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PDL 5522

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5522



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

dal ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

e dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUNARDI)

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, recante disposizioni urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell'Italia a Fondi internazionali di sviluppo e l'erogazione di incentivi al trasporto combinato su ferrovia, nonché per la sterilizzazione dell'IVA sulle offerte a fini umanitari

Presentato il 31 dicembre 2004


      

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Onorevoli Deputati! - Il tempo necessario per l'iter di approvazione della legge relativa alla partecipazione finanziaria italiana alla ricostituzione dei Fondi internazionali e per l'attuazione dell'articolo 38 della legge n. 166 del 2002, relativo agli incentivi per favorire il trasporto combinato su ferrovia, hanno determinato una situazione contabile tale che con il 31 dicembre 2004 andranno in economia alcuni fondi necessari per l'attuazione di tali disposizioni legislative.
      Per tale motivo si è configurata la necessità ed urgenza del presente decreto-legge, al fine di evitare la perdita dei finanziamenti che conseguirebbe all'infruttuosa scadenza del termine del 31 dicembre 2004.
      In particolare, il provvedimento recante «Partecipazione finanziaria dell'Italia alla
 

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ricostituzione delle risorse di Fondi internazionali» ha già formato oggetto di un apposito disegno di legge che, approvato dal Senato, è attualmente all'esame della Commissione III della Camera dei deputati (atto Camera n. 5309), ma certamente non potrà terminare il proprio iter di approvazione entro il corrente anno.
      Allo stato attuale, tale circostanza comporta la perdita delle risorse finanziarie previste a copertura del provvedimento e relative al 2003, non essendo più applicabile, per il decorso del tempo, la disposizione di cui all'articolo 11-bis, comma 5, della legge n. 468 del 1978, in base alla quale (nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali) «la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio cui si riferisce purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo».
      Infatti la somma di euro 436.608.843 relativa al 2003 ha già subito lo slittamento al 2004 e, con la mancata approvazione entro l'anno, tale quota costituirebbe economia di bilancio.
      Al riguardo risulta quindi necessaria l'adozione di un provvedimento urgente che, limitatamente alle risorse relative al 2003, permetta l'adempimento di obbligazioni che l'Italia ha assunto a livello internazionale.
      Il decreto-legge inoltre prevede, all'articolo 9, misure volte ad incentivare il trasporto combinato su ferrovia.
      L'articolo 38 della legge n. 166 del 2002, ha istituito un sistema di incentivi per questo tipo di trasporto, stanziando a tale fine 487,5 milioni di euro in forma di limiti di impegno quindicennali. I contributi devono essere erogati a fronte dei servizi (treni x km) prodotti nel triennio 2004-2006.
      Per attivare le misure previste dal citato articolo 38 il Consiglio dei ministri ha approvato, in data 11 novembre 2004, il relativo regolamento attuativo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, attualmente in corso di registrazione alla Corte dei conti.
      L'attuazione della legge ha peraltro subito gravi ritardi (un anno per l'esame da parte della Commissione europea e otto mesi per effetto delle disposizioni dell'articolo 4, comma 177, della legge finanziaria 2004, poi superate dal decreto-legge n. 168 del 2004). Tale decreto stabilisce la possibilità di utilizzare i limiti di impegno per gli incentivi al trasporto delle merci su modalità alternative alla strada, senza tuttavia chiarire le modalità di erogazione del contributo.
      In relazione a quanto sopra, nel citato decreto del Presidente della Repubblica di attuazione (articolo 7, comma 4), su specifica indicazione del Consiglio di Stato, è stata inserita la previsione che «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'individuazione di modalità operative che consentano di rendere disponibili, nel triennio di attuazione degli interventi di cui al presente articolo, le risorse di cui al comma 6 dell'articolo 38 della legge anche mediante convenzioni di finanziamento con istituti di credito, al fine di garantire il perseguimento ottimale delle finalità di cui al medesimo articolo 38».
      L'obiettivo da conseguire, pertanto, è quello di rendere operative tempestivamente per il triennio 2004-2006 le misure previste, anche chiarendo i meccanismi di erogazione delle risorse.
      Al fine di non vanificare i benefici per il trasferimento modale di servizi di trasporto merci dalla strada alla ferrovia, l'articolo 9 prevede, per la erogazione degli incentivi nell'arco del triennio, il ricorso alla Cassa depositi e prestiti.
      L'attuazione della norma non comporta alcun costo aggiuntivo per la finanza pubblica.
      L'articolo 10, infine, intende agevolare le offerte di denaro a fini umanitari e di solidarietà, destinate alle popolazioni colpite dai recenti eventi catastrofici nell'area del sud-est asiatico, effettuate tramite messaggi di telefonia mobile, prevedendo la sterilizzazione degli effetti dell'IVA.
      La norma risponde a evidenti finalità sociali e di solidarietà.
 

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni).

International Development Association (IDA).

        Il contributo di cui all'articolo 1 è pari ad euro 361.380.000 a carico dell'esercizio 2003.
        La copertura indicata all'articolo 2 è reperita nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
        Dopo l'approvazione del provvedimento i fondi di copertura saranno assegnati al capitolo 7180 - Unità previsionale di base 3.2.3.20 - dello stato di previsione del Ministero medesimo.

Fondo africano di sviluppo.

        Il contributo di cui all'articolo 3 è pari ad euro 55.410.172 a carico dell'esercizio 2003.
        La copertura indicata all'articolo 4 è reperita nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
        Dopo l'approvazione del provvedimento i fondi di copertura saranno assegnati al capitolo 7180 - Unità previsionale di base 3.2.3.20 - dello stato di previsione del Ministero medesimo.

Trust Fund per l'iniziativa HIPC.

        Il contributo di cui all'articolo 5 è pari a dollari 21.942.100 a carico del 2003.
        La copertura, valutata in euro 19.818.671, indicata all'articolo 6, è reperita nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
        Dopo l'approvazione del provvedimento i fondi di copertura saranno assegnati al capitolo 7175 - Unità previsionale di base 3.2.3.20 - dello stato di previsione del Ministero medesimo.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315 recante disposizioni urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell'Italia a Fondi internazionali di sviluppo e l'erogazione di incentivi al trasporto combinato su ferrovia, nonché per la sterilizzazione dell'IVA sulle offerte a fini umanitari.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 2004. (*)

Disposizioni urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell'Italia a Fondi internazionali di sviluppo e l'erogazione di incentivi al trasporto combinato su ferrovia, nonché per la sterilizzazione dell'IVA sulle offerte a fini umanitari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse per Fondi internazionali di sviluppo e l'immediata disponibilità degli incentivi al trasporto combinato di mezzi su ferrovia, nonché di sterilizzare gli effetti dell'IVA sulle offerte di denaro a fini solidaristici effettuate tramite mezzi telefonici;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2004;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

        1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla XIII ricostituzione delle risorse della International Development Association (IDA), con un contributo di euro 361.380.000 per l'anno 2003.

Articolo 2.

        1. All'onere derivante dall'articolo 1 si provvede, per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini


      (*) V. anche il successivo AVVISO DI RETTIFICA pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2005.


 

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del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Articolo 3.

        1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla IX ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, con un contributo di euro 55.410.172 per l'anno 2003.

Articolo 4.

        1. All'onere derivante dall'articolo 3 si provvede, per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Articolo 5.

        1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla I ricostituzione delle risorse del Trust Fund per l'iniziativa HIPC (Heavily lndebted Poor Countries), con un contributo di dollari 21.942.100 per il 2003.

Articolo 6.

        1. All'onere derivante dall'articolo 5, valutato in euro 19.818.671 per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del comma 1, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.

 

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Articolo 7.

        1. Le somme di cui agli articoli 2 e 4 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato al Dipartimento del tesoro e denominato «Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali», dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dal presente decreto.
        2. In relazione a quanto disposto dagli articoli 2, 4 e 6, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 8.

        1. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad includere nel rapporto annuale sulla partecipazione italiana alle banche multilaterali di sviluppo uno schema programmatico triennale contenente gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana presso le istituzioni finanziarie internazionali, con una valutazione dell'efficacia delle loro attività e, se possibile, un resoconto delle posizioni assunte dai rappresentanti italiani con le modalità e nelle forme consentite da tali istituzioni.

Articolo 9.

        1. La gestione del fondo di cui all'articolo 38, comma 6, della legge 1 agosto 2002, n. 166, è affidata alla Cassa depositi e prestiti che provvede, a valere sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato, all'erogazione delle somme nel triennio di attuazione dei relativi interventi sulla base di modalità definite con apposita convenzione stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la medesima Cassa depositi e prestiti.

Articolo 10.

        1. Gli addebiti, in qualunque forma effettuati dai soggetti che forniscono servizi di telefonia, degli importi destinati dai loro clienti, mediante SMS, agli aiuti alle popolazioni del sud-est asiatico colpite da catastrofico maremoto, sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Articolo 11.

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

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        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 30 dicembre 2004.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze.
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.


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