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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5428 |
1. Per la guida di una vettura fuoristrada o di un SUV, i possessori dell'attestato di idoneità alla guida di categoria B da almeno cinque anni devono conseguire l'attestato di idoneità alla guida per vetture fuoristrada e per SUV rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito denominato «Dipartimento per i trasporti terrestri», a seguito di specifico corso teorico-pratico e successiva prova finale.
2. L'iscrizione al corso per il conseguimento dell'attestato di idoneità alla guida delle vetture fuoristrada e dei SUV è consentita ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo che sono in possesso dei requisiti fisici e psichici di cui all'articolo 2, comma 2, accertati dagli organismi previsti dall'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. I soggetti di cui al comma 1 per i quali è stato accertato il possesso dei requisiti fisici e psichici alla guida delle citate vetture sono ammessi a frequentare un apposito corso organizzato dalle autoscuole per la guida di vetture fuoristrada e di SUV. Il rilascio dell'attestato di idoneità è subordinato ad un esame svolto, al termine dei corsi, da un funzionario del Dipartimento per i trasporti terrestri.
4. Non possono iscriversi al corso per il conseguimento dell'attestato di idoneità alla guida delle vetture fuoristrada e dei SUV i soggetti di cui al comma 1 che, pur in possesso dei requisiti fisici e psichici, all'atto della iscrizione risultano dall'anagrafe degli abilitati alla guida in possesso di un punteggio inferiore a 15 punti.
1. L'attestato alla guida delle vetture fuoristrada e dei SUV ha validità per quattro anni; qualora lo stesso sia rilasciato o confermato a chi abbia superato il cinquantesimo anno di età, ha validità per due anni ed è revocato al compimento del sessantesimo anno di età o quando il titolare non risulta più in possesso dei prescritti requisiti fisici e psichici.
2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici previsti ai fini della presente legge è effettuato ogni due anni. Il primo accertamento, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, è effettuato all'atto della richiesta di iscrizione al corso per il conseguimento dell'attestato di idoneità alla guida delle vetture fuoristrada e dei SUV. Gli esami effettuati devono accertare che il candidato o l'idoneo che richiede il rinnovo dell'attestato di idoneità alla guida non abbia un campo visivo ridotto o sia affetto da diplopia o da visione binoculare difettosa e che reagisca a stimoli semplici e complessi con una tempistica rapida e regolare.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento per i trasporti terrestri stabilisce le modalità di svolgimento del corso e degli esami per il conseguimento e il rilascio dell'attestato di idoneità alla guida delle vetture fuoristrada e dei SUV.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto obbligo ai soggetti che dai dati del Pubblico registro automobilistico risultano
1. Al conducente di vetture fuoristrada o di SUV che non è in possesso dell'attestato di idoneità alla guida, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 116, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Oltre alla sanzione amministrativa prevista al comma 1 si procede al fermo amministrativo del veicolo quando il conducente non in possesso dell'attestato di idoneità alla guida risulta dal Pubblico registro automobilistico essere il proprietario del veicolo stesso. La cessazione del fermo amministrativo è vincolata al conseguimento dell'attestato di idoneità alla guida o alla produzione da parte del medesimo proprietario della documentazione che attesta la cessione del veicolo ad altro soggetto in possesso dell'attestato di idoneità alla guida o a ditte concessionarie rivenditrici di veicoli.
1. Per motivate ragioni di prevenzione degli incidenti stradali e di tutela dell'ambiente e del territorio, i comuni impongono il divieto di circolazione delle vetture fuoristrada e dei SUV nei centri storici e ovunque se ne ravvisi la necessità, secondo orari prestabiliti.
2. I comuni impositori dei divieti alla circolazione ai sensi del comma 1 sono obbligati ad apporre la relativa segnaletica stradale.
1. Per le vetture fuoristrada e per i SUV adibiti al trasporto di persone, cose o ad
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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