|
|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 5425 |
1) le organizzazioni dell'Unione europea;
2) le organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite;
3) le organizzazioni co-ordinate (OCSE, NATO, ESA, eccetera);
4) le organizzazioni legate al sistema della Banca Mondiale;
5) il CERN;
6) le organizzazioni indipendenti che applicano vari sistemi amministrativi (OMC, Banche di sviluppo, OSCE, eccetera).
Gli stipendi netti (stipendio di base più indennità meno deduzioni varie) dei funzionari internazionali italiani variano da organizzazione ad organizzazione. In un grande numero di organizzazioni, incluse quelle del sistema delle Nazioni Unite, tasse interne sono accreditate ai Paesi membri che vedono pertanto i loro contributi ridotti dall'ammontare di queste tasse. In altre parole, la maggior parte dei funzionari internazionali italiani contribuiscono al bilancio dello Stato senza beneficiare dei servizi forniti dallo Stato ai soggetti, italiani e non, che risiedono sul territorio dello Stato.
Il sistema pensionistico varia da un'organizzazione all'altra.
In assenza di uno statuto che definisca la posizione dei funzionari internazionali italiani nei confronti dell'Italia, questi sono considerati «emigranti» [registrati presso l'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)].
Contrariamente al passato ed a quello che avviene nelle funzioni pubbliche nazionali, vi sono sempre meno possibilità di ottenere contratti di lunga durata presso le organizzazioni internazionali.
In assenza di uno statuto, e malgrado il loro contributo finanziario al bilancio dello Stato quando impiegati da una organizzazione internazionale, in caso di cessazione del contratto di lavoro, i funzionari italiani si trovano con una protezione sociale minima una volta rientrati in Italia.
La mancanza di una politica organica nei confronti dei funzionari internazionali italiani fa sì che il serbatoio di risorse intellettuali che essi costituiscono non è minimamente sfruttato né dal settore pubblico né dal settore privato italiano. In un periodo in cui la fuga dei cervelli preoccupa l'Italia, nulla è fatto per beneficiare delle conoscenze dei funzionari ed ex-funzionari internazionali italiani. Il settore privato è completamente all'oscuro del potenziale che essi possono offrire alla crescita del Paese.
Il Ministero degli affari esteri ha recentemente lanciato un database per la registrazione volontaria dei funzionari. Tuttavia, sia a causa della mancanza di chiarimenti da parte dei Ministero stesso sullo scopo e sul funzionamento del database, sia sulla mancanza totale di una politica organica relativa ai funzionari internazionali italiani, questi ultimi non sono motivati a registrarsi.
Le organizzazioni dei funzionari internazionali italiani cercano da più di vent'anni di ottenere una legge che definisca il loro status giuridico nei confronti dello Stato italiano. Tuttavia, mentre alcune leggi sono state approvate sullo status dei funzionari italiani distaccati presso le organizzazioni internazionali, nulla è stato fatto per quanto riguarda gli altri funzionari internazionali che sono la stragrande maggioranza.
Più volte nel corso dei contatti con funzionari italiani che operano nelle strutture dell'ONU è emersa l'esigenza di una normativa che ne riconoscesse e tutelasse le funzioni.
La presente proposta di legge tenta di affrontare tale condivisibile esigenza (non limitandosi ai soli funzionari ONU), nella consapevolezza che disposizioni analoghe esistono in molti altri Paesi, anche dell'Unione europea.
1. Ai sensi della presente legge, è definito funzionario internazionale il cittadino italiano che svolge o che ha svolto un incarico di lavoro dipendente presso l'Unione europea o presso un'altra organizzazione internazionale della quale l'Italia è membro, nell'ambito della categoria professionale o direttiva.
1. Il servizio prestato da dipendenti delle pubbliche amministrazioni in qualità di funzionari internazionali è equiparato a tutti gli effetti giuridici al servizio prestato nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza, compresi gli effetti relativi alle progressioni di carriera e al trattamento di quiescenza.
2. Ferma restando l'attività di formazione e di perfezionamento professionali relativa alla carriera diplomatica e alla carriera di funzionario internazionale svolta dal Ministero degli affari esteri ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, le amministrazioni pubbliche definiscono, nell'ambito delle linee di indirizzo generale stabilite in sede di contrattazione collettiva e delle risorse finanziarie disponibili, appositi programmi di formazione finalizzati a favorire l'accesso dei propri dipendenti presso organizzazioni internazionali delle quali l'Italia è membro, avvalendosi della collaborazione, per l'attuazione delle relative attività formative, della Scuola superiore della
1. I cittadini italiani che hanno prestato servizio in qualità di funzionari internazionali, e che successivamente sono stati assunti a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione italiana, possono riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita, gli anni di servizio effettivamente prestati presso le organizzazioni internazionali, previa presentazione della documentazione necessaria ad attestare il servizio prestato e previo versamento dei contributi relativi agli anni per i quali si chiede il riscatto.
1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, determinato in 500 mila euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
|