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PDL 5510

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5510



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PERROTTA

Disposizioni concernenti le regioni e gli enti locali

Presentata il 22 dicembre 2004

      

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Onorevoli Colleghi! - Sui maggiori quotidiani di informazione, da diverso tempo a questa parte, si è letta una miriade di articoli aventi ad oggetto gli sprechi delle regioni e degli enti locali. Il Giornale e Libero hanno portato avanti, nell'estate scorsa, due inchieste parallele sulle anomalie di spesa di comuni, province e regioni. Ci troviamo di fronte all'«Italia degli sprechi»! Sprechi di tutti i tipi e di varie entità. Sprechi curiosi, eclatanti, talvolta divertenti e sovente irritanti. La questione è preoccupante se si pensa che si sta parlando di soldi pubblici, ossia di soldi sottratti ai cittadini attraverso l'imposizione fiscale.
      Ci troviamo di fronte a sprechi di importi pari a migliaia e migliaia di milioni di euro per incarichi professionali, consulenze e quant'altro.
      Nello scorso luglio il Governo ha varato il Documento di programmazione economico-finanziaria che annunciava un taglio ai finanziamenti da devolvere agli enti locali. A seguito di questi e di altri tagli (legge finanziaria in primis) si sono sollevate lamentele da parte delle regioni e degli enti locali.
      La proposta di legge si prefigge di intervenire in merito alla summenzionata problematica e di presentarsi come un mezzo per contrastare la «battaglia degli sprechi».
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le rimesse dello Stato alle regioni e agli enti locali, comuni e province, non possono essere utilizzate per retribuire consulenze ed incarichi dirigenziali a chiamata diretta e con contratto di lavoro a tempo determinato.

Art. 2.

      1. I contributi ad enti privati, ad associazioni culturali e ad associazioni diverse non possono superare il 4 per mille del rispettivo bilancio delle regioni e degli enti locali interessati.

Art. 3.

      1. Nelle regioni e negli enti locali, nelle comunità e negli enti ed istituzioni del settore pubblico, ad esclusione delle amministrazioni dello Stato, gli incarichi a chiamata diretta non possono essere retribuiti in misura superiore al 20 per cento del corrispondente livello funzionale di riferimento.


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