Frontespizio Pareri Disegno di Conversione Modificazioni al decreto legge Decreto Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 5454-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5454-A



 

Pag. 1

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 24 novembre 2004 (v. stampato Senato n. 3196)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

di concerto con il ministro per i rapporti con il parlamento
(GIOVANARDI)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 25 novembre 2004

(Relatore: SAIA)


NOTA:  La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), in data 2 dicembre 2004, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

Pag. 2


torna su
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 5454 e rilevato che:

                esso presenta carattere eterogeneo, e tale disomogeneità risulta accentuata a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, ove ai 19 articoli del testo originario sono stati affiancati ben 10 nuovi articoli nel testo del provvedimento, così che unico elemento unificante appare essere l'effetto di prorogare o differire termini legislativamente previsti;

                reca, nel disegno di legge di conversione, norme di carattere «sostanziale» (8 articoli) inserite durante l'iter al Senato, volte a prorogare termini di esercizio di deleghe legislative, la cui presenza appare configurarsi in contrasto con un ordinato e coerente impiego delle fonti normative e con un corretto utilizzo dell'iniziativa legislativa da parte del Governo;

                proroga, in taluni casi, termini già prorogati facendo ricorso allo stesso strumento normativo (ad esempio, l'articolo 1 proroga al 31 dicembre 2005 il termine di cui all'articolo 16 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, che a sua volta conteneva una proroga di termini), senza peraltro richiamare la normativa sostanziale e rendendo così difficilmente conoscibili per gli utenti le disposizioni finali;

                dispone proroghe anche con riguardo a termini che non sono di imminente scadenza, suscitando perplessità in ordine al pieno rispetto del requisito della «immediata applicabilità», statuito dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988 come limite di contenuto che, per costante giurisprudenza, il Comitato per la legislazione ha sempre inteso come riferibile non soltanto ai decreti-legge ma anche alle relative leggi di conversione (in particolare, nel disegno di legge di conversione, gli articoli 4 e 5 prorogano termini fissati all'11 giugno 2005; l'articolo 9 proroga un termine in scadenza il 29 luglio 2005; nel decreto legge, inoltre, l'articolo 12-bis proroga termini in scadenza il 31 dicembre 2005 ed il 1o gennaio 2008);

                in numerose norme, non viene rispettata la circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, con riguardo alle regole di novellazione delle disposizioni;

                non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

                non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

        ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

 

Pag. 3

        sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:

            nel disegno di legge di conversione, si sopprimano gli articoli da 2 a 9, in quanto l'inserimento in un disegno di legge di conversione di disposizioni volte a prorogare deleghe legislative non appare conforme ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato da tale tipologia di legge; in particolare, l'articolo 4 oltre a recare una proroga, inserisce nella delega un ulteriore principio - secondo cui il Governo, nell'emanare decreti legislativi meramente ricognitivi dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti, nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, è chiamato ad indicare «in ciascun decreto, gli ambiti normativi che non vi sono ricompresi» - la cui formulazione appare poco chiara;

        il Comitato osserva altresì che:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 1 - ove si prorogano nuovamente le disposizioni relative ad infermieri e tecnici radiologi - dovrebbe valutarsi l'opportunità di specificare il rapporto tra la proroga delle disposizioni, ivi contenuta, e la previsione - contenuta nello stesso articolo - che tale proroga sia «nel rispetto delle disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica»;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 19-sexies - ove si modifica una precedente norma di proroga relativa al termine di entrata in vigore della disposizione contenuta al comma 14-quater dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che estende «i parametri chimici e batteriologici applicati alle acque minerali» anche alle «acque potabili trattate» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare se, rendendo certa l'entrata in vigore della disposizione sostanziale a partire dal 1o luglio 2004, si intendano produrre effetti retroattivi;

        il Comitato raccomanda altresì quanto segue:

        sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:

            ribadendo il rilievo già più volte formulato sulla necessità che ciascuno strumento normativo sia utilizzato in modo coerente con le proprie caratteristiche, sia considerata l'esigenza di assicurare il corretto impiego dello strumento normativo del decreto legge, con specifico riferimento al rispetto delle norme ordinamentali che ne definiscono i limiti di contenuto, ed in particolare dei limiti di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a) della legge n. 400 del 1988, nonché delle necessarie caratteristiche di immediata applicabilità, di specificità, di omogeneità e di corrispondenza al titolo delle norme recate nei decreti legge.

 

Pag. 4


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        Il Comitato permanente per i pareri della II Commissione,

            esaminato il disegno di legge in oggetto,

            auspicato che alla nuova proroga dell'incarico di giudici onorari in scadenza, prevista dall'articolo 18 del decreto-legge al fine di ovviare a gravi problemi di funzionamento degli Uffici giudiziari, non ne seguano altre, in quanto appare oramai improcrastinabile una riforma complessiva della magistratura onoraria volta a definire lo stato giuridico del magistrato onorario, garantendogli autonomia, continuità ed indipendenza;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

        sul testo del provvedimento:

        preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

            agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge può farsi fronte a valere sulle risorse di cui al decreto legislativo n. 228 del 2001, il quale reca le necessarie disponibilità;

            le modifiche apportate nel corso dell'esame al Senato all'articolo 5 determinano l'emersione di maggiori oneri per l'anno 2004 non adeguatamente coperti;

            non sono stati scontati, nelle previsioni di bilancio, le maggiori entrate derivanti dall'articolo 28 della legge n. 448 del 2001 per cui il differimento, stabilito all'articolo 8 del decreto-legge, del termine previsto al comma 1 del medesimo articolo 28, non è suscettibile di determinare conseguenze negative per la finanza pubblica;

            le disposizioni di cui all'articolo 9 trovano adeguata copertura nelle risorse già disponibili in base alla legislazione vigente;

            le disposizioni di cui all'articolo 15-bis non determinano effetti per la finanza pubblica, in termini di riduzione del gettito;

            le modifiche apportate nel corso dell'esame al Senato al comma 1 dell'articolo 18 appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri privi di adeguata quantificazione e copertura;

 

Pag. 5

            le disposizioni di cui all'articolo 19-septies determinano effetti negativi per il bilancio dello Stato in quanto, in assenza di tali disposizioni, le disponibilità del Fondo ivi previsto sarebbero confluite all'entrata del bilancio dello Stato, con conseguente miglioramento del fabbisogno;

        esprime

NULLA OSTA

            nel presupposto che all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 19-bis e 19-quinquies si provveda nei limiti delle risorse disponibili per le finalità ivi indicate, in base alla normativa vigente;

        e con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 sia sostituita dalla seguente:

        «a) al comma 3 dopo la parola "attribuito" sono inserite le seguenti: "nel limite della somma di 9.921.250 euro, per l'anno 2004 e" e le parole "per ciascuno degli anni dal 2004 al 2008" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009" e le parole: "da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "da emanarsi entro il 31 dicembre 2004"»;

            2. All'articolo 18, comma 1, le parole: «in servizio alla data del 1o ottobre 2004» siano sostituite dalle seguenti «il cui mandato scade tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2004»;

            3. Sia soppresso l'articolo 19-septies.


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 5454, già approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 266 del 2004, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative;

            valutato positivamente il differimento, previsto dall'articolo 16 del decreto-legge, del termine entro il quale deve essere emanato il decreto interministeriale di determinazione dei canoni delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico - ricreative, il quale accoglie le sollecitazioni in tal senso espresse con gli atti di indirizzo in merito approvati dalla Commissione Finanze;

 

Pag. 6

            sottolineata la necessità di individuare, d'intesa con le Regioni, una soluzione definitiva alla problematica relativa alla rideterminazione dei canoni delle predette concessioni demaniali marittime;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 5 del decreto-legge, se il richiamo, ivi contenuto, all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228, sia idoneo a definire le agevolazioni cui fa riferimento la disposizione medesima;

            b) valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 19-ter del decreto-legge, l'opportunità di riformulare la disposizione come novella dell'articolo 6 della legge n. 142 del 2001.


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge C. 5454, di conversione del decreto-legge n. 266 del 2004, approvato dal Senato, recante proroga o differimento di termini,

        esprime:

PARERE FAVOREVOLE.


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 5454, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative», approvato dal Senato;

            considerato che l'articolo 9 autorizza le regioni, a fronte di comprovate esigenze, a fissare una nuova scadenza del termine per l'adeguamento a norma degli edifici scolastici, indicato dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 265 del 1999;

 

Pag. 7

            rilevato altresì che l'articolo 19-quater, introdotto dal Senato, prevede anche una proroga al 1o luglio 2005 del termine per l'entrata in vigore delle norme tecniche e di sicurezza degli impianti del testo unico in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, ad esclusione degli edifici scolastici di ogni ordine e grado;

            osservato che la disapplicazione della proroga di cui al citato articolo 19-quater per i soli edifici scolastici crea, di fatto, una contraddizione con quanto già disposto dal precedente articolo 9, che autorizza le regioni ad un'ulteriore proroga dei termini per l'adeguamento a norma;

        esprime:

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            all'articolo 19-quater, comma 1, sia soppresso l'ultimo periodo.


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione,

            esaminato il disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative» (C. 5454 Governo),

            delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            sia prevista una proroga fino al 31 luglio 2006 del termine - attualmente fissato al 31 dicembre 2004 - stabilito all'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 395 del 2000, alla luce degli accordi raggiunti di recente sulla materia con le associazioni di categoria operanti nel settore dell'autotrasporto.

 

Pag. 8


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 5454, di conversione del decreto-legge n. 266 del 2004, recante «Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative», nel testo approvato dal Senato;

            rilevato che il provvedimento reca una pluralità di disposizioni di proroga o differimento di termini che riguardano anche materie di competenza della Commissione e, in particolare che:

                l'articolo 14 proroga di un anno il termine per l'adeguamento delle attività ricettive alle disposizioni di prevenzioni incendi di cui alla regola tecnica di prevenzione incendi per le attività turistico-alberghiere;

                l'articolo 15-bis, modificando l'articolo 10 della legge n. 7 del 2001, dispone una proroga delle agevolazioni fiscali previste per il riordino degli enti fieristici;

                l'articolo 16 differisce al 15 dicembre 2004 il termine per la rideterminazione dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime;

                l'articolo 19 dispone un breve differimento del termine per l'applicazione di alcune norme sul divieto di fumo nei locali pubblici o nei locali privati aperti a utenti;

                l'articolo 19-sexies modifica i termini di applicazione dei requisiti previsti per le acque potabili trattate con apposite apparecchiature e successivamente somministrate nelle collettività e negli esercizi pubblici;

                l'articolo 2 del disegno di legge di conversione proroga al 28 febbraio 2005 il termine per l'esercizio della delega per il riassetto della disciplina inerente la proprietà industriale e consente l'adozione di successive disposizioni correttive o integrative;

            valutate positivamente, in via generale, le disposizioni di proroga o differimento di termini recate dal provvedimento;

            ritenuta, in particolare, assolutamente opportuna la proroga recata dall'articolo 2 del disegno di legge di conversione, che è tale da consentire un più approfondito esame parlamentare del relativo schema di decreto legislativo recante il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale, attualmente all'esame della Commissione;

            evidenziato, altresì, che la proroga recata dall'articolo 15-bis non appare coerente con quanto previsto dall'articolo 6 del disegno

 

Pag. 9

di legge C. 5179-A - Legge comunitaria 2004, attualmente all'esame dell'Assemblea della Camera, che abroga integralmente la legge n. 7 del 2001;

            rilevato che la proroga di cui all'articolo 16 risulterebbe inefficace laddove non fosse accompagnata da misure di contrasto dell'evasione, che risulta essere estremamente elevata;

        delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di mantenere nel testo del provvedimento la disposizione recata dall'articolo 15-bis, alla luce di quanto previsto dal disegno di legge comunitaria 2004;

            b) sembrerebbe altresì opportuno prevedere una proroga del termine per la rideterminazione dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime, al fine di consentire un effettivo accertamento dei livelli di evasione e, conseguentemente, una più equa determinazione della misura dei canoni.


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 5454 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative» (approvato dal Senato);

        esprime

PARERE FAVOREVOLE.


PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

        La XIII Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 5454 Governo, approvata dal Senato, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266,

 

Pag. 10

recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative»

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            all'articolo 12, si aggiunga una disposizione ai sensi della quale il Ministro per le attività produttive, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, possa estendere in via amministrativa l'esercizio provvisorio dell'impresa, in presenza di rigorosi presupposti, da accertarsi caso per caso, in modo da salvaguardare le situazioni per le quali sussistano realistiche possibilità di risollevamento e, per converso, di liquidare il patrimonio dei consorzi non più recuperabili;

            si proroghi al 31 dicembre 2005 il termine per l'applicazione del divieto dell'alimentazione forzata per anatre e oche, previsto dal punto 19, quinto periodo, dell'allegato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146;

            si proroghi al 31 dicembre 2005 il termine per la denuncia dei pozzi previsto dall'articolo 23, comma 6-bis, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

            si proroghi di un anno il termine previsto dall'articolo 3, comma 3-bis, della legge 27 marzo 2004, n. 77, continuando così ad applicare alle imbarcazioni che esercitano la pesca costiera locale e ravvicinata le disposizioni di sicurezza vigenti e consentire l'adeguamento degli standard attuali a quelli previsti dal Regolamento (CE) n. 2371/02.


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 5454 Governo, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 266/2004 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

            rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

Pag. 11



TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

torna su
TESTO
della Commissione

Art. 1.

Art. 1.

      1. Il decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

      Identico.

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 2.

Art. 2.

      1. All'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n.273, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      Identico.

          a) al comma 1, alinea, le parole: «entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2005»;

          b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

      «3-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la medesima procedura di cui al presente articolo, il Governo può adottare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, disposizioni correttive o integrative dei decreti legislativi medesimi».

Art. 3.

Art. 3.

      1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n.53, è prorogato di sei mesi.

      Identico.


Pag. 12

Art. 4.

Art. 4.

      1. All'articolo 1, comma 4, primo periodo, della legge 5 giugno 2003, n.131, e successive modificazioni, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e indicando, in ciascun decreto, gli ambiti normativi che non vi sono compresi».

      Identico.

Art. 5.

Art. 5.

      1. All'articolo 2, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n.131, e successive modificazioni, le parole: «entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2005».

      Identico.

Art. 6.

Art. 6.

      1. All'articolo 3, comma 1, alinea, della legge 29 luglio 2003, n.229, le parole: «entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2005».

      Identico.

Art. 7.

Art. 7.

      1. All'articolo 7, comma 1, alinea, e all'articolo 8, comma 1, alinea, della legge 29 luglio 2003, n.229, e successive modificazioni, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».

      Identico.

Art. 8.

Art. 8.

      1. Il termine di dodici mesi indicato al comma 1 dell'articolo 16 della legge 3 maggio 2004, n.112, è prorogato di tre mesi.

      Identico.


Pag. 13

Art. 9.

Art. 9.

      1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 luglio 2004, n.186, è prorogato al 31 dicembre 2005.

      Identico.

torna su
 

Pag. 14-15


Testo approvato dal Senato della Repubblica

Testo della Commissione

Allegato

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 9 NOVEMBRE 2004, N.266

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 9 NOVEMBRE 2004, N.266

        All'articolo 5, al comma 1, lettera a), le parole: «dal 2005 al 2009» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2004 al 2009».

        All'articolo 5, al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

 

            «a) al comma 3, dopo la parola: "attribuito," sono inserite le seguenti: "nel limite della somma di 9.921.250 euro per l'anno 2004 e", le parole: "per ciascuno degli anni dal 2004 al 2008" sono sostituite delle seguenti: "per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009" e le parole: "da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "da emanarsi entro il 31 dicembre 2004"».

        All'articolo 7, al comma 2, lettera a), capoverso, le parole: «ECE/ONU n. 104» sono sostituite dalle seguenti: «ONU/ECE 104».

        All'articolo 7, al comma 2, lettera a), capoverso, primo periodo, la parola: «semiarticolati» è sostituita dalla seguente: «semirimorchi»; al secondo periodo, le parole: «ECE/ONU n. 104» sono sostituite dalle seguenti: «ONU/ECE 104»; alla lettera b), alinea, la parola: «sostituto» è sostituita dalla seguente: «sostituito»;

        Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

        Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

        «Art. 7-bis. - (Proroga del termine relativo all'obbligo di utilizzo del casco protettivo nella pratica dello sci alpino e dello snowboard) - 1. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 7, della legge 24 dicembre 2003, n.363, è prorogato al 31 marzo 2005».

        «Art. 7-bis. - Identico».

        All'articolo 8, al comma 1, le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».

        Identico.

        All'articolo 9, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

        All'articolo 9, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

        «1-bis. La riserva del 30 per cento del fondo rotativo per la progettualità di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n.549, e successive modificazioni, è prorogata al 31 dicembre 2006».

        «1-bis. Identico».

          All'articolo 12, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

        «1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, il Ministero delle attività produttive, che vigila sulla procedura di liquidazione, valuta la

 

Pag. 16-17

  sussistenza di eventuali situazioni oggettive ostative all'attivazione della soluzione concordataria e individua le soluzioni atte a garantire lo svolgimento dell'attività anche mediante autorizzazione alla ulteriore prosecuzione dell'esercizio provvisorio dell'impresa».

        Dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

        Dopo l'articolo 12, sono inseriti i seguenti:

        «Art. 12-bis. - (Proroga di termini in materia di allevamento di animali). -

        «Art. 12-bis. - (Proroga di termini in materia di allevamento di animali). - 1. Il termine di cui al numero 19, quinto periodo, dell'Allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, è differito al 31 dicembre 2005.
        2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, al quinto periodo del numero 19 dell'Allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, le parole: "è vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e" sono sostituite dalle seguenti: "è vietata".

        1. Al numero 22 dell'Allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.146, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al sesto capoverso, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010";

            b) al settimo capoverso, le parole: "1o gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "1o gennaio 2013"».

        3. Identico.
 

        Art. 12-ter. - (Proroga di termini in materia di pesca). - 1. Al comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, le parole: "1o gennaio 2005" sono sostituite dalle seguenti: "1o gennaio 2006"».

        All'articolo 13, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

        All'articolo 13, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

        «1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole e forestali presenta al Parlamento una relazione dettagliata sulla gestione delle attività connesse alla definizione delle controversie, di cui all'articolo 9-bis del citato decreto legislativo n.96 del 1993, in corso alla stessa data».

        «1-bis. Identico».

        Dopo l'articolo 15, è inserito il seguente:

        Dopo l'articolo 15, è inserito il seguente:

        «Art. 15-bis. - (Proroga di termine in materia di riordino degli enti fieristici). - 1. All'articolo 10, comma 7, della legge 11 gennaio 2001, n.7, e successive modificazioni, le parole: "30 marzo 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005"».

        «Art. 15-bis. Identico».

 

Pag. 18-19

        All'articolo 18:         All'articolo 18:

            al comma 1, le parole: «,  il cui mandato scade tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «in servizio alla data del 1o ottobre 2004»;

        soppresso;

            al comma 2, le parole: «del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni».

            identico.

        Dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:

        Dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:

        «Art. 18-bis. - (Modificazioni alla legge 2 agosto 2004, n.210). - 1. All'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 2 agosto 2004, n.210, le parole: "data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "data di emanazione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1"».

        «Art. 18-bis. - Identico».

        Dopo l'articolo 19, sono aggiunti i seguenti:

        Dopo l'articolo 19, sono aggiunti i seguenti:

        «Art. 19-bis. - (Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Venezia ed alle emissioni in atmosfera). - 1. All'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive modificazioni, il comma 5 è sostituito dal seguente:

        «Art. 19-bis. - Identico.

        "5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le piccole e medie imprese e le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che hanno presentato ai comuni, entro il 30 giugno 2004, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2005. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si applicano ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 giugno 2004, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi".

        2. I termini di cui al comma 2 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, sono prorogati al 30 giugno 2005.

 

Pag. 20-21

       Art. 19-ter. - (Regolamento interno delle società cooperative). - 1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, alinea, della legge 3 aprile 2001, n.142, e successive modificazioni, è differito al 30 giugno 2005. Il mancato rispetto del termine comporta l'applicazione dell'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile.

        Art. 19-ter. - Identico.

        Art. 19-quater. - (Norme per la sicurezza degli impianti). - 1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, hanno effetto a decorrere dal 1o luglio 2005. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

        Art. 19-quater. - Identico.

        Art. 19-quinquies. - (Proroga di termini in materia di rilocalizzazione di programmi di intervento e di edilizia residenziale pubblica). - 1. All'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n.350, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trentasei mesi" e all'articolo 17-ter del decreto-legge 24 giugno 2003, n.147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 200, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005".

        Art. 19-quinquies. - Identico.

        Art. 19-sexies. - (Modifica all'articolo 15 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.355). - 1. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n.47, le parole da: "e, comunque" fino alla fine del comma sono soppresse.

        Art. 19-sexies. - Identico.

        Art. 19-septies. - (Proroga di termine in materia di gestione del Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.28). - 1. All'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.28, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi"».

        Soppresso.

 

        Art. 19-septies. - (Proroga dell'operatività del Fondo regionale di protezione civile). - 1. L'operatività del Fondo regionale di protezione civile, di cui all' articolo 138, commi 16 e 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogata per gli anni 2005, 2006 e 2007 nei medesimi termini e condizioni stabiliti, per l'anno 2004, dall'articolo 23-septies del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, anche al fine di fronteggiare le esigenze connesse all'impiego delle risorse umane necessarie al funzionamento della rete dei Centri funzionali di protezione civile.

 

Pag. 22-23

          Art. 19-octies. - (Modifica al decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154). - 1. Dopo l'articolo 23 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è aggiunto il seguente:

        "Art. 23-bis - (Disposizioni transitorie). - 1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 14, comma 6, per l'attuazione delle misure previste dal Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 3 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 1992".

        Art. 19-nonies. - (Denunce dei pozzi). - 1. All'articolo 23, comma 6-bis, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, le parole: "30 giugno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005"».

 

Pag. 24-25



Decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 10 novembre 2004 (*).
 

Testo del decreto-legge

torna su
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate
dal Senato della Repubblica e dalla Commissione

Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga o al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, concernenti adempimenti di soggetti ed organismi pubblici, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei medesimi adempimenti, nonché per corrispondere a pressanti esigenze sociali ed organizzative;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2004;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i rapporti con il Parlamento e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri
e dei tecnici di radiologia medica).

Articolo 1.
(Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri
e dei tecnici di radiologia medica).

        1. Il termine di cui all'articolo 16 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.  355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, è prorogato al 31 dicembre 2005, nel rispetto delle disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica.

        Identico.


        (*) Si veda anche il successivo avviso di ERRATA CORRIGE pubbicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 dell'11 novembre 2004.


        (*) Le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica sono evidenziate in neretto; le modificazioni apportate dalla Commissione sono evidenziate in neretto corsivo.

Pag. 26-27

Articolo 2.
(Servizio civile).

Articolo 2.
(Servizio civile).

        1. All'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, le parole: «1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2006, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, che entrano in vigore il 1o gennaio 2005».

        Identico.

Articolo 3.
(Direttive per il superamento del regime di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi).

Articolo 3.
(Direttive per il superamento del regime di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi).

        1. All'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, come modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 200, le parole: «entro il 31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2005».

        Identico.

Articolo 4.
(Ente irriguo umbro-toscano).

Articolo 4.
(Ente irriguo umbro-toscano).

        1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive modificazioni, le parole: «è prorogato di tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato di quattro anni».

        Identico.

        2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 38.734 euro per l'anno 2004 ed a 232.406 euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 5.
(Credito d'imposta per i giovani imprenditori agricoli).

Articolo 5.
(Credito d'imposta per i giovani imprenditori agricoli).

        1. All'articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modifiche:

        1. Identico:

            a) al comma 3, le parole: «per ciascuno degli anni dal 2004 al 2008» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2005

            a) al comma 3, dopo la parola: «attribuito,» sono inserite le seguenti: «nel limite della somma di 9.921.250 euro per l'anno 2004


Pag. 28-29
al 2009» e le parole: «da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «da emanarsi entro il 31 dicembre 2004»; e», le parole: «per ciascuno degli anni dal 2004 al 2008» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009» e le parole: «da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «da emanarsi entro il 31 dicembre 2004».

            b) al comma 5, dopo le parole: «dell'articolo 1, comma 2», sono aggiunte le seguenti: «del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».

            b) identica.

Articolo 6.
(Trattamento di dati personali).

Articolo 6.
(Trattamento di dati personali).

        1. All'articolo 180 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:

        Identico.

            a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2005»;

            b) al comma 3, le parole: «31 marzo 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2005».

Articolo 7.
(Codice della strada).

Articolo 7.
(Codice della strada).

        1. Il comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 214, è abrogato.

        1. Identico.

        2. All'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:         2. Identico:

            a) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

            a) identico:

        «2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semiarticolati adibiti al trasporto di cose, nonché classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1o aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2005»;

        «2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, nonché classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ONU/ECE 104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1o aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2005»;

            b) il comma 2-ter è sostituto dal seguente:

            b) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

        «2-ter. Gli autoveicoli i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7.5 t., immatricolati in Italia a decorrere dal 1o gennaio 2006, devono essere equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la

        «2-ter. Identico».


Pag. 30-31
nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
 

Articolo 7-bis.
(Proroga del termine relativo all'obbligo di utilizzo del casco protettivo nella pratica dello sci alpino e dello snowboard).

        1. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 7, della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è prorogato al 31 marzo 2005.

Articolo 8.
(Individuazione degli enti e organismi pubblici ritenuti indispensabili).

Articolo 8.
(Individuazione degli enti e organismi pubblici ritenuti indispensabili).

        1. All'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2005».

        1. All'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».

Articolo 9.
(Fornitura e manutenzione dei locali scolastici).

Articolo 9.
(Fornitura e manutenzione dei locali scolastici).

        1. Al fine di consentire la completa utilizzazione delle risorse stanziate per l'adeguamento a norma degli edifici scolastici, le regioni, a fronte di comprovate esigenze, possono fissare una nuova scadenza del termine indicato dall'articolo 15, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265, comunque non successiva al 31 dicembre 2005, relativamente alle opere di edilizia scolastica comprese nei rispettivi programmi di intervento.

        1. Identico.

 

        1-bis. La riserva del 30 per cento del fondo rotativo per la progettualità di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, è prorogata al 31 dicembre 2006.

Articolo 10.
(Personale docente e non docente universitario).

Articolo 10.
(Personale docente e non docente universitario).

        1. Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, relativi all'anno 2004, sono prorogati fino al 31 dicembre 2005.

        Identico.


Pag. 32-33

Articolo 11.
(Programma Socrates).

Articolo 11.
(Programma Socrates).

        1. L'istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2005, del personale utilizzato con contratti di lavoro a tempo determinato con scadenza nel corso dell'anno 2005, per la realizzazione del programma Socrates.

        Identico.

Articolo 12.
(Consorzi agrari).

Articolo 12.
(Consorzi agrari).

        1. All'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole: «Entro cinquanta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2005».

        1. Identico.

          1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, il Ministero delle attività produttive, che vigila sulla procedura di liquidazione, valuta la sussistenza di eventuali situazioni oggettive ostative all'attivazione della soluzione concordataria e individua le soluzioni atte a garantire lo svolgimento dell'attività anche mediante autorizzazione alla ulteriore prosecuzione dell'esercizio provvisorio dell'impresa.
 

Articolo 12-bis.
(Proroga di termini in materia di allevamento di animali).
 

        1. Il termine di cui al numero 19, quinto periodo, dell'Allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, è differito al 31 dicembre 2005.
        2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, al quinto periodo del numero 19 dell'Allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, le parole: «è vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e» sono sostituite dalle seguenti: «è vietata».

        3. Al numero 22 dell'Allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al sesto capoverso, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010»;

            b) al settimo capoverso, le parole: «1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2013».


Pag. 34-35
 

Articolo 12-ter.
(Proroga di termini in materia di pesca).
 

        1. Al comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, le parole: «1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2006».

Articolo 13.
(Definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud).

Articolo 13.
(Definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud).

        1. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».

        1. Identico.

 

        1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole e forestali presenta al Parlamento una relazione dettagliata sulla gestione delle attività connesse alla definizione delle controversie, di cui all'articolo 9-bis del citato decreto legislativo n. 96 del 1993, in corso alla stessa data.

Articolo 14.
(Adeguamenti alle prescrizioni antincendio per le strutture
ricettive esistenti).

Articolo 14.
(Adeguamenti alle prescrizioni antincendio per le strutture
ricettive esistenti).

        1. Il termine di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, è prorogato al 31 dicembre 2005.

        Identico.

Articolo 15.
(Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti).

Articolo 15.
(Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti).

        1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, è prorogato al 31 dicembre 2005, limitatamente agli enti di cui alla tabella A del medesimo decreto legislativo, per i quali non sia intervenuto il prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, in caso di fusione o unificazione strutturale, il regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

        Identico.


Pag. 36-37
 

Articolo 15-bis.
(Proroga di termine in materia di riordino degli enti fieristici).
 

        1. All'articolo 10, comma 7, della legge 11 gennaio 2001, n.7, e successive modificazioni, le parole: «30 marzo 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».

Articolo 16.
(Canoni demaniali marittimi).

Articolo 16.
(Canoni demaniali marittimi).

        1. Il termine di cui all'articolo 5, comma 2-quinquies, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è differito al 15 dicembre 2004.

        Identico.

Articolo 17.
(Programma operativo assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006).

Articolo 17.
(Programma operativo assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006).

        1. All'articolo 80, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «per il periodo 2000-2004» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo 2000-2006».

        Identico.

Articolo 18.
(Proroga dell'incarico di giudici onorari in scadenza).

Articolo 18.
(Proroga dell'incarico di giudici onorari in scadenza).

        1. I giudici onorari aggregati, il cui mandato scade tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2004, per i quali non sia consentita la proroga di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 luglio 1997, n. 276, e fermo restando il disposto di cui all'articolo 4, comma 4, della stessa legge, sono prorogati nell'esercizio delle funzioni fino al 31 dicembre 2005.

        1. Identico.

        2. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2004, anche per effetto della proroga disposta dall'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45, e per i quali non sia consentita la conferma a norma dell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al 31 dicembre 2005.         2. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2004, anche per effetto della proroga disposta dall'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45, e per i quali non sia consentita la conferma a norma dell'articolo 42-quinquies dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al 31 dicembre 2005.

Pag. 38-39
 

Articolo 18-bis.
(Modificazioni alla legge 2 agosto 2004, n.210).
 

        1. All'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 2 agosto 2004, n.210, le parole: «data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «data di emanazione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1».

Articolo 19.
(Tutela della salute dei non fumatori).

Articolo 19.
(Tutela della salute dei non fumatori).

        1. Il termine previsto dall'articolo 51, comma 6, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è prorogato fino al 10 gennaio 2005.

        Identico.

 

Articolo 19-bis.
(Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Venezia ed alle emissioni in atmosfera).
 

        1. All'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive modificazioni, il comma 5 è sostituito dal seguente:

 

        «5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le piccole e medie imprese e le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che hanno presentato ai comuni, entro il 30 giugno 2004, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2005. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si applicano ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 giugno 2004, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi».

 

        2. I termini di cui al comma 2 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, sono prorogati al 30 giugno 2005.

 

Articolo 19-ter.
(Regolamento interno delle società cooperative).
 

        1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, alinea, della legge 3 aprile 2001, n.142, e successive modificazioni, è differito al 30 giugno


Pag. 40-41
  2005. Il mancato rispetto del termine comporta l'applicazione dell'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile.
 

Articolo 19-quater.
(Norme per la sicurezza degli impianti).
 

        1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, hanno effetto a decorrere dal 1o luglio 2005. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

 

Articolo 19-quinquies.
(Proroga di termini in materia di rilocalizzazione di programmi di intervento e di edilizia residenziale pubblica).
 

        1. All'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n.350, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi» e all'articolo 17-ter del decreto-legge 24 giugno 2003, n.147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 200, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».

 

Articolo 19-sexies.
(Modifica all'articolo 15 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.355).
 

        1. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n.47, le parole da: «e, comunque» fino alla fine del comma sono soppresse.

 

Articolo 19-septies.
(Proroga dell'operatività del Fondo regionale di protezione civile).
 

        1. L'operatività del Fondo regionale di protezione civile, di cui all'articolo 138, commi 16 e 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogata per gli anni 2005, 2006 e 2007 nei medesimi termini e condizioni stabiliti, per l'anno 2004, dall'articolo 23-septies del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, anche al fine di fronteggiare le esigenze connesse all'impiego delle risorse umane necessarie al funzionamento della rete dei Centri funzionali di protezione civile.


Pag. 42-43
 

Articolo 19-octies.
(Modifica al decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154).
 

        1. Dopo l'articolo 23 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è aggiunto il seguente:

 

        «Art. 23-bis. - (Disposizioni transitorie). - 1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 14, comma 6, per l'attuazione delle misure previste dal Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 3 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 1992».

 

Articolo 19-nonies.
(Denunce dei pozzi).
 

        1. All'articolo 23, comma 6-bis, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, le parole: «30 giugno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».

Articolo 20.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 9 novembre 2004.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Giovanardi, Ministro per i rapporti con il Parlamento.
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.


Frontespizio Pareri Disegno di Conversione Modificazioni al decreto legge Decreto Legge
torna su