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PDL 5310-<I>bis</I>-C-R

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5310-bis-C-R



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

previ stralci, il 17 novembre 2004 (v. stampato Senato n. 3223)

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 16 dicembre 2004

presentato dal ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 17 dicembre 2004


NOTA:  Il presente stampato riporta il testo approvato il 27 dicembre 2004 dalla V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione) a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea nella seduta del 27 dicembre 2004.
 

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TESTO
approvato dalla Camera
dei Deputati


TESTO
modificato dal
Senato della Repubblica

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TESTO
della Commissione

Artt. 1-3.

Art. 1.

Art. 1.
(Omissis)

      1-11 (Omissis)

      I commi da 1 a 11, con i relativi elenchi, sono stati approvati dalla Commissione nel testo trasmesso dal Senato. Per essi si rinvia pertanto agli stampati n. 5310-bis-B e n. 5310-bis-B Errata-corrige.

 

      12. L'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, va interpretato nel senso che agli incarichi di consigliere giuridico e di esperto non si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, anche nell'ipotesi in cui il personale interessato non sia assegnato agli uffici di diretta collaborazione.

      Soppresso.

        13. La norma di cui al comma 12 si applica anche agli incarichi fiduciari attribuiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.       Soppresso.

Artt. 3-16. (Omissis)

      14-99 (Omissis)

      I commi da 14 a 99 sono stati Approvati dalla Commissione nel testo trasmesso dal Senato. Per essi si rinvia pertanto agli stampati n. 5310-bis-B e n. 5310-bis-B Errata-corrige.


      Nota: Le parti modificate dal Senato rispetto al testo approvato dalla Camera sono stampate, nella seconda colonna, in neretto; le parti modificate dalla Commissione rispetto al testo trasmesso dal Senato sono stampate, nella terza colonna, in neretto corsivo.
   

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        100. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, per le amministrazioni regionali, gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, sono fissati criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per il triennio 2005-2007. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 le assunzioni, previa attivazione delle procedure di mobilità, devono essere contenute, fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale, entro percentuali non superiori al 20 per cento per l'anno 2005, al 20 per cento per l'anno 2006 ed al 50 per cento per l'anno 2007 delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno precedente tenuto conto, in relazione alla tipologia degli enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere, della essenzialità dei servizi da garantire e della incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti. Fino all'emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 97. Le province e i comuni che non abbiano       100. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, per le amministrazioni regionali, gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, sono fissati criteri e limiti per le assunzioni per il triennio 2005-2007, previa attivazione delle procedure di mobilità e fatte salve le assunzioni del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Le predette misure devono garantire, per le regioni e le autonomie locali, la realizzazione di economie di spesa lorde non inferiori a 213 milioni di euro per l'anno 2005, a 572 milioni di euro per l'anno 2006, a 850 milioni di euro per l'anno 2007 e a 940 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 e, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, economie di spesa lorde non inferiori a 215 milioni di euro per l'anno 2005, a 579 milioni di euro per l'anno 2006, a 860 milioni di euro per l'anno 2007 e a 949 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Fino all'emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al primo periodo del comma 97. Le

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  rispettato le regole del patto di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo nell'anno successivo a quello del mancato rispetto. I singoli enti in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno precedente quello nel quale vengono disposte le assunzioni. In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione di unità di personale. Per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere, con decreto del Ministero delle attività produttive, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto delle percentuali di cui al presente comma. province e i comuni che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo nell'anno successivo a quello del mancato rispetto. I singoli enti in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno precedente quello nel quale vengono disposte le assunzioni. In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione di unità di personale. Per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere, con decreto del Ministero delle attività produttive, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto delle previsioni di cui al presente comma.

Art. 16. (Omissis)

      101-115 (Omissis)

      I commi da 101 a 115 sono stati approvati dalla Commissione nel testo trasmesso dal Senato. Per essi si rinvia pertanto agli stampati n. 5310-bis-B e n. 5310-bis-B Errata-corrige.


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        116. All'articolo 6, comma 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».       Soppresso.

Artt. 16-42.
(Omissis)

      117-526 (Omissis)

      I commi da 117 a 526, con il relativo elenco 3, sono stati approvati dalla Commissione nel testo trasmesso dal Senato. Per essi si rinvia pertanto agli stampati n. 5310-bis-B e n. 5310-bis-B Errata-corrige.

 

      527. Ferma restando la facoltà del Ministro dell'economia e delle finanze di intervenire ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, all'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, le parole: «da svolgersi in sale non dedicate all'esercizio di altri giochi e comunque non collegate con locali nei quali siano installati apparecchi da divertimento e intrattenimento, nonchè biliardi, biliardini e apparecchi similari,» sono soppresse.

      Soppresso.

 

      528-554 (Omissis)

      I commi da 528 a 554 sono stati approvati dalla Commissione nel testo trasmesso dal Senato. Per essi si rinvia pertanto agli stampati n. 5310-bis-B e n. 5310-bis-B Errata-corrige.

        555. Al fine di estinguere il contenzioso giudiziario relativo ai trattamenti corrisposti a talune categorie di pensionati già iscritti a regimi previdenziali sostitutivi,       Soppresso.

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  ed allo scopo di consentire la corretta applicazione delle norme di legge di riforma pensionistica adottate in attuazione della legge 23 ottobre 1992, n. 421, l'articolo 3, comma 1, lettera p), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, devono intendersi nel senso che la perequazione automatica delle pensioni prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applica al complessivo trattamento pensionistico dei lavoratori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, collocati in pensione a decorrere dal 1o gennaio 1993. All'assicurazione generale obbligatoria fa esclusivamente carico la perequazione sul trattamento pensionistico di propria pertinenza.       
        556. Il comma 55 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, è abrogato.       Soppresso.
        557. All'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:       Soppresso.
 

          a) al comma 32, alinea, le parole: «in almeno due degli indicatori» sono sostituite dalle seguenti: «in tutti gli indicatori»;

 
 

          b) dopo il comma 32, è inserito il seguente:

 
 

      «32-bis. Venute meno le condizioni di anomalie di cui al comma 32, per almeno due esercizi consecutivi, per gli iscritti in quiescenza è ripristinato automaticamente,

 

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  solo per il futuro, il meccanismo perequativo sul trattamento pensionistico integrativo»;  
 

          c) al comma 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ipotesi che il bilancio tecnico dei detti fondi integrativi presenti avanzo di gestione, la norma di cui al comma 32 non è applicabile».

 

Artt. 42-44.
(Omissis)

      558-578 (Omissis)

      I commi da 558 a 578, con i relativi allegati e le tabelle B, C, D, E ed F, sono stati approvati dalla Commissione nel testo trasmesso dal Senato. Per essi si rinvia pertanto agli stampati n. 5310-bis-B e n. 5310-bis-B Errata-corrige.
      Per le modifiche apportate dalla Commissione alla tabella A, si vedano le pagine 9 e 10.

        579. Con riferimento ai rapporti posti in essere nel periodo antecedente alla data di entrata in vigore delle disposizioni della presente legge, sono comunque dichiarati estinti, anche d'ufficio, con provvedimento emesso in ogni stato e grado del giudizio, i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge conseguenti a violazioni di natura contabile o amministrativa commesse in relazione al conferimento, alla valutazione e alla esecuzione degli incarichi effettuati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338.       Soppresso.

Pag. 8
Art. 44, comma 3
(Omissis)
      580 (Omissis)       Il comma 580 è stato approvato dalla Commissione nel testo trasmesso dal Senato. Per esso si rinvia pertanto allo stampato n. 5310-bis-B.

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Tabella A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI PARTE CORRENTE
MINISTERI
2005
2006
2007
 
(migliaia di euro)
Ministero dell'economia e delle finanze 577  
3.437  
6.847  
  20.577  
13.437  
16.847  
  (24.947)
(13.537)
(12.947)
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 525.098  
650.400  
576.900  
  (777.300)
(785.500)
(617.500)
Ministero della giustizia 30.600
32.841
32.841
Ministero degli affari esteri 147.757  
172.474  
180.574  
  (196.757)
(220.292)
(226.992)
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11.500
11.500
11.500
Ministero dell'interno   11.008  
22.908  
  14.508  
21.008  
32.908  
  (193.508)
(113.008)
(120.008)
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 2.493
7.693
7.693
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 750
1.000
-    
Ministero delle comunicazioni -    
5.000
5.000
  (5.000)    
Ministero della difesa 10.135
10.135
10.135
Ministero delle politiche agricole e forestali 5.387  
19.000  
17.000  
  (29.800)
(25.000)
(25.000)


        Nota: Le parti modificate dal Senato rispetto al testo approvato dalla Camera sono stampate in neretto; le parti modificate dalla Commissione rispetto al testo trasmesso dal Senato sono stampate in neretto corsivo.
 

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Segue: Tabella A
MINISTERI
2005
2006
2007
 
(migliaia di euro)
Ministero per i beni e le attività culturali 1.600
1.100
362
Ministero della salute 66.332  
80.723  
81.723  
  (92.332)
(92.723)
(92.723)
Totale Tabella A  .  .  . 816.737  
1.006.311  
953.483  
  836.737  
1.026.311  
973.483  
  (1.376.722)
(1.319.329)
(1.162.701)
Di cui regolazione debitoria  .  .  . -
-
-
Di cui limite d'impegno  .  .  . -
-
-


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