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PDL 5458

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5458


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GHEDINI, PECORELLA, BIONDI, COLA, FANFANI, FRAGALÀ,
LUSSANA, MAZZONI, PISAPIA, TAORMINA, VITALI

Introduzione dell'articolo 391-undecies del codice di procedura
penale, in materia di investigazioni difensive

Presentata il 25 novembre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Alcune decisioni giurisprudenziali completamente contrarie al contenuto e allo spirito della normativa sulle investigazioni difensive impongono al legislatore una interpretazione autentica della materia al fine di evitare un vulnus costituzionale che si riverbera in modo diretto e immediato non già sui soggetti abilitati a tali investigazioni ma sul cittadino, persona offesa o imputato. È quindi necessario esplicitare che da parte di coloro che svolgono investigazioni vi è non solo la possibilità di un continuo collegamento tra loro ma anche, ovviamente, la facoltà di poter notiziare il proprio assistito riguardo all'attività in corso.
      Tale possibilità deve essere ribadita specialmente in relazione allo stato delle indagini in corso dell'autorità giudiziaria. Si pensi ad esempio al caso del difensore che assumendo una testimonianza ai sensi di legge sia notiziato dal teste stesso di essere già stato sentito dall'autorità giudiziaria in ordine alla responsabilità penale proprio dell'assistito. È evidente che, fermo restando il divieto di porre domande su quanto narrato dal teste all'autorità giudiziaria, il difensore non può esimersi dal fornire tale notizia al diretto interessato. Si osservi altresì che una giurisprudenza minoritaria ma non per questo meno erronea ha ritenuto che i soggetti che svolgono attività investigative siano qualificabili quali pubblici ufficiali. L'erroneità è manifesta per le ovvie ragioni sistematiche da chiunque percepibili ma per le altrettanto ovvie conseguenze che possono derivare da una siffatta distorsione è opportuno che il legislatore ribadisca espressamente che tali soggetti non possono essere considerati né pubblici ufficiali né incaricati di pubblico servizio.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 391-decies del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «Art. 391-undecies. (Soggetti che espletano investigazioni difensive). - 1. I soggetti di cui all'articolo 391-bis che hanno espletato investigazioni difensive, nello stesso procedimento ovvero in procedimenti connessi o in indagini collegate, sono legittimati ad informarsi reciprocamente nonché a notiziare il proprio assistito di ogni attività espletata, anche in relazione allo stato delle indagini dell'autorità giudiziaria.
      2. I soggetti di cui all'articolo 391-bis nell'espletamento dell'attività di cui al presente titolo non sono considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio».


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