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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3146-3637-3996-A |
la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - lettera s), secondo comma, dell'articolo 117 della Costituzione;
le armi, munizioni ed esplosivi - lettera d), secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;
l'ordine pubblico e sicurezza - lettera h), secondo comma, dell'articolo 117 della Costituzione;
l'ordinamento civile e penale, dato il sistema di divieti e di sanzioni contenuto nella legge quadro n. 157 del 1992 - lettera l), secondo comma, dell'articolo 117 della Costituzione
Per quanto riguarda, invece, la competenza concorrente dello Stato e delle regioni (dove il primo è chiamato a stabilire i principi fondamentali della materia e, le seconde, le norme di attuazione) occorre fare riferimento alla «valorizzazione dei beni ambientali» (articolo 117, terzo comma, della Costituzione).
La giurisprudenza della Corte costituzionale in materia (anche se formatasi sul precedente sistema di riparto delle competenze costituzionali, anteriore, quindi, alla riforma del titolo V della Costituzione, operata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) ha sempre riconosciuto la competenza dello Stato a dettare i principi fondamentali in materia di prelievo venatorio, riconoscendo alle disposizioni contenute nella legge n. 157 del 1992 carattere di «riforma economico-sociale» e al ruolo dello Stato, natura di attività di indirizzo e coordinamento tecnico, senza che in alcun modo possa verificarsi una lesione delle competenze delle regioni. Secondo la Corte costituzionale, infatti, le attribuzioni delle regioni in tema di «caccia», pur tenendo conto degli ulteriori trasferimenti di competenze operati in favore delle regioni dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, non implicano il disconoscimento delle competenze che, in materia di «tutela della fauna selvatica»,
prevedano misure speciali di conservazione per le specie elencate nell'Allegato I, individuando i territori più idonei alla conservazione di tali specie;
vietino la vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione per la vendita nonché l'offerta in vendita degli uccelli vivi e degli uccelli morti, salvo che per le specie elencate nell'Allegato III;
impongano il divieto di uccisione o di cattura salvo per le specie elencate nell'Allegato II le quali possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale;
escludano il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto e metodo di cattura o di uccisione, in massa o non selettiva o che possa portare localmente all'estinzione di una specie, con particolare riguardo a quelli elencati nell'Allegato IV, lettera a);
possono derogare ai divieti previsti quando sussistano particolari ragioni di salute e sicurezza pubblica e per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, nonché per la protezione della flora e della fauna;
trasmettono alla Commissione ogni tre anni una relazione sull'applicazione delle disposizioni nazionali adottate sulla base della direttiva.
In particolare, mentre il Phalacrocorax carbo (cormorano) non risulta menzionato in alcuno degli allegati alla direttiva, il Larus ridibundus, il Larus argentatus e il Larus cachinnans (gabbiani) sono ricompresi nell'allegato 1112 della direttiva, ossia tra le specie che possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale.
A tale riguardo occorre peraltro far presente che la direttiva (articolo 7, comma 4) condiziona comunque la caccia ditali specie a particolari e specifiche cautele, volte in primo luogo ad evitare che siano cacciate durante i periodi di nidificazione e riproduzione. Parimenti, la direttiva (articolo 9), nel prevedere la possibilità di introdurre deroghe alle disposizioni di tutela in essa previste (individuando, tra le cause di giustificazione, per quanto in questa sede rileva, l'esigenza di «prevenire gravi danni [...] alla pesca e alle acque»), definisce il contenuto necessario delle deroghe medesime, le quali devono prevedere specifiche circostanze di tempo e di luogo per la caccia, nonché i mezzi da utilizzare e i controlli da effettuare.
Per quanto concerne l'inserimento delle nutrie, dei laridi e dei cormorani tra le specie escluse dall'applicazione della legge n. 157 del 1992 (articolo 1 delle proposte di legge in esame), il coordinamento con la normativa vigente appare efficacemente assicurato dal ricorso alla tecnica della novella.
In conclusione, le proposte di legge intendono affrontare il problema di alcune specie animali che determinano problemi all'ambiente, al mondo agricolo e alla pesca professionale. In particolare, la nutria
BELLOTTI, Relatore
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione:
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 3146 ed abb., nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione in sede referente, recante disposizioni per il controllo della popolazione delle nutrie e dei cormorani;
considerato che le disposizioni da esso recate sono volte ad incidere sulla disciplina della caccia, materia che, a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, deve intendersi ricompresa nell'ambito della competenza legislativa residuale delle regioni di cui al quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione;
rilevato, tuttavia, che con la sentenza n. 536 del 2002 la Corte Costituzionale, nel chiarire che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione esprime una esigenza unitaria per ciò che concerne la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ponendo un limite agli interventi a livello regionale che possano pregiudicare gli equilibri ambientali, ha precisato che «la disciplina statale rivolta alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema può incidere sulla materia della caccia, pur riservata alla potestà legislativa regionale, ove l'intervento statale sia rivolto a garantire standard minimi e uniformi di tutela della fauna, trattandosi di limiti unificanti che rispondono ad esigenze riconducibili ad ambiti riservati alla competenza esclusiva dello Stato»;
preso atto, conseguentemente, che le disposizioni recate dal testo unificato in esame possono essere sostanzialmente ricondotte nell'ambito materiale della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», la cui disciplina è demandata, dalla lettera s), del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
considerato che, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, lo Stato - al pari delle regioni - esercita la potestà legislativa nel rispetto, tra gli altri, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario;
considerato, a tale ultimo proposito, che la direttiva del Consiglio 79/409/CEE del 2 aprile 1979 reca disposizioni volte alla conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo
rilevato a tale riguardo come l'articolo 1 del testo unificato in oggetto, nell'escludere il cormorano dalla sfera applicativa della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, introduce di fatto una deroga alla tutela apprestata dalla direttiva 79/409/CEE, che non risulta tuttavia corredata di tutti i requisiti sopra indicati e prescritti dal citato articolo 9 della direttiva medesima;
rilevato altresì che tale scelta legislativa esclude le regioni - con riguardo all'unica specie sopra indicata - dall'esercizio del potere di deroga di cui al citato articolo 9 della direttiva, ad esse attribuito in via generale dall'articolo 19-bis della legge n. 157 del 1992;
considerato che i commi 1 e 2 dell'articolo 2 del testo unificato in esame introducono nell'ordinamento, con riguardo alle due sole specie animali della nutria e del cormorano (Phalacrocorax carbo), una disciplina in materia di controllo della fauna selvatica alternativa e parzialmente derogatoria rispetto a quella recata in via generale dall'articolo 19 della legge n. 157 del 1992, ai sensi della quale sono già attribuite alle regioni specifiche competenze;
considerato infine che il comma 3 dell'articolo 2, estendendo l'ambito applicativo delle disposizioni recate dall'articolo ai parchi naturali e alle aree protette, introduce un'ulteriore deroga agli articoli 11, comma 4, e 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), con ciò limitando l'autonomia riconosciuta agli Enti parco dalle citate disposizioni in materia di prelievi faunistici e di abbattimenti selettivi,
esprime
con la seguente condizione:
all'articolo 1, provveda la Commissione di merito a sopprimere le seguenti parole: «e, tra i pelecaniformi, al cormorano (Phalacrocorax carbo)», procedendo, conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 2, alla soppressione delle seguenti parole: «e del cormorano (Phalacrocorax carbo)»,
e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità, sotto il profilo delle competenze normative e della legislazione generale dello Stato, di sopprimere le disposizioni recate dall'articolo 2, ovvero di riformularle riconducendo le relative previsioni alla disciplina legislativa apprestata dallo Stato, in via generale, dall'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 ed agli articoli 11, comma 4, e 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
Sul nuovo testo unificato del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:
preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo secondo cui gli interventi previsti dal provvedimento sono attuati nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
La VIII Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 3146 e abbinate, recante «Disposizioni per il controllo della popolazione delle nutrie e dei cormorani», nel testo risultante dagli emendamenti approvati;
considerato inopportuno innovare gli aspetti procedurali in relazione al controllo della popolazione animale nei parchi e nelle aree protette, come tuttora disciplinato dalla legge n. 394 del 1991;
esprime
con la seguente condizione:
all'articolo 2, comma 3, sia previsto che, per il controllo della riproduzione di nutrie e cormorani, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, ed all'articolo 22, comma 6, della legge n. 394 del 1991.
La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
esaminato il testo unificato delle proposte di legge 3146 e abbinate;
rilevato che il provvedimento detta disposizioni in materia di abbattimento e controllo numerico di nutrie e cormorani - modificando a tale fine l'articolo 2, comma 2, della legge n. 157 del 1992, volta a dare attuazione alla direttiva 79/409/CE - ed attribuisce alle regioni la competenza a predispone i relativi piani di intervento;
considerato che la direttiva 79/409/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tutte le specie di uccelli viventi, disciplinandone lo sfruttamento (articolo 1);
osservato come l'articolo 9 della direttiva, nel prevedere la possibilità di introdurre deroghe alle disposizioni di tutela da essa previste, definisce il contenuto necessario delle deroghe medesime, le quali devono indicare: le specie oggetto delle deroghe; i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzata; le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono esser fatte; l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati entro quali limiti, da quali persone; i controlli che saranno effettuati;
rilevato come il testo unificato in esame si limiti ad individuare le specie oggetto della deroga e le autorità competenti ad intervenire;
esprime
con la seguente condizione:
appare necessario che la Commissione di merito adegui le previsioni del testo unificato in esame al disposto dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CE.
1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, alle nutrie».
1. Al fine di ridurre l'incontrollata riproduzione delle nutrie, le regioni possono, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, predisporre piani per il controllo numerico delle nutrie ovvero piani di bonifica con l'impiego di prodotti o mezzi selettivi.
2. Per l'esecuzione dei piani di cui al comma 1 le regioni delegano le province, le quali si avvalgono dei soggetti di cui all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché di persone che abbiano conseguito, previo corso di specializzazione, l'autorizzazione alla cattura e all' abbattimento.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai parchi naturali e alle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, d'intesa con l'ente parco o con l'organismo di gestione dell'area naturale protetta. Ai piani di cui al comma 1, in tali casi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 11, commi 3 e 4, e 22, comma 6, della citata legge n. 394 del 1991.
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