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PDL 5499-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5499-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 16 dicembre 2004 (v. stampato Senato n. 3227)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro dell'interno
(PISANU)

di concerto con il ministro della giustizia
(CASTELLI)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

con il ministro della salute
(SIRCHIA)

e con il ministro per i beni e le attività culturali
(URBANI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 17 dicembre 2004

(Relatore: GIANNI MANCUSO)


NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia) sul disegno di legge n. 5499.
La XII Commissione (Affari sociali), il 28 dicembre 2004, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato A.C. 5499.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        «Il Comitato per la legislazione,

          esaminato il disegno di legge n. 5499 e rilevato che:

              esso reca un contenuto omogeneo, volto ad assicurare un riordino giuridico e finanziario dell'Ordine Mauriziano, ente ospedaliero la cui conservazione è prevista dalla XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione;

              è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

              non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

      alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

          all'articolo 2, comma 5 - modificato dal Senato nel senso di disporre che la Fondazione Ordine Mauriziano "partecipa all'atto costitutivo e approva lo statuto di altra istituenda fondazione" alla quale prende parte, tra gli altri, il Ministero per i beni e le attività culturali - dovrebbe valutarsi l'opportunità di coordinare la disposizione in esame, che riserva esclusivamente alla Fondazione Ordine Mauriziano l'approvazione dello statuto della costituenda fondazione, con il decreto legislativo n. 368 del 1998 ed il relativo regolamento di attuazione (n. 491 del 2001) secondo cui, in caso di fondazioni partecipate dal Ministero, l'atto costitutivo e lo statuto devono conformarsi al regolamento sopra richiamato, che reca disposizioni specifiche in merito agli organi di gestione ed assegna al Ministero stesso funzioni di controllo e vigilanza, estensibili fino allo scioglimento degli organi;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

          all'articolo 2, comma 2 - modificato dal Senato nel senso di prevedere che sulla Fondazione Ordine Mauriziano vi sia la vigilanza di un apposito comitato, il quale presenta una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne cura, a sua volta, la "trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari" - dovrebbe valutarsi

 

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l'opportunità di coordinare tale previsione con l'analogo obbligo di relazione che l'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 2, pone in capo agli "organi statutari" della fondazione (peraltro, nella norma da ultimo citata si fa riferimento, più correttamente, al "Parlamento" e non alle "Commissioni competenti")».


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione ha adottato la seguente decisione:

            esaminato il disegno di legge C. 5499 Governo, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 277 del 2004 approvato dal Senato, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino,

            ritenuto che il provvedimento in esame, mantenendo in vita l'Ordine Mauriziano come ente ospedaliero nella sua essenziale connotazione e recando misure indispensabili al suo risanamento finanziario, non appare confliggere con il disposto del terzo comma della XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione,

            rilevato che le disposizioni recate dal decreto-legge appaiono nel loro complesso finalizzate alla «tutela della salute», la cui disciplina è demandata alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,

            osservato, inoltre, che il provvedimento in esame appare altresì incidere sulle materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «ordinamento civile», la cui disciplina è demandata, rispettivamente, dalle lettere g) e l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

            rilevato, infine, che le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 3 appaiono ascrivibili alla materia della «valorizzazione dei beni culturali», che, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, è attribuita alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni,

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La Commissione Giustizia,

            esaminato il disegno di legge in oggetto,

            rilevato che l'articolo 3 del decreto-legge prevede disposizioni straordinarie e urgenti volte a garantire la gestione della Fondazione di cui all'articolo 2, anche in relazione alle numerose azioni esecutive promosse dai creditori dell'Ordine Mauriziano, stabilendo, tra l'altro, che non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti della Fondazione stessa per i debiti insoluti dell'Ordine e che le procedure esecutive pendenti, per le quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'Ordine, ovvero la stessa opposizione sia stata rigettata, sono dichiarate estinte dal giudice, con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese;

            considerata la necessità di assicurare piena tutela ai diritti dei creditori già maturati nei confronti dell'Ordine Mauriziano;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito, in riferimento all'articolo 3, l'opportunità di assicurare la piena tutela dei creditori in cui favore sia stato emesso titolo esecutivo, senza pregiudizio delle loro posizioni soggettive maturate alla data di costituzione della Fondazione di cui all'articolo 2.


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