pecuniaria ai sensi dell'articolo 135 del codice penale.
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