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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5435 |
1. È istituita presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri la commissione per l'abrogazione delle disposizioni legislative inutili e obsolete, di seguito denominata «commissione».
1. La commissione è composta da un presidente, indicato dal Ministro per la funzione pubblica, e da un componente per ogni Ministero, indicato dal rispettivo Ministro nell'ambito dei dirigenti del proprio ufficio legislativo o di un ufficio analogo.
1. Presso ogni Ministero è istituito un apposito gruppo di ricerca, costituito da almeno tre persone, al fine di individuare le disposizioni legislative inutili e obsolete. Tali disposizioni sono comunicate alla commissione, con la relativa scheda di analisi.
2. I componenti del gruppo di ricerca di cui al comma 1 sono scelti tra il personale dipendente del Ministero presso il quale è istituito il gruppo stesso.
3. Gli oneri relativi ai compensi dei membri dei gruppi di ricerca di cui al presente articolo sono posti a carico dei bilanci dei rispettivi Ministeri. Tali compensi non possono, comunque, superare la cifra totale di 5.000 euro ad personam per anno solare.
4. I compensi per i membri della commissione sono fissati con decreto del Ministro per la funzione pubblica.
1. Gli enti di Stato o a partecipazione pubblica sono autorizzati a comunicare alla commissione le disposizioni legislative inutili e obsolete dagli stessi individuate.
2. Ogni Ministero invia alla commissione, entro il 30 settembre di ogni anno, l'elenco delle disposizioni legislative inutili e obsolete individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 1.
1. Entro il 31 dicembre di ogni anno e comunque a decorrere dall'anno 2005, il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con gli altri Ministri, presenta al Parlamento l'elenco delle disposizioni legislative inutili e obsolete, al fine della loro eventuale abrogazione o modificazione.
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