Frontespizio Pareri

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 5485-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5485-A



 

Pag. 1

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 14 dicembre 2004 (v. stampato Senato n. 3233)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 14 dicembre 2004

(Relatore: GIUDICE)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), VI (Finanze), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), XII (Affari sociali) sul disegno di legge n. 5485. La V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione), il 17 dicembre 2004, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato A.C. 5485.
 

Pag. 2


torna su
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 5485 e rilevato che:

                esso reca un complesso di disposizioni concernenti la materia fiscale e la finanza pubblica, il cui carattere omogeneo è connesso essenzialmente alla finalità degli interventi - di diversa natura - che sono ivi previsti;

                disciplina materie già oggetto di numerosi provvedimenti in un lasso di tempo relativamente breve, peraltro modificando disposizioni contenute in precedenti decreti-legge emanati in tempi recenti (ad esempio, gli articolo 3 e 10 intervengono sulle disposizioni del decreto-legge n. 168 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 2004; l'articolo 7 modifica il decreto-legge n. 341 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2004; gli articolo 9 e 10 modificano il decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003) e costituendo pertanto una modalità di produzione normativa non pienamente conforme alle esigenze di semplificazione e di riordino della normativa vigente;

                dispone all'articolo 8 l'aumento della durata massima dell'incarico che i componenti delle commissioni tributarie possono esercitare nella stessa commissione precisando, nella relazione illustrativa, l'esigenza di prorogare un termine (fissato al 1o aprile 2005) la cui scadenza non imminente suscita perplessità in ordine al pieno rispetto del requisito della «immediata applicabilità», statuito dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988 come limite di contenuto dei decreti-legge;

                la tecnica della novellazione - all'articolo 7, comma 1, lettere a) e c); articolo 8, comma 1; articolo 10, comma 1 - non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;

                non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

                non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

        alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 4, comma 2, ed agli artt. 5 e 6, comma 2 - ove si prescrivono che gli acconti dovuti nel corrente anno 2004 in relazione,

 

Pag. 3

rispettivamente, all'imposta di bollo assolta in modo virtuale, ai versamenti delle ritenute sugli interessi e all'imposta sulle assicurazioni, siano versati entro il 15 dicembre di tale anno - dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare le disposizioni esplicitandone il carattere derogatorio rispetto a quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) a norma del quale le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti (il decreto legge in esame è stato pubblicato ed è entrato in vigore il 29 novembre 2004); si rileva, peraltro, che l'articolo 1 della citata legge n. 212 del 2000 stabilisce che le disposizioni della medesima legge «costituiscono princìpi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali»; inoltre, la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, al paragrafo 2, lettera c), prevede che «le disposizioni derogatorie e quelle che disciplinano casi particolari richiamano la disposizione generale cui fanno eccezione»;

            all'articolo 5 - ove si estende l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto-legge n. 46 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 249 del 1976, in materia di versamento dell'acconto delle ritenute sugli interessi, a Poste Italiane spa e a Cassa depositi e prestiti spa - dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione come novella al citato articolo 35 del decreto-legge n. 46;

            all'articolo 7, lettera d) - ove si elimina il termine, già fissato nel 15 dicembre di ciascun anno (mantenendosi soltanto la cadenza annuale) per l'emanazione del decreto ministeriale con cui il Ministro dell'economia e delle finanze disciplina il versamento anticipato, da parte delle banche, di una quota delle somme che prevedibilmente esse riscuoteranno nell'anno successivo sulla base delle deleghe loro conferite per il versamento unitario delle imposte - dovrebbe valutarsi la congruità dello strumento normativo ivi previsto, atteso che si rimette al decreto ministeriale la potestà di determinare non solo gli importi dovuti da ciascuna banca, ma anche i termini per il versamento, eventualmente anche anticipando il termine legislativamente previsto;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            agli artt. 4, comma 1, e 6 - ove si consente, «per esigenze di liquidità», la compensazione del versamento in acconto con i versamenti rispettivamente bimestrali e mensili effettuati nell'anno successivo, a partire da quello di febbraio - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire se l'esercizio della facoltà ivi prevista sia rimessa alle

 

Pag. 4

valutazioni del contribuente ovvero, come sembra più congruo, sia subordinata alla dimostrazione della sussistenza di queste esigenze; peraltro, in quest'ultimo caso, andrebbe valutata l'opportunità di specificare le modalità con cui i contribuenti possono dimostrare il ricorrere di tale condizione.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali,

            esaminato il disegno di legge C. 5485, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 282 del 2004, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica», rilevato che le disposizioni recate dal decreto-legge sono riferibili alle materie «sistema tributario e contabile» e «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», la cui disciplina è demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e g), della Costituzione, ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;


PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La Commissione Giustizia,

            esaminato il disegno di legge in oggetto,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

Pag. 5


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La Commissione Finanze,

            esaminato il disegno di legge C. 5485 Governo, approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 282 del 2004, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici,

            esaminato il disegno di legge n. 5485, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica»;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La Commissione Affari sociali,

            esaminato il testo del disegno di legge C. 5485 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre n. 282, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica», approvato dal Senato;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


Frontespizio Pareri
torna su