|
|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 5479 |
1. È istituita per la durata della XIV legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla Cooperativa di Argenta, di seguito denominata «Commissione», avente i seguenti compiti:
a) svolgere indagini atte a fare luce sulle operazioni finanziarie e societarie, nonché sulle transazioni bancarie effettuate dalla Cooperativa;
b) individuare le connessioni tra eventuali attività illecite effettuate dalla Cooperativa, e in particolare verificare la congruità dei prezzi pagati per eventuali acquisizioni o partecipazioni;
c) verificare l'attuazione delle normative vigenti da parte della Cooperativa e le eventuali inadempienze da parte dei soggetti pubblici e privati destinatari delle stesse;
d) verificare le modalità di gestione delle aziende costituenti la Cooperativa, in rapporto alla rilevanza sociale delle stesse;
e) proporre soluzioni legislative e amministrative atte ad evitare il ripetersi di situazioni analoghe;
f) proporre soluzioni finalizzate ad impedire la penalizzazione dei risparmiatori e dei dipendenti della Cooperativa.
2. La Commissione riferisce al Parlamento semestralmente con relazioni su aspetti particolari dell'inchiesta o con relazioni generali, ogni qualvolta ne ravvisa la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.
1. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati scelti, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ogni gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.
1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 384 del codice penale.
1. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti e non, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono
1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più
|