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PDL 5452

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5452



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato COSSA

Riconoscimento del diritto di cumulo delle indennità integrative
speciali per i percettori di più trattamenti pensionistici

Presentata il 24 novembre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Fino al 31 dicembre 2004 il trattamento pensionistico era composto da due componenti di valore quasi equivalente: il trattamento pensionistico e l'indennità integrativa speciale. Nel caso in cui una persona percepisse due pensioni, ad esempio nel caso della pensione di reversibilità, era possibile percepire una sola delle due indennità integrative speciali.
      Ciò scaturiva dal fatto che diverse norme, e, in particolare, il testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, e successive modificazioni, disponevano espressamente il divieto di cumulo dell'indennità integrativa speciale su due trattamenti pensionistici.
      Sull'argomento è intervenuta a più riprese la Corte costituzionale con varie sentenze, ultima delle quali in ordine di tempo la n. 517 del 2000.
      In tutte le sentenze la Corte ha dichiarato illegittime le norme che vietano il cumulo delle indennità integrative speciali nella parte in cui tali norme non prevedono il limite di reddito oltre il quale tale divieto deve operare. Ad oggi il legislatore non è mai intervenuto per stabilire quale debba essere il predetto limite di reddito.
      A seguito delle menzionate sentenze, è da ritenere evidente che nel nostro ordinamento non esiste un divieto di cumulo delle indennità integrative speciali.
      A tale orientamento si è conformata anche la Corte dei conti sia nelle sezioni giurisdizionali regionali e sia nella III sezione giurisdizionale centrale con le sentenze n. 66 del 28 marzo 2001 e n. 403 del 30 settembre 2003, le quali, dopo aver richiamato le pronunce e gli argomenti sopra citati, concludono nel seguente modo: «In questo quadro normativo e giurisdizionale il Collegio non ravvisa alcuna possibilità di ritenere ancora valido il divieto di cumulo delle IIS in ipotesi di più trattamenti pensionistici».
 

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      In seguito all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per i trattamenti pensionistici maturati a decorrere dal 1o gennaio 1995 le indennità integrative speciali risultano conglobate nel trattamento pensionistico, che diventa, quindi, una entità economica unitaria, facendo venire meno il problema del cumulo e della conseguente incompatibilità.
      Pertanto, coloro che hanno maturato il diritto a percepire due pensioni dopo il 1o gennaio 1995 possono percepire due pensioni sostanzialmente complete, mentre coloro che hanno maturato il diritto prima di tale data possono percepire una sola pensione completa sia del trattamento base che della indennità integrativa speciale e una dimezzata in quanto priva della seconda componente.
      Tale doppio regime solleva un problema di evidente e iniqua disparità di trattamento su situazioni perfettamente identiche, ancora più stridente se, come scaturisce dalle premesse, il divieto di cumulo non è più vigente nell'ordinamento.
      La presente proposta di legge intende superare tale disparità di trattamento, riconoscendo il diritto, a coloro che percepiscono più trattamenti pensionistici maturati prima della data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1994, n. 724, al cumulo delle indennità integrative speciali a decorrere dalla data di maturazione del diritto.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ai percettori di più trattamenti pensionistici, maturati prima della data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è riconosciuto, a decorrere dalla data di maturazione di tale diritto, il cumulo delle indennità integrative speciali.

Art. 2.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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