Frontespizio Disegno di Conversione Modificazioni al decreto legge Decreto Legge

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PDL 5519

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5519



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 28 dicembre 2004 (v. stampato Senato n. 3232)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

dal ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

dal ministro delle politiche agricole e forestali
(ALEMANNO)

e dal ministro delle attività produttive
(MARZANO)

di concerto con il ministro per le politiche comunitarie
(BUTTIGLIONE)

e con il ministro per gli affari regionali
(LA LOGGIA)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280, recante interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 29 dicembre 2004

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280, recante interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 2.

      1. All'articolo 10, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».

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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 29 NOVEMBRE 2004, N.280

        All'articolo 1:

            al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «fermo restando che» sono inserite le seguenti: «la rimessione in termini,»;

            al comma 3, secondo periodo, sono premesse le seguenti parole: «Per il medesimo anno»;

            il comma 4 è sostituito dal seguente:

        «4. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.165, e successive modificazioni, è assegnata all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per l'anno 2004, l'ulteriore somma di 17,6 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo»;

            il comma 5 è soppresso;

            dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

        «5-bis. Al fine di consentire il completamento infrastrutturale dei servizi istituzionali dell'UNIRE, è assegnato al medesimo ente un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2005. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n.448, per l'anno 2005.

        5-ter. All'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n.122, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

            "7-bis. Il Commissario ad acta per le attività di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n.32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n.104, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, può attivare, attraverso specifiche convenzioni con l'AGEA, iniziative nel settore agricolo ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.165, e successive modificazioni, da inserire all'interno del progetto speciale di cui al comma 7"».

        All'articolo 3, al comma 1, dopo le parole: «di procedura civile» sono inserite le seguenti: «e le sentenze».

 

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        Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

        «Art. 3-bis. - (Composizione della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive) - 1. All'articolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n.376, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

                "a) due rappresentanti del Ministero della salute, individuati nella persona del direttore generale della ricerca scientifica e tecnologica e del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, il primo con funzione di presidente";

                b) al comma 5, dopo le parole: "non rinnovabile" sono inserite le seguenti: "ad eccezione dei componenti previsti dal comma 3, lettera a), del presente articolo"».

        L'articolo 4 è soppresso.

        Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

        «Art. 4-bis. - (Personale addetto ai sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche) - 1. All'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, dopo le parole: "decreto legislativo 25 luglio 1997, n.250", sono inserite le seguenti: ", decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39,".
        2. I contratti collettivi di lavoro relativi al personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione non possono, in alcun caso, determinare la stabilizzazione di rapporti di lavoro a termine e di personale in posizione di comando, distacco o collocamento fuori ruolo».

        All'articolo 6, al comma 1, dopo le parole: «spesa complessiva», sono aggiunte le seguenti: «come rideterminata dal primo periodo del presente comma».

        Dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti:

        «Art. 6-bis. - (Modifica alla legge 6 luglio 2002, n.137). - 1. All'articolo 11, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n.137, dopo le parole: "Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti" le parole: "sono collocati obbligatoriamente" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere collocati".

        Art. 6-ter. - (Tenuta delle liste elettorali). - 1. All'articolo 32 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del

 

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Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il quinto comma è sostituito dal seguente:

        "Le deliberazioni relative alle cancellazioni di cui ai numeri 2) e 3) devono essere notificate agli interessati entro dieci giorni";

            b) al sesto comma, le parole: "Le deliberazioni della commissione elettorale comunale relative alle variazioni di cui al n. 5)," sono sostituite dalle seguenti: "Le deliberazioni relative alle variazioni di cui ai numeri 4) e 5)".

        Art. 6-quater. - (Modalità di espletamento di procedure concorsuali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri). - 1. La procedura di reclutamento dei dirigenti tramite corso-concorso selettivo di formazione espletato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, prevista dal secondo periodo del comma 5 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è disciplinata dal bando di concorso indetto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri che può stabilire, in considerazione delle specificità del ruolo del personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché delle funzioni e dei compiti ad essa attribuiti, il possesso di diversi o ulteriori requisiti culturali o professionali rispetto a quelli previsti dall'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso il possesso di abilitazioni professionali o pregresse esperienze di studio o di lavoro, nonché particolari modalità relative allo svolgimento e alla durata, comunque non superiore a nove mesi, del corso-concorso, il quale si articola in un periodo di formazione presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione ed in un periodo di tirocinio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

        Art. 6-quinquies. - (Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari). - 1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e con effetto per l'esercizio 2005, i comuni con proprie deliberazioni rideterminano, ove occorra, la misura del canone secondo le disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, secondo la base di calcolo e le modalità stabilite dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 62 medesimo. A decorrere dall'esercizio di bilancio 2006 la determinazione terrà conto della rivalutazione annuale sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.

        Art. 6-sexies. - (Assunzione di idonei al concorso per dirigente scolastico). - 1. Il personale ammesso con riserva al concorso riservato per dirigente scolastico, indetto con decreto direttoriale del 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002, che abbia comunque conseguito l'idoneità al corso concorso suddetto e che risulti utilmente collocato nelle graduatorie finali del concorso medesimo, è assunto gradualmente con rapporto a tempo indeterminato a partire dagli anni

 

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2005-2006. Le assunzioni di cui al presente comma sono subordinate al regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

        Art. 6-septies. - (Organi di ordini professionali). - 1. Nel procedere al riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi degli ordini professionali, come previsto dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.328, al fine di uniformare e semplificare le procedure, va assicurata la rappresentanza unitaria degli iscritti agli albi professionali nei consigli nazionali e territoriali con un numero di componenti dei consigli territoriali da sette a quindici in ragione del numero degli iscritti, un numero di quindici componenti per i consigli nazionali, e con una durata di quattro anni per i consigli territoriali e di cinque per i consigli nazionali. La durata è estesa a tutte le professioni regolate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.328. Per l'ordine degli psicologi si provvede con distinto regolamento, per la definizione del numero dei componenti e del sistema di composizione dei Consigli nazionali e territoriali.

        Art. 6-octies. - (Proroga di termine in materia di esercizio della professione di autotrasportatore di cose). - 1. All'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n.395, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005".

        Art. 6-nonies. - (Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato). - 1. È istituito, a decorrere dall'anno 2004, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato, la cui dotazione, per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006, è pari a 8 milioni di euro.

        2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo utilizzando:

            a)  per l'anno 2004, per 8 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

            b)  per 8 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2005 e 2006, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

 

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        Al titolo del decreto-legge, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché disposizioni per l'istituzione del Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato e in materia di tenuta delle liste elettorali e di canone per l'installazione di mezzi pubblicitari».

 

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Decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2004 (*).
 
Testo del decreto-legge
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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate
dal Senato della Repubblica
Interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione.
Interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione nonché disposizioni per l'istituzione del Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato e in materia di tenuta delle liste elettorali e di canone per l'installazione di mezzi pubblicitari.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  
        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare norme volte a fronteggiare la crisi intervenuta in alcuni settori economici e ad assicurare la funzionalità di alcuni settori della pubblica amministrazione, nonché a corrispondere a pressanti esigenze sociali;  
        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2004;  
        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro per gli affari regionali;  
emana
il seguente decreto-legge:
 
Articolo 1.
(Stato di grave crisi di mercato e interventi urgenti
a sostegno del settore agricolo).
Articolo 1.
(Stato di grave crisi di mercato e interventi urgenti
a sostegno del settore agricolo).
        1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali è dichiarato lo stato di grave crisi di mercato per le produzioni di cui all'allegato 1 del Trattato istitutivo della Comunità europea, per le quali il prezzo medio unitario rilevato ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, su base mensile, sia         1. Identico.

        (*) Vedi, inoltre, il successivo Avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 1o dicembre 2004.
 

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inferiore del trenta per cento del prezzo medio unitario del triennio precedente.  
        2. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, le cui produzioni sono colpite da grave crisi di mercato ai sensi del comma 1, possono accedere ai benefici di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori - di cui all'articolo 15, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Ai predetti imprenditori agricoli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, anche con riferimento ai versamenti degli oneri previdenziali, fermo restando che la sospensione o il differimento del termine per gli adempimenti degli obblighi tributari e previdenziali non dovrà determinare uno slittamento dei relativi versamenti all'anno successivo a quello in cui sono dovuti.         2. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, le cui produzioni sono colpite da grave crisi di mercato ai sensi del comma 1, possono accedere ai benefici di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori - di cui all'articolo 15, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Ai predetti imprenditori agricoli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, anche con riferimento ai versamenti degli oneri previdenziali, fermo restando che la rimessione in termini, la sospensione o il differimento del termine per gli adempimenti degli obblighi tributari e previdenziali non dovrà determinare uno slittamento dei relativi versamenti all'anno successivo a quello in cui sono dovuti.
        3. Per l'anno 2004 sono ricevibili le domande per l'accesso al contributo di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, comunque presentate entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stanziamenti di cui al comma 5 del predetto articolo 11 non utilizzati alla predetta data, sono destinati al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.         3. Per l'anno 2004 sono ricevibili le domande per l'accesso al contributo di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, comunque presentate entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Per il medesimo anno gli stanziamenti di cui al comma 5 del predetto articolo 11 non utilizzati alla predetta data, sono destinati al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
        4. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, è assegnata all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per l'anno 2004, l'ulteriore somma di 30,519 milioni di euro. Al relativo onere si provvede, quanto a 17,6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e, quanto a 12,919 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118. A tale fine il predetto importo di 12,919 milioni di euro viene versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato all'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.         4. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, è assegnata all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per l'anno 2004, l'ulteriore somma di 17,6 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
        5. Per gli interventi strutturali connessi alle funzioni di cui al comma 4, è assegnata all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per l'anno 2004, l'ulteriore somma di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 7, della legge 27 marzo 2001, n. 122. A tale fine, il predetto importo di 10 milioni di euro viene versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato all'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.         Soppresso.
          5-bis. Al fine di consentire il completamento infrastrutturale dei servizi istituzionali dell'UNIRE, è assegnato al medesimo ente un

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  contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2005. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n.448, per l'anno 2005.
          5-ter. All'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n.122, dopo il comma 7, è inserito il seguente:
              «7-bis. Il Commissario ad acta per le attività di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n.32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n.104, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, può attivare, attraverso specifiche convenzioni con l'AGEA, iniziative nel settore agricolo ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.165, e successive modificazioni, da inserire all'interno del progetto speciale di cui al comma 7».
        6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.         6. Identico.
Articolo 2.
(Norme per accelerare l'erogazione dei contributi nelle aree depresse).
Articolo 2.
(Norme per accelerare l'erogazione dei contributi nelle aree depresse).
        1. Fermo restando il tetto dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, al fine di garantire il massimo utilizzo delle risorse comunitarie che assistono i contributi concessi a valere sui bandi di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni, limitatamente ai bandi ottavo, le cui graduatorie sono state approvate con decreto ministeriale in data 9 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 129 alla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2001, undicesimo, le cui graduatorie sono state approvate con decreto ministeriale in data 12 febbraio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2002, e quattordicesimo, le cui graduatorie sono state approvate con decreto ministeriale in data 27 maggio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 105 alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2003, alle imprese i cui programmi possiedono i requisiti di ammissibilità al cofinanziamento dell'Unione europea e che ne facciano richiesta entro il 10 dicembre 2004, fatti salvi i vigenti criteri e modalità di calcolo, nonché le modalità e le procedure di erogazione dei predetti contributi, può essere effettuata l'erogazione parziale delle quote di contributo delle quali sono maturate le disponibilità, in proporzione alla parte di investimenti effettivamente realizzati. L'erogazione parziale dell'ultima quota di contributo è decurtata di una somma pari al dieci per cento del contributo concesso.         Identico.

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        2. Per i programmi di cui al comma 1, per i quali l'impresa abbia ultimato gli investimenti, l'erogazione dell'ultima quota del contributo avviene indipendentemente dalla presentazione della documentazione finale di spesa, fermo restando l'obbligo di presentare detta documentazione nei tempi prescritti dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni. Per i programmi di investimento di cui al medesimo articolo 9, comma 6, il periodo di nove mesi di cui all'articolo 10, comma 6, dello stesso decreto è ridotto a sei mesi.  
Articolo 3.
(Controversie relative alla soppressa azienda universitaria
Policlinico Umberto I).
Articolo 3.
(Controversie relative alla soppressa azienda universitaria
Policlinico Umberto I).
        1. I decreti di ingiunzione di cui all'articolo 641 del codice di procedura civile divenuti esecutivi dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 1o ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453, sono inefficaci nei confronti dell'azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, qualora gli stessi siano relativi a crediti vantati nei confronti della soppressa omonima azienda universitaria per obbligazioni contrattuali anteriori alla data di istituzione della predetta azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 341 del 1999, come interpretato dall'articolo 8-sexies del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.         1. I decreti di ingiunzione di cui all'articolo 641 del codice di procedura civile e le sentenze divenuti esecutivi dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 1o ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453, sono inefficaci nei confronti dell'azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, qualora gli stessi siano relativi a crediti vantati nei confronti della soppressa omonima azienda universitaria per obbligazioni contrattuali anteriori alla data di istituzione della predetta azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 341 del 1999, come interpretato dall'articolo 8-sexies del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.
        2. I pignoramenti eventualmente intrapresi in forza dei titoli di cui al comma 1 perdono efficacia e i giudizi di ottemperanza in base al medesimo titolo pendenti sono dichiarati estinti anche d'ufficio.         2. Identico.
        3. Nelle azioni esecutive iniziate sui medesimi titoli di cui al comma 1, alla soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I subentra il commissario di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 1o ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453.         3. Identico.
 
Articolo 3-bis.
(Composizione della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive).
          1. All'articolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n.376, sono apportate le seguenti modificazioni:
              a) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
                  «a) due rappresentanti del Ministero della salute, individuati nella persona del direttore generale della ricerca scientifica e tecnologica

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  e del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, il primo con funzione di presidente»;
                  b) al comma 5, dopo le parole: «non rinnovabile» sono inserite le seguenti: «ad eccezione dei componenti previsti dal comma 3, lettera a), del presente articolo».
Articolo 4.
(Incarichi dirigenziali).
Soppresso.
        1. L'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli incarichi di funzione dirigenziale ivi previsti possono essere conferiti anche a dirigenti e a funzionari dell'area funzionale C laureati appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, comprese quelle che conferiscono gli incarichi. Se l'incarico riguarda pubblici dipendenti con contratto a tempo determinato, il contratto è sospeso per la durata dell'incarico e riprende vigore alla conclusione dell'incarico stesso purché sussistano esigenze per la sua prosecuzione.  
        2. All'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «tre».  
 
Articolo 4-bis.
(Personale addetto ai sistemi informativi automatizzati
delle amministrazioni pubbliche).
          1. All'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, dopo le parole: «decreto legislativo 25 luglio 1997, n.250», sono inserite le seguenti: «, decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39,».
          2. I contratti collettivi di lavoro relativi al personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione non possono, in alcun caso, determinare la stabilizzazione di rapporti di lavoro a termine e di personale in posizione di comando, distacco o collocamento fuori ruolo.
Articolo 5.
(Forniture di interesse nazionale).
Articolo 5.
(Forniture di interesse nazionale).
        1. All'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:         Identico.
            a) al primo periodo, dopo le parole: «contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti» sono inserite le seguenti: «, di forniture di interesse nazionale»;  

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            b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I contributi, compresi gli eventuali atti di delega all'incasso accettati dall'Amministrazione, non possono essere compresi nell'ambito di procedure concorsuali, anche straordinarie».  
Articolo 6.
(Modifiche al decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191).
Articolo 6.
(Modifiche al decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191).
        1. All'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ferma restando l'invarianza della spesa complessiva gravante sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per i centri di responsabilità amministrativa afferenti ai Ministri senza portafoglio il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali previa adozione di un motivato provvedimento da parte del Ministro competente».         1. All'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ferma restando l'invarianza della spesa complessiva come rideterminata dal primo periodo del presente comma gravante sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per i centri di responsabilità amministrativa afferenti ai Ministri senza portafoglio il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali previa adozione di un motivato provvedimento da parte del Ministro competente».
 
Articolo 6-bis.
(Modifica alla legge 6 luglio 2002, n.137).
          1. All'articolo 11, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n.137, dopo le parole: «Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti» le parole: «sono collocati obbligatoriamente» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere collocati».
 
Articolo 6-ter.
(Tenuta delle liste elettorali).
          1. All'articolo 32 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
              a) il quinto comma è sostituito dal seguente:
          «Le deliberazioni relative alle cancellazioni di cui ai numeri 2) e 3) devono essere notificate agli interessati entro dieci giorni»;
              b) al sesto comma, le parole: «Le deliberazioni della commissione elettorale comunale relative alle variazioni di cui al n. 5),» sono sostituite dalle seguenti: «Le deliberazioni relative alle variazioni di cui ai numeri 4) e 5)».

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Articolo 6-quater.
(Modalità di espletamento di procedure concorsuali
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri).
          1. La procedura di reclutamento dei dirigenti tramite corso-concorso selettivo di formazione espletato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, prevista dal secondo periodo del comma 5 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è disciplinata dal bando di concorso indetto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri che può stabilire, in considerazione delle specificità del ruolo del personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché delle funzioni e dei compiti ad essa attribuiti, il possesso di diversi o ulteriori requisiti culturali o professionali rispetto a quelli previsti dall'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso il possesso di abilitazioni professionali o pregresse esperienze di studio o di lavoro, nonché particolari modalità relative allo svolgimento e alla durata, comunque non superiore a nove mesi, del corso-concorso, il quale si articola in un periodo di formazione presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione ed in un periodo di tirocinio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
 
Articolo 6-quinquies.
(Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari).
          1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e con effetto per l'esercizio 2005, i comuni con proprie deliberazioni rideterminano, ove occorra, la misura del canone secondo le disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, secondo la base di calcolo e le modalità stabilite dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 62 medesimo. A decorrere dall'esercizio di bilancio 2006 la determinazione terrà conto della rivalutazione annuale sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.
 
Articolo 6-sexies.
(Assunzione di idonei al concorso per dirigente scolastico).
          1. Il personale ammesso con riserva al concorso riservato per dirigente scolastico, indetto con decreto direttoriale del 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002, che abbia comunque conseguito l'idoneità al corso

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  concorso suddetto e che risulti utilmente collocato nelle graduatorie finali del concorso medesimo, è assunto gradualmente con rapporto a tempo indeterminato a partire dagli anni 2005-2006. Le assunzioni di cui al presente comma sono subordinate al regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
 
Articolo 6-septies.
(Organi di ordini professionali).
          1. Nel procedere al riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi degli ordini professionali, come previsto dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.328, al fine di uniformare e semplificare le procedure, va assicurata la rappresentanza unitaria degli iscritti agli albi professionali nei consigli nazionali e territoriali con un numero di componenti dei consigli territoriali da sette a quindici in ragione del numero degli iscritti, un numero di quindici componenti per i consigli nazionali, e con una durata di quattro anni per i consigli territoriali e di cinque per i consigli nazionali. La durata è estesa a tutte le professioni regolate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.328. Per l'ordine degli psicologi si provvede con distinto regolamento, per la definizione del numero dei componenti e del sistema di composizione dei Consigli nazionali e territoriali.
 
Articolo 6-octies.
(Proroga di termine in materia di esercizio della professione
di autotrasportatore di cose).
          1. All'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n.395, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».
 
Articolo 6-nonies.
(Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato).
          1. È istituito, a decorrere dall'anno 2004, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato, la cui dotazione, per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006, è pari a 8 milioni di euro.

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          2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo utilizzando:
              a)  per l'anno 2004, per 8 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
              b)  per 8 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2005 e 2006, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
          3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 7.
(Entrata in vigore).
 
        1.  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.  
        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.  
        Dato a Roma, addì 29 novembre 2004.  
CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze.
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali.
Marzano, Ministro delle attività produttive.
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie.
La Loggia, Ministro per gli affari regionali.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.

 


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