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PDL 5438

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5438



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LISI, LA RUSSA, ALBONI, ARRIGHI, BOCCHINO, CANELLI, CARRARA, CATANOSO, FATUZZO, GALLO, LA STARZA, LANDOLFI, LEO, LOSURDO, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, MEROI, MIGLIORI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, PAOLONE, ANTONIO PEPE, PORCU, RONCHI, SAGLIA, SAIA, TRANTINO

Istituzione della Festa nazionale dei nonni

Presentata il 23 novembre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - L'Italia è il Paese con il maggior numero di anziani, che rappresentano più del 18 per cento della popolazione. Tuttavia, l'invecchiamento è percepito ancora come un problema in termini di rischi e di costi per la società anziché come una risorsa. Del mondo degli anziani però si focalizza soltanto una immagine stereotipata, come se tutti gli anziani fossero soggetti non autosufficienti, senza tenere conto dello straordinario bagaglio di conoscenze che il mondo della terza età può offrire, e in particolare del ruolo centrale che il mondo dei nonni svolge all'interno della famiglia.
      Le fonti ministeriali ci informano che l'universo dei nonni risulta attualmente composto da circa 14 milioni di persone, di cui 8 milioni sono donne, un dato che supera di molto gli 8,3 milioni di bambini. Una realtà di tale rilevanza, oltre a proporsi sempre più fortemente nel campo delle risorse finanziarie, sta assumendo una indiscussa rilevanza quale portatrice di risorse umane, di esperienza e di memoria. Tale aspetto diviene ancora più centrale se si considera il ruolo di formazione e di crescita sul piano umano che la cultura del nostro Paese ha sempre riconosciuto alla famiglia, alla quale, peraltro, la nostra Costituzione ha espressamente riconosciuto un fondamentale ruolo nella formazione e nello sviluppo della personalità dell'individuo.
      Oggi pertanto si pone in modo ineludibile la necessità di assumere alcune
 

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iniziative concrete per dare un giusto riconoscimento ad un numero crescente della nostra popolazione, che rappresenta una risorsa fondamentale per il mantenimento delle tradizioni e della memoria.
      Inoltre, occorre tenere conto che in una società, come quella attuale, in cui nelle famiglie entrambi i genitori lavorano, i nonni svolgono un ruolo insostituibile nel contribuire all'educazione dei ragazzi, senza dare luogo a quel processo di spersonalizzazione educativa che può determinarsi attraverso un eccessivo ricorso a soggetti estranei alla famiglia e alle sue tradizioni.
      La proposta di legge in esame si compone di tre articoli.
      L'articolo 1 prevede l'istituzione della «Festa nazionale dei nonni», da celebrare il 26 luglio, giorno nel quale già si festeggiano i nonni più importanti della cristianità.
      L'articolo 2 istituisce il Premio nazionale del nonno e della nonna d'Italia, a carattere onorifico, che è conferito dal Presidente della Repubblica sulla base di una graduatoria deliberata da una commissione ad hoc, nominata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il premio viene conferito ai nonni che attraverso la propria condotta si siano particolarmente distinti sul piano sociale.
      L'articolo 3 reca la data di entrata in vigore della legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita la Festa nazionale dei nonni, quale momento per celebrare l'importanza del ruolo svolto dai nonni all'interno delle famiglie e della società in generale.
      2. La festa di cui al comma 1 ricorre il giorno 26 del mese di luglio.

Art. 2.

      1. È istituito il Premio nazionale del nonno e della nonna d'Italia, in favore dei nonni che, nel corso dell'anno, si siano distinti per avere compiuto azioni particolarmente meritorie sul piano sociale.
      2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominata, senza oneri per lo Stato, una commissione competente a valutare le dieci azioni socialmente più meritevoli, ai fini di cui al comma 1, per l'anno in corso, sulla base delle informazioni acquisite da qualsiasi fonte.
      3. La graduatoria deliberata dalla commissione di cui al comma 2 non è valida se non è approvata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
      4. Possono fare parte della commissione di cui al comma 2 i cittadini italiani e degli Stati membri dell'Unione europea che hanno compiuto i sessantacinque anni di età.
      5. Il Presidente della Repubblica conferisce il Premio nazionale del nonno e della nonna d'Italia a coloro i quali hanno conseguito i primi dieci posti nella graduatoria deliberata dalla commissione di cui al comma 2.

Art. 3.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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